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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 14/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO – SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan all'esito dell'udienza del 14/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 671/2024 promossa
DA
C.F. , nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall'avv. Bargoni
Alessandro, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. ed elettivamente domiciliati presso la
[...]
locale sede territoriale
RESISTENTE avente ad oggetto altre ipotesi
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 14 gennaio 2025
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15 novembre 2024 , premettendo di esser inserito nelle Parte_1
graduatorie di circolo e di istituto A.T.A. di terza fascia valevoli dal 2024 al 2027 per i profili di collaboratore scolastico ed assistente amministrativo a seguito di domanda presentata all'I.T.T.
Montani di Fermo, lamentava il riconoscimento per difetto del punteggio di 7,80 nei profili di collaboratore scolastico ed assistente amministrativo e la mancata valorizzazione integrale del servizio militare prestato dal 14 ottobre 1997 al 12 agosto 1998 a Ravenna presso l'Artiglieria.
Nel richiamarsi alle pronunce giurisprudenziali favorevoli ed alla corretta applicazione dell'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, domandava il riconoscimento del punteggio di 6 per il servizio militare prestato, detraendo quanto riconosciuto, pari a 0,6, e la condanna dell'amministrazione scolastica alla rettifica dei punteggi assegnati.
Con memoria difensiva depositata il 17 dicembre 2024 si costituivano il
[...]
e l' deducendo che i periodi di servizio Controparte_1 Controparte_2
militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di nomina, erano considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
Rilevavano altresì che l'art. 485 del t.u. del 1994 era riferito solo al personale docente.
Chiedevano, in ragione di tali deduzioni, il rigetto del ricorso anche alla luce della mancata prova di effettività del servizio militare prestato.
La causa, di natura documentale, era istruita con le allegazioni e produzioni di parte, è stata discussa all'odierna udienza del 14 gennaio 2024 e, all'esito della camera di consiglio, viene decisa con lettura di sentenza corredata da dispositivo e delle ragioni a sostegno della decisione a termini dell'art. 429 c.p.c..
Si ricava dalle produzioni di parte che il 26 giugno 2024 ha avanzato Parte_1 all'I.. e di Fermo domanda d'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto CP_3 CP_4
di III fascia per il conferimento di supplenze al personale A.T.A. appartenente ai profili professionali degli Assistenti Amministrativi, Assistenti Tecnici e Collaboratori Scolastici.
Il richiedente ha indicato il possesso del diploma di maturità conseguito nell'a.s. 1999-2000 presso l'I.T.C. Moretti DI Roseto degli Abruzzi, con punteggio di 73/100 e l'espletamento del servizio militare dal 14 ottobre 1997 al 14 agosto 1998 a Ravenna presso l'Artiglieria.
In virtù di tali indicazioni al ricorrente è stato attribuito un punteggio di punti 7,80 come assistente amministrativo e collaboratore scolastico.
Quanto al servizio militare prestato, il ricorrente contesta la valorizzazione del servizio militare nel minor punteggio di 0,6 anziché in quello di 6,00.
L'art. 569 del d. lgs. n. 297/1994 prevede, quanto al personale A.T.A., che il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti, approntando una disciplina del tutto sovrapponibile a quella del personale docente disciplinato dell'art. 485 del d. lgs. cit..
Il D.M. 21 maggio 2024 all'all. A, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina nei seguenti termini la materia in esame:
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica;
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali;
- è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva;
- il servizio valutabile è in generale quello “effettivamente prestato” ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto.
Il servizio se svolto in costanza di rapporto attribuisce 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre se prestato alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuisce 0,05 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
Secondo l'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare (d. lgs. n. 66/2010) i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono ai servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (I comma) e, ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni, è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro (II comma).
La lettura coordinata delle due fattispecie appare nel senso che il II comma non si ponga in contrapposizione con il precedente comma, ma ne costituisca specificazione, ovvero che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro siano valutabili a fini concorsuali.
Tale interpretazione si pone in linea con l'art. 52 II comma, Cost., laddove prevede che chi sia chiamato ad un servizio militare (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve patire pregiudizi da perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.
Emerge il principio di fondo secondo cui il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
Risulta contraria a tale interpretazione la previsione che consente la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro o una disparità rispetto al servizio prestato non in costanza di nomina, trattandosi di attività del tutto sovrapponibile.
Conseguentemente va ritenuta la valutabilità del servizio militare di leva e dell'eventuale servizio sostitutivo assimilato per legge – non prestato in costanza di nomina – quale servizio A.T.A. effettivo
(punti cinque in ragione di 0,5 punti al mese o per ogni frazione di mese superiore a quindici giorni) e l'opposta interpretazione restrittiva si pone in contrasto con il dato letterale, che non pone testualmente alcuna limitazione (cfr. anche Cass. n. 15965/2024).
Del resto anche le graduatorie per le supplenze, sebbene non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione, sono pur sempre selezioni lato sensu concorsuali, aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro e rientrano nella disciplina della richiamata legge.
Non emerge peraltro alcun contrasto con l'art. 3 Cost. per il diverso trattamento rispetto ai candidati di sesso femminile, trattandosi di situazioni non sono comparabili ed essendo la norma in esame volta a neutralizzare asimmetrie derivanti dal fatto che la lavoratrice di sesso femminile, che non svolge servizio di leva, può assumere incarichi di insegnamento a tempo determinato e così avanzare nelle graduatorie.
Ciò premesso va evidenziato che il ricorrente, avendo prestato servizio militare per dieci mesi interi
– dal 14/10/1997 al 12/08/1998 - avrebbe diritto al riconoscimento di 5 punti aggiuntivi che, al netto del punteggio assegnato di 0,5 da parte dell'amministrazione scolastica, assommano a 4,5 punti.
In ordine alle spese di lite, il contrasto giurisprudenziale e la novità della questione in ordine al riconoscimento del servizio militare non in costanza di servizio giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, accerta il diritto di al riconoscimento, nelle graduatorie di circolo ed istituto di III fascia A.T.A. Parte_1
per i profili di collaboratore scolastico ed assistente amministrativo per il periodo 2024-2027, di punti cinque, detraendo quanto già riconosciuto di 0,5, per il servizio militare prestato e condanna il e le relative articolazioni territoriali al riconoscimento di tal punteggio Controparte_1
aggiuntivo, pari a 4,5.
Visto l'art. 92 c.p.c. compensa integralmente le spese di lite tra le parti del giudizio.
Fermo, 14/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alberto Pavan