Sentenza 16 marzo 1998
Massime • 1
In tema di ammissione di nuove prove, il potere ex art. 507 cod. proc. pen. è esercitabile in ogni caso in cui l'ufficio giudicante ritenga di non potere decidere in mancanza di una assunzione probatoria, sempre che sia nuovo il "thema probandum". Nulla vieta, pertanto, di esaminare un teste già escusso, soddisfacendo il requisito della novità sia i mezzi di prova non introdotti precedentemente sia quelli provenienti da fonti probatorie già esaminate su circostanze diverse da quelle che si reputa necessario acquisire ai fini del completamento istruttorio. (Vedi Corte cost., sent. n. 111 del 26 marzo 1993).
Commentario • 1
- 1. Processo penale deve accertare la verità, anche d'ufficio (Cass. 556/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 gennaio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/1998, n. 10561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10561 |
| Data del deposito : | 16 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dai Signori: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 16 marzo 1988
1. Dott. Francesco Romano Consigliere SENTENZA
2. Dott. Tito Garribba Consigliere N.365
3. Dott. Ilario Martella Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giovanni Conti Consigliere 32770/
1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
su ricorsi proposti da
1)MA IO;
2) RE CE;
3) LA ON;
4) RE UC;
5) RE PA;
6) RE IO;
7) NO RI;
8) ED NA;
9) RE AR;
10) RE ARrca;
11) OV AN
avverso la sentenza in data 19 marzo 1997 della Corte di appello di Napoli Visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. CE Verderosa, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Fatto
Con sentenza in data 26 marzo 1996, il Tribunale di Napoli condannava RE CE e LA ON alla pena di anni 12 di reclusione e lire 100 milioni di multa, RE UC, RE PA, RE IO e NO RI alla pena di anni 9 di reclusione e lire 60 milioni di multa, RE ARrca e ED NA, con le attenuanti generiche prevalenti, alla pena di anni 6 di reclusione e lire 40 milioni di multa OV AN, escluso il concorso con i GL, alla pena di anni 8, mesi 6 di reclusione e lire 55 milioni di multa, MA IO, escluso il concorso con i GL, con la diminuente ex art. 442 c.p.p., alla pena di anni 6 di reclusione e lire 40 milioni di multa, RE AR, ritenuta la continuazione rispetto ai fatti oggetto della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Napoli in data 4 giugno 1993, all'aumento di pena pari a mesi sei di reclusione e lire 2 milioni di multa, in quanto responsabili:
RE CE, RA ON, RE UC, RE PA, RE ARrca, RE IO, NO RI, e ED NA, del reato di cui agli artt. 110, 112, 81 cpv. c.p., 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere in concorso tra loro, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, illecitamente trasportato, detenuto e ceduto a terzi quantitativi di eroina e cocaina (in Napoli, fino all'aprile 1994);
OV AN, per avere più volte illecitamente trasportato, detenuto e ceduto a terzi quantitativi di eroina (in Napoli e S. Michele Serino, fino al 22 gennaio 1994);
MA IO e RE AR, per avere più volte illecitamente detenuto e ceduto a terzi quantitativi di eroina (in Napoli, fino al 20 novembre 1993 per GL AR e fino al 12 aprile 1994 per DI IO).
Il procedimento era sorto da indagini di polizia effettuate tra la fine del 1993 e l'inizio del 1994 a seguito di notizie circa una intensa attività di spaccio di sostanze stupefacenti svolta in una via del centro storico di Napoli (vico S. Gregorio Armeno n. 28) dalla famiglia GL, che avevano permesso di appurare che il predetto stabile era interessato da una intensa frequentazione di tossicodipendenti, alcuni dei quali, sottoposti a controllo, erano stati trovati in possesso di dosi di eroina che i medesimi avevano affermato di avere acquistato da componenti della famiglia GL. Venivano inoltre svolte intercettazioni telefoniche nell'abitazione dei coniugi GL CE e RA ON nonché ulteriori indagini, che avevano consentito di individuare le persone coinvolte nel traffico di droga.
A seguito di appello dei predetti imputati, i quali, oltre a motivi specifici, avevano generalmente dedotto la insussistenza di prove a loro carico sia perché non era stato rinvenuto alcun quantitativo di sostanze stupefacenti sia perché non era certa la identificazione dei soggetti che avevano preso parte alle telefonate intercettate, la Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 19 marzo 1997, confermava la sentenza di primo grado, salvo che per PU RI, per la quale veniva ritenuta la continuazione rispetto ai fatti oggetto della sentenza della Corte di appello di Napoli in data 16 aprile 1996. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i predetti imputati.
DI IO, si duole della mancanza di prove circa la sua identificabilità nel "Tonino" che compare nelle conversazioni intercettate, aspetto che avrebbe potuto essere chiarito attraverso la più volta invocata perizia fonica. Del tutto irrilevante è il fatto che egli, secondo le indagini di polizia, era stato alcune volte trovato in casa GL. D'altra parte nessuna prova vi e sulle sostanze che lui avrebbe trattato, di cui non è stata reperita traccia.
GL CE, RA ON, GL UC, GL PA, GL IO, PU RI, CH NA, GL LA, lamentano il credito dato alle dichiarazioni di tossicodipendenti, di per sè inaffidabili, anche perché tali testi non hanno confermato puntualmente in dibattimento le loro prime dichiarazioni. Quanto alle intercettazioni, non vi è alcuna certezza sulla riferibilità a persone determinate dei colloqui captati. Infine, si rileva che non è stato effettuato alcun sequestro di droga ne' sono state reperite somme di denaro tali da potere essere messe in collegamento con il traffico continuo e notevole contestato. Tale aspetto doveva comunque condurre a escludere l'aggravante dell'ingente quantitativo e anzi a ravvisare l'ipotesi attenuata di cui al comma 5 dell'art. 73.
GL CE, GL IO e RA ON, con altro atto di impugnazione sottoscritto da diverso difensore, hanno anche anche denunciato la violazione dell'art. 507 c.p.p., essendo state nuovamente assunte testimonianze su fatti già oggetto di precedenti esami. Inoltre deducono che illegittimamente il perito incaricato delle trascrizioni delle telefonate intercettate ha attribuito determinati nomi agli interlocutori, non rientrando ciò nei suoi compiti.
GL ARrca, si duole della mancata specifica presa in considerazione della sua posizione, del tutto distinta da quella degli altri imputati. L'imputata non ha mai preso parte alle conversazioni intercettate ne' è stata mai vista in atteggiamenti sospetti. Inoltre, pur essendo essa tossicodipendente, e pur essendole riconosciuto un ruolo marginale, la Corte non le ha concesso l'attenuante del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e non ha ritenuto di ridurre adeguatamente la pena.
UZ AN deduce che la Corte, disattendendo completamente i motivi di appello, non ha considerato che sul suo conto non era stata svolta alcuna indagine di polizia riferibile alla attività di spaccio nella sua zona di residenza o nel napoletano. Quanto alle intercettazioni, non vi era alcun elemento certo che permettesse la sua identificazione quale uno degli interlocutori;
anzi le trascrizioni delle intercettazioni non rispecchiano fedelmente le conversazioni effettivamente registrate, sicché gli vengono erroneamente attribuite conversazioni cui non ha partecipato o frasi diverse da quelle pronunciate. Inoltre, il ricorrente si duole del diniego delle attenuanti generiche, che aveva fatto oggetto di specifico motivo di impugnazione, su cui la Corte di merito si è espressa con motivazione apparente.
Diritto
I ricorsi sono infondati.
Le censure vertenti sulla inaffidabilità delle dichiarazioni rese dai testimoni tossicodipendenti nel corso delle indagini preliminari non meritano accoglimento: la Corte di appello, rispondendo a simile doglianze, ha affermato di condividere il giudizio del Tribunale circa la sicura attendibilità di tali dichiarazioni, argomentando tale convincimento sulla base della precisione e coerenza di esse e delle circostanze di tempo e di luogo in cui i tossicodipendenti vennero identificati. Del resto, come si puntualizza nella sentenza impugnata, in dibattimento la maggior parte dei testimoni ha finito per ammettere la veridicità delle prime dichiarazioni, mentre solo alcuni le hanno ritrattate, adducendo che esse erano state rese sotto l'effetto della crisi di astinenza (aspetto del tutto ininfluente in ordine alla valutazione della veridicità delle dichiarazioni) o a seguito di coartazioni esercitate dalle forze di polizia, di cui dalle risultanze processuali non emerge alcuna prova.
Infondata è anche la censura di illegittimità della decisione del Tribunale di sentire nuovamente i verbalizzanti, atteso che il potere ex art. 507 c.p.p. è esercitabile in ogni caso in cui l'ufficio giudicante ritenga di non potere decidere in mancanza di una assunzione probatoria, sempre che sia nuovo (come nella specie è avvenuto) il thema probandum (cfr. Cass., sez. IV, 2 aprile 1992, Pieroni). Nulla vieta, pertanto, di esaminare un teste già escusso, soddisfacendo il requisito della novità sia i mezzi di prova non introdotti precedentemente sia quelli provenienti da fonti probatorie già esaminate su circostanze diverse da quelle che si reputa necessario acquisire ai fini del completamento istruttorio (Cass., sez. IV, 24 settembre 1996, Rispoli;
Cass., sez. I, 10 agosto 1995, Caprioli;
Cass., sez. I, 17 marzo 1994, Sansone). Quanto alla dedotta arbitrarietà della indicazione dei nomi degli interlocutori da parte del perito incaricato delle trascrizioni, è da osservare che la indicazione dei nominativi, pur non essendo strettamente oggetto dell'incarico peritale, è la modalità abitualmente usata da chi effettua la trascrizione dei nastri per rendere comprensibile a chi legge il contesto soggettivo in cui le conversazioni sono avvenute. La censura appare comunque irrilevante, poiché, se la identificazione è contestata, il nome indicato dal trascrittore non riveste di per sè alcun valore di prova, valendo alla identificazione le circostanze spazio-temporali in cui il colloquio e intervenuto, la titolarità della utenza o il luogo in cui è effettuata la intercettazione ambientale, il contenuto delle conversazioni, i nomi eventualmente fatti dagli interlocutori nonché ogni altro elemento di convincimento logicamente impiegato dal giudice di merito: aspetti, questi, su cui si è puntualmente soffermata la sentenza impugnata. In realtà, tutte le censure che si basano sulla incerta riferibilità ai vari imputati delle conversazioni intercettate si sostanziano in una richiesta di rivalutazione di apprezzamenti di fatto non sindacabili in sede di legittimità, avendo la Corte di merito espresso al riguardo una adeguata e logica motivazione, come si vedrà meglio esaminando la posizione dei singoli imputati. Venendo ora alle posizioni dei singoli ricorrenti, DI IO contesta, come detto, il suo coinvolgimento nei fatti, assumendo che erroneamente egli è stato identificato con il "Tonino" che compare nelle conversazioni intercettate, quale rifornitore di droga, anche per quantitativi molto consistenti, in favore del gruppo GL.
Al riguardo, la Corte di merito ha osservato che la sicura identificabilità di tale imputato nel "Tonino" deriva dai controlli di polizia, in base ai quali fu possibile constatare in più occasioni (esattamente nei giorni 13, 17 e 20 gennaio 1994) la presenza del DI nella casa dei GL, immediatamente dopo le conversazioni ambientali in cui figura il "Tonino", senza che vi fossero altre persone con lo stesso nome. D'altra parte, subito dopo il controllo del 20 gennaio, e cioè dopo che il DI era stato sorpreso in casa GL, sempre in base alla intercettazione ambientale fu possibile sentire "ON" (e cioè RA ON, moglie di GL CE) invitare il "Tonino" ad andare via. Tali argomentazioni, basate su una valutazione degli elementi di prova perfettamente logica e puntuale, rendono evidente la inconsistenza della doglianza del ricorrente anche sotto il profilo del mancato accoglimento della richiesta di effettuazione di una perizia fonica, ragionevolmente reputata del tutto superflua dai giudici di merito. Quanto al rilievo per cui non sarebbe stata raggiunta alcuna prova circa la sostanza stupefacente trattata, di cui non era stata reperita alcuna traccia, nella sentenza impugnata si mette giustamente in luce come dal tenore delle conversazioni intercettate, in cui si parla tra l'altro della qualità della roba, di tossicodipendenti e di somme pagate si ricavi al di là di ogni ragionevole dubbio la natura dei traffici intercorrenti tra il DI e il gruppo GL.
Passando al ricorso contestualmente presentato da GL CE, RA ON, GL UC, GL PA, GL IO, PU RI, CH NA, GL AR, premesso che della infondatezza di alcune censure sollevate da detti imputati si è gia sopra parlato, occorre ora esaminare in primo luogo la doglianza relativa alla mancata prova della esistenza del corpus delicti, per la quale valgono peraltro considerazioni analoghe a quelle già svolte a proposito della medesima censura dedotta dal DI, posto che, come emerge diffusamente dalla sentenza impugnata, il contenuto delle conversazioni intercettate (in cui si faceva esplicito riferimento a sostanze stupefacenti), il traffico continuo di tossicodipendenti nello stabile di via S. Gregorio Armeno, le dichiarazioni rese da questi ultimi rendono certi del fatto che gli imputati abbiano detenuto e spacciato reiteratamente sostanze stupefacenti del tipo eroina e cocaina, così come loro contestato.
Come efficacemente messo in luce dalla Corte di appello, l'intensità e la consistenza del traffico di droga, desumibile dalla rete dei rifornitori, dall'articolata organizzazione della vendita al dettaglio, dall'incessante flusso di tossicodipendenti che gravitavano sul centro storico di Napoli, per i quali la casa dei GL rappresentava un sicuro e costante luogo di approvvigionamento (tanto che alcuni membri della famiglia si lamentavano di non avere più il tempo di "andare al bagno"), rendono evidente la inconsistenza del motivo circa la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990. Il motivo relativo alla mancanza di certezza sul ruolo svolto dai vari imputati, in quanto non desumibile con sicurezza dal contenuto delle conversazioni intercettate, appare manifestamente generico: non si svolge nel ricorso, relativamente alla posizione di ogni singolo imputato, alcuno specifico rilievo circa la congruenza della motivazione della sentenza impugnata, pur avendo la stessa al riguardo esaminato, con sviluppo argomentativo e logica ineccepibili, ogni singola posizione, dando conto non solo del contenuto e del significato delle intercettazioni ambientali ma anche di ogni altro elemento di prova. su cui i ricorrenti, invece, non si soffermano minimamente. Ne consegue la inammissibilità della doglianza. GL ARrca, assume, in primo luogo, che erroneamente è stata affermata la sua partecipazione al traffico di sostanze stupefacenti, non essendovi evidenze a suo carico derivanti da intercettazioni di conversazioni o da controlli di polizia, al di fuori di due episodi, giustificabili con il suo stato di tossicodipendenza.
In realtà la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, osservando che, proprio sulla base delle conversazioni intercettate, l'imputata risultava certamente impegnata nell'attività di spaccio per contro del gruppo GL: in esse più volte si faceva infatti riferimento alla vendita al minuto a cui l'imputata era adibita, attività di cui costituiva conferma l'episodio riferito da un teste, circa la sua presenza in strada vicino a due tossicodipendenti in attesa di ricevere dosi di eroina. Quanto alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art.73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, la Corte di appello ha osservato che vi ostava la rilevanza del ruolo tenuto dalla donna (stabilmente impegnata per conto del clan GL nella vendita al minuto in strada, ove anche controllava il sopraggiungere di forze di polizia). Si tratta di motivazione giuridicamente ineccepibile, basata su apprezzamenti di fatto non censurabili in sede di legittimità. Infine, quanto alla doglianza circa il silenzio serbato dalla Corte di appello sulla misura della pena, va rilevato che, pur non motivando specificamente su tale posizione, i giudici di secondo grado hanno osservato in via generale che tutte le pene erano state irrogate in misura assai prossima ai minimi edittali, per cui nessuna riduzione poteva essere apportata, tenuto conto anche conto della gravità dei fatti (p. 39-40). Anche tale motivo si rivela pertanto infondato.
Anche i motivi addotti da UZ AN non meritano accoglimento.
Nella sentenza impugnata si osserva che egli deve essere identificato nell'"AN" che figura in alcuna delle conversazioni intercettate in casa dei GL in cui si parla di acquisti di droga, deduzione su cui non è lecito esprimere ragionevoli dubbi, sia per particolari emersi nell'ambito di tali colloqui (episodio dell'incendio di un suo camion, poi confermato da indagini di polizia), sia perché egli stesso ha ammesso tale frequentazione, sia pure motivandola genericamente in relazione a "lavori" da fare e ad acquisti di droga per uso personale.
Rispondendo poi alle censure dell'appellante, analoghe a quelle che si ricavano dai presenti motivi di ricorso, i giudici di appello motivano adeguatamente il convincimento che il UZ avesse acquistato dai GL quantitativi anche notevoli di droga a scopo di spaccio nella zona di Avellino: al riguardo si esaminano analiticamente le conversazioni intercettate, il cui tenore appare incompatibile con acquisti di droga per uso personale in relazione sia alle modalità delle forniture sia ad espliciti riferimenti fatti dall'"AN" alla qualità non buona della droga, che gli aveva creato problemi con un cliente, o anche a un quantitativo (di 85 grammi) ritenuti non sufficiente a soddisfare le sue esigenze di rivendita.
A fronte di tali argomentazioni, incensurabili sotto il profilo logico-giuridico, le critiche sul mancato espletamento di indagini nell'avellinese, necessarie in ipotesi per avvalorare la tesi accusatoria circa l'attività di spacciatore di droga del ricorrente, si rivelano mere prospettazioni di acquisizioni investigative inidonee a scalfire la intrinseca coerenza del ragionamento probatorio seguito dai giudici di merito.
Quanto, infine, alla critica in ordine alla motivazione circa il diniego delle attenuanti generiche, essa appare manifestamente infondata, avendo la Corte di appello espresso al riguardo considerazioni del tutto pertinenti, che si fondano sostanzialmente sui dati (tra l'altro, entità degli acquisti di droga) che il ricorrente erroneamente assume come indice di apparenza di motivazione.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti a pagare in solido le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 1998