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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/10/2025, n. 1507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1507 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 14797/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CL HE IC
ANDREA MARCHESI IC ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 14797/2025 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. ANNAMARIA DI STEFANO e Parte_1 C.F._1
l'avv. FRANCESCO ROSSINI
e
(c.f. , con l'avv. ANNAMARIA DI STEFANO e CP_1 C.F._2
l'avv. FRANCESCO ROSSINI
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 25/09/2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. I CONIUGI VIVRANNO SEPARATI CON L'OBBLIGO DEL MUTUO RISPETTO.
2. AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI , e Per_1 Per_2 Per_3
I figli minori , e vengono affidati ad entrambi i genitori. Questi ultimi Per_1 Per_2 Per_3 avranno residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre. I genitori, per , Per_1
e e nel loro prioritario interesse, si impegnano a collaborare tra di loro nelle Per_2 Per_3 funzioni educative, di istruzione e di cura, per ciò stesso garantendo, oltre che la conservazione di un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi gli anzidetti, la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3. RESPONSABILITA' GENITORIALE. La responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente da entrambi i genitori così come previsto dall'art.337 ter del codice civile. Ragion per cui le decisioni relative all'ordinaria amministrazione verranno assunte, nel rispetto del comune e concorde progetto educativo, da entrambi i genitori fatta comunque salva per ognuno di questi e sempre e solo nella prospettiva di una proficua collaborazione nell'educazione e nell'assistenza dei minori , e la facoltà di interloquire. Viceversa, dai genitori, di comune Per_1 Per_2 Per_3 accordo, dovranno essere assunte le decisioni di maggior interesse per i minori , Per_1 Per_2
e relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute degli stessi, tenendo conto delle Per_3 capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di , e Per_1 Per_2 Per_3
4. FREQUENTAZIONE DI RICCARDO, e SIG. Per_2 Parte_2
CP_1
Il sig. incontrerà e si intratterrà con , e CP_1 Per_1 Per_2 Per_3 infrasettimanalmente, tutti i giorni (dal lunedì al venerdì) dalle ore 17.15 circa sino alle ore 19.45 circa. Lo stesso si recherà presso l'abitazione familiare al termine della propria giornata di lavoro
(intorno alle ore 17.15) per sostituire la baby-sitter che coadiuva i sig.ri e nella CP_1 Pt_1 gestione dei figli per con loro intrattenersi sino all'arrivo a casa della sig.ra dopo la propria Pt_1 giornata di lavoro (intorno alle ore 19.45). Durante il fine settimana la sig.ra si impegnerà Pt_1 ad accompagnare , e presso l'abitazione paterna ove questi ultimi Per_1 Per_2 Per_3 rimarranno sino al termine della giornata di lavoro della mamma la quale si impegnerà a ritirarli dall'abitazione paterna. Ciò avverrà nella giornata del sabato ed alternativamente, in base al calendario lavorativo della sig.ra nella giornata della domenica. Pt_1
Durante le vacanze natalizie , e trascorreranno con il padre, Per_1 Per_2 Per_3 annualmente ed a rotazione, la metà delle giornate di vacanza destinate alla pausa natalizia. Durante le vacanze pasquali , e trascorreranno, annualmente ed a rotazione tra Per_1 Per_2 Per_3 padre e madre, con l'uno o con l'altro genitore, i giorni di vacanza destinati alla pausa pasquale.
Durante le vacanze estive, in seguito ad accordo da raggiungersi, previa rispettiva comunicazione scritta da inoltrarsi entro il giorno 31 maggio di ogni anno in ordine al “quando”, , Per_1 Per_2
e trascorreranno con il papà e con la mamma quattro settimane, anche non consecutive. Per_3
Ogni altra principale festività dell'anno, salvo differenti accordi tra i coniugi, verrà trascorsa, da
, e con ciascun genitore, singolarmente, secondo il criterio Per_1 Per_2 Per_3 dell'alternanza. La festa del papà verrà trascorsa dai ragazzi con il primo;
la festa della mamma verrà trascorsa dai ragazzi con quest'ultima. Oltre quanto previsto e sopraddetto, fermi restando i futuri impegni scolastici e le esigenze, tutte, di , e il sig. Per_1 Per_2 Per_3 CP_1 vedrà e terrà con sé , e nei termini e nei modi che potranno, Per_1 Per_2 Per_3 ampiamente, seppur di volta in volta, essere concordati dai genitori nel rispetto dei desideri e delle esigenze dei minori stessi.
5. ASSEGNAZIONE DELL'ABITAZIONE FAMILIARE. L'abitazione Familiare sita nel Comune di Ospitaletto (BS) alla via Franciacorta n.9, in comproprietà tra i coniugi, viene assegnata alla sig.ra
A tal proposito si specifica che al fine di regolare e per ciò stesso definire ogni Parte_1 rapporto, non solo patrimoniale intercorso tra i coniugi, ed a tacitazione di ogni ulteriore pretesa reciproca, ritenendosi quindi i ricorrenti, per quanto stabilito e concordato nel presente ricorso, pienamente soddisfatti, premesso che il valore di mercato delle unità immobiliari costituenti detta abitazione è, ad oggi, di €210.000,00 (Euro Duecentodiecimila) e che il signor CP_1 dichiara e conferma che in costanza di matrimonio ha contribuito alla conduzione economica familiare in misura sensibilmente minore rispetto alla moglie quantificando tale minor contributo in
€37.000,00 (Euro Trentasettemila) così riconoscendosi pertanto debitore di tale somma nei confronti della signora concordano quanto di seguito: il sig. cederà e Parte_1 CP_1 trasferirà (non oltre 30 giorni dal deposito della sentenza avanti il Notaio che sarà prescelto e designato dalla sig.ra alla sig.ra che accetterà ed acquisirà, liquidando Pt_1 Parte_1 al sig. -per tramite della rimessione del di lui debito di €37.000,00 ed accollo della restante CP_1 di lui quota di mutuo- €105.000,00 (Euro Centocinquemila) e divenendone quindi proprietaria esclusiva:
- la propria quota di ½ (un mezzo) della piena proprietà, delle seguenti unità immobiliari [atto del 17/01/2002 Pubblico Ufficiale Sede RO IA (BS) Repertorio Persona_4
n.2095 - Compravendita Nota presentata con Modello Unico n.2068.1/2022 Reparto PI di Brescia in atti dal 31/01/2022] site alla via Franciacorta n.9 e tutte censite nel Comune di Ospitaletto
(G170) -BS- al Catasto Fabbricati come segue e costituite da: appartamento a piano terra identificato come segue: Sezione Urbana NCT - Foglio 3 - Particella 534 -
Sub.
8 - Zona Censuaria 1 - Categoria A/3 - Classe 3 - Consistenza 6 vani - Dati di Superficie: Totale mq
133; Totale escluse aree scoperte mq 128 – Rendita catastale: Euro 189,02 (via Franciacorta n.9, piano
T) a seguito di VARIAZIONE del 03/04/2025 Pratica n.BS0096373 in atti dal 04/04/2025 Protocollo NSD
n. ENTRATE.AGEVST1. REGISTROUFFICIALE.1443526.03/04/2025 - RIDEFINIZIONE DI BCNC (n.
96373.1/2025), con cui sono stati soppressi i sub. 3 e 6; annotazioni: classamento e rendita proposti
(d.m. 701/94); autorimessa al piano sottostrada identificato some segue: Sezione Urbana NCT - Foglio 3 - Particella
534 - Sub. 11 - Zona Censuaria 1 - Categoria C/6 - Classe 3 - Consistenza 62 mq, Superficie catastale totale mq 46, Rendita catastale: Euro 163,30 (via Franciacorta n.9, piano S1) - DIVISIONE del 03/04/2025 Pratica n. BS0096405 in atti dal 04/04/2025 (n. 96405.1/2025) - Atto del CP_2
12/05/2025 Pubblico Ufficiale Sede RO IA (BS) Repertorio n.3900 - Permuta Persona_4
Nota presentata con Modello Unico n.15355.2/2025 Reparto PI di Brescia in atti dal 16/05/2025;
- oltre che la propria quota di ¼ (un quarto) della piena proprietà dell'area urbana al piano terra anch'essa censita nel Comune di Ospitaletto (G170) -BS- al Catasto Fabbricati ed identificata come segue: Sezione Urbana NCT - Foglio 3 - Particella 534 - Sub. 14 - Categoria F/1 - Consistenza 20 mq (via
Franciacorta n.9, piano T) - (Altre) del 03/04/2025 Pratica n.BS0096407 in atti dal 04/04/2025
IDENTIFICAZIONE DI AREE URBANE (n.96407.1/2025).
Il mutuo ipotecario in essere (ad oggi residuano €136.000,00) sull'immobile (contratto di mutuo
Notaio in data 17/1/2022 n.2096 di Repertorio - n.1743 di Raccolta), a seguito Persona_4 dell'intervenenda cessione (del 50% dell'immobile), verrà assolto dalla sola sig.ra Parte_1
I ricorrenti dichiarano altresì di aver già suddiviso, di comune accordo, gli oggetti costituenti l'arredo dell'abitazione familiare e di aver trattenuto, ognuno per sé, gli oggetti personali;
il sig. CP_1 si impegna a lasciare l'abitazione familiare ed a prelevare gli oggetti di arredo suddivisi di
[...] comune accordo ed i propri effetti personali entro e non oltre il giorno 30 novembre 2025.
6. I sig.ri e dichiarano, con riferimento alla sopraddetta Parte_1 CP_1 intervenenda cessione, di essere integralmente soddisfatti, ritenendola atta, nel contesto della composizione degli interessi patrimoniali inerenti lo scioglimento del matrimonio, a definire ogni rapporto.
7. I ricorrenti dichiarano e confermano di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altro sotto il profilo del rispettivo mantenimento economico, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
8. CONTRIBUTO NEL MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI , e Per_1 Per_2
Per_3
Il sig. contribuirà al versamento di una somma mensile a titolo di concorso nel CP_1 mantenimento dei figli , e pari ad €300,00 (€100,00 per ciascun figlio), Per_1 Per_2 Per_3 rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, da versarsi entro e non oltre il giorno 31 di ogni mese attraverso bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra sino a quando i Parte_1 figli non saranno economicamente indipendenti.
9. SPESE STRAORDINARIE. I coniugi sosterranno nella misura del 50% le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli , e il tutto secondo quanto stabilito Per_1 Per_2 Per_3 dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia (cfr. doc.5 -protocollo spese in uso presso il
Tribunale di Brescia) allegato (anche sottoscritto dalle parti) al ricorso introduttivo del giudizio per farne parte integrante ed essenziale.
10. L'ASSEGNO UNICO ED UNIVERSALE a favore dei figli minori , e Per_1 Per_2 sarà percepito al 100% dalla sig.ra Per_3 Parte_1 11. I coniugi sin d'ora dichiarano di rinunciare all'impugnazione della pronuncia conforme alle presenti condizioni, riconoscendo di non avervi interesse.
12. I coniugi, sin da ora, danno l'assenso per il rilascio dei documenti che necessitano all'espatrio proprio e dei figli minori tutti autorizzando senza riserve eventuali viaggi all'estero propri e dei figli minori nonché a prestare il proprio consenso per necessari rinnovi ed espatri.
13. I coniugi dichiarano concordemente che le condizioni indicate nel presente ricorso avranno per loro efficacia vincolante sin dalla data di sottoscrizione del detto”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Giamaica in data 14/01/2016, trascritto in Italia presso il registro dello stato civile del comune di OSPITALETTO (BS) (atto n. 36, parte II, serie C, anno
2017).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio.
Brescia, camera di consiglio del 9/10/2025.
Il Presidente est.
IC PO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CL HE IC
ANDREA MARCHESI IC ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 14797/2025 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. ANNAMARIA DI STEFANO e Parte_1 C.F._1
l'avv. FRANCESCO ROSSINI
e
(c.f. , con l'avv. ANNAMARIA DI STEFANO e CP_1 C.F._2
l'avv. FRANCESCO ROSSINI
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 25/09/2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. I CONIUGI VIVRANNO SEPARATI CON L'OBBLIGO DEL MUTUO RISPETTO.
2. AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI , e Per_1 Per_2 Per_3
I figli minori , e vengono affidati ad entrambi i genitori. Questi ultimi Per_1 Per_2 Per_3 avranno residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre. I genitori, per , Per_1
e e nel loro prioritario interesse, si impegnano a collaborare tra di loro nelle Per_2 Per_3 funzioni educative, di istruzione e di cura, per ciò stesso garantendo, oltre che la conservazione di un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi gli anzidetti, la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3. RESPONSABILITA' GENITORIALE. La responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente da entrambi i genitori così come previsto dall'art.337 ter del codice civile. Ragion per cui le decisioni relative all'ordinaria amministrazione verranno assunte, nel rispetto del comune e concorde progetto educativo, da entrambi i genitori fatta comunque salva per ognuno di questi e sempre e solo nella prospettiva di una proficua collaborazione nell'educazione e nell'assistenza dei minori , e la facoltà di interloquire. Viceversa, dai genitori, di comune Per_1 Per_2 Per_3 accordo, dovranno essere assunte le decisioni di maggior interesse per i minori , Per_1 Per_2
e relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute degli stessi, tenendo conto delle Per_3 capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di , e Per_1 Per_2 Per_3
4. FREQUENTAZIONE DI RICCARDO, e SIG. Per_2 Parte_2
CP_1
Il sig. incontrerà e si intratterrà con , e CP_1 Per_1 Per_2 Per_3 infrasettimanalmente, tutti i giorni (dal lunedì al venerdì) dalle ore 17.15 circa sino alle ore 19.45 circa. Lo stesso si recherà presso l'abitazione familiare al termine della propria giornata di lavoro
(intorno alle ore 17.15) per sostituire la baby-sitter che coadiuva i sig.ri e nella CP_1 Pt_1 gestione dei figli per con loro intrattenersi sino all'arrivo a casa della sig.ra dopo la propria Pt_1 giornata di lavoro (intorno alle ore 19.45). Durante il fine settimana la sig.ra si impegnerà Pt_1 ad accompagnare , e presso l'abitazione paterna ove questi ultimi Per_1 Per_2 Per_3 rimarranno sino al termine della giornata di lavoro della mamma la quale si impegnerà a ritirarli dall'abitazione paterna. Ciò avverrà nella giornata del sabato ed alternativamente, in base al calendario lavorativo della sig.ra nella giornata della domenica. Pt_1
Durante le vacanze natalizie , e trascorreranno con il padre, Per_1 Per_2 Per_3 annualmente ed a rotazione, la metà delle giornate di vacanza destinate alla pausa natalizia. Durante le vacanze pasquali , e trascorreranno, annualmente ed a rotazione tra Per_1 Per_2 Per_3 padre e madre, con l'uno o con l'altro genitore, i giorni di vacanza destinati alla pausa pasquale.
Durante le vacanze estive, in seguito ad accordo da raggiungersi, previa rispettiva comunicazione scritta da inoltrarsi entro il giorno 31 maggio di ogni anno in ordine al “quando”, , Per_1 Per_2
e trascorreranno con il papà e con la mamma quattro settimane, anche non consecutive. Per_3
Ogni altra principale festività dell'anno, salvo differenti accordi tra i coniugi, verrà trascorsa, da
, e con ciascun genitore, singolarmente, secondo il criterio Per_1 Per_2 Per_3 dell'alternanza. La festa del papà verrà trascorsa dai ragazzi con il primo;
la festa della mamma verrà trascorsa dai ragazzi con quest'ultima. Oltre quanto previsto e sopraddetto, fermi restando i futuri impegni scolastici e le esigenze, tutte, di , e il sig. Per_1 Per_2 Per_3 CP_1 vedrà e terrà con sé , e nei termini e nei modi che potranno, Per_1 Per_2 Per_3 ampiamente, seppur di volta in volta, essere concordati dai genitori nel rispetto dei desideri e delle esigenze dei minori stessi.
5. ASSEGNAZIONE DELL'ABITAZIONE FAMILIARE. L'abitazione Familiare sita nel Comune di Ospitaletto (BS) alla via Franciacorta n.9, in comproprietà tra i coniugi, viene assegnata alla sig.ra
A tal proposito si specifica che al fine di regolare e per ciò stesso definire ogni Parte_1 rapporto, non solo patrimoniale intercorso tra i coniugi, ed a tacitazione di ogni ulteriore pretesa reciproca, ritenendosi quindi i ricorrenti, per quanto stabilito e concordato nel presente ricorso, pienamente soddisfatti, premesso che il valore di mercato delle unità immobiliari costituenti detta abitazione è, ad oggi, di €210.000,00 (Euro Duecentodiecimila) e che il signor CP_1 dichiara e conferma che in costanza di matrimonio ha contribuito alla conduzione economica familiare in misura sensibilmente minore rispetto alla moglie quantificando tale minor contributo in
€37.000,00 (Euro Trentasettemila) così riconoscendosi pertanto debitore di tale somma nei confronti della signora concordano quanto di seguito: il sig. cederà e Parte_1 CP_1 trasferirà (non oltre 30 giorni dal deposito della sentenza avanti il Notaio che sarà prescelto e designato dalla sig.ra alla sig.ra che accetterà ed acquisirà, liquidando Pt_1 Parte_1 al sig. -per tramite della rimessione del di lui debito di €37.000,00 ed accollo della restante CP_1 di lui quota di mutuo- €105.000,00 (Euro Centocinquemila) e divenendone quindi proprietaria esclusiva:
- la propria quota di ½ (un mezzo) della piena proprietà, delle seguenti unità immobiliari [atto del 17/01/2002 Pubblico Ufficiale Sede RO IA (BS) Repertorio Persona_4
n.2095 - Compravendita Nota presentata con Modello Unico n.2068.1/2022 Reparto PI di Brescia in atti dal 31/01/2022] site alla via Franciacorta n.9 e tutte censite nel Comune di Ospitaletto
(G170) -BS- al Catasto Fabbricati come segue e costituite da: appartamento a piano terra identificato come segue: Sezione Urbana NCT - Foglio 3 - Particella 534 -
Sub.
8 - Zona Censuaria 1 - Categoria A/3 - Classe 3 - Consistenza 6 vani - Dati di Superficie: Totale mq
133; Totale escluse aree scoperte mq 128 – Rendita catastale: Euro 189,02 (via Franciacorta n.9, piano
T) a seguito di VARIAZIONE del 03/04/2025 Pratica n.BS0096373 in atti dal 04/04/2025 Protocollo NSD
n. ENTRATE.AGEVST1. REGISTROUFFICIALE.1443526.03/04/2025 - RIDEFINIZIONE DI BCNC (n.
96373.1/2025), con cui sono stati soppressi i sub. 3 e 6; annotazioni: classamento e rendita proposti
(d.m. 701/94); autorimessa al piano sottostrada identificato some segue: Sezione Urbana NCT - Foglio 3 - Particella
534 - Sub. 11 - Zona Censuaria 1 - Categoria C/6 - Classe 3 - Consistenza 62 mq, Superficie catastale totale mq 46, Rendita catastale: Euro 163,30 (via Franciacorta n.9, piano S1) - DIVISIONE del 03/04/2025 Pratica n. BS0096405 in atti dal 04/04/2025 (n. 96405.1/2025) - Atto del CP_2
12/05/2025 Pubblico Ufficiale Sede RO IA (BS) Repertorio n.3900 - Permuta Persona_4
Nota presentata con Modello Unico n.15355.2/2025 Reparto PI di Brescia in atti dal 16/05/2025;
- oltre che la propria quota di ¼ (un quarto) della piena proprietà dell'area urbana al piano terra anch'essa censita nel Comune di Ospitaletto (G170) -BS- al Catasto Fabbricati ed identificata come segue: Sezione Urbana NCT - Foglio 3 - Particella 534 - Sub. 14 - Categoria F/1 - Consistenza 20 mq (via
Franciacorta n.9, piano T) - (Altre) del 03/04/2025 Pratica n.BS0096407 in atti dal 04/04/2025
IDENTIFICAZIONE DI AREE URBANE (n.96407.1/2025).
Il mutuo ipotecario in essere (ad oggi residuano €136.000,00) sull'immobile (contratto di mutuo
Notaio in data 17/1/2022 n.2096 di Repertorio - n.1743 di Raccolta), a seguito Persona_4 dell'intervenenda cessione (del 50% dell'immobile), verrà assolto dalla sola sig.ra Parte_1
I ricorrenti dichiarano altresì di aver già suddiviso, di comune accordo, gli oggetti costituenti l'arredo dell'abitazione familiare e di aver trattenuto, ognuno per sé, gli oggetti personali;
il sig. CP_1 si impegna a lasciare l'abitazione familiare ed a prelevare gli oggetti di arredo suddivisi di
[...] comune accordo ed i propri effetti personali entro e non oltre il giorno 30 novembre 2025.
6. I sig.ri e dichiarano, con riferimento alla sopraddetta Parte_1 CP_1 intervenenda cessione, di essere integralmente soddisfatti, ritenendola atta, nel contesto della composizione degli interessi patrimoniali inerenti lo scioglimento del matrimonio, a definire ogni rapporto.
7. I ricorrenti dichiarano e confermano di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altro sotto il profilo del rispettivo mantenimento economico, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
8. CONTRIBUTO NEL MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI , e Per_1 Per_2
Per_3
Il sig. contribuirà al versamento di una somma mensile a titolo di concorso nel CP_1 mantenimento dei figli , e pari ad €300,00 (€100,00 per ciascun figlio), Per_1 Per_2 Per_3 rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, da versarsi entro e non oltre il giorno 31 di ogni mese attraverso bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra sino a quando i Parte_1 figli non saranno economicamente indipendenti.
9. SPESE STRAORDINARIE. I coniugi sosterranno nella misura del 50% le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli , e il tutto secondo quanto stabilito Per_1 Per_2 Per_3 dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia (cfr. doc.5 -protocollo spese in uso presso il
Tribunale di Brescia) allegato (anche sottoscritto dalle parti) al ricorso introduttivo del giudizio per farne parte integrante ed essenziale.
10. L'ASSEGNO UNICO ED UNIVERSALE a favore dei figli minori , e Per_1 Per_2 sarà percepito al 100% dalla sig.ra Per_3 Parte_1 11. I coniugi sin d'ora dichiarano di rinunciare all'impugnazione della pronuncia conforme alle presenti condizioni, riconoscendo di non avervi interesse.
12. I coniugi, sin da ora, danno l'assenso per il rilascio dei documenti che necessitano all'espatrio proprio e dei figli minori tutti autorizzando senza riserve eventuali viaggi all'estero propri e dei figli minori nonché a prestare il proprio consenso per necessari rinnovi ed espatri.
13. I coniugi dichiarano concordemente che le condizioni indicate nel presente ricorso avranno per loro efficacia vincolante sin dalla data di sottoscrizione del detto”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Giamaica in data 14/01/2016, trascritto in Italia presso il registro dello stato civile del comune di OSPITALETTO (BS) (atto n. 36, parte II, serie C, anno
2017).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio.
Brescia, camera di consiglio del 9/10/2025.
Il Presidente est.
IC PO