Sentenza 1 giugno 2000
Massime • 1
È esperibile incidente di esecuzione, ai sensi dell'art.666 c.p.p., avverso il provvedimento con il quale il presidente del tribunale, rilevata la mancata impugnazione di ordinanza cautelare emessa all'esito di appello proposto ai sensi dell'art.310 c.p.p., abbia disposto la trasmissione di detta ordinanza, per la sua esecuzione, agli organi di polizia giudiziaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/06/2000, n. 4104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4104 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOSANA CAMILLO Presidente del 01.06.2000
1.Dott. ROSSI BRUNO Consigliere SENTENZA
2.Dott. CAMPO STEFANO " N. 4104
3.Dott. GIORDANO UMBERTO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. MACCHIA ALBERTO " N. 11253/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CC DO n. il 10.12.1970
avverso ordinanza del 12.11.1999 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. CAMPO STEFANO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Giovanni PALOMBARINI, il quale chiede il rigetto del ricorso;
OSSERVA:
1. Con ordinanza in data 20 settembre 1999 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di S.M. Capua Vetere rigettava la richiesta avanzatagli dal pubblico ministero di emissione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del latitante CC OM indagato per i reati di tentato omicidio e di detenzione e porto illegali di anni.
A seguito dell'appello del p.m. il Tribunale di Napoli con ordinanza in data 12 novembre 1999 applicava al sunnominato indagato la richiesta misura custodiale, disponendo che l'esecuzione della stessa, a norma dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.p., rimanesse sospesa sino alla sua definitività.
In data 30 dicembre 1999 il presidente del tribunale, rilevato che non era stato proposto ricorso per cassazione avverso detta ordinanza, ne disponeva la trasmissione agli organi di polizia giudiziaria per la sua esecuzione.
Il difensore del sunnominato indagato con istanza dell'11 gennaio 2000 chiedeva la revoca del suddetto provvedimento, affermando che l'ordinanza applicativa della misura custodiale non era divenuta inimpugnabile, in quanto, nella perdurante latitanza dell'indagato, la medesima era stata notificata al presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli e non, a norma dell'art. 65 disp. att. c.p.p., a quello dell'Ordine di S.M. Capua Vetere, sede dell'ufficio giudiziario "presso cui è in corso il procedimento", ovvero presso il domicilio dello stesso difensore, conosciuto dall'ufficio per essergli stato ritualmente comunicato e nel quale gli era stato notificato l'avviso della data di svolgimento dell'udienza camerale del 12.11.1999.
Il tribunale di Napoli con ordinanza emessa de plano in data 11 gennaio 2000 rigettava la suddetta istanza, osservando che, essendosi proceduto al rinvio a giudizio del CC, il procedimento non si trovava più nella fase delle indagini preliminari, di guisa che non erano più applicabili alla fattispecie le norme riguardanti la forma della notifica degli atti prevista per detta fase processuale.
2. Avverso quest'ultima ordinanza ricorre per cassazione il difensore del CC, il quale deduce violazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. c) c.p.p. in relazione agli artt. 178 lett. c) e 179 stesso codice e 65 norme att. c.p.p.), assumendo che la notifica dell'ordinanza in sede di appello, così come effettuata, era nulla e, quindi, la stessa non era eseguibile, facendo riferimento a diverse pronunce sul punto (Sez. II, 17.4.1977, Asaro, C.e.d. n. 207. 555; Sez. I, 18.6.1996, Pescione, C.e.d. n. 205.06 2; Sez. IV, 9.11.1996, Bacchini, C.e.d. n. 206.110) emessa da questa Corte di cassazione.
3. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Preliminarmente va precisato che avverso il provvedimento di esecuzione dell'ordinanza di applicazione della custodia cautelare emessa all'esito del giudizio di appello, attuabile in concreto, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.p., soltanto dopo che la decisione medesima sia divenuta definitiva è esperibile incidente di esecuzione, così come per ogni altro provvedimento divenuto esecutivo, davanti allo stesso giudice che lo ha emanato. Detta procedura, ai sensi dell'art. 666 co. 3^ e 4^ c.p.p., va espletata in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero, oltre che dell'interessato qualora ne faccia esplicita richiesta.
Ne discende, come questa Corte ha costantemente affermato (cfr., tra le tante, Sez. I, 28.9.1995, De Gregorio, rv. n. 202.498), che l'omessa notifica della data di svolgimento dell'udienza camerale all'interessato e al suo difensore, dà luogo ad una nullità di ordine generale, ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 co. 1^ c.p.p., rilevabile, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, in quanto concerne l'omessa citazione dell'interessato e l'assenza del difensore, la cui partecipazione necessaria all'udienza è normativamente sancita dal comma 4^ del citato art. 666.
Conseguentemente, avendo il tribunale di Napoli deciso l'incidente di esecuzione de plano, e non con la procedura contenziosa, il provvedimento impugnato va annullato con rinvio degli atti allo stesso giudice, il quale, in diversa composizione soggettiva, provvederà a nuovo esame dell'istanza in questione, attenendosi al principio di diritto sopra enunciato.
È, peraltro, opportuno precisare che una eventuale irritualità della notifica dell'ordinanza tribunalizia emessa in sede di appello, non potrebbe avere alcuna incidenza, nella fase attuale del procedimento, sulla legittimità e sulla efficacia della medesima, ma soltanto comporterebbe la ripetizione rituale della sua notifica alle parti interessate e la temporanea sospensione, in attesa della scadenza del termine per l'impugnazione, della sua esecuzione. L'accertata nullità della procedura assorbe ogni doglianza dedotta dall'odierno ricorrente.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, il 1 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2000