Sentenza 14 giugno 1999
Massime • 2
In tema di nuove contestazioni, va riconosciuto al P.M. il potere di procedere nel dibattimento alla modifica dell'imputazione o alla formulazione di nuove contestazioni senza specifici limiti, temporali o di fonte, da cui trarre gli elementi per la detta modifica o la nuova contestazione, sempre ovviamente garantendo i diritti della difesa.
La contravvenzione di cui all'art. 6, comma 2, D.Lgs 19 settembre 1994 n. 626, come modificato dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs 242 del 1996, vieta la concessione in uso di macchine, attrezzature di lavoro ed impianti solo se non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza, e non anche in materia di igiene del lavoro. Ciò in quanto la normativa in materia di sicurezza non comprende, quale genus, sia la species delle norme antinfortunistiche sia quella delle norme in materia di igiene del lavoro. Infatti le categorie della sicurezza e dell'igiene del lavoro sono ontologicamente distinte e separate. Peraltro l'espressione "legislazione vigente" di cui all'art. 6 del d.lgs. 626, ha lasciato il posto ad una diversa e specifica formulazione con l'art. 4 del d. lgs. 242 del 1996, ovvero "disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza". (Nella specie la Corte ha escluso la configurabilità del reato nella concessione in uso di una stazione di rifornimento di carburanti in assenza della adozione di provvedimenti atti a contenere l'esposizione dei lavoratori alle esalazioni di benzene, contenuto in misura superiore allo 0,1 nella benzina).
Commentario • 1
- 1. Le nuove contestazioni alla luce dell'art. 519 c.p.p.Zaccaria Grazia · https://www.diritto.it/ · 22 aprile 2016
Modifica dell'imputazione, reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento. L'art. 516, 1 comma, c.p.p. stabilisce che il P.M. modifica l'imputazione e procede alla relativa contestazione quando nel corso dell'istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio (es. diversa data di commissione del fatto), sempreché non appartenga alla competenza di un giudice superiore. In modo speculare, l'art. 517, 1 comma, c.p.p., stabilisce che il P.M. contesta all'imputato il reato connesso ex art. 12, comma 1, lettera b), c.p.p. (reato concorrente) o la circostanza aggravante, non menzionati nel decreto che dispone il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/06/1999, n. 10551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10551 |
| Data del deposito : | 14 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Paolo Tonini Presidente del 14.06.1999
1. Dott. Pietro Giammanco Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giovanni Pioletti Consigliere N.2213
3. Dott. Amedeo Postiglione Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Carlo M. Grillo Consigliere N.23192/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
- TT TI LD, nato a [...] il [...], quale presidente della "API s.p.a.",
- AP LB, nato a [...] il [...], quale amministratore delegato della "APT s.p.a.",
- ON CA, nato a [...] il [...], quale presidente della "Erg Petroli s.p.a.",
- D'RP OM, nato a [...] il [...], quale vice presidente della "Erg Petroli s.p.a."
- VE IG, nato a [...] il [...], quale amministratore delegato della "Erg Petroli s.p.a."
- IE OM, nato a [...] il [...], quale presidente ed amministratore delegato della "Fina Italiana s.p.s.", - DE EE PI IE, nato ad [...] il [...], quale direttore generale della "Fina italiana s.p.a.", - MI AN, nato a [...] l'[...], presidente ed amministratore delegato della "Kuwait Petroleum Italia s.p.a.", - DS WA HN, nato a [...] il [...]), quale amministratore delegato della "Monteshell s.p.a.", - RE IO, nato a [...] il [...], quale presidente della "Monteshell s.p.a.",
- AW OH, nato ad [...] [...], quale presidente della "Tamoil-Italia s.p.a.",
- RM NO, nato a [...] il [...], quale amministratore delegato della "Tamoil Italia s.p.a.",
- GN EU, nato a [...] il [...], quale direttore generale della "Tamoil Italia s.p.a.",
- IN RU, nato a [...] il [...], quale amministratore delegato della "Italiana Petroli s.p.a.",
- AR TO, nato a [...] il [...], quale amministratore delegato della "Italiana Petroli s.p.a.",
- EL NT IE FR, nato a [...] il [...], quale amministratore delegato della "Agip Petroli s.p.a.", - MO PH HE, nato a [...] il [...], quale presidente della "Esso Italiana s.p.a.",
- LI AN, nato a [...] il [...], quale vice presidente della "Esso Italiana s.p.a.",
avverso la sentenza n. 6089/97 del 6/10/97-16/2/98 pronunciata dal ET di Torino. - Letti gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi;
- udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo M. Grillo;
- udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale, Dott. V. Geraci, che chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato;
G. P. AN per ON, D' PI e VE;
C. CC per ON;
M. DY per BR e AP;
M. RO per EL e De ER;
G. AL e G. NN per BD ed NI;
R. NI per NO;
G. LL per IN;
A. DR per EL e GR;
E. LA e M. SC per LL e GO;
S. IN per EL ON;
G. AG per MO e LI,
che si riportano ai motivi di ricorso ed a quelli esposti nelle memorie aggiunte, ad eccezione dei difensori di NI che, inoltre, fanno presente l'avvenuto decesso - il 10/8/98 - del proprio assistito, producendo relativa documentazione;
la Corte osserva:
SVOLGIMENTO EL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in premessa, il ET di Torino affermava la penale responsabilità degli imputati sopra indicati, nelle menzionate loro qualità, in ordine ai reati - accertati dal marzo 1995 e permanenti al momento della decisione - di cui all'art.6, comma 2, D. L.vo n. 626/1994, in relazione agli artt. 4 lett. c),
20 D.P.R. n. 303/1956 e 62, commi 1-2-3, D. L.vo n. 626/1994, per aver concesso in uso stazioni di rifornimento di carburanti non corrispondenti alla legislazione vigente, in quanto destinate all'erogazione di benzina (preparato classificato tossico e cancerogeno, a cui è attribuita la menzione R45 "può provocare il cancro", per la presenza di benzene in misura superiore allo 0,1 % in peso) in assenza dei provvedimenti necessari per contenere l'esposizione dei lavoratori (eliminazione o riduzione della presenza di benzene nella benzina;
ricorso ad un sistema chiuso;
provvedimenti atti ad impedire l'esposizione dei lavoratori, o a ridurla al più basso valore tecnicamente possibile, quali dispositivi atti a consentire il recupero dei vapori di benzina emessi in fase di erogazione, sistemi self-service di erogazione del carburante pre e post pagamento, idonee dotazioni di sicurezza per la protezione dei singoli lavoratoti).
Gli imputati BR, AP, IN, EL, GR, GO, LL e EL ON venivano condannati alla pena di L. 120.000.000 di ammenda ciascuno, mentre gli altri a quella di L. 150.000.000 di ammenda ciascuno, disponendosi nel contempo da parte del ET la trasmissione degli atti al competente Procuratore della Repubblica per iniziare nuova azione penale nei confronti dei prevenuti, non essendo ancora cessata la permanenza del reato de quo.
2. Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione tutti gli imputati, con dodici distinti atti di impugnazione. Qualcuno di essi ha ad oggetto anche le ordinanze dibattimentali 20/12/95 e 17/2/96. All'udienza del 3/12/98 il processo veniva rinviato a nuovo ruolo, su istanza di alcuni difensori, per attendere un'imminente decisione della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, avente ad oggetto questioni rilevanti ai fini del presente giudizio.
2.1. BR e AP, rispettivamente presidente ed amministratore delegato della "API s.p.a.", deducono col ricorso l'erronea applicazione della legge penale (art. 606 lett. 'b' c.p.p. in relazione all'art. 6 D. L.vo n. 626/1974), per essere stati ritenuti responsabili della violazione di obblighi posti - dagli artt. 20 D.P.R. n. 303/1956 e 60-61-62 D. L.vo n. 626/1994 - a carico del "datore di lavoro", pur essendo essi solo "concedenti in uso" di impianti di erogazione di carburanti e "fornitori" del prodotto, e pur riferendosi il menzionato art. 6 soltanto alle disposizioni vigenti in materia di "sicurezza" del lavoro e non anche a quelle relative all'"igiene" del lavoro;
peraltro rilevano che la regolamentazione su scala nazionale del tenore di benzene nei carburanti, come quella del recupero dei vapori degli stessi, non è lasciata all'iniziativa delle singole società petrolifere, ma è un problema di rilevanza europea, collegato ad una politica di investimenti tecnologici interessanti le raffinerie e comunque non di pronta soluzione sotto il profilo temporale.
Con memoria successiva, i predetti imputati si dolgono altresì della violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. (erronea applicazione di legge) in relazione al menzionato art. 6 D. L.vo n. 626/1994, nonché alla L. n. 413/1997, entrata in vigore tra la pronuncia della sentenza ed il deposito della motivazione di essa, che - scadenzando i termini per la riduzione del benzene nei carburanti e per l'adozione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina - ha evidenziato ancor più l'inaccettabilità dell'equiparazione, affermata in sentenza, tra "fornitore" del prodotto e "datore di lavoro", così pure dell'affermazione che, nel tempo concesso per l'adeguamento, possa configurarsi una condotta antigiuridica del destinatario degli obblighi.
2.2. ON, D'PI e VE, rispettivamente presidente, vice presidente ed amministratore delegato della "ERG Petrol s.p.a.", deducono: 1) erronea applicazione della legge penale, in quanto, per effetto della L. n. 413/1997, il fatto in questione non e previsto dalla legge come reato;
regolamentazione della materia non consente più di integrare il precetto dell'art. 6 D. L.vo n. 626/1994 con le disposizioni del successivo art. 62, sanzionato penalmente, giacché la mancata riduzione del tasso di benzene nei termini normativamente stabiliti concreta ora Soltanto una violazione amministrativa;
2) liceità del fatto contestato, in quanto - essendo istantaneo il reato di concessione in conto dato di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti- detto reato non avrebbe potuto ipotizzarsi nel caso in esame, essendo la menzionata concessione anteriore all'entrata in vigore del D. L.vo n. 626/11994 (1/3/95); 3) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in quanto l'art. 6 in questione non fa riferimento agli artt. 4 lett. c) e 20 D.P.R. n. 303/1956, perché l'obbligo giuridico che fa capo al concedente in uso riguarda esclusivamente l'impianto e non le modalità e le condizioni del suo uso o le sostanze che vengono impiegate per alimentarlo, ed inoltre - come tutte le norme in bianco - l'art. 6 non può essere riempito con norme che contengono un'autonoma sanzione penale;
4) erronea applicazione della legge penale per avere ET ritenuto sussistente, a carico del concedente in uso, un obbligo (quello di cui all'art. 62, comma 3, D. L.vo n. 626/1994: riduzione del livello di esposizione dei lavoratori al valore più basso tecnicamente possibile) che non aveva, al momento della concessione, essendo stata essa effettuata prima dell'entrata in vigore del detto decreto;
omessa motivazione circa la concreta possibilità di adottare i c.d. sistemi pre e post pagamento, data per scontata in sentenza;
5) mancanza di motivazione circa la riferibilità delle omissioni contestate al presidente della società, dott. ON, non munito di alcun potere operativo e quindi non identificabile col datore di lavoro.
2.3. ON, con autonomo ricorso, solleva poi questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 de quo, nel caso che, effettivamente l'espressione "disposizioni legislative e regolamentari in materia di sicurezza" vada riferita - come ritiene il ET - non solo alle norme in materia di prevenzione infortuni, ma anche a quella sull'igiene del lavoro, giacché il rinvio contenuto nella detta norma delimita l'ambito delle condotte sanzionate penalmente rispetto a quelle ritenute semplici violazioni amministrative. La detta norma, invero, contrasterebbe con l'art. 25, comma 2, Cost. appunto nella parte in cui non specifica se le disposizioni in materia di sicurezza ricomprendano solo il settore della prevenzione infortuni o anche quello dell'igiene del lavoro, mediante una non consentita interpretazione integrativa della fattispecie.
2.4. EL, presidente ed amministratore delegato della "Fina Italiana s.p.a.", lamenta: 1) mancata sospensione dell'esercizio dell'azione penale, ai sensi degli artt. 19-25 D. L.vo n. 758/1994, fino all'esito della procedura incidentale di "prescrizione", in quanto egli era stato iscritto nel registro degli indagati solo il 7/6/95, quindi successivamente all'entrata in vigore della detta normativa, per cui aveva diritto a ricevere la "prescrizione" dall'organo di vigilanza, con la possibilità di ottemperare ad essa ed estinguere così il reato;
2) inosservanza e violazione degli artt. 516 e 178, comma 1 lett. b), c.p.p., con conseguente nullità - ex artt. 522, comma 1, e 180 c.p.p. - della nuova contestazione e della sentenza, in quanto all'udienza del 20/12/95 il P.M. aveva proceduto a nuova contestazione (non avere l'imputato fornito idonee dotazioni di sicurezza per la protezione dei singoli lavoratori) immediatamente dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, e quindi prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale, contrariamente a quanto previsto dall'art. 516 menzionato;
3) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato contestato, essendo il sistema normativo - in subiecta materia - ben diverso da quello delineato in sentenza dal ET, che ha ignorato i rapporti tra l'art. 62 D. L.vo n. 626/1994 e le specifiche disposizioni relative all'utilizzo del benzene nelle benzine;
infatti: a) l'obbligo per il datore di lavoro di eliminare o ridurre l'utilizzo dell'agente cancerogeno fino al livello massimo tecnicamente possibile, posto dall'art. 62, non può prevalere su specifiche disposizioni normative (art. 35 L. n. 146/1994, integrato dal decreto 10/12/1996; Direttiva comunitaria 85/210) che consentono, invece, detto utilizzo entro limiti superiori (5% in volume, e dall' 1/7/98 1%, ai sensi della L. n. 413/1997) e sicuramente più elevati di quelli tecnicamente raggiungibili (lex specialis derogat generali); b) gli amministratori delle compagnie petrolifere non potevano essere condannati per obblighi diversi (riduzione del contenuto di benzene) da quelli attinenti alla concessione in uso degli impianti di erogazione della benzina, essendo stati imputati della violazione dell'art. 6, in relazione all'art. 621 D. L.vo n.626/1994, e non direttamente della violazione di tale ultima norma,
come produttori e distributori di benzina sul mercato;
conseguentemente risulta violato il principio di correlazione tra reato contestato e reato ritenuto in sentenza (artt. 521 e 522 c.p.p.), donde la nullità della decisione impugnata;
c) le previsioni di cui all'art. 62 citato, commi 2 e 3, sono concretamente individuabili, nei loro presupposti applicativi e nel loro contenuto precettivo, solo alla luce ed in base all'integrazione fornita dai successivi artt. 63 e segg., per cui non può sussistere il reato d'esposizione illecita del lavorato all'agente cancerogeno se previamente non sia stata effettuata la valutazione del rischio;
d) la contravvenzione è comunque insussistente perché l'esposizione al benzene degli addetti ai distributori di carburante (all'epoca del processo: 0,50 PPM) non superava i livelli di rischio "accettabili" (nessuna evidenza di rischio) secondo la previsione normativa (1 PPM), come confermato dalla successiva Direttiva comunitaria n. 97/42, direttamente efficace negli ordinamenti nazionali, che stabilisce - quale limite di esposizione al benzene - il valore di 3 PPM fino al 27/6/2003 e di 1 PPM a partire da tale scadenza, considerato anche che l'introduzione dei sistemi di recupero vapori è stata scadenzata dal legislatore in tempi medio-lunghi e non era obbligatoria all'epoca dei fatti;
e) le misure di carattere organizzativo e procedurale non possono gravare sul concedente in uso dell'impianto, che non può ingerirsi nell'ambiente di lavoro, ma sul singolo datore di 'Lavoro; f) in subordine, se fosse ritenuta valida l'interpretazione giuridica del ET, l'art. 62, commi 1-2-3, dovrebbe essere sottoposto a vaglio costituzionale confliggendo con gli artt. 25, comma 2, e 3, comma 2, Cost., per indeterminatezza della previsione normativa nonche' per violazione del principio di ragionevolezza ed offensività del reato, essendo punibile un fatto che non espone ad alcun rischio il lavoratore;
4) violazione dell'art. 2, commi 2 e 3, c.p. in quanto - per effetto dell'art. 1 L. n. 413/1997, che ha fissato il tenore massimo consentito di benzene nelle benzine all'1% in volume solo a partire dall'1/7/98, e dell'art. 4, che ha stabilito l'obbligo di installare dispositivi di recupero dei vapori, per gli impianti preesistenti, solo entro l'1/7/2000 - il fatto per cui è processo non è previsto dalla legge come reato;
5) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo della contravvenzione, non avendo tenuto conto il ET della completa ed incolpevole buona fede dell'imputato, il cui convincimento - sia in relazione al tenore di benzene nelle benzine, che all'obbligo di installare negli impianti sistemi di recupero dei vapori - era basato sul conforme atteggiamento delle autorità amministrative e sulla non chiara situazione normativa esistente;
6) mancanza ed illogicità della motivazione con riferimento alla prova della responsabilità dell'imputato, che, a partire dal 18/10/91 non ha avuto più alcun concreto potere gestionale nell'azienda, essendo stato, conferito ogni compito di direzione operativa al coimputato ing. De ER;
7) violazione delle disposizioni comunitarie e del diritto interno interpretato alla luce delle stesse, quindi: a) incostituzionalità dell'art. 6 D. L.vo n. 616/1994 in relazione agli artt. 25 e 76 Cost. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione della gravata sentenza sul punto, perché le Direttive comunitarie, recepite con il menzionato decreto legislativo, prevedono solo il datore di lavoro come destinatario degli obblighi, e non anche soggetti estranei allo svolgimento del rapporto di lavoro, e la legge delega n. 142/1992 non ha introdotto alcun ampliamento rispetto al contenuto delle Direttive;
b) erronea applicazione del diritto interno (artt. 6-36-62 D. L.vo n. 626/1994) e di quello comunitario e difetto di motivazione circa le questioni comunitarie proposte, dovendosi considerare tuttora vigente la Direttiva n. 85/210 - che consente la presenza del benzene nella benzina entro il limite del 5% - e non abrogata o derogata per effetto della successiva Direttiva n. 90/394, che impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure atte a ridurre l'esposizione dei lavoratori;
in subordine il ricorrente chiede di investire la Corte di Giustizia sia della questione sulla compatibilità delle due direttive, sia, in caso fosse stabilita la prevalenza della seconda sulla prima, di accertare se il diritto comunitario non osti a che uno Stato membro ponga a carico delle società petrolifere, concedenti in uso gli impianti per erogazione carburante, l'obbligo (penalmente sanzionato) di ridurre la percentuale di benzene al livello più basso possibile e se tale obbligo possa ritenersi compatibile con i principi di legalità e di certezza del diritto. Con lo stesso motivo il ricorrente ripropone un altro gruppo di questioni, sempre riguardanti la normativa comunitaria, da rimettere alla Corte di Giustizia, tra cui:
- se l'art. 36 D. L.vo n. 626/1994 (da leggersi in coerenza con l'art. 62 menzionato), che prevede la sua entrata in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del decreto, sia compatibile o contrasti con l'art. 4 della Direttiva n. 89/655, che pone invece un termine massimo di quattro anni per soddisfare i 3~requisiti minimi" previsti nell'allegato, e quindi se siano rispettati i principi di ragionevolezza e di proporzionalità, che impongono di concedere alle imprese un tempo sufficiente per l'adeguamento degli impianti esistenti, tenuto conto dell'aspetto tecnico organizzativo e finanziario;
- se la normativa comunitaria (artt. 3-4-5 Dir. 90/394), che subordina l'adozione di tutte le misure all'esito della valutazione del rischio, prevalga sul disposto dell'art. 62 in questione, che invece impone degli obblighi al datore di lavoro, a prescindere dalla previa valutazione del rischio;
- se la norma comunitaria, che prevede il rispetto di determinati valori limite di soglia (art. 16 Dir. 90/394), osti all'adozione da parte degli Stati membri di misure più rigorose, ma di contenuto generico ed astratto.
2.5. De ER, direttore generale della "Fina Italiana s.p.a.", propone motivi di gravame affatto identici a quelli presentati dal presidente EL, all'infuori del sesto, che riguarda la specifica posizione societaria del predetto.
Con memoria integrativa, depositata il 28/5/99, la difesa di EL e De ER evidenzia poi che la Corte di Giustizia, con sentenza 17 dicembre 1998, rilevante ai fini del presente giudizio, ha richiamato - nell'applicazione/esecuzione delle Direttive - l'importanza dei principi generali del diritto comunitario, tra cui quello di "proporzionalità", per effetto del quale ai soggetti obbligati deve essere consentita la materiale possibilità di effettuare l'adeguamento a costi compatibili con le risorse dell'impresa; pertanto il giudice del merito, tenuto conto della complessità tecnica ed economica dell'adeguamento degli impianti di distribuzione carburanti in questione, avrebbe dovuto ritenere incompatibile con il principio di proporzionalità la disposizione di cui all'art. 36 D. L.vo n. 626/1994, che prevedeva un termine di soli tre mesi.
2.6. IN, amministratore delegato della "Kuwait Petroleum Italia s.p.a.", deduce: 1) erronea interpretazione ed applicazione delle normative comunitarie ispiratrici della legislazione interna, in particolare degli artt, 3-4-5 Dir. 90/394 in rapporto agli artt. 62-63-89 D. L.vo n. 626/1994, circa la propedeuticità della valutazione del rischio rispetto agli obblighi di riduzione e sostituzione della sua fonte, posti a carico del datore di lavoro;
invero, mentre la predetta Direttiva passa dalla fase della delimitazione del campo di applicazione, a quella della individuazione e valutazione del rischio, indi a quella della riduzione e sostituzione, la legge nazionale - nell'art. 62 citato - pone specifici obblighi d'intervento a carico del datore di lavoro (atti ad evitare o ridurre l'utilizzazione dell'agente cancerogeno ed il livello di esposizione dei lavoratori entro "il più basso valore tecnicamente possibile") prima della detta valutazione e delle conseguenti misure;
inoltre il ET avrebbe dovuto dare valenza ai consolidati principi generali del Diritto comunitario, di "proporzionalità" e di "ragionevolezza", ispiratori delle Direttive n. 89/655, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori, e n. 85/210, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in ordine al tenore del benzene nelle benzine: la prima di dette direttive stabilisce, infatti, un periodo di moratoria di quattro anni per adeguarsi ai requisiti minimi prescritti;
la seconda fissa al 5% (in volume) il tenore massimo del benzene nella benzina;
2) erronea applicazione dell'art. 516 c.p.p., in quanto, all'udienza del 20/12/95, il P.M. aveva proceduto ad una ulteriore contestazione nei confronti degli imputati, tutti contumaci, immediatamente dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, e quindi prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale, contrariamente a quanto previsto dall'art. 516 menzionato;
3) errata interpretazione ed applicazione della norma processuale penale, contenuta nell'ordinanza dibattimentale 17/2/96, nonché violazione dell'art. 178 in relazione all'art. 516 c.p.p., innanzi tutto perché il capo di imputazione, contenente la contestazione cumulativa di condotte alternative, subordinate l'una all'altra ("eventualmente successive") e sanzionate differentemente, è lesivo dei diritti della difesa, che non potrebbe neppure proporre il "patteggiamento"; in secondo luogo, perché il capo di imputazione originario è stato modificato in palese violazione delle modalità temporali richieste dal codice di rito (il fatto da contestare deve emergere dall'istruttoria dibattimentale);
4) erronea applicazione della legge processuale penale, e specificamente dell'art. 555 c.p.p., per l'indeterminatezza del capo di imputazione, che non individua le cautele e gli interventi che sarebbero stati necessari, nel caso di specie, per adeguare gli impianti alle prescrizioni normative, ed inoltre non indica il locus commissi delicti;
5) erronea applicazione di norma extrapenale nonché del decreto legislativo n. 626/1994, innanzi tutto perché datore di lavoro, per quanto riguarda le stazioni di servizio, è il gestore delle stesse, su cui incombe l'obbligo di evitare o minimizzare l'uso di un agente cancerogeno e che non è in alcun modo subordinato al titolare della società petrolifera;
in secondo luogo, pur essendo destinatario degli obblighi di cui al citato art. 6, comma 2, il "concedente in comodato", è sicuramente estranea alla condotta tipica del predetto la fornitura di un prodotto (la benzina, nel caso in esame), che non rientra nell'oggetto del contratto di comodato, limitato agli impianti, le attrezzature ed i macchinari, per cui l'art. 62, comma 1, non può costituire norma di riempimento dell'art. 6 suddetto;
inoltre l'art. 62, comma 2, non può essere tirato in ballo, essendo emerso dal processo che, allo stato attuale della tecnologia, non è possibile fare ricorso al c.d. sistema chiuso;
per quanto concerne gli obblighi posti dal 3^ comma dell'art. 62, infine, premesso che non tutti possono essere "traslati" dal datore di lavoro al concedente in comodato, perché non può porsi un obbligo a carico di un soggetto che non sia in grado di controllarne l'effettiva realizzazione, quelli di "intervento primario" (ad esempio, dotare gli impianti di vapor recovery), certamente gravanti anche sul concedente in, comodato, sono stati spostati nel tempo dalla L. n. 413/1997, che ne ha anche depenalizzato la violazione;
6) erronea applicazione di norma extrapenale nonché dell'art. 6 D. L.vo n. 626/1994, perché la concessione in comodato di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti è fattispecie di natura istantanea, che integra il reato di cui all'art. 6, sempre che sia stipulata successivamente all'1/3/95, data di entrata in vigore del decreto suddetto;
la prova circa la data di stipula dei contratti in questione con le stazioni di servizio, però, manca del tutto, ne' la sentenza è motivata sul punto;
7) erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 129 c.p.p. in relazione agli artt.
2-3 D.L. n. 508/1995 ed agli artt. 6 e 62, commi 1-2-3, D. L.vo n. 626/1994 nonché all'art. 20 D.P.R. n. 303/1956, in quanto la pretesa punitiva avanzata nel processo de quo è stata esercitata mentre la condotta omissiva non era ancora punibile, per effetto del decreto legge sopra ricordato, per cui il ET avrebbe dovuto pronunciare sentenza di proscioglimento degli imputati;
8) e 9) erronea interpretazione ed erronea applicazione del D. L.vo n 758/1994 e non manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 25 di detto decreto, in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui dispone la non applicabilità dello stesso
- con particolare riguardo alla nuova modalità di estinzione dei reati previsti dal D. L.vo n. 626/1994 - ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore (27/4/95) e nella parte in cui - secondo l'interpretazione del ET - non sarebbe applicabile il sistema delle "prescrizioni" ai fatti commessi anche successivamente al 27/4/95, ma da soggetti non ancora identificati (ignoti); 10) inosservanza ed erronea applicazione del D. L.vo n. 758/1994 e mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla statuita non applicabilità della procedura di estinzione dei reati introdotta da detto decreto, in quanto, pur essendo "in corso" il procedimento in questione al momento dell'entrata in vigore del decreto, l'individuazione degli imputati è avvenuta successivamente, per cui il P.M. avrebbe dovuto - ex art. 22 dello stesso - trasmettere gli atti all'organo di vigilanza per l'effettuazione delle "prescrizioni" ai trasgressori;
11) introduzione di jus novum (L. n. 413/1997), che ha stabilito il tenore massimo consentito di benzene nelle benzine (1% in volume) dal 1/7/98, depenalizzando la violazione di tale disposizione, nonché l'obbligo di dotare i distributori dei dispositivi di recupero dei vapori, entro l'1/7/2000 per gli impianti preesistenti.
2.7. EL e GR, rispettivamente amministratore delegato e presidente della "Monteshell s.p.a.", deducono: 1) erronea applicazione dell'art. 6, comma 2, D. L.vo n. 626/1994 e mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione agli obblighi incombenti sul concedente in uso dell'impianto (art. 606 lett. 'b' ed 'è c.p.p.), in particolare non spiegando logicamente la sentenza l'estensione ai predetti di tutti gli obblighi gravanti sul datore di lavoro;
infatti i soggetti estranei all'ambiente di lavoro in senso stretto, come i concedenti in uso degli impianti, non sono destinatari di tutti gli obblighi gravanti sul datore di lavoro, ma solo di quelli ad essi riferibili, tenuto conto della loro sfera di competenze e del contributo che apportano al processo lavorativo, ragione per la quale l'art. 6 prescrive l'osservanza delle disposizioni vigenti esclusivamente in materia di "sicurezza" e non anche quelle contestate, afferenti all'"igiene del lavoro"; 2) erronea interpretazione dell'art. 6, comma 2, D. L.vo n. 626/1994 e mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'obbligo del concedente di provvedere ai self-service e ai mezzi individuali di protezione dei lavoratori (art. 606 lett. 'b' ed 'e' c.p.p.), essendo tali obblighi attinenti a scelte gestionali proprie esclusivamente del gestore, quale comodatario dell'impianto, e non del concedente in uso, che non ha alcun potere giuridico di intervento su lavoratori che da lui non dipendono ed operano nell'ambito di un'impresa sottratta ad ogni suo potere di controllo;
3) erronea interpretazione degli artt. 2 e 3 D.L. n. 497/1995 e successive reiterazioni, e mancanza o manifesta illogicità della motivazione in riferimento all'art. 2 c.p., in quanto i decreti legge - succedutisi, senza soluzione di continuità, dal 27/9/95 al 27/11/96 - pur stabilendo il divieto di introdurre in commercio benzina con tenore di benzene superiore all'1,4% e l'obbligo di adeguare gli impianti al sistema di recupero dei vapori, indicavano una serie di scadenze per l'attuazione di tali precetti e prevedevano, in caso di violazione di essi, una semplice sanzione amministrativa, per cui, nel detto periodo, il fatto ascritto agli imputati non costituiva reato, dovendosi ritenere i decreti lex specialis, prevalente quindi - ai sensi dell'art. 9 L. n. 689/1981 - rispetto all'art. 62 D. L.vo n. 626/1994 ed agli artt. 4 e 20 D.P.R. n. 303/1956; peraltro, errava il ET nel ritenere che, prima dell'adozione dei menzionati decreti legge, la condotta ascritta agli imputati fosse penalmente sanzionata: in tale periodo, infatti, non era configurabile neppure la violazione amministrativa, purché non si superasse il tenore del benzene fissato normativamente nel 3% in media, in quanto la condotta contestata è stata disciplinata per la prima volta col D.L. n. 407/1995; 4) applicazione - per effetto dell'art. 2 c.p. - della L. n. 413/1997, intervenuta successivamente alla condanna degli imputati ed entrata in vigore il 3/12/1997, che prevede solo una sanzione amministrativa per chi non rispetta gli obblighi relativi al tenore di benzene ed alla dotazione degli impianti con dispositivi di recupero dei vapori, obblighi peraltro scaglionati in tempi ragionevoli;
5) erronea applicazione dell'art.133 c.p. e mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla commisurazione della pena, non avendo preso in considerazione il ET le singole posizioni soggettive degli imputati, ritenuti tutti meritevoli del massimo della pena, senza tenere conto delle condizioni economiche di ciascuno, rilevanti ai fini dell'incremento della sanzione pecuniaria.
2.8. BD e NI, rispettivamente presidente ed amministratore delegato della "Tamoil Italia s.p.a.", deducono: 1) erronea applicazione dell'art. 6, comma 2, D. L.vo n. 626/1994, nel considerare permanente il reato commesso dal concedente in uso di un impianto, avente invece natura istantanea, con la conseguenza - nel caso in esame - della prescrizione della contravvenzione, ovvero dell'estinzione della stessa per effetto del provvedimento di amnistia del '90 (D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75); 2) erronea applicazione dell'art. 6, comma 2 o, in subordine, illegittimita' costituzionale della norma per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., perché l'art.
6 - interpretato come dalla sentenza pretorile - porrebbe a carico di un estraneo (il concedente) una serie di obblighi, la cui osservanza presuppone poteri propri ed esclusivi di un intraneo (il datore di lavoro), donde la violazione del principio di personalità della responsabilità penale;
3) erronea applicazione dell'1 art. 6, comma 2, D. L.vo n. 626/1994, con riguardo alle disposizioni legislative che ne determinano gli elementi costitutivi di carattere normativo, mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata ed inosservanza degli artt. 521 e 522 c.p.p., giacché il ET giunge ad affermare la penale responsabilità degli imputati in ordine ad un fatto diverso da quello contestato (fornitura di prodotti da vendersi nell'impianto, rispetto alla concessione in uso dello stesso), raffigurando così la concessione in uso come un rapporto permanente, ed il concedente come datore di lavoro dei dipendenti occupati nell'impianto; 4) erronea applicazione dell'art. 6, comma 2, D. L.vo n. 626/1994, anche in relazione all'art. 62 dello stesso decreto, in quanto vengono posti a carico del concedente in uso dell'impianto obblighi propri del datore di lavoro, inerenti all'organizzazione dell'attività lavorativa, quali l'adozione di misure di protezione individuale dei lavoratori ovvero la realizzazione di un sistema selfservice, o di un "sistema chiuso", o di dispositivi atti al recupero dei vapori di benzina, obblighi - tra l'altro - che il legislatore, con una serie di decreti legge, ha cercato di scaglionare nel tempo, essendosi reso conto delle difficoltà tecniche che ne impedivano il pronto adempimento;
5) erronea applicazione dell'art. 6, comma 2, D. L.vo n. 626/1994, in relazione all'art. 62, commi 1 e 3, dello stesso decreto, all'art. 2 L. n. 157/1981 e all'art. 1 L. n. 413/1997, nonché violazione dell'art. 2 c.p., in quanto - considerata l'organizzazione commerciale di approvvigionamenti e trasporti per cui le stazioni di distribuzione di carburante si riforniscono, a prescindere dalla ufficiale società concedente, dagli impianti di produzione e stoccaggio viciniori - la eliminazione o riduzione della presenza del benzene nella benzina non potevano essere realizzate all'unisono da tutte le raffinerie, tant'è vero che, con le L. nn. 157/1981 e 413/1997, norme speciali rispetto all'art. 62 in questione, detto obbligo è stato dilazionato nel tempo;
6) ulteriore erronea applicazione dell'art. 6, comma 2, D. L.vo n. 626/1994 in relazione all'art. 62 citato, perché l'obbligo sopra indicato è proprio del datore di lavoro, in relazione all'organizzazione del lavoro medesimo e nei confronti dei dipendenti, e non è estensibile al concedente l'impianto, pur essendo questi il fornitore del prodotto;
7) esistenza di valida procura liberatoria da parte degli imputati e mancanza di motivazione e manifesta illogicità della sentenza impugnata sul punto, avendo la difesa prodotto adeguata documentazione comprovante che gli obblighi de quibus, già dal settembre 1993, erano stati oggetto di specifica delega all'ing. Eugenio NO, direttore generale della società; 8) subordinatamente, mancanza di motivazione e manifesta illogicità della stessa in relazione alla misura della pena, non avendo tenuto conto il ET del costante impegno della società per contenere entro ridottissimi limiti la presenza di benzene nel proprio prodotto (inferiore all'1% già dall'aprile 1994).
Con una prima memoria aggiunta, gli imputati deducono un nuovo motivo: 9) erronea applicazione dell'art. 6, comma 2, D. L.vo n.626/1994 in relazione al disposto del D.M. 16/5/1996, del D.M. 31/7/1934 e della L. n. 413/1997, in quanto solo col decreto ministeriale del 1996 sono stati stabiliti i requisiti tecnici di omologazione ed installazione, nonché le procedure di controllo, dei sistemi di recupero dei vapori di benzina (c.d. ciclo chiuso), sicché il decreto costituisce la specifica norma di riferimento anche della legge del 1997, che impone l'obbligo di attrezzare l'intera rete di distribuzione con i detti sistemi entro l'1/7/2000, per cui, fino al maggio '96, soluzioni impiantistiche diverse da quelle regolate dal vecchio decreto ministeriale del '34 sarebbero state illegittime o, comunque, non esigibili.
Con una seconda memoria aggiunta, gli imputati deducono un ulteriore motivo: 10) erronea applicazione dell'art. 6, comma 2, D. L.vo n.626/1994 in relazione alla L. n. 413/1997 ed al D.M. 20/1/1999 n. 76,
perche', con riferimento alla menzionata scadenza dell'1/7/2000 introdotta dalla legge del '97, il decreto del Ministro dell'Ambiente n. 76/1999 stabilisce per gli impianti preesistenti, quali quelli in questione, la scadenza di tre mesi dall'entrata in vigore del decreto, per dotarsi dei dispositivi di recupero dei vapori, per cui nessun obbligo penalmente sanzionato puo' ritenersi sussistente per il periodo precedente.
2.9. NO, direttore generale della "Tamoil Italia s.p.a." deduce: 1) inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità, nella specie l'art. 516 c.p.p., avendo il P.M. proceduto alla modifica del capo di imputazione prima del compimento di qualsivoglia atto istruttorio, mentre la norma gli conferisce tale possibilità, ma solo "nel corso dell'istruzione dibattimentale" e quando la contestazione tragga origine da essa;
2) inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità, nella specie l'art.555, comma 2, c.p.p., per incompleta descrizione del fatto-reato, non essendo stato indicato il luogo di commissione di esso, ma solo quello dell'accertamento, al fine di evitare eccezioni di incompetenza territoriale;
3) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché di altre norme giuridiche di cui occorre tener conto nell'applicazione della legge penale, in quanto - considerato il collegamento negoziale tra la concessione in uso (comodato) al gestore della stazione di rifornimento e la fornitura al medesimo del prodotto, in termini di mezzo a scopo - il ET avrebbe dovuto accertare, prima di tutto, la sussistenza di eventuali obblighi in materia di igiene sul lavoro gravanti sulla compagnie petrolifere nella produzione e vendita delle benzine, indi, quella di ulteriori obblighi a carico dei concedenti in uso delle stazioni di carburanti;
se così avesse proceduto, senza confondere le due differenti posizioni e "prestazioni" delle compagnie petrolifere - e quindi degli imputati, in ragione delle cariche dagli stessi ricoperte nell'ambito di esse - il ET avrebbe dovuto giungere a conclusioni diverse, e cioè che gli imputati non erano assoggettabili, quanto al primo profilo, alla normativa in materia di sicurezza del lavoro (D. L.vo n. 626/1994), dettata a tutela dell'ambiente di lavoro, ma solo a quella riguardante la preparazione delle benzine secondo determinati standard qualitativi (stabiliti dai sette decreti legge non convertiti, per il periodo 27/9/95-25/11/96, e dalla legge n. 413/97), che tutela l'ambiente in senso lato e che non ha mai individuato tenori di benzene superati dalle società petrolifere de quibus;
infatti, un conto è la salubrità dell'ambiente di lavoro, che obbliga il datore di lavoro a salvaguardare la salute dei propri dipendenti, ricorrendo a tutte le possibili soluzioni consentitegli dalla tecnica per ridurre al massimo l'esposizione dei lavoratori ad agenti patogeni, e un conto è l'obbligo per i produttori di benzina di contenere entro certi limiti le sostanze pericolose, secondo le prescrizioni normative: il concetto di "fattibilità tecnica", insomma, esula dalla commercializzazione del prodotto, attenendo solo alla fase della preparazione della benzina nei luoghi di lavoro;
inoltre è frutto di errore la trasposizione, effettuata dal ET, degli obblighi gravanti sul datore di lavoro (di cui all'art. 62 D. L.vo n.626/1994) in capo al concedente in uso, il quale è soltanto tenuto,
invece, a mettere a disposizione del gestore impianti "rispondenti alla legislazione vigente" nel senso della loro sicurezza intrinseca;
infine la concessione in comodato di impianti "non conformi" deve ritenersi fattispecie di natura istantanea, non avendo il concedente, una volta spossessato dell'impianto, alcun potere di neutralizzare il rischio per la sicurezza dei lavoratori, per cui la violazione prevista dall'art. 6 D. L.vo n. 626/1994 potrebbe essere ipotizzata solo in relazione ai contratti successivi all'1/3/95, data di entrata in vigore del decreto, e quindi a nessuno di quelli oggetto del presente giudizio;
4) estraneità del direttore generale ai fatti contestatigli, in mancanza di una procura valida agli effetti penali, ed omessa o manifestamente illogica motivazione sul punto, giacché la procura notarile prodotta in atti ha ad oggetto poteri di natura esclusivamente civilistica;
5) mancanza di motivazione e manifesta illogicità della stessa in relazione alla misura della pena irrogata e violazione dell'art. 133 c.p., essendogli stata inflitta la massima pena, come al presidente ed all'amministratore delegato della società petrolifera, pur non avendo egli il medesimo potere decisionale dei predetti vertici aziendali.
2.10. GO e LL, amministratori delegati della "Italiana Petroli s.p.a.", deducono: 1) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione agli artt. 178 lett. c) e 555, comma 2, c.p.p., per generica enunciazione del fatto nel decreto di citazione a giudizio, che non consente di individuare ne' a quali impianti "IP" si riferisca l'addebito ne' il luogo del commesso reato;
2) violazione degli artt. 3-4-96 D. L. vo n. 626/1994, essendo stato iniziato il procedimento penale nei confronti degli imputati prima della scadenza del termine stabilito per effettuare la valutazione del rischio;
3) inosservanza e violazione degli artt. 516 e 178 lett. b) in relazione agli artt. 522, comma 1, e 180 c.p.p., avendo il P.M. ampliato l'originaria imputazione all'udienza del 20/12/95, prima che iniziasse l'istruzione dibattimentale;
4) inosservanza della legge penale, con riferimento alla L. n. 146/1994 ed ai decreti legge vigenti al momento del fatto, in quanto il ET non aveva tenuto conto che, fino al settembre 1995, il tenore massimo di benzene consentito nelle benzine era pari al 5%, in forza della Direttiva comunitaria n. 85/210, e dalla data sopra indicata, per oltre un anno, in forza di sette successivi decreti legge non convertiti, era stata prevista una graduale riduzione del tenore del benzene fino al massimo dell'1%; infine con la legge n. 413/1997 tale ultimo valore veniva imposto a partire dall'1/7/98, per cui gli imputati non avevano commesso alcun reato;
5) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato contravvenzionale, essendo stati gli imputati indotti in errore - per effetto della situazione normativa vigente e dell'atteggiamento delle autorità amministrative - circa gli obblighi su di essi gravanti in relazione al D. L.vo n.626/1994; 6) erronea applicazione della legge penale anche in relazione alle direttive comunitarie 85/210, 89/655, 90/394 e difetto di motivazione sul punto, avendo il ET del tutto ignorato la normativa comunitaria in materia, che utilizza la nozione di "valori limite" (TLV) ed impone fino al 27/7/2003 quello di 3 PPM e, successivamente, di 1 PPM, mentre la concentrazione di benzene riscontrata nei carburanti "IP" era notevolmente inferiore (0,3 PPM);
inoltre la Direttiva 89/655 prevede l'adeguamento per il recupero dei vapori entro quattro anni, mentre l'art. 20 D.P.R. n. 303/1956, di analogo contenuto, stabilisce il brevissimo termine di tre mesi, in violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, essendo impossibile modificare in così poco tempo tutti gli impianti di distribuzione di carburante;
7) sospensione del procedimento e rimessione dello stesso - ex art. 177, comma 3, del Trattato - alla Corte di Giustizia delle C.E., perché si pronunci su: a) sufficienza del rispetto dei "valori limite", fissati con la Direttiva 90/394, ovvero sottoposizione ad ulteriori obblighi;
b) compatibilità della disposizione di cui all'art. 62 D. L.vo n. 626/1994 col diritto comunitario;
c) compatibilità degli artt. 6-62-63 del citato decreto con i principi di certezza del diritto e di legalità; d) compatibilità dell'art. 20 D.P.R. n. 303/1956 con la direttiva 89/655; e) compatibilità degli artt. 6 e 62 D. L.vo n. 626/1994 con la direttiva 85/210; 8) inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 6, comma 2, e 62 D. L.vo 626/1994, avendo erroneamente ritenuto il ET applicabile anche al concedente in uso, e non solo al datore di lavoro, le predette norme;
9) difetto di motivazione dell'impugnata decisione in ordine alla penale responsabilità del LL, che si occupava soltanto delle schede di sicurezza e non di acquisto o vendita dei prodotti ovvero degli impianti dati in comodato;
10) inosservanza degli artt. 133 e 133-bis c.p. e 529 c.p.p. e difetto di motivazione sul punto, in quanto il ET aveva applicato l'aumento della pena oltre il massimo edittale, per le condizioni economiche del reo, senza previa contestazione dell'aggravante, ed inoltre tenendo conto delle disponibilità economiche delle compagnie petrolifere e non di quelle dei singoli imputati.
Con memoria, ex art. 585, comma 4, c.p.p., la difesa deduce ancora:
11) estinzione del reato nei confronti di GO, deceduto il 20/6/98; 12) difetto di motivazione in ordine alla responsabilità di LL, condannato solo per la carica societaria rivestita, pur essendo estraneo ai fatti per cui è processo;
13) erronea applicazione della legge penale in relazione alla Direttiva comunitaria 89/655 e difetto di motivazione sul punto, emergente anche a seguito della decisione 17/12/98 della Corte di Giustizia (IP/Borsana), che, pur riconoscendo la possibilità per il legislatore nazionale di prevedere norme più protettive per il lavoratore di quelle comunitarie, le sottopone al vaglio del giudice interno per quanto concerne la verifica in concreto del principio di proporzionalità; pertanto sarebbe spettato al giudice del merito valutare (ma tale apprezzamento è stato completamente omesso dal ET di Torino) se una disposizione interna, quale l'art. 36 D. L.vo n. 626/1994, prevedendo l'adeguamento dell'intero sistema degli impianti di erogazione carburanti (con il sistema di recupero dei vapori) nel periodo di tre mesi, fosse compatibile col detto principio nonché con quello di ragionevolezza, nonostante le oggettive e documentate difficoltà tecniche, burocratiche e normative per la realizzazione di un tale intervento;
violazione del principio di certezza del diritto, nel caso si ritenesse svincolato - come ha fatto il ET - l'obbligo generale di riduzione dell'agente cancerogeno, posto dall'art. 62 D. L.vo n. 626/1994, dal rispetto dei valori limite stabiliti dalla norma comunitaria;
14) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato, per inesigibilità di una condotta diversa da parte dell'imputato, avendo ignorato il ET le emergenze processuali da cui era emerso che i cento impianti di recupero vapori realizzati dalla "IP" non erano entrati in funzione per la mancata omologazione da parte della competente Autorità amministrativa e che l'installazione dei sistemi di pre-pagamento aveva subito notevoli rallentamenti a causa di ostacoli burocratici.
2.11. EL ON, amministratore delegato della "AGIP Petroli s.p.a.", deduce: 1) introduzione di jus novum per effetto della L. n.413/1997, che ha disciplinato in via nuova ed autonoma il intera materia dei limiti di presenza del benzene nelle benzine e degli strumenti volti ad impedirne la diffusione nell'atmosfera all'atto del rifornimento degli autoveicoli, depenalizzando le relative violazioni in ordine alle quali gli imputati sono stati condannati;
2) erronea applicazione di legge e difetto di motivazione, avendo il ET ritenuto il concedente in uso degli impianti di distribuzione della benzina come soggetto obbligato sia ad escludere o ridurre l'agente cancerogeno costituito dal benzene, sia all'adozione di "provvedimenti" idonei alla massima riduzione tecnicamente possibile dell'esposizione al benzene dei lavoratori addetti ai punti vendita;
invece, come produttore/distributore della benzina, la società petrolifera ha sempre rispettato i valori limite imposti dalla normativa comunitaria, restando anzi notevolmente al di sotto dei parametri consentiti e non potendo fare di meglio, in considerazione della breve vacatio del D. L.vo n. 626/1994 e della complessità delle ristrutturazioni industriali;
come concedente in uso degli impianti, assolutamente arbitraria deve ritenersi la "traslazione", anzicché l'estensione, effettuata tout court dal ET, degli obblighi per legge gravanti sul datore di lavoro, e - comunque - detti obblighi non avrebbero potuto considerarsi operanti prima dell'entrata in vigore del menzionato decreto legislativo (1/3/1995), e solo relativamente alle nuove concessioni in uso, data la natura istantanea del reato.
Con memoria 28/5/99, l'imputato propone ulteriori doglianze, richiamando la motivazione della sentenza 17/12/98 della Corte di Giustizia (IP/Borsana), già menzionata, e sottolineando come da essa sia stato riaffermato il principio di proporzionalità, per cui deve ritenersi confliggente con lo stesso il termine di tre mesi stabilito per l'adeguamento degli impianti di carburante alle prescrizioni del decreto legislativo n. 626/1994, problema in ordine al quale è assolutamente carente la sentenza impugnata;
il ricorrente sottolinea, quindi, la inesigibilità della condotta asseritamente imposta dalla legge, come scriminante non codificata.
2.12. MO e LI, rispettivamente quali presidente e vice presidente della "Esso Italiana s.p.a.", deducono: 1) erronea applicazione della legge penale, in quanto entrambi gli addebiti mossi agli imputati non sono penalmente sanzionabili per effetto della L. n. 413/19987, che costituisce il riconoscimento normativo della impossibilità di provvedere in tempi brevi a ridurre il tenore di benzene nella benzina ed all'installazione dei sistemi di recupero vapori sugli impianti esistenti, e quindi dell'inesigibilità del comportamento richiesto;
2) erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 6, comma 2, D. L.vo n. 626/1994, avendo il ET ritenuto la norma non limitata alla materia antinfortunistica, ma estesa all'igiene sul lavoro, e così effettuando una interpretazione analogica in malam partem non consentita dall'ordinamento; 3) omessa motivazione in relazione all'asserito obbligo di adozione di sistemi self-service, giacché gli impianti concessi in uso potevano consentire una utilizzazione del genere.
3. All'odierna udienza dibattimentale il P.G. ed i difensori concludono come riportato in premessa.
MOTIVI ELLA DECISIONE
4. Innanzi tutto devono essere esaminate le doglianze di natura processuale sollevate dai ricorrenti.
4.1. Come si è riportato sopra, EL, De ER e IN hanno eccepito al ET, ribadendola in questa sede, la nullità del decreto di citazione a giudizio ex art. 178 c.p.p., per violazione degli artt. 19-25 D. L.vo n. 758/1994, in quanto il P.M., che ha preso notizia della contravvenzione di propria iniziativa, non ha messo in moto la procedura prevista dalle dette norme, consistente nel sospendere l'azione penale e dare la possibilità agli imputati di estinguere il reato attraverso l'adempimento delle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza, nonché il versamento della c.d. oblazione amministrativa.
La gravata sentenza - ad avviso del Collegio - è specificamente ed adeguatamente motivata sul punto, col richiamo dell'art. 25, comma 2, del detto decreto legislativo, che stabilisce espressamente l'inapplicabilità della procedura sopra indicata ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della normativa (26/4/1995). Il ET, invero, ha spiegato correttamente perché il procedimento in questione, ritualmente iscritto nel registro notizie di reato - ex art. 335 c.p.p. - nel marzo 1995, quantunque al momento di entrata in vigore del decreto non fossero stati ancora individuati i contravventori, doveva ritenersi "in corso" agli effetti del menzionato art. 25.
Nella gravata sentenza è stata poi anche rilevata la manifesta infondatezza della sollevata eccezione di incostituzionalità della detta norma, riproposta negli stessi termini in questa sede, per asserita disparità di trattamento tra i soggetti sottoposti a procedimento penale prima dell'entrata in vigore del citato decreto e quelli sottoposti successivamente. La motivazione del ET è assolutamente corretta ed esente da vizi logico-giuridici, per cui non ritiene il Collegio di discostarsi dal proprio orientamento, richiamato puntualmente dal giudice del merito, secondo cui i limiti temporali posti dal legislatore per innovare la disciplina di una stessa materia non possono mai ingenerare dubbi di legittimità costituzionale.
4.2. Egualmente infondata è la doglianza - proposta dai ricorrenti IN, NO, GO e LL - riguardante l'erronea applicazione dell'art. 516 c.p.p., perché, all'udienza del 20/12/95, il P.M. aveva proceduto ad una ulteriore contestazione nei confronti degli imputati, tutti contumaci, immediatamente dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, e quindi prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale, contrariamente a quanto previsto dall'art. 516 menzionato, che gli conferisce la detta possibilità, ma solo "nel corso dell'istruzione dibattimentale" e quando la contestazione tragga origine da essa.
Su tale punto specifico sono recentemente intervenute, infatti, le Sezioni Unite di questa Corte 28/10/98-11/3/1999, n. 13, RB ed altri, che - sulla scia della sentenza SS.UU. 29 ottobre 1997, Schillaci, e sulla base della formulazione della direttiva n. 78 della legge delega per il vigente codice di rito hanno ribadito una interpretazione non strettamente letterale della norma in questione, nel senso di riconoscere al P.M. il potere di procedere nel dibattimento alla modifica dell'imputazione o alla formulazione di nuove contestazioni senza specifici limiti, temporali o di fonte, da cui trarre gli elementi per la detta modifica o la nuova contestazione, sempre ovviamente garantendo i diritti della difesa ("In tema di nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione di cui all'art. 516 c.p.p. e la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante di cui all'art. 517 c.p.p. possono essere effettuate dopo l'avvenuta apertura del dibattimento e prima dell'espletamento dell'istruzione dibattimentale, e dunque anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari.").
Nel caso di specie, quindi, non vi è stata alcuna violazione dell'art. 516 c.p.p., avendo il ET, dopo la nuova contestazione, rinviato l'udienza ad altra data e disposto la notifica del relativo verbale ai contumaci.
4.3. Un'altra doglianza di natura processuale, proposta dall'imputato IN, non merita migliore sorte. Essa riguarda la pretesa violazione - eccepita preliminarmente all'udienza pretorile del 17/2/96 - dell'art. 178 c.p.p. in relazione sempre al successivo art. 516, sotto il diverso profilo della violazione del diritto della difesa, per essere stata formulata cumulativamente la contestazione delle tre distinte ipotesi contravvenzionali, incompatibili e solo "eventualmente successive", previste dall'art. 62 D. L.vo n.626/1994, con conseguente concreta impossibilità per l'imputato di chiedere il patteggiamento, data la diversa previsione sanzionatoria per le stesse.
Rileva il Collegio, a prescindere dall'erroneo riferimento da parte della difesa alle norme che si pretendono violate, che invece appare affatto legittima e corretta la contestazione in questione, con l'indicazione di tutti i comportamenti omissivi addebitati agli imputati, che non avrebbero provveduto ne' ad eliminare o ridurre l'agente cancerogeno, ne' ad adottare un c.d. sistema chiuso, ne' -infine - a ridurre al massimo tecnicamente possibile il livello di esposizione dei lavoratori.
Non si tratta di contestazioni alternative tra di esse incompatibili, quindi, ma di un unico addebito riferentesi ad una condotta gravemente omissiva, non essendo stata adottata dai prevenuti alcuna delle cautele "gradate", imposte al datore di lavoro per proteggere i lavoratori dagli agenti cancerogeni.
Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le tre previsioni del citato art. 62 sono sanzionate allo stesso modo dal successivo art. 89, comma 2 lett. a), per cui, se avesse voluto far ricorso al "patteggiamento", il predetto non avrebbe avuto alcun problema ad individuare la pena comminata e quindi ad indicare quella proposta.
4.4. Gli imputati IN, NO, GO e LL deducono poi, come si è detto, la violazione dell'art. 555 c.p.p. per indeterminatezza del capo di imputazione, sia per omessa indicazione da parte dell'accusa delle cautele e degli interventi che sarebbero stati necessari a "regolarizzare", gli impianti in questione, sia per mancata individuazione del momento e del luogo di commissione del reato, indispensabile ai fini della determinazione della competenza territoriale del giudice.
La sentenza impugnata già affronta detta eccezione preliminare, dichiarandone l'infondatezza con motivazione che si ritiene corretta ed adeguata.
Rileva, peraltro, questo Collegio, sulla scia di univoca e consolidata giurisprudenza (ex plurimis: Sez. III, 2 febbraio 1994, n. 1222, Rindi), con riferimento al primo aspetto della doglianza, che il decreto di citazione intanto può dirsi carente in quanto in concreto possa ritenersi che l'imputato non sia stato messo in condizione di conoscere i tratti essenziali del fatto di reato ascrittogli, per potersene adeguatamente difendere;
tale idonea conoscenza deve ritenersi verificata quando l'imputato abbia dimostrato di essere ben consapevole dell'imputazione mossagli. Nel caso in esame la specificità, analiticità e ponderosità delle argomentazioni difensive svolte è la migliore dimostrazione dell'infondatezza della censura.
Per quanto concerne il secondo aspetto della doglianza, si ricorda che questa Corte (Sez. II, 13 febbraio 1997, n. 1312, Mazza) anche recentemente ha ribadito che deve necessariamente applicarsi il criterio residuale previsto dal terzo comma dell'art. 9 c.p.p. - che indica la competenza del giudice del luogo ove ha sede l'ufficio del P.M. che per primo ha iscritto la notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. - "stante la mancanza di univocità del dato di collegamento" qualora, per inidoneità degli altri criteri, debba farsi ricorso, al fine di determinare la competenza per territorio, alla regola suppletiva di cui al secondo comma dell'art. 9, ma più siano gli imputati, ciascuno dei quali residente, domiciliato o dimorante in luogo appartenente a circondario diverso dagli altri. Rileva, comunque, il Collegio che non risulta essere stata eccepita nei termini di cui all'art. 491, comma 1, c.p.p., l'incompetenza per territorio del giudice adito, donde l'improponibilità successiva dell'eccezione de qua - ex art. 21, comma 2, c.p.p. - e la impossibilità anche di rilevarla d'ufficio.
4.5. Gli imputati BD, NI e EL hanno poi dedotto la violazione degli artt. 521-522 c.p.p., avendo il ET affermato la loro penale responsabilità in quanto produttori e fornitori, agli impianti di distribuzione al minuto, di benzina con alto tenore di benzene, e non, come contestato, quali concedenti in uso di stazioni di rifornimento carburanti non in regola con la legislazione vigente. Anche questa doglianza, però, è chiaramente infondata, innanzi tutto perché gli imputati - come si evince dalla sentenza gravata - sono stati condannati proprio per la concessione in uso degli impianti di rifornimento senza i il adozione delle misure prescritte dalla normativa sull'igiene del lavoro;
in secondo luogo perché, comunque, il principio di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza è finalizzato pacificamente alla salvaguardia del diritto di difesa, per cui la verifica dell'osservanza di detto principio non può esaurirsi in un mero confronto letterale tra imputazione e sentenza, occorrendo invece che ogni indagine in proposito venga condotta attraverso l'accertamento della possibilità per l'imputato di difendersi in relazione a tutte le circostanze del fatto. E, come si è già detto, nel caso in questione gli imputati si sono difesi efficacemente sotto ogni profilo.
5. Sgombrato il campo dalle doglianze di natura processuale, il Collegio ritiene di non dover esaminare quelle che propongono varie cause di estinzione del reato, giacché, in applicazione del secondo comma dell'art. 129 c.p.p., su di esse prevale l'assoluzione nel merito degli imputati per manifesta insussistenza del fatto-reato.
6. L'imputazione.
Ai prevenuti è stata contestata la contravvenzione di cui all'art.6, comma 2, D. L.vo n. 626/1994, come modificato dall'art. 4, comma 2, del D. L.vo n. 242/1996, che vieta, tra l'altro, la concessione in uso di macchine, attrezzature di lavoro e impianti "non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza".
Tale norma penale rientra - ad avviso del Collegio - tra quelle c.d. "in bianco", dipendendo - quanto ad applicabilità ed obbligatorietà - dall'esistenza di altre disposizioni, "subordinate" ai requisiti da essa stabiliti, in ordine a presupposti, caratteri, contenuto e limiti.
Come è pacifico, la norma penale "in bianco" - perché siano rispettati i principi di legalità, riserva di legge in materia penale e tassatività - deve determinare con sufficiente specificazione il fatto cui è riferita la sanzione, e quindi individuare i requisiti oggettivi e soggettivi per l'applicazione del divieto, descrivendo la condotta punibile con chiarezza e precisione e distinguendo quindi nettamente la sfera dei comportamenti penalmente rilevanti da quelli leciti, altrimenti l'indeterminatezza della fattispecie consentirebbe di estendere in via interpretativa e discrezionale l'ambito delle condotte penalmente sanzionate. La violazione del menzionato art. 6 è stata ipotizzata, nel processo in questione, con riferimento specifico alle prescrizioni contenute negli artt. 4 lett. c) D.P.R. n. 303/1956, 20 dello stesso decreto e 62, commi 1-2-3, D. L.vo n. 626/1994, norme pacificamente rientranti tra le disposizioni in materia di igiene del lavoro e di tutela della salute dei lavoratori.
La prima impone a datore di lavoro, dirigenti e preposti di fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione;
la seconda obbliga il datore di lavoro, in alcune particolari lavorazioni che sviluppano gas o vapori, ad adottare provvedimenti atti ad impedire o a ridurne, nei limiti del possibile, lo sviluppo e la diffusione;
l'ultima - riguardante specificamente la protezione da agenti cancerogeni - prescrive, sempre a carico del datore di lavoro, una serie gradata di cautele per fronteggiare minimizzare il detto pericolo, quindi per contenere in esposizione dei lavoratori.
Non si ritiene opportuno, alla luce delle considerazioni che seguono, affrontare l'argomento, che sarebbe stato certamente rilevante ai fini della decisione, dell'attuale compatibilità tra l'art. 20 D.P.R. n. 303/1956 e l'art. 62 D. L.vo n. 626/1994.
6.1. Una prima censura, mossa da molti ricorrenti alla gravata sentenza, riguarda proprio la ipotizzabilità, nel caso di specie, della contravvenzione di cui al menzionato art. 6, facendo esso espresso divieto di concedere in uso macchine o impianti non rispondenti alla normativa in materia di sicurezza, ma non anche a quella riguardante l'igiene del lavoro.
La sentenza impugnata affronta l'argomento diffusamente e, con articolata motivazione, ritiene di superare la detta eccezione, affermando che il legislatore, che tutela anche l'ambiente esterno e la salute della popolazione, certamente con le norme aventi ad oggetto specificamente l'ambiente "interno" di lavoro, ha inteso garantire non solo in aspetto meramente antinfortunistico, ma anche quello della salute del lavoratore, per cui la normativa in materia di sicurezza, quale genus, comprende sia la species delle norme antinfortunistiche sia quella delle norme in materia di igiene del lavoro.
Il Collegio non condivide tale impostazione, pur prendendo atto dello sforzo ermeneutico compiuto dal ET per addivenire alla menzionata conclusione, per cui ritiene che la legge penale in questione (art 6, comma 2, D. L.vo n. 626/1994) sia stata dallo stesso erroneamente interpretata.
Tale convincimento riposa, innanzi tutto, sul dato testuale della norma e sulla modifica all'originaria formulazione di essa apportata dal D. L.vo n. 242/1996, ricordando - in linea con le menzionate sentenze RB e Schillaci delle Sezioni Unite di questa Corte - che canone ermeneutico fondamentale nell'applicare la legge è che alla stessa non possa attribuirsi altro senso se non quello fatto palese: a) "dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse"; b) "e dall'intenzione del legislatore" (art. 12, comma 1, Disposizioni sulla legge in generale), coinvolgendo necessariamente l'operazione ermeneutica entrambi i criteri sopra indicati.
Sotto il primo profilo, non v'è dubbio che le categorie della sicurezza e dell'igiene del lavoro siano ontologicamente distinte e separate, tant'è che, soprattutto in passato, nella fondamentale legislazione degli anni '50, le norme riguardanti l'una e l'altra erano addirittura divise per materia, facendo parte di corpi normativi autonomi (D.P.R. n. 547/1955 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro"; D.P.R. n. 164/1956 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni"; D.P.R. n.303/1956 "Norme generali per l'igiene del lavoro"). Anche oggi -
quantunque le leggi piu' recenti in materia, come il D. L.vo n.277/1991 ed il D. L.vo n. 626/1994, in una più estesa concezione di tutela del lavoratore, contengano è innegabile norme appartenenti all'una ed all'altra categoria che permane la diversa connotazione e quindi l'autonomia delle materie della sicurezza e dell'igiene del lavoro, sebbene ovviamente limitrofe, tant'è che lo stesso ET non può fare a meno di ritenerle due specie distinte, seppure appartenenti allo stesso genere.
Ciò premesso, assume decisivo rilievo nel testo di una norma - a maggior ragione, poi, quando si tratti, come nel caso di specie, di norma "in bianco", da riempire con precetti estranei al corpo di essa - il riferimento esplicito all'una o all'altra materia, per cui appare non convincente l'argomentazione del giudice del merito, secondo cui, rinviando alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, il legislatore abbia inteso riferirsi anche a quelle poste a tutela della salute del lavoratore.
Ma l'argomento in tal senso che appare decisivo ed insuperabile a questo Collegio - e che invece è stato sottovalutato dal ET - è che, mentre nella originaria formulazione dell'art. 6, comma 2, in questione, il venditore, il noleggiatore, il concedente in uso di impianti e macchinari erano tenuti ad assicurarne la corrispondenza "alla legislazione vigente", cioè, allora sì, a tutta la normativa disciplinante la materia, la portata di tale obbligo è stata volutamente - col D. L.vo n. 242/1996 - da una parte "ampliata", essendosi esteso il riferimento anche alla normativa secondaria, ma, dall'altra, "ridotta", limitandosi il campo applicativo alle sole disposizioni (legislative e regolamentari) vigenti "in materia di sicurezza".
Merita attenzione, infatti, la circostanza che, col decreto correttivo suddetto, è stato modificato anche il primo comma dell'art.
6 - relativo agli obblighi dei progettisti - nel senso che le parole "legislazione vigente" sono state sostituite con le parole "disposizioni legislative e regolamentari vigenti"; nel comma in esame, invece, la medesima espressione ("legislazione vigente"), ha lasciato il posto ad una diversa formulazione, ben più specifica ("disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza".
È quindi arduo sostenere, come fa il ET, che la modifica della norma in questione non abbia "inciso concretamente sul fatto storico per cui si procede", minimizzando la portata dell'intervento. Ritiene, invece, questo Collegio, come più specificamente si dirà tra breve, che la opzione normativa sia stata chiara, cosciente e finalizzata proprio a circoscrivere la responsabilità Penale dei venditori, noleggiatori e concedenti in uso di macchine, attrezzature ed impianti.
Peraltro la modifica in questione acquista maggior risalto anche perché, nel medesimo contesto dell'art. 6, i commi 1 e 3, che quindi precedono e seguono quello in esame, pongono espressamente - a carico di progettisti, installatori e montatori di impianti e macchine - l'obbligo di uniformarsi alla normativa vigente in materia non solo di sicurezza, ma anche di salute o igiene del lavoro. È altamente improbabile perciò che, a così breve distanza, nel corpo dello stesso articolo, il legislatore abbia usato i medesimi termini attribuendo ad essi significati diversi, e cioè specificando in due commi che le norme di riferimento sono sia quelle in materia di sicurezza che quelle in materia di igiene del lavoro e, nel comma centrale, indicando solo le prime, con l'intenzione però di includere in esse anche le altre.
E allora deve chiamarsi in causa il secondo dei criteri ermeneutici indicati dal menzionato art. 12 Disp. Prelim., e cioè l'intenzione del legislatore, che - come si è detto - deve concorrere, congiuntamente e paritariamente all'analisi testuale, nell'interpretazione della norma. Ebbene, ritiene il Collegio che la "ratio" dell'art. 6 in esame sia quella di non estendere a determinati soggetti tutti gli obblighi che gravano su altri protagonisti del rapporto di lavoro subordinato.
Invero, pur mirando pacificamente il D. L.vo n. 626/1994 alla tutela e salvaguardia dell'ambiente di lavoro sotto il duplice profilo della sicurezza e dell'igiene e salute dei lavoratori, non di meno il legislatore ha inteso porre, a carico dei destinatari dei precetti, obblighi diversi, a seconda della loro partecipazione e collocazione funzionale nell'ambito lavorativo.
Pertanto ai c.d. "debitori interni di sicurezza" (datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, medici competenti, ecc.), sono si affiancati i "debitori esterni di sicurezza" (costruttori delle macchine, progettisti, fornitori, installatori, ecc.), ma ovviamente con obblighi di diversa, ed in genere minore, portata. Il legislatore del 1994-96 ha introdotto, infatti, nuove posizioni di garanzia penalisticamente rilevanti (c.d. prevenzione "a monte"), per cui anche soggetti sicuramente esterni all'ambiente di lavoro devono osservare misure prevenzionali nello svolgimento di un'attività destinata a confluire nel detto ambiente, al fine di garantire al lavoratore un'adeguata protezione "anticipata"; naturalmente, però, ciascuno di questi soggetti comunque interferenti con l'ambiente lavorativo viene gravato non di tutti gli obblighi posti a carico del datore di lavoro, ma solo di quelli a lui specificamente riconducibili, cioè riferibili alla rispettiva e peculiare competenza ed al contributo limitato che apporta all'intero e composito processo lavorativo.
EL resto appare anche logico, ad esempio, che dal costruttore della macchina o dell'impianto, mentre debba esigersi l'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza, perché nessuno meglio di lui può conoscere le potenzialità offensive del proprio prodotto e porvi rimedio, non possa pretendersi il rispetto della normativa in materia di igiene del lavoro, che riguarda sostanzialmente le modalità e condizioni di installazione e di uso della macchina stessa nell'ambito aziendale, nelle quali non ha in genere alcun potere di ingerenza, e che quindi deve necessariamente gravare sul datore di lavoro.
6.2. Con un'altra doglianza, evidentemente subordinata all'infondatezza della prima, che invece - si è detto - già merita accoglimento, tutti i ricorrenti lamentano la manifesta illogicità della motivazione dell'impugnata sentenza nella parte in cui il ET ritiene - attribuendo all'art. 6 in questione la "ratio" sopra indicata - che gli obblighi tipici posti dalla legge a carico di datore di lavoro, dirigenti, preposti, ecc. siano trasferibili tout court "a quei soggetti esterni, ma in relazione diretta con l'organizzazione del lavoro (mediante la vendita, la fornitura, la concessione, il noleggio), che con la loro opera, in base al ruolo concretamente svolto e al contributo apportato, possono indebolire la sicurezza predisposta e garantita dai soggetti interni". È pacifico, infatti, che il rapporto intercorrente tra le società petrolifere, che affidano la gestione delle stazioni di servizio, generalmente con comodato delle relative attrezzature e con patto di fornitura dei carburanti, ed il gestore non sia di lavoro subordinato - come è stato costantemente affermato da questa Corte Suprema fin da Sez. Un. civ., 17 luglio 1981, n. 4655, Società Mobil Oil Italiana c. Manfrin - per cui i ricorrenti non possono essere considerati "datori di lavoro" degli addetti ai menzionati impianti di distribuzione, mancando tra l'altro qualsiasi rapporto di subordinazione tra il gestore ed il concedente.
Orbene, per superare tale scoglio nonché la principale anomalia di questo processo, costituita certamente dalla mancata imputazione dei datori di lavoro in senso tecnico (alias gestori degli impianti), nel qual caso i responsabili delle società petrolifere ben avrebbero potuto essere incriminati sotto il profilo concorsuale, il ET compie un balzo logico di sicuro non corretto, riempiendo la norma in bianco dell'art. 6, nella parte regolante gli obblighi dei concedenti in uso di macchine ed impianti, con gli obblighi (peraltro non antinfortunistici, come si è detto) gravanti su soggetti diversi, persino "interni" al rapporto di lavoro, come il datore di lavoro. In definitiva, secondo tale assunto, il concedente dovrebbe inserirsi, in certo qual modo, nell'organizzazione del lavoro inerente all'attività oggetto di concessione e assumere gli obblighi propri del datore di lavoro, pur senza essere titolare di quei poteri operativi e decisionali riconosciuti al predetto. Senza considerare che, come accennato, la concessione in uso degli impianti in questione si configura giuridicamente quale contratto di comodato ("comodato di scopo" lo si definisce in sentenza), nei cui schemi è certamente difficile collocare una figura di comodante, quale quella disegnata dal ET, che anziché avere come controparte un comodatario, debba calarsi nell'organizzazione del lavoro subordinato facente capo a quest'ultimo.
Argomentando siffattamente il giudicante salta a piè pari, vanificandola, tutta la coerente e logica costruzione del decreto 626/1994, che ha invece inteso individuare e graduare gli obblighi gravanti sui singoli destinatari delle norme, a seconda della loro partecipazione e collocazione nell'ambito dell'attività lavorativa, pretendendo così di addebitare qualsiasi violazione della normativa speciale a tutti indiscriminatamente i destinatari di obblighi prevenzionali, a prescindere dalle loro singole responsabilità. Non si comprende, peraltro, perché la pretesa "traslazione" (p. 16 sent. impugn.) degli obblighi del datore di lavoro colpirebbe soltanto i concedenti in uso degli impianti e non anche le altre figure indicate dall'art. 6 (progettisti, installatori, montatori. ecc.).
Ritiene, invece, il Collegio che proprio la lettera e la ratio delle disposizioni normative in questione costituiscano un ostacolo insuperabile alla "traslazione" ad altri di obblighi e responsabilità posti specificamente a carico di un ben individuato "debitore di sicurezza", soprattutto quando, come nel caso di specie, a quest'ultimo nulla si contesta. Diversa è infatti l'ipotesi, lo si ripete, di ipotizzato concorso dell'extraneus col soggetto gravato dagli obblighi, che, senza trasferirsi con effetto liberatorio al primo, a lui si estenderebbero in presenza di determinate condizioni.
7. In definitiva, quantunque il secondo subordinato al primo, entrambi i motivi di ricorso sopra esaminati, dai quali ogni altra doglianza rimane assorbita, meritano - ad avviso del Collegio - pieno accoglimento, per cui la decisione impugnata, viziata da erronea applicazione della legge penale sotto il duplice profilo suindicato, deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto non costituisce reato, non potendosi comunque ipotizzare la contravvenzione rubricata a carico degli imputati.
8. Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene pleonastico l'esame dello ius novum, costituito dalla nota legge 4 novembre 1997, n. 413 (ed anche dal Decreto del ministro dell'Ambiente 20 gennaio 1999, n. 76), che pure ha profondamente innovato la materia in questione, con diretti riflessi sulla sussistenza del reato ascritto agli imputati.
P. Q. M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 1999