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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 25/03/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1783/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 14/02/2025 da e , entrambi Parte_1 Parte_2
con il proc. e dom. avv. SINISI ROSSANA, in virtù di mandato in calce al ricorso,
avente ad oggetto: separazione consensuale e domanda cumulata di divorzio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante;
- lette le note di trattazione scritta;
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 10/05/1998 in PAVIA DI UDINE
(UD), con atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 12, parte
2, serie A, dell'anno 1998;
- dato atto che dall'unione è nata la figlia (il 02/05/2004), maggiorenne non Per_1
economicamente indipendente;
- dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- preso atto che le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
- rilevato che tale domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3,
n. 2, lett. B), della legge n. 898/70 e successive modificazioni;
- in accoglimento dell'istanza;
P. Q. M.
omologa la separazione dei sig.ri , nata a [...] il [...], Parte_1
e , nato a [...] il [...], uniti in matrimonio in data Parte_2
10/05/1998 in PAVIA DI UDINE (UD), alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Prende atto che la casa familiare, sita in Udine (UD), via Mantova 108/G, di proprietà
esclusiva del sig. rimarrà nella disponibilità, comprese le pertinenze, Parte_2
quanto l'arreda e gli accessori, del sig. Parte_2
3) Prende atto che la sig.ra , che ha già rilasciato l'abitazione coniugale di Parte_1
esclusiva proprietà del sig. contestualmente prelevando i propri beni ed Parte_2
effetti personali, e che si è trasferita altrove, ha già provveduto a formalizzare il cambio di residenza in Milano, via Tolstoj 17.
4) Prende atto che la figlia risulta avere prevalente collocamento presso la Persona_2
casa familiare, sita in Udine (UD), via Mantova 108/G; dispone che durante detto periodo il mantenimento sarà a carico prevalente del padre.
5) Prende atto che i coniugi dichiarano di essere entrambi indipendenti ed economicamente autosufficienti, che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale,
essendo entrambi titolari di adeguati redditi propri, così non essendovi pertanto necessità di stabilire alcuna forma di mantenimento reciproco e le parti si esonerano reciprocamente,
dal depositare la documentazione economica indicata nell'art. 473.bis-12, terzo comma c.c.
6) Prende atto che i coniugi dichiarano che gli aspetti patrimoniali relativi allo scioglimento della comunione dei conti correnti cointestati verranno decisi e regolati separatamente,
comprese altresì le sorti dell'azienda EL UN di ER ER & C. s.n.c., impegnandosi a procedere alla chiusura dei conti correnti comuni e l'azienda entro e non oltre la fine dell'anno 2025.
- provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo giudice relatore;
- spese di lite al definitivo;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PAVIA DI UDINE (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 12, parte II, serie A, del Registro degli atti di Matrimonio
dell'anno 1998.
Così deciso in Udine nella camera di consiglio del 20/03/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1783/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 14/02/2025 da e , entrambi Parte_1 Parte_2
con il proc. e dom. avv. SINISI ROSSANA, in virtù di mandato in calce al ricorso,
avente ad oggetto: separazione consensuale e domanda cumulata di divorzio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante;
- lette le note di trattazione scritta;
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 10/05/1998 in PAVIA DI UDINE
(UD), con atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 12, parte
2, serie A, dell'anno 1998;
- dato atto che dall'unione è nata la figlia (il 02/05/2004), maggiorenne non Per_1
economicamente indipendente;
- dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- preso atto che le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
- rilevato che tale domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3,
n. 2, lett. B), della legge n. 898/70 e successive modificazioni;
- in accoglimento dell'istanza;
P. Q. M.
omologa la separazione dei sig.ri , nata a [...] il [...], Parte_1
e , nato a [...] il [...], uniti in matrimonio in data Parte_2
10/05/1998 in PAVIA DI UDINE (UD), alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Prende atto che la casa familiare, sita in Udine (UD), via Mantova 108/G, di proprietà
esclusiva del sig. rimarrà nella disponibilità, comprese le pertinenze, Parte_2
quanto l'arreda e gli accessori, del sig. Parte_2
3) Prende atto che la sig.ra , che ha già rilasciato l'abitazione coniugale di Parte_1
esclusiva proprietà del sig. contestualmente prelevando i propri beni ed Parte_2
effetti personali, e che si è trasferita altrove, ha già provveduto a formalizzare il cambio di residenza in Milano, via Tolstoj 17.
4) Prende atto che la figlia risulta avere prevalente collocamento presso la Persona_2
casa familiare, sita in Udine (UD), via Mantova 108/G; dispone che durante detto periodo il mantenimento sarà a carico prevalente del padre.
5) Prende atto che i coniugi dichiarano di essere entrambi indipendenti ed economicamente autosufficienti, che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale,
essendo entrambi titolari di adeguati redditi propri, così non essendovi pertanto necessità di stabilire alcuna forma di mantenimento reciproco e le parti si esonerano reciprocamente,
dal depositare la documentazione economica indicata nell'art. 473.bis-12, terzo comma c.c.
6) Prende atto che i coniugi dichiarano che gli aspetti patrimoniali relativi allo scioglimento della comunione dei conti correnti cointestati verranno decisi e regolati separatamente,
comprese altresì le sorti dell'azienda EL UN di ER ER & C. s.n.c., impegnandosi a procedere alla chiusura dei conti correnti comuni e l'azienda entro e non oltre la fine dell'anno 2025.
- provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo giudice relatore;
- spese di lite al definitivo;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PAVIA DI UDINE (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 12, parte II, serie A, del Registro degli atti di Matrimonio
dell'anno 1998.
Così deciso in Udine nella camera di consiglio del 20/03/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini