Cass. pen., sez. III, sentenza 04/05/2001, n. 23385
CASS
Sentenza 4 maggio 2001

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In tema di garanzie difensive, dopo l'interrogatorio dell'indagato effettuato ai sensi dell'art. 294 cod. proc. pen. è superfluo l'invito a rendere un ulteriore interrogatorio ai sensi degli artt. 416, comma 1, e 375, comma 3, cod. proc. pen, atteso che la "ratio" di tali disposizioni è quella di consentire all'indagato, portandolo a conoscenza della contestazione emergente dalla sommarie indagini svolte, di esporre le proprie difese attraverso l'interrogatorio che la legge gli da facoltà di rendere, obiettivo già realizzatosi con l'interrogatorio reso ai sensi del citato art. 294 c.p.p.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 04/05/2001, n. 23385
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23385
    Data del deposito : 4 maggio 2001

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