Sentenza 28 novembre 2013
Massime • 1
Il potere del giudice di assumere d'ufficio nuovi mezzi di prova a norma dell'art. 507 cod.proc. pen., può essere esercitato anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto, ove sussista il requisito della loro assoluta necessità.
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- 2. Processo penale deve accertare la verità, anche d'ufficio (Cass. 556/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 gennaio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/11/2013, n. 3979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3979 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 28/11/2013
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 1704
Dott. LOCATELLI Giuseppe - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - N. 40367/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIA;
nei confronti di:
MI RA N. IL 02/11/1966;
avverso la sentenza n. 593/2012 TRIBUNALE di PADOVA, del 11/06/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Lettieri Nicola, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 11.6.2012 il giudice monocratico del Tribunale di Padova assolveva MI AN dal reato previsto dall'art. 81 c.p. e L. n. 1423 del 1956, art. 2 (violazione continuata del provvedimento del Questore che gli inibiva di ritornare nel Comune di Padova per la durata di anni tre). Il giudice non acquisiva le relazioni di servizio attestanti la presenza nel territorio comunale dell'imputato in quanto prive del requisito della irripetibilità;
non procedeva all'esame dei verbalizzanti, richiesto subordinatamente dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 507 c.p.p. "in quanto la mancanza di prova non è dovuta a difficoltà non preventivabili ma ad una volontaria scelta processuale che non può essere sanata da un ricorso ai poteri istruttori del giudice, a meno di non ledere il principio di parità delle parti".
Avverso la sentenza il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia propone ricorso immediato per cassazione, deducendo l'erronea applicazione dell'art. 507 c.p.p. nella parte in cui il giudice ha ritenuto che l'esercizio del potere di assumere d'ufficio le prove a norma dell'art. 507 c.p.p. sia lesivo del principio della parità delle parti;
la mancata acquisizione delle relazioni di servizio dei verbalizzanti rendeva "assolutamente necessaria" l'integrazione probatoria sollecitata. CONSIDERATO IN DIRITTO
Sussiste il denunciato vizio di erronea interpretazione dell'art. 507 c.p.p.. Il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 507 c.p.p., può essere legittimamente esercitato dal giudice anche con riferimento a quelle prove in ordine alla cui ammissione si sia verificata la decadenza delle parti per omesso tempestivo deposito della lista testimoniale ai sensi dell'art. 468 c.p.p., comma 1. In proposito si deve osservare che l'opzione in favore del principio dispositivo desumibile dall'art. 190 c.p., comma 1 non è incondizionata, ma subisce plurime deroghe, essendo previsto il ripristino dei poteri istruttori d'ufficio nel giudizio dibattimentale ai sensi dell'art. 507 c.p.p., nel giudizio di appello ai sensi dell'art. 603 c.p.p., comma 3, nel giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 441 c.p.p., comma 5; occorre inoltre considerare che le deroghe al principio dispositivo sono compatibili con il principio del contraddittorio affermato dall'art. 111 Cost., comma 2, atteso che la prova testimoniale ammessa d'ufficio a norma dell'art. 507 c.p.p., al pari della prova ammessa su richiesta delle parti, è
assunta nel rispetto delle regole del contraddittorio e secondo la modalità dell'esame diretto e controesame stabilite dall'art. 498 c.p.p. (in tal senso Sez. U, n. 41281 del 17/10/2006, P.M. in proc.
Greco, Rv. 234907; Sez. U, n. 11227 del 06/11/1992, Martin, Rv. 191606).
La sentenza deve pertanto essere annullata. A norma dell'art. 569 c.p.p., comma 4 gli atti devono essere trasmessi al giudice competente per l'appello, perché proceda a giudizio applicando il principio di diritto che l'assunzione di nuovi mezzi di prova a norma dell'art. 507 c.p.p. può essere esercitato anche in riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto, e perché effettui la valutazione circa la sussistenza del requisito della assoluta necessità dell'esame testimoniale dei verbalizzanti tenendo conto della circostanza che le relative annotazioni di polizia giudiziaria non sono state acquisite dal giudice di primo grado per difetto del requisito della irripetibilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2014