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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/10/2025, n. 2334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2334 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Dott.ssa NU GI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1991/2025 promossa da:
Parte_1
- Avv. Andrea Carta
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
- Avv. Marco Sarteschi
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, in riforma dell'impugnata sentenza e in accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado,
- nel merito, in accoglimento dei motivi esposti in atto di appello, in completa riforma dell'impugnata sentenza, - accertare e dichiarare l'illegittimità dell'accertamento eseguito dalla Polizia Locale del e, per l'effetto, annullare il verbale di accertamento n. 2024/V8923; Controparte_1
- in ogni caso: con vittoria dispese per i due gradi di giudizio”.
PER PARTE APPELLATA:
“Nel merito: respingere le domande attoree per tutti i motivi di cui in narrativa confermando la
Sentenza RG n. 204/2025 n. cron. 2340/25 emessa dal Giudice di Pace di Genova in data 7 febbraio
1 2025 e, per l'effetto, confermare il verbale di contestazione n. 2027/V8923 RCA 10876 redatto dalla
Polizia Locale di;
Con vittoria di spese e compensi come per legge di entrambi i gradi di CP_1 giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha impugnato la sentenza n. 204/2025 in data 07/02/2025, con cui il Giudice di Parte_1
Pace di Genova ha rigettato il ricorso in opposizione dallo stesso proposto, confermando il verbale di accertamento e contestazione di violazione n. 2024/V8923, elevato dal Corpo di Polizia Locale di CP_1
in data 25/09/2024.
[...]
2. Col verbale citato (doc. 2 appellante) era stata contestata all'odierno appellante, in qualità di responsabile solidale, la violazione dell'art. 146 co. 8 del Codice della Strada, che sanziona il superamento dei limiti di velocità di oltre 10 km/h, ma non oltre i 40 km/h.
Più precisamente, la violazione contestata riguardava la conduzione di un motociclo intestato all'appellante, in data 25/09/2024 alle ore 17.28, a una velocità di 71 km/h in un tratto della strada statale Aurelia in Pieve Ligure (GE), in cui il limite era fissato in 50 km/h, così oltrepassandolo, tenuto conto della tolleranza del 5%, di 16 km/h.
Si legge nel verbale che: “LA VIOLAZIONE È STATA ACCERTATA CON STRUMENTO DENOMINATO
ENVES EVO MVD 1605. MATR. 0x00032B0E. IL DISPOSITIVO IMPIEGATO E' DELLA TIPOLOGIA PREVISTA
DALL'ART. 4 C. 1 DECRETO-LEGGE 20 GIUGNO 2022, N. 121 COORDINATO CON LA LEGGE DI
CONVERSIONE 1 AGOSTO 2022, N. 168 E S.M.I. IL DISPOSITIVO E' APPROVATO CON DECRETO
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI N. 183 DEL 01/06/2020 AI SENSI DELL'ART. 45 COMMA 6 E
DELL'ART. 201 COMMA 1BIS LETTERA F DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285. IL
SISTEMA, SOTTOPOSTO A VERIFICA DI FUNZIONALITA' E TARATURA ANNUALE IN DATA 11/01/2024,
E' STATO UTILIZZATO IN MODALITA' REMOTA […]”.
La sanzione comminata era limitata al minimo edittale previsto dall'art. 146 co. 8 C.d.S., ossia € 173,00
– ai quali aggiungere € 17,67 per spese procedurali e di notifica, per un totale di € 190,67 –, oltre alla decurtazione di 3 punti della patente.
3. Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace, pur riconoscendo che - ai sensi dell'art. 142 co. 6
C.d.S. - soltanto le “risultanze di apparecchiature debitamente omologate” possano costituire fonte di prova delle violazioni dei limiti di velocità – in accordo con la giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr.
Cass. n. 10505 del 18/04/2024) –, ha ritenuto che tale disposizione normativa non possa derogare alle altre regole dettate in materia probatoria e, in particolare, all'art. 115 c.p.c., il quale dispone che i fatti dedotti da una parte e non specificamente contestati dall'altra concorrono a determinare il convincimento del giudicante. Sulla scorta di tale premessa, il Giudice di primo grado ha affermato che il ricorrente - odierno appellante - non avrebbe puntualmente replicato alla contestazione 2 dell'amministrazione di aver superato i limiti di velocità, essendosi limitato a sostenere che le rilevazioni compiute con apparecchi non omologati non possano costituire fonte di prova, ma non avendo specificamente allegato di non aver superato tali limiti.
Prendendo poi posizione sul secondo motivo di ricorso, relativo alla non corretta segnalazione e visibilità del sistema di rilevazione di velocità, il Giudice di prime cure ha statuito quanto segue: “Poiché la prova della violazione non è stata raggiunta tramite l'apparecchio autovelox, diviene irrilevante anche il motivo di ricorso fondato sulla mancata previa segnalazione della postazione autovelox. Tale eccezione è tuttavia anche infondata nel merito, alla luce della documentazione fotografica depositata dal sub doc. 9”. CP_1
4. L'appello proposto è affidato a due motivi – oltre a un terzo, relativo alle spese di lite.
Col primo di essi è lamentata la scorretta applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 142 co. 6 C.d.S. in relazione al capo della sentenza impugnata con cui il Giudice di primo grado, facendo erroneamente governo del principio di non contestazione, è giunto alla conclusione di ritenere provato il superamento della velocità contestato all'odierno appellante.
Secondo parte appellante, al contrario, la contestazione del fatto storico sarebbe implicita nell'allegazione con cui, nel giudizio di primo grado, ha sostenuto l'assenza di prova a sostegno dell'infrazione contestata. Sul punto, anche in questa sede, ha ribadito come l'art. 142 co. 6 C.d.S. richieda esplicitamente l'omologazione degli strumenti di rilevazione della velocità e come ciò sia stato riconosciuto a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, mentre nel caso di specie l'apparecchio utilizzato sarebbe stato solo approvato ma non omologato.
Col secondo motivo è sostenuta l'errata applicazione dell'art. 142 co. 6-bis C.d.S., in relazione al capo della sentenza impugnata con cui il Giudice di prime cure ha rigettato il motivo di ricorso fondato sulla non preventiva segnalazione e visibilità dello strumento di rilevazione della velocità.
E' affermato sul punto che la sentenza impugnata avrebbe violato l'art. 112 c.p.c., non essendosi compiutamente pronunciata su detto motivo di ricorso, e che, comunque, essa sarebbe carente di motivazione, non avendo debitamente considerato le contestazioni del ricorrente-odierno appellante in ordine alla visibilità dell'apparecchio. In questa sede, poi, sono contestate le fotografie prodotte da controparte nel giudizio di primo grado – citate anche nella sentenza impugnata –, le quali sarebbero prive di data certa, oltre a non essere inequivocamente riferibili al sistema utilizzato per rilevare la velocità nel caso de quo; da tali fotografie, infine, emergerebbe come il “barilotto” di rilevazione si sarebbe trovato in prossimità di una curva e, pertanto, non sarebbe stato visibile.
L'appellante ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di primo grado, respingendo il ricorso, ha confermato il verbale di accertamento, in questa sede chiedendo l'annullamento di quest'ultimo. 3 5. Si è costituita parte appellata, rivendicando la correttezza della sentenza di primo grado e prendendo posizione sui motivi di appello avanzati da controparte.
Ha contestato il primo motivo di appello, richiamando la sentenza della Corte di Cassazione n. 13997 del 2025, relativa alla differente valenza probatoria che può assumere il verbale di accertamento di infrazione ed ha osservato che nel caso in esame, a fronte di infrazione accertata sulla base di una rilevazione eseguita attraverso uno strumento regolarmente approvato dal Ministero competente e sottoposto a periodica taratura, l'appellante non aveva fornito “alcun elemento, nemmeno indiziario o presuntivo, volto a dimostrare che la velocità rilevata non corrispondesse alla velocità effettivamente tenuta dal trasgressore al momento della commissione dell'infrazione” ed ha ritenuto correttamente motivata la decisione assunta dal Giudice di Pace.
In merito al secondo motivo, ha invece ribadito come dalle fotografie versate agli atti del procedimento di primo grado emerga sia il corretto posizionamento della segnaletica di preavviso sia la visibilità del
“barilotto” di rilevazione, dotato anche di segnalatore luminoso.
Per tali ragioni ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello avversario e la conferma del verbale di accertamento.
***
1. Va in primo luogo evidenziato che il capo della sentenza contenente l'affermazione - sfavorevole a parte appellata - relativa alla inidoneità di apparecchio non omologato a costituire fonte di prova per l'accertamento del superamento del limite di velocità, non ha formato oggetto di contestazione da parte del CP_1
2. Parte appellata ha infatti ritenuto condivisibile la motivazione della sentenza di primo grado che ha ritenuto raggiunta la prova della violazione del limite di velocità sulla base non delle rilevazioni dell'apparecchio AUTOVELOX, ritenute inutilizzabili, trattandosi di apparecchio non omologato, ma sulla base della asserita non contestazione del superamento di tale limite da parte dell'opponente.
3. In particolare, parte appellata ha esplicitamente affermato di ritenere condivisibile un passaggio della sentenza in cui è - fra l'altro - chiaramente ribadita l'inidoneità di apparecchi non omologati a costituire prova della violazione del limite di velocità (così si legge nello stralcio di motivazione che parte appellata ha espressamente dichiarato di condividere “Poiché la prova della violazione non è stata raggiunta tramite l'apparecchio autovelox, diviene irrilevante anche il motivo di ricorso fondato sulla mancata previa segnalazione della postazione autovelox.”)
4. Tale questione deve pertanto ritenersi coperta da giudicato interno.
4 5. Conseguentemente, la giurisprudenza di merito richiamata da parte appellata nelle note autorizzate, relativa alla utilizzabilità quale fonte di prova delle rilevazioni di apparecchiature autovelox approvate, ma non omologate, deve ritenersi irrilevante nella presente sede.
6. Con riferimento al primo motivo di impugnazione, la questione verte pertanto sul fatto se l'eccezione della mancanza di prova dei fatti posti a fondamento della pretesa avversaria integri “non contestazione” che, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., esonera la controparte dall'onere di provare i fatti suddetti.
7. La Suprema Corte ha ritenuto che “dire che di un fatto manca la prova non equivale, di per sé, a dire che quel fatto è da ritenere contestato” … “Ne consegue che la Corte d'appello non avrebbe dovuto ritenere sussistente la contestazione del fatto storico del rifornimento per la sola ragione che il C. aveva affermato che mancava la prova sul punto, ma avrebbe dovuto valutare la globalità delle circostanze per come risultavano dagli atti a sua disposizione.”
(Cass. 20.8.2020 n. 17889).
8. Secondo l'indicazione della Suprema Corte, occorre quindi valutare “la globalità delle circostanze”, per concludere se - nel caso concreto - l'affermazione della mancanza di prova equivalga o meno a contestazione.
9. Nel caso in esame occorre in particolare considerare la natura del fatto costitutivo della violazione contestata, consistito nell'asserito superamento del limite di velocità di 16 Km/h.
10. Deve ritenersi che il superamento del limite di velocità di 16 km/h non sia di entità tale da ricadere sotto la diretta percezione del conducente, senza l'ausilio di strumentazione di misurazione, né può presumersi che il conducente avesse consapevolezza, attraverso la lettura del tachimetro del mezzo, della velocità istantanea tenuta nel momento della rilevazione qui contestata, per l'ovvia considerazione che chi è alla guida ha lo sguardo tendenzialmente rivolto alla strada e non al tachimetro.
11. Per tale ragione l'affermazione che il fatto contestato (superamento del limite di velocità) non è provato non pare potersi ricondurre, nel caso di specie, ad una non contestazione dello stesso, quanto piuttosto all' affermazione della necessità che di tale fatto - che non ricade sotto la diretta percezione sensoriale - sia data prova specifica da parte della PA, sulla quale incombe il relativo onere (sull'onere della prova cfr. Corte di Cassazione, ordinanza n. 30148 del 22 novembre 2024).
12. Incombendo l'onere della prova della violazione sulla PA, è priva di rilievo l'osservazione di parte appellata, in base alla quale “l'appellante non ha fornito alcun elemento, nemmeno indiziario o presuntivo, volto a dimostrare che la velocità rilevata non corrispondesse alla velocità effettivamente tenuta dal trasgressore al momento della commissione dell'infrazione.”.
13. Alla luce di quanto sopra esposto, il primo motivo di appello deve essere accolto.
5 14. Il secondo motivo rimane conseguentemente assorbito.
15. Le spese di giudizio di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da seguenti tabelle
Per il giudizio di primo grado
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudice di pace
Valore della causa: fino a € 1.100
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 68,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 68,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 34,00
Fase decisionale, valore minimo: € 71,00
Compenso tabellare € 241,00
Per il presente giudizio di appello
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: fino a € 1.100
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 131,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 131,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 100,00
Fase decisionale, valore minimo: € 100,00
Compenso tabellare € 462,00
PQM
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro il così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 204/2025 del Giudice di Pace di
Genova, annulla il verbale di accertamento n. 2024/V8923 emesso dal Controparte_1
6 2. Condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellante, Controparte_1 che liquida per il giudizio di primo grado in € 43,00 per esborsi e € 241,00 per compenso di avvocato oltre spese generali ed oneri di legge e per il giudizio di appello in € 91,50 per esborsi ed € 462 per compenso di avvocato oltre spese generali ed oneri di legge.
Genova, 20.10.2025
Il Giudice
NU GI
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Dott.ssa NU GI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1991/2025 promossa da:
Parte_1
- Avv. Andrea Carta
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
- Avv. Marco Sarteschi
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, in riforma dell'impugnata sentenza e in accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado,
- nel merito, in accoglimento dei motivi esposti in atto di appello, in completa riforma dell'impugnata sentenza, - accertare e dichiarare l'illegittimità dell'accertamento eseguito dalla Polizia Locale del e, per l'effetto, annullare il verbale di accertamento n. 2024/V8923; Controparte_1
- in ogni caso: con vittoria dispese per i due gradi di giudizio”.
PER PARTE APPELLATA:
“Nel merito: respingere le domande attoree per tutti i motivi di cui in narrativa confermando la
Sentenza RG n. 204/2025 n. cron. 2340/25 emessa dal Giudice di Pace di Genova in data 7 febbraio
1 2025 e, per l'effetto, confermare il verbale di contestazione n. 2027/V8923 RCA 10876 redatto dalla
Polizia Locale di;
Con vittoria di spese e compensi come per legge di entrambi i gradi di CP_1 giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha impugnato la sentenza n. 204/2025 in data 07/02/2025, con cui il Giudice di Parte_1
Pace di Genova ha rigettato il ricorso in opposizione dallo stesso proposto, confermando il verbale di accertamento e contestazione di violazione n. 2024/V8923, elevato dal Corpo di Polizia Locale di CP_1
in data 25/09/2024.
[...]
2. Col verbale citato (doc. 2 appellante) era stata contestata all'odierno appellante, in qualità di responsabile solidale, la violazione dell'art. 146 co. 8 del Codice della Strada, che sanziona il superamento dei limiti di velocità di oltre 10 km/h, ma non oltre i 40 km/h.
Più precisamente, la violazione contestata riguardava la conduzione di un motociclo intestato all'appellante, in data 25/09/2024 alle ore 17.28, a una velocità di 71 km/h in un tratto della strada statale Aurelia in Pieve Ligure (GE), in cui il limite era fissato in 50 km/h, così oltrepassandolo, tenuto conto della tolleranza del 5%, di 16 km/h.
Si legge nel verbale che: “LA VIOLAZIONE È STATA ACCERTATA CON STRUMENTO DENOMINATO
ENVES EVO MVD 1605. MATR. 0x00032B0E. IL DISPOSITIVO IMPIEGATO E' DELLA TIPOLOGIA PREVISTA
DALL'ART. 4 C. 1 DECRETO-LEGGE 20 GIUGNO 2022, N. 121 COORDINATO CON LA LEGGE DI
CONVERSIONE 1 AGOSTO 2022, N. 168 E S.M.I. IL DISPOSITIVO E' APPROVATO CON DECRETO
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI N. 183 DEL 01/06/2020 AI SENSI DELL'ART. 45 COMMA 6 E
DELL'ART. 201 COMMA 1BIS LETTERA F DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285. IL
SISTEMA, SOTTOPOSTO A VERIFICA DI FUNZIONALITA' E TARATURA ANNUALE IN DATA 11/01/2024,
E' STATO UTILIZZATO IN MODALITA' REMOTA […]”.
La sanzione comminata era limitata al minimo edittale previsto dall'art. 146 co. 8 C.d.S., ossia € 173,00
– ai quali aggiungere € 17,67 per spese procedurali e di notifica, per un totale di € 190,67 –, oltre alla decurtazione di 3 punti della patente.
3. Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace, pur riconoscendo che - ai sensi dell'art. 142 co. 6
C.d.S. - soltanto le “risultanze di apparecchiature debitamente omologate” possano costituire fonte di prova delle violazioni dei limiti di velocità – in accordo con la giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr.
Cass. n. 10505 del 18/04/2024) –, ha ritenuto che tale disposizione normativa non possa derogare alle altre regole dettate in materia probatoria e, in particolare, all'art. 115 c.p.c., il quale dispone che i fatti dedotti da una parte e non specificamente contestati dall'altra concorrono a determinare il convincimento del giudicante. Sulla scorta di tale premessa, il Giudice di primo grado ha affermato che il ricorrente - odierno appellante - non avrebbe puntualmente replicato alla contestazione 2 dell'amministrazione di aver superato i limiti di velocità, essendosi limitato a sostenere che le rilevazioni compiute con apparecchi non omologati non possano costituire fonte di prova, ma non avendo specificamente allegato di non aver superato tali limiti.
Prendendo poi posizione sul secondo motivo di ricorso, relativo alla non corretta segnalazione e visibilità del sistema di rilevazione di velocità, il Giudice di prime cure ha statuito quanto segue: “Poiché la prova della violazione non è stata raggiunta tramite l'apparecchio autovelox, diviene irrilevante anche il motivo di ricorso fondato sulla mancata previa segnalazione della postazione autovelox. Tale eccezione è tuttavia anche infondata nel merito, alla luce della documentazione fotografica depositata dal sub doc. 9”. CP_1
4. L'appello proposto è affidato a due motivi – oltre a un terzo, relativo alle spese di lite.
Col primo di essi è lamentata la scorretta applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 142 co. 6 C.d.S. in relazione al capo della sentenza impugnata con cui il Giudice di primo grado, facendo erroneamente governo del principio di non contestazione, è giunto alla conclusione di ritenere provato il superamento della velocità contestato all'odierno appellante.
Secondo parte appellante, al contrario, la contestazione del fatto storico sarebbe implicita nell'allegazione con cui, nel giudizio di primo grado, ha sostenuto l'assenza di prova a sostegno dell'infrazione contestata. Sul punto, anche in questa sede, ha ribadito come l'art. 142 co. 6 C.d.S. richieda esplicitamente l'omologazione degli strumenti di rilevazione della velocità e come ciò sia stato riconosciuto a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, mentre nel caso di specie l'apparecchio utilizzato sarebbe stato solo approvato ma non omologato.
Col secondo motivo è sostenuta l'errata applicazione dell'art. 142 co. 6-bis C.d.S., in relazione al capo della sentenza impugnata con cui il Giudice di prime cure ha rigettato il motivo di ricorso fondato sulla non preventiva segnalazione e visibilità dello strumento di rilevazione della velocità.
E' affermato sul punto che la sentenza impugnata avrebbe violato l'art. 112 c.p.c., non essendosi compiutamente pronunciata su detto motivo di ricorso, e che, comunque, essa sarebbe carente di motivazione, non avendo debitamente considerato le contestazioni del ricorrente-odierno appellante in ordine alla visibilità dell'apparecchio. In questa sede, poi, sono contestate le fotografie prodotte da controparte nel giudizio di primo grado – citate anche nella sentenza impugnata –, le quali sarebbero prive di data certa, oltre a non essere inequivocamente riferibili al sistema utilizzato per rilevare la velocità nel caso de quo; da tali fotografie, infine, emergerebbe come il “barilotto” di rilevazione si sarebbe trovato in prossimità di una curva e, pertanto, non sarebbe stato visibile.
L'appellante ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di primo grado, respingendo il ricorso, ha confermato il verbale di accertamento, in questa sede chiedendo l'annullamento di quest'ultimo. 3 5. Si è costituita parte appellata, rivendicando la correttezza della sentenza di primo grado e prendendo posizione sui motivi di appello avanzati da controparte.
Ha contestato il primo motivo di appello, richiamando la sentenza della Corte di Cassazione n. 13997 del 2025, relativa alla differente valenza probatoria che può assumere il verbale di accertamento di infrazione ed ha osservato che nel caso in esame, a fronte di infrazione accertata sulla base di una rilevazione eseguita attraverso uno strumento regolarmente approvato dal Ministero competente e sottoposto a periodica taratura, l'appellante non aveva fornito “alcun elemento, nemmeno indiziario o presuntivo, volto a dimostrare che la velocità rilevata non corrispondesse alla velocità effettivamente tenuta dal trasgressore al momento della commissione dell'infrazione” ed ha ritenuto correttamente motivata la decisione assunta dal Giudice di Pace.
In merito al secondo motivo, ha invece ribadito come dalle fotografie versate agli atti del procedimento di primo grado emerga sia il corretto posizionamento della segnaletica di preavviso sia la visibilità del
“barilotto” di rilevazione, dotato anche di segnalatore luminoso.
Per tali ragioni ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello avversario e la conferma del verbale di accertamento.
***
1. Va in primo luogo evidenziato che il capo della sentenza contenente l'affermazione - sfavorevole a parte appellata - relativa alla inidoneità di apparecchio non omologato a costituire fonte di prova per l'accertamento del superamento del limite di velocità, non ha formato oggetto di contestazione da parte del CP_1
2. Parte appellata ha infatti ritenuto condivisibile la motivazione della sentenza di primo grado che ha ritenuto raggiunta la prova della violazione del limite di velocità sulla base non delle rilevazioni dell'apparecchio AUTOVELOX, ritenute inutilizzabili, trattandosi di apparecchio non omologato, ma sulla base della asserita non contestazione del superamento di tale limite da parte dell'opponente.
3. In particolare, parte appellata ha esplicitamente affermato di ritenere condivisibile un passaggio della sentenza in cui è - fra l'altro - chiaramente ribadita l'inidoneità di apparecchi non omologati a costituire prova della violazione del limite di velocità (così si legge nello stralcio di motivazione che parte appellata ha espressamente dichiarato di condividere “Poiché la prova della violazione non è stata raggiunta tramite l'apparecchio autovelox, diviene irrilevante anche il motivo di ricorso fondato sulla mancata previa segnalazione della postazione autovelox.”)
4. Tale questione deve pertanto ritenersi coperta da giudicato interno.
4 5. Conseguentemente, la giurisprudenza di merito richiamata da parte appellata nelle note autorizzate, relativa alla utilizzabilità quale fonte di prova delle rilevazioni di apparecchiature autovelox approvate, ma non omologate, deve ritenersi irrilevante nella presente sede.
6. Con riferimento al primo motivo di impugnazione, la questione verte pertanto sul fatto se l'eccezione della mancanza di prova dei fatti posti a fondamento della pretesa avversaria integri “non contestazione” che, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., esonera la controparte dall'onere di provare i fatti suddetti.
7. La Suprema Corte ha ritenuto che “dire che di un fatto manca la prova non equivale, di per sé, a dire che quel fatto è da ritenere contestato” … “Ne consegue che la Corte d'appello non avrebbe dovuto ritenere sussistente la contestazione del fatto storico del rifornimento per la sola ragione che il C. aveva affermato che mancava la prova sul punto, ma avrebbe dovuto valutare la globalità delle circostanze per come risultavano dagli atti a sua disposizione.”
(Cass. 20.8.2020 n. 17889).
8. Secondo l'indicazione della Suprema Corte, occorre quindi valutare “la globalità delle circostanze”, per concludere se - nel caso concreto - l'affermazione della mancanza di prova equivalga o meno a contestazione.
9. Nel caso in esame occorre in particolare considerare la natura del fatto costitutivo della violazione contestata, consistito nell'asserito superamento del limite di velocità di 16 Km/h.
10. Deve ritenersi che il superamento del limite di velocità di 16 km/h non sia di entità tale da ricadere sotto la diretta percezione del conducente, senza l'ausilio di strumentazione di misurazione, né può presumersi che il conducente avesse consapevolezza, attraverso la lettura del tachimetro del mezzo, della velocità istantanea tenuta nel momento della rilevazione qui contestata, per l'ovvia considerazione che chi è alla guida ha lo sguardo tendenzialmente rivolto alla strada e non al tachimetro.
11. Per tale ragione l'affermazione che il fatto contestato (superamento del limite di velocità) non è provato non pare potersi ricondurre, nel caso di specie, ad una non contestazione dello stesso, quanto piuttosto all' affermazione della necessità che di tale fatto - che non ricade sotto la diretta percezione sensoriale - sia data prova specifica da parte della PA, sulla quale incombe il relativo onere (sull'onere della prova cfr. Corte di Cassazione, ordinanza n. 30148 del 22 novembre 2024).
12. Incombendo l'onere della prova della violazione sulla PA, è priva di rilievo l'osservazione di parte appellata, in base alla quale “l'appellante non ha fornito alcun elemento, nemmeno indiziario o presuntivo, volto a dimostrare che la velocità rilevata non corrispondesse alla velocità effettivamente tenuta dal trasgressore al momento della commissione dell'infrazione.”.
13. Alla luce di quanto sopra esposto, il primo motivo di appello deve essere accolto.
5 14. Il secondo motivo rimane conseguentemente assorbito.
15. Le spese di giudizio di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da seguenti tabelle
Per il giudizio di primo grado
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudice di pace
Valore della causa: fino a € 1.100
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 68,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 68,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 34,00
Fase decisionale, valore minimo: € 71,00
Compenso tabellare € 241,00
Per il presente giudizio di appello
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: fino a € 1.100
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 131,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 131,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 100,00
Fase decisionale, valore minimo: € 100,00
Compenso tabellare € 462,00
PQM
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro il così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 204/2025 del Giudice di Pace di
Genova, annulla il verbale di accertamento n. 2024/V8923 emesso dal Controparte_1
6 2. Condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellante, Controparte_1 che liquida per il giudizio di primo grado in € 43,00 per esborsi e € 241,00 per compenso di avvocato oltre spese generali ed oneri di legge e per il giudizio di appello in € 91,50 per esborsi ed € 462 per compenso di avvocato oltre spese generali ed oneri di legge.
Genova, 20.10.2025
Il Giudice
NU GI
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