Sentenza 22 aprile 2004
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione allorché, proposta come appello l'impugnazione esclusivamente da difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, il giudice adito l'abbia correttamente qualificata, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di legittimità, in quanto il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui all'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire deroghe alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione e l'eventuale successiva investitura di difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione non vale a sanare il vizio originario dell'atto.
Commentario • 1
- 1. Tentata frode in commercio: basta il deposito in magazzino di merce con marchio CE contraffatto (Cass. Pen. n. 28976/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 8 agosto 2025
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28976 del 6 agosto 2025, ha affermato che il reato di tentata frode in commercio è configurabile anche quando la merce con marchio CE contraffatto sia solo depositata nel magazzino dell'esercizio, costituendo una condotta idonea e non equivoca alla vendita. Il fatto Il Tribunale di Pavia aveva assolto H.L., legale rappresentante della G. Market s.s., dall'accusa di tentata frode in commercio. Nel magazzino dell'impresa erano stati rinvenuti oltre 100.000 mascherine chirurgiche, visiere e altre mascherine protettive, tutte con marchio CE contraffatto, ma in un locale non accessibile al pubblico. Il Pubblico Ministero aveva impugnato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/04/2004, n. 26905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26905 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 22/04/2004
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo - Consigliere - N. 753
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 12094/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PELLEGRINO LORENZO, n. il 4.8.1936 ad Aidone, res. a Milano, rapp. e dif. dall'avv. Mauio Teresa Zampogna del foro di Milano;
avverso la sentenza del Tribunale di Milano, in comp. Monocratica del 4.10.2001;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Piccialli;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. M. Favalli, che ha concluso per l'annullamento s.r. per non aver commesso il fatto;
udito il difensore Avv. Angelo Sibilio, il quale propone copia dell'atto di impugnazione, da lui sostenuta e conclude come da ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe OR EG fu condannato alla pena di L. 600.000 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, in quanto dichiarato colpevole della contravvenzione di cui all'art. 720 C.P. accertata il 31/10/99. L'imputato proponeva, a mezzo del legale di fiducia che l'aveva difeso nel giudizio di merito, un "appello", impugnazione che dall'ufficio territoriale è stata trasmesso per competenza a questa S.C., previa corretta qualificazione, ex art. 568 u.c. in rel. 593 co. 1^ c.p.p (prevedente l'inappellabilità, tra le altre, delle sentenze di condanna alla sola ammenda), quale ricorso per Cassazione.
L'impugnazione, contenente censure prevalentemente attinenti alla motivazione (in punto di accertamento del gioco praticato e della partecipazione allo stesso dell'imputato), è inammissibile ai sensi dell'art. 613 co. c.p.p., risultando sottoscritta solo dall'avvocato Maria Teresa Zampogna, del foro di Milano, professionista che, dal preliminare accertamento svolto dalla cancelleria di questa Corte, non è risultata abilitata al patrocinio di legittimità, come richiesto dalla citata disposizione.
Al riguardo va ribadito che la regola fissata dall'art. 568 u.c. C.P.P. dettata dal principio di conservazione delle impugnazioni, impone di accertare solo la volontà di impugnare e che il provvedimento, oggetto di gravame non consentito,sia altrimenti impugnabile, indipendentemente dalla qualifica attribuita, dalla parte proponente, con conseguente necessità di trasmissione al giudice competente;
tale regola va applicata anche nei casi in cui l'impugnazione stessa sia, in concreto e sotto altri profili, inammissibile, per ragioni logicamente subordinate rispetto alla inappellabilità della sentenza (v.S.U. 31/10/01,n. 45371, Bonaventura e n. 45372, De Palma).
Tale inammissibilità non può ritenersi "sanata", come prospettato dal nuovo difensore che ha partecipato alla discussione, dal successivo conferimento del mandato difensivo ad un professionista abilitato al patrocinio di legittimità (Che ha sottoscritto i medesimi motivi a suo tempo addotti dal collega non abilitato, considerato che la natura, chiaramente originaria, del vizio afferente l'atto, ha inficiato in radice la regolarità dell'instaurazione dei presente grado giudizio.
Al riguardo si appalesa del tutto improponibile, in materia processuale penale, l'applicabilità, ipotizzata dalia difesa, di istituti civilistici, sia di natura sostanziale, quali la convalida (peraltro ex art. 1444 cod. civ. applicabile nei soli casi di negozi annullabili e non anche nudi, come chiarito dall'art. 1423 c.c.) o la ratifica (presupponente, ex artt. 1398 e 1399 cit. cod.,una rappresentanza senza poteri, mentre nella specie l'atto è stato proposto da difensore munito di poteri rappresentativi, ma concretamente inidonei alla finalità processuale perseguita, per effetto della tassativa disposizione dell'art. 613 c.p.p), sia processuali, quale la sanatoria ex art. 156 co. 3^ c.p.c. per raggiungimento dello scopo da parte dell'atto invalido (effetto che, oltre tutto, nella specie sarebbe del tutto inconfigurabile, tenuto conto dell'intrinseca, già evidenziata, inidoneità originaria dell'impugnazione ad instaurare il rapporto processuale relativo al grado successivo).
Conclusivamente, non può che dichiararsi l'inammissibilità del ricorso (non appello) e condannarsi il ricorrente, oltre che al pagamento delle spese processuali, anche alla sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 c.p.p., che si ritiene equo determinare in cinquecento euro.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre al versamento della somma di cinquecento euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 22 aprile 2004. Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2004