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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 19/05/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Padova, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Cinzia Balletti Presidente
Dott.ssa Alina Rossato Giudice
Dott.ssa Luisa Bettio Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al ruolo generale al n° 599/2025, promossa con ricorso depositato il
06.02.2025 da
, con l'avv. CAMANI FEDERICA Parte_1
ricorrente-
NEI CONFRONTI DI
, Controparte_1
convenuta contumace-
Con l'intervento del p.m. presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova.
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni parte ricorrente:
“CONCLUSIONI
− Accertato e dichiarato che il figlio ventiquattrenne dei sig.ri e Parte_1
, , è economicamente autosufficiente dal mese di Controparte_1 Parte_2
ottobre 2023;
− revocare il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla madre di cui al
punto 2) delle conclusioni di cui alla sentenza di cessazione degli effetti civili del
matrimonio n. 1402/2016, pubblicata il 03.05.2016;
pagina 1 di 5 − revocare, con decorrenza dal corrente mese di febbraio 2025, l'assegno di
mantenimento e le spese straordinarie poste a carico del padre di cui ai punti 5) e 6) delle
conclusioni di cui alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.
1402/2016, pubblicata il 03.05.2016.
Con vittoria di spese e competenze di lite.”.
Conclusioni P.M.: “Visto, il Pubblico Ministero dichiara di intervenire”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
- con ricorso, depositato in data 06.02.2025, allegava di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario, in data 31.05.1997, con a Padova (PD); Controparte_1
- riferiva che, dall'unione coniugale era nato un figlio , attualmente Parte_2
maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
- rappresentava che, le parti erano addivenute alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, giusta sentenza n. 1402/2016, pubblicata in data 03.05.2016, resa nel procedimento iscritto al n. 1394/2016;
- allegava che, dall'epoca del divorzio ad oggi, si erano verificate delle modifiche sostanziali della situazione delle parti e della prole maggiorenne in quanto il figlio
, attualmente ventiquattrenne, era diventato economicamente indipendente a Parte_2
seguito dell'assunzione a tempo indeterminato, a far data dall'11.10.2023, presso la società
Controparte_2
- formulava, quindi, le conclusioni riportate in epigrafe.
- In data 23.04.2025 parte ricorrente depositava un'istanza di anticipazione dell'udienza riferendo che, a seguito di regolare notifica del ricorso ex art. 473 bis. 29 c.p.c., unitamente al decreto di fissazione dell'udienza del 13.06.2025, , seppur non Controparte_1
costituitasi, aveva contattato il difensore del ricorrente comunicando la propria adesione pagina 2 di 5 all'accoglimento delle domande di cui al ricorso introduttivo e rilasciando apposita dichiarazione (cfr. doc. 5 fascicolo parte ricorrente, deposito del 23.04.2025); allegava,
inoltre, documentazione inerente la situazione reddituale del figlio (cfr. doc. 6 Parte_2
fascicolo parte ricorrente, deposito del 23.04.2025);
- con decreto del 23.04.2025 il giudice delegato, preso atto di quanto sopra e accogliendo l'istanza di anticipazione d'udienza di parte ricorrente, fissava l'udienza del 09.05.2025, da svolgersi in modalità cartolare ai sensi ex art. 127-ter c.p.c., per la precisazione congiunta delle conclusioni;
- all'udienza del 09.05.2025, svoltasi in trattazione scritta, esaminate le note scritte autorizzate di parte ricorrente, il giudice delegato si riservava di riferire al collegio per la decisione.
*** ***
Preliminarmente occorre rilevare la contumacia di parte convenuta che, seppur regolarmente citata, non si è costituita nel procedimento.
In merito, va rilevato che , pur restando contumace nel Controparte_1
procedimento in epigrafe, ha reso la dichiarazione stragiudiziale, depositata da parte ricorrente in data 23.04.2025, mediante la quale ha espresso la volontà di aderire alle domande formulate da parte ricorrente nel ricorso introduttivo.
Passando all'esame delle singole domande proposte, alla luce della documentazione depositata in atti da parte ricorrente, inerente all'attuale situazione reddituale del figlio maggiorenne , ove è emerso che quest'ultimo è stato assunto con contratto a Parte_2
tempo indeterminato;
nonché, esaminato il documento depositato da parte ricorrente in data 23.04.2025 ove parte convenuta, non costituitasi in giudizio, ha dichiarato di essere a conoscenza del procedimento pendente e di aderire alle domande di parte ricorrente, il
Collegio ritiene che le domande di parte ricorrente di revoca del provvedimento di pagina 3 di 5 assegnazione della casa coniugale a parte convenuta e di revoca del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, divenuto economicamente autosufficiente, nonché
del contributo alle spese straordinarie in capo al ricorrente, con decorrenza dal mese di febbraio 2025, data di proposizione della domanda, meritino accoglimento.
Pertanto, a modifica della sentenza di divorzio n. 1402/2016, pubblicata in data
03.05.2016, va disposta la revoca dell'assegnazione della casa coniugale sita in Vigonza
(PD), in via A. Moro n. 36, in comproprietà delle parti, alla sig.ra e la Controparte_1
revoca del contributo al mantenimento del figlio e del contributo alle spese Parte_2
straordinarie, disposto in sede divorzile, con decorrenza dal mese di febbraio 2025, data di proposizione della domanda.
Quanto alle spese legali, attesa la natura della causa e l'esito della lite, le spese vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., a modifica della sentenza 1402/2016,
pubblicata in data 03.05.2016, così decide:
1) revoca l'assegnazione della casa coniugale sita in Vigonza (PD), in via A. Moro n.
36, in favore della convenuta;
2) revoca l'onere di mantenimento e di contribuzione alle spese straordinarie in capo a parte ricorrente nei confronti del figlio , divenuto maggiorenne ed Parte_2
economicamente autosufficiente, a decorrere dal mese di febbraio 2025;
4) spese interamente compensate.
Padova, così deciso nella camera di consiglio del 13.05.2025
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Cinzia Balletti pagina 4 di 5 pagina 5 di 5