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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/11/2025, n. 4341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4341 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 10305/2024
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela ER, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 18.11.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 10305/2024 vertente
TRA
1 C.F.: , nato il Parte_1 C.F._1
10.12.1962 a Sammichele di Bari (BA) e ivi residente alla Via
Montegrappa, 21 rappr. e dif. dall'Avv. Mariaromana Tardi
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. A. Patarnello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 07.08.2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa e condannare l' al pagamento, in suo favore, CP_1
della prestazione conseguente con la decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi e svalutazione come per legge;
in tutto con vittoria delle spese di lite. Si costituiva in giudizio l CP_1
invocando il rigetto della domanda. Espletata C.T.U. medico legale, trattata la causa dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1,
D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n. 27/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., previa rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e lette le note di trattazione, la causa è stata decisa.
La domanda è fondata e merita di essere accolta nei termini di cui al dispositivo.
2 Le provvidenze richieste si inquadrano nell'ambito delle forme di tutela economica che l'ordinamento appronta a favore dei cittadini menomati nella propria integrità psico-fisica. La legge n. 18 del
1980, che costituisce la normativa base in materia, richiede, oltre al requisito dell'inabilità totale e permanente, che sia accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore ovvero l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, sicché è necessaria un'assistenza continua. Tale requisito va inteso come impossibilità a svolgere le funzioni quotidiane primarie (v. tra le tante Cass. 3228/99). La finalità dell'indennità di accompagnamento è quella di alleviare i disagi di chi si trovi nell'impossibilità di provvedere a se stesso, incentivando l'assistenza domiciliare (cfr. Cass. 4641/92; Cass., Sez. Un.,
11843/92; Cass. 10480/94).
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente sia in possesso unicamente dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento dall'aggravamento (successivo alla fase amministrativa ed alla I
CTU in fase di ATP) documentato da gennaio 2025 (cfr. elaborato peritale in atti), in ragione delle patologie dalle quali era affetto. La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi, che emerge dalle concrete condizioni sanitarie del ricorrente alla data della visita peritale. Nessuna censura specifica, del resto, è stata mossa dalle arti avverso la ridetta CTU.
Il ricorso va, quindi, accolto nei limiti di cui al dispositivo.
Sul punto va precisato che - in linea con il recente pronunciamento della Corte di Cassazione (sent. n. 6084 del
17.3.2014) - il giudizio ex art. 445-bis, co. 6, c.p.c., al pari del precedente giudizio per accertamento tecnico preventivo, ha ad
3 oggetto esclusivamente l'indagine circa la ricorrenza o meno del requisito sanitario, con esclusione di ogni verifica in ordine ai requisiti non sanitari, di tipo socio-economico e reddituale.
La Suprema Corte, infatti, ha precisato con la sentenza n.
6985/2014 che la fase contenziosa “si riferisce esclusivamente alla fase di accertamento dello stato invalidante”, quando attraverso la fase contenziosa “si accerti
l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioè concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento … La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti. A questo punto spetterà all'ente previdenziale di compiere tale verifica … ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorché limitato (essendo ormai intangibile
l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta”.
Conseguentemente, il presente giudizio può concludersi soltanto con una sentenza di accertamento della sussistenza del requisito sanitario, mentre va dichiarata inammissibile la domanda - che presupporrebbe il riscontro anche dei requisiti socio-economici - di condanna al pagamento della prestazione assistenziale (nello stesso senso, cfr. ex plurimis, Tribunale Ragusa 13 maggio 2014
n. 376, Tribunale Milano 20.3.2014 n. 939).
4 In conclusione, va dichiarato che il ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste unicamente per la concessione dell'indennità di accompagnamento dall'aggravamento del gennaio
2025; nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese del giudizio (ivi comprese quelle relative alla fase di atp) sono compensate per intero tra le parti in considerazione che il requisito sanitario è stato accertato in epoca di gran lunga successiva alla presentazione della domanda amministrativa.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara che la parte ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari previsti per la concessione dell'indennità di accompagnamento dal gennaio 2025;
- Dichiara inammissibile nel resto il ricorso;
- Compensa per intero tra le parti le spese di lite.
Bari, 18.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela ER
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TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela ER, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 18.11.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 10305/2024 vertente
TRA
1 C.F.: , nato il Parte_1 C.F._1
10.12.1962 a Sammichele di Bari (BA) e ivi residente alla Via
Montegrappa, 21 rappr. e dif. dall'Avv. Mariaromana Tardi
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. A. Patarnello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 07.08.2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa e condannare l' al pagamento, in suo favore, CP_1
della prestazione conseguente con la decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi e svalutazione come per legge;
in tutto con vittoria delle spese di lite. Si costituiva in giudizio l CP_1
invocando il rigetto della domanda. Espletata C.T.U. medico legale, trattata la causa dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1,
D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n. 27/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., previa rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e lette le note di trattazione, la causa è stata decisa.
La domanda è fondata e merita di essere accolta nei termini di cui al dispositivo.
2 Le provvidenze richieste si inquadrano nell'ambito delle forme di tutela economica che l'ordinamento appronta a favore dei cittadini menomati nella propria integrità psico-fisica. La legge n. 18 del
1980, che costituisce la normativa base in materia, richiede, oltre al requisito dell'inabilità totale e permanente, che sia accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore ovvero l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, sicché è necessaria un'assistenza continua. Tale requisito va inteso come impossibilità a svolgere le funzioni quotidiane primarie (v. tra le tante Cass. 3228/99). La finalità dell'indennità di accompagnamento è quella di alleviare i disagi di chi si trovi nell'impossibilità di provvedere a se stesso, incentivando l'assistenza domiciliare (cfr. Cass. 4641/92; Cass., Sez. Un.,
11843/92; Cass. 10480/94).
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente sia in possesso unicamente dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento dall'aggravamento (successivo alla fase amministrativa ed alla I
CTU in fase di ATP) documentato da gennaio 2025 (cfr. elaborato peritale in atti), in ragione delle patologie dalle quali era affetto. La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi, che emerge dalle concrete condizioni sanitarie del ricorrente alla data della visita peritale. Nessuna censura specifica, del resto, è stata mossa dalle arti avverso la ridetta CTU.
Il ricorso va, quindi, accolto nei limiti di cui al dispositivo.
Sul punto va precisato che - in linea con il recente pronunciamento della Corte di Cassazione (sent. n. 6084 del
17.3.2014) - il giudizio ex art. 445-bis, co. 6, c.p.c., al pari del precedente giudizio per accertamento tecnico preventivo, ha ad
3 oggetto esclusivamente l'indagine circa la ricorrenza o meno del requisito sanitario, con esclusione di ogni verifica in ordine ai requisiti non sanitari, di tipo socio-economico e reddituale.
La Suprema Corte, infatti, ha precisato con la sentenza n.
6985/2014 che la fase contenziosa “si riferisce esclusivamente alla fase di accertamento dello stato invalidante”, quando attraverso la fase contenziosa “si accerti
l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioè concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento … La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti. A questo punto spetterà all'ente previdenziale di compiere tale verifica … ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorché limitato (essendo ormai intangibile
l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta”.
Conseguentemente, il presente giudizio può concludersi soltanto con una sentenza di accertamento della sussistenza del requisito sanitario, mentre va dichiarata inammissibile la domanda - che presupporrebbe il riscontro anche dei requisiti socio-economici - di condanna al pagamento della prestazione assistenziale (nello stesso senso, cfr. ex plurimis, Tribunale Ragusa 13 maggio 2014
n. 376, Tribunale Milano 20.3.2014 n. 939).
4 In conclusione, va dichiarato che il ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste unicamente per la concessione dell'indennità di accompagnamento dall'aggravamento del gennaio
2025; nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese del giudizio (ivi comprese quelle relative alla fase di atp) sono compensate per intero tra le parti in considerazione che il requisito sanitario è stato accertato in epoca di gran lunga successiva alla presentazione della domanda amministrativa.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara che la parte ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari previsti per la concessione dell'indennità di accompagnamento dal gennaio 2025;
- Dichiara inammissibile nel resto il ricorso;
- Compensa per intero tra le parti le spese di lite.
Bari, 18.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela ER
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