Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 05/06/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. 1308/2025
BBLICA TANA RE PV
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 1308/2025
avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da: Parte_1 nato il [...] a [...]
e
Parte_2 nata il [...] a [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. PANETTA NADIA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
PE"1. Affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori, i quali continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute della minore, tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, quando avrà la figlia con sé.
2. Collocamento prevalente e residenza della figlia minore PE presso la madre alla quale verrà assegnata la casa coniugale sita in Asti, via Massimo d'Azeglio n. 12, con gli arredi che la compongono.
3. Il sig. Pt_1 al momento di deposito del presente ricorso si è già trasferito, su comune accordo delle parti, presso nuova abitazione, sita in Asti, via San Francesco n. 47, appartamento ove risiederà in forza di contratto di locazione che prevede la corresponsione di un canone di locazione pari ad euro
470,00 mensili. Si precisa che sono già in corso le pratiche per il trasferimento di residenza. 4. Persona_1 come detto collocata prevalentemente presso la madre, permarrà dal padre nei giorni del martedì e giovedì, dall'uscita da scuola / attività sportiva con riaccompagno presso la madre dopo cena;
il pernotto infrasettimanale presso padre verrà inserito gradualmente nel rispetto dei tempi e delle necessità della minore, tenuto conto anche delle esigenze derivanti dalla sindrome di cui al punto e) delle premesse in fatto. Ella trascorrerà altresì week end alternati presso ciascun genitore, con inserimento graduale del pernotto presso il padre in maniera analoga a quanto appena indicato per il periodo infrasettimanale. 5. PE come già abitualmente avviene, trascorrerà le vacanze natalizie con la madre in
Sicilia, mentre il padre la raggiungerà in base ai propri impegni lavorativi. Vacanze pasquali e infrasettimanali (25 aprile, 2 giugno, 1° novembre etc.) da gestirsi con il criterio dell'alternanza, da concordarsi di volta in volta tra i genitori anche in base alle loro esigenze lavorative.
6. Anche per le vacanze estive, come abitualmente già avviene, Persona_1 si recherà in Sicilia con la madre ed ivi il padre la raggiungerà, in periodo da concordarsi di anno in anno tra le parti.
7. Le parti concordemente stabiliscono che la sig.ra Pt 2 potrà in futuro trasferirsi a Messina unitamente alla figlia minore PE ivi fissando la loro residenza, scelta rispetto la quale il fin d'ora esprime il proprio incondizionato consenso.sig. Pt_1
8. Entro il giorno 10 di ogni mese il sig. Pt 1 corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento indiretto della minore, l'importo di euro 700,00 oltre rivalutazione ISTAT, mediante bonifico sul conto corrente presso Banca Reale della sig.ra Pt_2 .
9. Le spese straordinarie per la figlia, come individuate e concordate in forza del Protocollo di Intesa in essere presso Codesto Tribunale, saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50%.
10. Il sig. Pt_1 verserà altresì, sempre entro il giorno 10 del mese, un contributo al mantenimento in favore della moglie, sig.ra Pt_2 nella misura di euro 200,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT,
,
sempre mediante accredito sul conto corrente di cui al punto 7.
11.L'assegno unico INPS, pari a circa euro 200,00 mensili, verrà percepito nella misura del 50% da ciascuna delle parti e le detrazioni per il figlio a carico resteranno a totale carico del sig. Pt_1
12.La sig.ra Pt 2 continuerà a corrispondere il canone di locazione di cui al punto d), relativo alla casa coniugale ove continuerà a risiedere con la figlia, così come sosterrà i relativi oneri condominiali,
spese di manutenzione e di utenze varie connesse.
13.Le parti con la sottoscrizione del presente atto dichiarano di non aver ulteriori valori mobiliari
(ovvero conti correnti o altri depositi e/o titoli), oltre a quello sopra citato, in comune proprietà.
14.Le parti dichiarano e danno atto di non avere più nulla a pretendere, reciprocamente, essendo ogni rapporto economico tra i medesimi regolato e definito nella presente sede alla luce dei sopra riportati accordi.
15.Le spese della presente procedura saranno sostenute integralmente dal sig. Pt_1
16. Tutte le condizioni di separazione sopra descritte, nelle more dell'udienza di separazione, saranno dalle parti osservate fin dal momento del deposito del presente ricorso";
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
,nato a [...] il [...] e da Parte_2 nata a Parte_1
,
MESSINA (ME) il 19/06/1976, celebrato in MESSINA in data 25/08/2007, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 502, Parte II, Serie A, Anno 2007, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 29/05/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.