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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/12/2025, n. 2137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2137 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 684/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 684/2018, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. AZZARETTO GIULIO e dell'avv. MARTINO FIORENTINO ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA DELLA MOSCOVA 18 MILANO presso il difensore avv. AZZARETTO GIULIO.
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
SA LO, elettivamente domiciliato in VIA FONTANELLI, 3 42121
REGGIO EMILIA presso il difensore avv. SA LO.
APPELLATO
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato, preliminarmente, che la causa è stata interrotta, ai sensi dell'art. 300 c.p.c., con ordinanza resa in data 17/2/2020, per sopravvenuto fallimento della società CP_1
;
[...]
rilevato che nessuna delle parti costituite ha provveduto alla prosecuzione o riassunzione del processo nei termini di legge;
rilevato che, all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c., fissata per la comparizione delle parti davanti al consigliere relatore ai fini della declaratoria di estinzione, nessuna delle parti ha depositato memorie o istanze;
considerato che, in applicazione del combinato disposto degli art. 305 e 307, ultimo comma, c.p.c. l'estinzione del processo opera di diritto e va dichiarata d'ufficio con sentenza del collegio;
ritenuto che, quanto alle spese processuali, trovi applicazione il disposto dell'art. 310, ult.co. c.p.c., che dispone che le spese del processo estinto stiano a carico delle parti che le hanno anticipate;
P.Q.M.
Visti gli artt. 305 e 307, ultimo comma, c.p.c.
DICHIARA
l'estinzione del processo. Nulla per le spese.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 9/12/2025.
Il Presidente Relatore
dott. Giovanni Salina
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 684/2018, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. AZZARETTO GIULIO e dell'avv. MARTINO FIORENTINO ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA DELLA MOSCOVA 18 MILANO presso il difensore avv. AZZARETTO GIULIO.
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
SA LO, elettivamente domiciliato in VIA FONTANELLI, 3 42121
REGGIO EMILIA presso il difensore avv. SA LO.
APPELLATO
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato, preliminarmente, che la causa è stata interrotta, ai sensi dell'art. 300 c.p.c., con ordinanza resa in data 17/2/2020, per sopravvenuto fallimento della società CP_1
;
[...]
rilevato che nessuna delle parti costituite ha provveduto alla prosecuzione o riassunzione del processo nei termini di legge;
rilevato che, all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c., fissata per la comparizione delle parti davanti al consigliere relatore ai fini della declaratoria di estinzione, nessuna delle parti ha depositato memorie o istanze;
considerato che, in applicazione del combinato disposto degli art. 305 e 307, ultimo comma, c.p.c. l'estinzione del processo opera di diritto e va dichiarata d'ufficio con sentenza del collegio;
ritenuto che, quanto alle spese processuali, trovi applicazione il disposto dell'art. 310, ult.co. c.p.c., che dispone che le spese del processo estinto stiano a carico delle parti che le hanno anticipate;
P.Q.M.
Visti gli artt. 305 e 307, ultimo comma, c.p.c.
DICHIARA
l'estinzione del processo. Nulla per le spese.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 9/12/2025.
Il Presidente Relatore
dott. Giovanni Salina
pagina 2 di 2