Sentenza 4 ottobre 2016
Massime • 2
In tema di ammissione di nuove prove, è esercitabile il potere d'ufficio ex art. 507 cod. proc. pen. anche con riferimento al nuovo esame di un testimone già sentito, purchè su circostanze diverse da quelle già oggetto di prova, poichè il requisito della "novità" si riferisce sia ai mezzi di prova non introdotti precedentemente, sia a quelli provenienti da fonti probatorie già esaminate ma su circostanze e contenuti differenti.
Nel caso di assunzione di ufficio di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., è riconosciuto alle parti il diritto alla prova contraria, che può essere denegato dal giudice, con adeguata motivazione, solo quando le prove richieste sono vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/10/2016, n. 54274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 54274 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2016 |
Testo completo
5427 4/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez.2435 Giovanni Diotallevi Stefano Filippini UP - 04/10/2016 Lucia Aielli R.G.N. 24376/2016 Cosimo D'Arrigo Relatore - Sandra Recchione ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TA AB, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/10/2015 della Corte d'appello di Cagliari, sez. dist. di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Cosimo D'Arrigo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Marco Palmieri, che ha concluso insistendo nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO Il Tribunale di Tempio Pausania, con sentenza del 1° ottobre 2014, ha condannato AB TA per il delitto di rapina aggravata in concorso con altro soggetto non identificato. La Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza del 29 ottobre 2015, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha escluso la sussistenza dell'aggravante di cui agli artt. 61, n. 5, e 628, comma terzo, n.
3-bis, cod. pen., conseguentemente rideterminando la pena in anni cinque di reclusione ed euro 1.500 di multa. L'imputato propone ricorso deducendo: · la violazione dell'art. 507 cod. proc. pen. consistita nell'avere il tribunale ammesso, dopo la chiusura dell'istruttoria dibattimentale, l'escussione dei Carabinieri Stara e Predetti, già sentiti in una precedente udienza, al fine di riferire circa la riconducibilità delle chiavi trovate in possesso dell'imputato ad una autovettura marca BMW (circostanza ritenuta nel merito decisiva per provare la responsabilità dell'TA): trattandosi di testimoni del P.M., tale circostanza avrebbe dovuto costituire oggetto di esame dibattimentale nella sede naturale, prima che si procedesse all'audizione dei testi a difesa;
i due Carabinieri, oltretutto, partecipando alle successive udienze avrebbero potuto "studiare" il contenuto delle deposizioni da rendere in seguito, adeguandolo all'evoluzione dell'istruttoria dibattimentale;
la conseguente violazione degli artt. 495, comma 2, e 496 cod. proc. pen., consistita nel non aver posto la difesa nelle condizioni di indicare prove a discarico su una circostanza decisiva, violando l'ordine legale di assunzione delle prove;
- l'inutilizzabilità della prova "a sorpresa" illegittimamente assunta e il conseguente vizio di motivazione, per assenza dei requisiti di precisione e concordanza degli elementi indiziari posti alla base dell'affermazione di responsabilità penale;
la violazione di legge per mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., in considerazione della modica consistenza del bottino (€ 499,00); la violazione di legge consistita nel diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la modesta gravità del fatto, la personalità dell'imputato, la sua giovane età e la sua condizione di sostanziale incensuratezza;
la violazione dell'art. 27, comma secondo, Costituzione perché la pena in concreto inflitta sarebbe sproporzionata e non rispondente alle finalità rieducative del condannato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. ex art. 507 cod. proc. pen. è esercitabile in ogni caso in cui l'ufficio giudicanteA 2. Anzitutto va ribadito che, in tema di ammissione di nuove prove, il potere 2 ritenga di non potere decidere in mancanza di una assunzione probatoria, sempre che sia nuovo il thema probandum. Nulla vieta, pertanto, di esaminare un teste già escusso, soddisfacendo il requisito della novità sia i mezzi di prova non introdotti precedentemente sia quelli provenienti da fonti probatorie già esaminate su circostanze diverse da quelle che si reputa necessario acquisire ai fini del completamento istruttorio (Sez. 6, n. 10561 del 16/03/1998 - Grimaldi ed altri, Rv. 211719). In tal senso si veda anche Corte cost., sentenza n. 111 del 26 marzo 1993. La prima doglianza, pertanto, è infondata. Infatti, Carabinieri Stara e Predetti, sebbene fossero già stati sentiti come testi d'accusa, sono stati chiamati nuovamente a deporre per riferire di una circostanza nuova e diversa rispetto a quelle sulle quali erano stato già esaminati.
3. Nel caso di assunzione di ufficio di nuovi mezzi di prova, è riconosciuto alle parti il diritto alla prova contraria, che può essere denegato dal giudice, con adeguata motivazione, solo quando le prove richieste sono vietate dalla legge o sono manifestamente superflue o irrilevanti (Sez. 6, n. 48645 del 06/11/2014 - G. e altro, Rv. 261256). Pertanto, l'eventuale istanza di ammissione di prove contrarie che non può essere avanzata se non dopo la decisione di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, una volta esaurita l'attività probatoria già autorizzata integra a tutti gli effetti esercizio del diritto alla - prova e concreta, quindi, rituale richiesta a norma dell'art. 495, secondo comma, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 5401 del 06/04/2000 - La Vardera A e altri, Rv. 216144; Sez. 6, n. 10109 del 26/06/1997 - Abatini, Rv. 208817). Consegue che l'TA, se avesse voluto controbattere le risultanze del supplemento di prova testimoniale assunto ex officio, oltre a controinterrogare i testi, avrebbe potuto presentare istanza di ammissione di nuove prove. Nel caso in esame, invece, non risulta che la "prova contraria" sia mai stata chiesta e, tantomeno, illegittimamente negata. Risulta quindi infondata anche la seconda doglianza, relativa alla pretesa lesione di diritti difensivi, nella specie non perpetratasi.
4. Costituisce corollario delle superiori considerazioni, l'infondatezza anche del terzo motivo di ricorso. La rituale assunzione della prova disposta ex art. 507 cod. proc. pen. e l'insussistenza della pretesa violazione dei diritti della difesa, comportano la piena utilizzabilità del contenuto della deposizione dei Carabinieri Stara e Predetti. 3 Di conseguenza, l'impianto argomentativo della sentenza impugnata non subisce alcuna incrinatura e si sottrae alle censure prospettate in ricorso.
5. Le ultime censure sono fra loro strettamente connesse e possono essere esaminate congiuntamente. Sull'entità del danno la corte territoriale osserva espressamente che lo stesso è «di certo non trascurabile», sicché conclude nel senso che deve escludersi l'invocata attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità». Si tratta di un apprezzamento di merito che, immune da vizi logici e giuridici, si sottrae a censure di legittimità. Sulle attenuanti generiche, invece, non vi è una esplicita motivazione, ma la stessa si ricava implicitamente dalla motivazione in ordine alla congruità della pena, nell'ambito della quale la corte si sofferma sulla «capacità a delinquere del rio, Rend, lumeggiato dalle modalità del fatto concreto e dalle altre circostanze dell'azione (rapina a mano armata), nonché dal pessimo comportamento processuale (tentativo di fornire un falso alibi, rivelatosi quindi infondato)». Devono essere quindi rigettate anche le doglianze relative al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
6. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 04/10/2016. Il Consigliere estensore II Presidente Giovanni PiotallevHtsellew Cosimo D'Arrigo DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 21 DIC 2016 IL Cancelliere LA CANCELLIER Claudia Pianelli 4