Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/1998, n. 10561
CASS
Sentenza 16 marzo 1998

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Massime1

In tema di ammissione di nuove prove, il potere ex art. 507 cod. proc. pen. è esercitabile in ogni caso in cui l'ufficio giudicante ritenga di non potere decidere in mancanza di una assunzione probatoria, sempre che sia nuovo il "thema probandum". Nulla vieta, pertanto, di esaminare un teste già escusso, soddisfacendo il requisito della novità sia i mezzi di prova non introdotti precedentemente sia quelli provenienti da fonti probatorie già esaminate su circostanze diverse da quelle che si reputa necessario acquisire ai fini del completamento istruttorio. (Vedi Corte cost., sent. n. 111 del 26 marzo 1993).

Commentario1

  • 1Processo penale deve accertare la verità, anche d'ufficio (Cass. 556/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 gennaio 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/1998, n. 10561
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10561
Data del deposito : 16 marzo 1998

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