Cass. pen., sez. III, sentenza 22/04/2004, n. 26905
CASS
Sentenza 22 aprile 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

È inammissibile il ricorso per cassazione allorché, proposta come appello l'impugnazione esclusivamente da difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, il giudice adito l'abbia correttamente qualificata, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di legittimità, in quanto il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui all'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire deroghe alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione e l'eventuale successiva investitura di difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione non vale a sanare il vizio originario dell'atto.

Commentario1

  • 1Tentata frode in commercio: basta il deposito in magazzino di merce con marchio CE contraffatto (Cass. Pen. n. 28976/25)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 8 agosto 2025

    La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28976 del 6 agosto 2025, ha affermato che il reato di tentata frode in commercio è configurabile anche quando la merce con marchio CE contraffatto sia solo depositata nel magazzino dell'esercizio, costituendo una condotta idonea e non equivoca alla vendita. Il fatto Il Tribunale di Pavia aveva assolto H.L., legale rappresentante della G. Market s.s., dall'accusa di tentata frode in commercio. Nel magazzino dell'impresa erano stati rinvenuti oltre 100.000 mascherine chirurgiche, visiere e altre mascherine protettive, tutte con marchio CE contraffatto, ma in un locale non accessibile al pubblico. Il Pubblico Ministero aveva impugnato …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 22/04/2004, n. 26905
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26905
Data del deposito : 22 aprile 2004

Testo completo