CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 10/02/2026, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 800/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
RAMPULLA RITA, Presidente
SO PE, Relatore
IARRERA MICHELINA, Giudice
in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5478/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Difensore_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Spa In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038038076801 TARES 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038038076801 TARES 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038038076801 TARES 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038038076801 TARES 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038038076801 TARES 2012
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 6863/2025 depositato il 24/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il signor Nominativo_2 di socio illimitatamente responsabile della società Società_1 snc di Nominativo_3 & c., agisce contro l'Agenzia delle entrate riscossione e Resistente_1 spa in liquidazione per l'annullamento della cartella di pagamento n. 29520240038038076801 TARES 2008,2009,2020,2011 e
2012, notificata il 12/5/2025.
Il ricorrente eccepisce la prescrizione quinquennale della pretesa in assenza di validi atti interruttivi.
Non si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione.
Si è costituita l'Resistente_1 spa in liquidazione chiedendo il rigetto del ricorso, precisandol'esistenza di una intimazione nel 2019.
Il ricorso è fondato
Allo stato degli atti deve ribadirsi l'applicazione del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 1 comma 161 della legge 296/2006, vista l'inapplicabilità dei termini di proroga della disciplina covid tra il
2019 e il 2025, al caso in questione, essendo stato il ruolo reso esecutivo nel 2024 .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sezione ottava, accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente che liquida in Euro 900,00 oltre oneri e accessori come per legge.
Il relatore Il Presidente
Dott. Giuseppe Grasso Dott. Rita Rampulla
Così deciso in Messina, lì 20/11/2025
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
RAMPULLA RITA, Presidente
SO PE, Relatore
IARRERA MICHELINA, Giudice
in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5478/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Difensore_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Spa In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038038076801 TARES 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038038076801 TARES 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038038076801 TARES 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038038076801 TARES 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038038076801 TARES 2012
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 6863/2025 depositato il 24/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il signor Nominativo_2 di socio illimitatamente responsabile della società Società_1 snc di Nominativo_3 & c., agisce contro l'Agenzia delle entrate riscossione e Resistente_1 spa in liquidazione per l'annullamento della cartella di pagamento n. 29520240038038076801 TARES 2008,2009,2020,2011 e
2012, notificata il 12/5/2025.
Il ricorrente eccepisce la prescrizione quinquennale della pretesa in assenza di validi atti interruttivi.
Non si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione.
Si è costituita l'Resistente_1 spa in liquidazione chiedendo il rigetto del ricorso, precisandol'esistenza di una intimazione nel 2019.
Il ricorso è fondato
Allo stato degli atti deve ribadirsi l'applicazione del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 1 comma 161 della legge 296/2006, vista l'inapplicabilità dei termini di proroga della disciplina covid tra il
2019 e il 2025, al caso in questione, essendo stato il ruolo reso esecutivo nel 2024 .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sezione ottava, accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente che liquida in Euro 900,00 oltre oneri e accessori come per legge.
Il relatore Il Presidente
Dott. Giuseppe Grasso Dott. Rita Rampulla
Così deciso in Messina, lì 20/11/2025