Cass. pen., sez. III, sentenza 14/06/1999, n. 10551
CASS
Sentenza 14 giugno 1999

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In tema di nuove contestazioni, va riconosciuto al P.M. il potere di procedere nel dibattimento alla modifica dell'imputazione o alla formulazione di nuove contestazioni senza specifici limiti, temporali o di fonte, da cui trarre gli elementi per la detta modifica o la nuova contestazione, sempre ovviamente garantendo i diritti della difesa.

La contravvenzione di cui all'art. 6, comma 2, D.Lgs 19 settembre 1994 n. 626, come modificato dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs 242 del 1996, vieta la concessione in uso di macchine, attrezzature di lavoro ed impianti solo se non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza, e non anche in materia di igiene del lavoro. Ciò in quanto la normativa in materia di sicurezza non comprende, quale genus, sia la species delle norme antinfortunistiche sia quella delle norme in materia di igiene del lavoro. Infatti le categorie della sicurezza e dell'igiene del lavoro sono ontologicamente distinte e separate. Peraltro l'espressione "legislazione vigente" di cui all'art. 6 del d.lgs. 626, ha lasciato il posto ad una diversa e specifica formulazione con l'art. 4 del d. lgs. 242 del 1996, ovvero "disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza". (Nella specie la Corte ha escluso la configurabilità del reato nella concessione in uso di una stazione di rifornimento di carburanti in assenza della adozione di provvedimenti atti a contenere l'esposizione dei lavoratori alle esalazioni di benzene, contenuto in misura superiore allo 0,1 nella benzina).

Commentario1

  • 1Le nuove contestazioni alla luce dell'art. 519 c.p.p.
    Zaccaria Grazia · https://www.diritto.it/ · 22 aprile 2016

    Modifica dell'imputazione, reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento. L'art. 516, 1 comma, c.p.p. stabilisce che il P.M. modifica l'imputazione e procede alla relativa contestazione quando nel corso dell'istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio (es. diversa data di commissione del fatto), sempreché non appartenga alla competenza di un giudice superiore. In modo speculare, l'art. 517, 1 comma, c.p.p., stabilisce che il P.M. contesta all'imputato il reato connesso ex art. 12, comma 1, lettera b), c.p.p. (reato concorrente) o la circostanza aggravante, non menzionati nel decreto che dispone il …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 14/06/1999, n. 10551
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10551
Data del deposito : 14 giugno 1999

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