Cass. pen., sez. II, sentenza 04/10/2016, n. 54274
CASS
Sentenza 4 ottobre 2016

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In tema di ammissione di nuove prove, è esercitabile il potere d'ufficio ex art. 507 cod. proc. pen. anche con riferimento al nuovo esame di un testimone già sentito, purchè su circostanze diverse da quelle già oggetto di prova, poichè il requisito della "novità" si riferisce sia ai mezzi di prova non introdotti precedentemente, sia a quelli provenienti da fonti probatorie già esaminate ma su circostanze e contenuti differenti.

Nel caso di assunzione di ufficio di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., è riconosciuto alle parti il diritto alla prova contraria, che può essere denegato dal giudice, con adeguata motivazione, solo quando le prove richieste sono vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 04/10/2016, n. 54274
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 54274
Data del deposito : 4 ottobre 2016

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