Sentenza 22 marzo 2000
Massime • 1
In tema di reati o circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento (art.517 cod.proc.pen.), perché si possa procedere a contestazione suppletiva occorre che la sussistenza dei reati concorrenti emerga nel corso dell'istruzione dibattimentale e non anche quando essi siano già noti, ma non se ne sia fatta menzione alcuna nella formulazione del capo di imputazione. La lettera della norma non appare suscettibile di interpretazione estensiva e, per contro, una contestazione suppletiva di fatti già noti all'accusa viola il principio di difesa, sia sotto il profilo che si tratta di una imputazione "a sorpresa" in ordine alla quale poteva essere predisposta una difesa anticipata, sia sotto il profilo che vengono poste nel nulla le possibilità di eventualmente adire i riti alternativi quali il patteggiamento o il giudizio abbreviato una volta conosciuta "ab origine" l'intera estensione dell'imputazione. Ne consegue che la contestazione suppletiva di un reato concorrente non emergente dalla istruttoria dibattimentale, ma già conosciuto dal P.M., è illegittima e comporta la nullità del relativo giudizio perché lesiva del diritto alla difesa.
Commentario • 1
- 1. Le nuove contestazioni alla luce dell'art. 519 c.p.p.Zaccaria Grazia · https://www.diritto.it/ · 22 aprile 2016
Modifica dell'imputazione, reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento. L'art. 516, 1 comma, c.p.p. stabilisce che il P.M. modifica l'imputazione e procede alla relativa contestazione quando nel corso dell'istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio (es. diversa data di commissione del fatto), sempreché non appartenga alla competenza di un giudice superiore. In modo speculare, l'art. 517, 1 comma, c.p.p., stabilisce che il P.M. contesta all'imputato il reato connesso ex art. 12, comma 1, lettera b), c.p.p. (reato concorrente) o la circostanza aggravante, non menzionati nel decreto che dispone il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/03/2000, n. 6251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6251 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2000 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 62 5 1 pof 3-4 UFFICIO COPIE ouf 4-5 Richiesta copia studio
LIRE 3000 Udienza pubblica 22.3.2000 CANCELLERIA dal Sig. per diritty 3.000 SENTENZA n. 595 18 16100 CANCELLIERE REGISTRO GENERALE n. 19636/99
CB261444
CORTE SUPALA DI CASSAZIONE REPUBBLICA ITALIANA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
UFFICIO COPIE In nome del Popolo Italiano Richiesta copia studio
Richiesta copia studio dal Sic. BONFANTI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 798 dal Sig. ---SOLE 24 ORE 15 OTT. 2012per SEZIONE VI PENALE per diritti L. " il 1 0, 2000 IL CANCELLIERE il
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE Composta dagli Ill.mi Sigg. UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio- Presidente dott. Fortunato Pisanti dal Sig. RAD
- Consigliere dott. Luigi Sansone Consigliere dott. Giangiulio Ambrosini per diritti 3000
- Consigliere dott. Giovanni De Roberto
- Consigliere il A-6-01 dott. Bruno Oliva
IL CANCELLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da CE EN, nato a Minori il difensore, avv. Giuseppe Fusco, di D'AT 2.12.1939; dale ME, nata a [...] il [...], e di NO AN, nato a
Salerno il 2.10.1928;
avverso la sentenza 26.1.1999 della Corte d'appello di Salerno;
Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi%;B
Udita la relazione del Consigliere dott. Giangiulio Ambrosini;
Sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Anna Maria De Sandro, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Sentito il difensore della parte civile, Comune di Minori, avv.
Marzia Ferraioli che ha instato per il rigetto dei ricorsi:
Sentito il difensore, avv. Fusco, degli imputati NO e
D'AT, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NO AN, D'AT ME, CE EN e EL PI
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio dal Sig. ANSA per diritti L. 3000
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AF, anche di violazione di diverse norme edilizie. L'originaria imputazione di cui all'art. 323 c.p. aveva ad oggetto una serie di autorizzazioni per lavori edilizi nel Comune di Minori e precisamente:
- 15.11.1986 (n. 984/86) rilasciata dall'assessore CE alla D'Amato per l'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione di un fabbricato sito in via Pioppi%3B 8.10.1991 rilasciata dal sindaco EL PI VI alla
D'AT di rinnovo della precedente autorizzazione;
15.11.1986 (n. 985/86) rilasciata dall'assessore CE alla
-
straordinaria per l'esecuzione di lavori di D'AT manutenzione di un immobile sito in via Villamena;
per10.3.1988 rilasciata dall'assessore CE alla D'AT nuovi lavori di manutenzione straordinaria sullo stesso immobile;
16.3.1990 e 20.3.1990 rilasciata dall'assessore CE a
-
D'AT ME per la sopraelevazione del muro di sostegno prospiciente il fiume. In sede dibattimentale, all'udienza del 10.10.1997 il P.M. procedeva alla contestazione suppletiva di altre ipotesi di abuso di ufficio relative alla licenza di abitabilità e agibilità dell'edificio di via Villamena rilasciata 1*8.9.1995 dall'CE e di altra autorizzazione rilasciata il 24.12.1993 dal sindaco (ma sottoscritta da EL PI VI) alla D'Amato di variante in corso d'opera. imputati aiIl Tribunale con sentenza 30.4.1998 condannava gli quali era stato contestato il reato di cui all'art. 323 C.P., come modificato dal P.M. in udienza, esclusa l'aggravante di cui al comma 2, e quelli cui erano state contestate le violazioni edilizie (con la continuazione per coloro i quali rispondevano di tutte le imputazioni). La Corte d'appello di Salerno con sentenza 26.1.1999 riformava parzialmente la sentenza dei primi giudici, dichiarando non doversi procedere per le violazioni edilizie per essere i reati estinti per prescrizione, assolvendo il EL PI dal reato ascrittogli e 1 NO, la MA e l'CE limitatamente alle autorizzazioni del 15.11.1986 n. 984, dell'8.10.1991 e del
24.12.1993 perché il fatto non sussiste (residuando quindi i fatti di cui alle autorizzazioni 15.11.1986 n. 985, 10.3.1988, 16
e 20.3.1990, 8.9.1995).
Ricorre la difesa di D'AT ME e di NO AN per violazione di legge e difetto di motivazione. In primo luogo contesta la decisione della Corte territoriale che, respingendo il motivo di appello secondo cui il P.M. non poteva procedere alla contestazione suppletiva senza prima provocare l'acquisizione degli elementi probatori, ritiene non essere stato violato il diritto alla difesa per essere stati concessi agli imputati i termini a difesa. inIn secondo luogo rileva che se si è esclusa la responsabilità relazione alla licenza rilasciata il 24.12.1993 dal EL PI, a maggior ragione doveva esclúsa la responsabilità in essere
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE UFFICIO COPIED Richiesti Richiesta copia studio Rilasciata copia studio dal Sig. CATULLO 1al SIG. per dirlit 4263 per diritti L. 3000 2001 2000 22 MAR. 2002 relazione alla licenza rilasciata dall'CE il 10.3.1988 perché facente parte del medesimo iter procedimentale così come la Corte aveva ritenuto nel rapporto amministrativo, fra le licenze 8.10.1991 (EL PI) e 15.11.1986 n. 984
(CE). In terzo luogo si duole del fatto che i giudici di merito abbiano valutato le condotte degli imputati in riferimento non ai singoli provvedimenti succedutisi nel tempo, ma in relazione al risultato finale ottenuto dalla D'AT. Riepilogando le autorizzazioni rilasciate dall'CE evidenzia l'impossibilità di comprendere quale sia l'atto illegittimo compiuto dall'CE che consenta di affermare che le opere autorizzate erano soggette a concessione. laRicorre altresì l'CE per violazione di legge in quanto
Corte di merito, nel rigettare le doglianze svolte a sostegno della esclusione della parte civile Comune di Minori, al disposto dell'art. 77, c. 2, c.p.p. e invadeva contraddiceva sfera di discrezionalità amministrativa dell'ente pubblico- la persona offesa. Inoltre si duole della violazione dell'art. 323
C.P. in quanto l'imputato non era a conoscenza degli atti posti in essere dalla D'AT e della loro eventuale illegittimità. memoria successiva l'CE ribadiva l'eccezione relativa Con alla costituzione di parte civile del Comune di Minori, l'assenza di violazioni di legge e l´inesistenza del fine di arrecare ingiusto vantaggio patrimoniale ai coimputati D'AT e NO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si deve dichiarare l'inammissibilità della costituzione di parte civile del Comune di Minori nei confronti degli attuali imputati. Come risulta dall'impugnata sentenza e dagli atti relativi alla procedura per la costituzione di parte civile il Comune di Minori aveva deliberato di non costituirsi parte civile nell'attuale procedimento anche in considerazione del dissenso espresso dalla minoranza nell'ambito del consiglio comunale. unIl Tribunale di Salerno aveva ravvisato in questa situazione conflitto di interessi tra il Comune e la Giunta comunale e, su richiesta del P.M., aveva nominato un curatore speciale affinchè valutasse l'opportunità о la necessità di costituirsi parte civile nell'interesse del Comune stesso. La costituzione era avvenuta, dopo una travagliata vicenda nel corso della quale il primo curatore speciale nominato aveva declinato l'incarico ed era stato sostituito dal Tribunale.
La procedura seguita dal Tribunale è contraria alla norma dell'art. 77, c. 2, c.p.p. Infatti la disposizione processuale configura due diverse situazioni nelle quali si può procedere alla nomina di un curatore speciale per la costituzione di parte civile: a) la mancanza della persona cui spetta la rappresentanza
0 l'assistenza e vi sono ragioni di urgenza;
b) il conflitto di interessi tra il danneggiato e chi lo rappresenta.
Nessuna di queste situazioni si è in concreto verificata. della persona giuridica Comune di MinoriL'esistenza (unico
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167.2001 soggetto giuridico legittimato alla costituzione di parte civile, in quanto espressione della volontà dell'organo amministrativo territoriale) è fuori discussione. Oltretutto nella specie l'ente | territoriale aveva manifestato espressamente la volontà di non costituirsi parte civile. 1 Il conflitto di interessi, peraltro, non ĕ in alcun modo ravvisabile. Infatti il consiglio comunale è organo collegiale, la cui volontà viene espressa dalla maggioranza. interno è L'eventuale esistenza di dissensi o contrasti al suo priva di qualsivoglia rilevanza esterna sul piano giuridico
(diversa può essere soltanto la considerazione sotto un profilo politico), poiché ciò che è determinante è il contenuto delle delibere del consiglio come organo unitario, a prescindere dai 1 voti o dalle opinioni minoritarie manifestate al momento della votazione o della discussione precedent le delibere stesse. In sintesi danneggiato è il Comune, la cui volontà si esprime esclusivamente attraverso la delibera assembleare, non importa attraverso quali mediazioni, conflitti, dissensi essa venga assunta. di Nel caso in esame il Comune di Minori ha espresso la volontà non costituirsi parte civile nei confronti degli attuali imputati e tanto appare sufficiente per escludere l'esistenza di un da conflitto di interessi. La nomina di un curatore speciale parte del Tribunale di Salerno appare dunque destituita di qualsivoglia fondamento giuridico ed ĕ originariamente inammissibile la costituzione di parte civile in nome del Comune effettuata dal curatore illegittimamente nominato in assenza di conflitto di interessi. Se poi, come nel caso, il Comune di Minori ha mutato opinione nel corso del tempo e si è costituito in proprio oggi nel procedimento davanti a questa Suprema Corte, la costituzione di parte civile ĕ tardiva e come tale va dichiarata egualmente inammissibile.
Meritevole di accoglimento è anche il motivo attinente alla contestazione suppletiva effettuata dal P.M. nel corso del giudizio di primo grado.
Il P.M. ha contestato agli imputati alcuni reati concorrenti, non enunciati nel decreto che disponeva il giudizio, relativi ad abusi di ufficio consistenti nel rilascio di licenza di abitabilità e agibilità in data 8.9.1995 e nel rilascio di autorizzazione di variante in corso d'opera in data 24.2.1993 (in relazione a quest'ultimo, peraltro, ĕ già stata pronunciata sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, divenuta irrevocabile).
Tali contestazioni non erano il frutto di una acquisizione probatoria verificatasi nel corso del dibattimento, ma costituivano oggetto di una diversa indagine in corso davanti allo stesso P.M.
La contestazione appare illegittima, alla luce del disposto dell'art. 517 c.p.p., in quanto è necessario che la sussistenza dei reati concorrenti emerga nel corso dell'istruzione dibattimentale e non anche quando essi siano già noti, ma non se ne sia fatta menzione alcuna nella formulazione del саро di
4 imputazione. La lettera della norma non appare suscettibile di interpretazione estensiva e, per contro, una contestazione suppletiva di fatti già noti all'accusa viola il principio di difesa, sia sotto il profilo che si tratta di una imputazione "a sorpresa" in ordine alla quale poteva (ma non è stato possibile) predisporre una difesa anticipata, sia sotto il profilo che vengono poste nel nulla le possibilità di eventualmente adire i riti alternativi quali il patteggiamento o il giudizio abbreviato volta conosciuta ab origine l'intera estensione una dell'imputazione.
Il sistema processuale conosce sì l'istituto della contestazione suppletiva, ma ne consente l'applicazione soltanto nel caso in cui accusa e difesa, in posizione di parità, vengano a conoscenza del reato concorrente nel corso del giudizio attraverso le acquisizioni probatorie relative ai reati originariamente contestati, e non già quando una delle parti, segnatamente l'accusa, occulti la sua pregressa conoscenza e "a sorpresa" colga impreparata la difesa. laSi deve pertanto affermare in linea di principio che contestazione suppletiva di un reato concorrente non emergente dalla istruttoria dibattimentale, ma già conosciuto dal P.M., è illegittima e, in quanto tale, comporta la nullità del relativo giudizio perché lesiva del diritto alla difesa. La nullità ĕ sanzionata dall'art. 522, c. 1, c.p.p.e comporta la nullità della sentenza a norma dell'art. 620, lett. e). L'art. 604, C. 3,
c.p.p. impone la declaratoria di nullità del relativo capo della sentenza con eliminazione della pena corrispondente e la trasmissione del provvedimento al P.M. per le sue determinazioni. I fatti per i quali viene dichiarata la nullità della sentenza (limitati alla licenza di abitabilită e agibilità rilasciata
1'8.9.1995) comportano come conseguenza la cessazione della continuazione fra i diversi fatti residui al 20.3.1990. Ciò comporta la dichiarazione di prescrizione del reato continuato, maturata il 20.9.1997.
L'intervenuta prescrizione esime dall'esame degli ulteriori motivi di ricorso, in quanto essi comporterebbero al limite l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza non essendo allo stato verificabile l'insussistenza del fatto o la mancanza dell'elemento soggettivo del reato, così che la causa estintiva dovrebbe comunque essere dichiarata dal giudice del rinvio.
p.q.m.
Vo l'art. 77 c.p.p. dichiara l'inammissibilità della costituzione di parte civile%;B Visti gli artt. 620 lett. e) e 604, c. 3, in relazione all'art. 517 c.p.p., annulla senza rinvio l'impugnata sentenza in ordine al reato concorrente suppletivamente contestato e dispone che del presente provvedimento sia data notizia al P.M. presso il Tribunale di Salerno per le sue determinazioni;
annulla senza rinvio la stessa sentenza in ordine agli altri reati perché estinti per prescrizione.
5 Roma, 22.3.2000.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Giangiulio Ambrosini
COLLABORATORE DI CANCELLERIA bie
6
IL PRESIDENTE
Fortunato Pisanti
Forker Puny
Depositato in Concelleria
Roma, 29 MAG. 2000
ATORE DI CANCELLERIA свееее 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 7il 120