Sentenza 4 novembre 2010
Massime • 1
In tema di stupefacenti, ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309/1990, non possono di regola definirsi "ingenti" i quantitativi di droghe "pesanti" (ad es., eroina e cocaina) o "leggere" (ad es., hashish e marijuana) che, sulla base di una percentuale media di principio attivo per il tipo di sostanza, siano rispettivamente al di sotto dei limiti di due chilogrammi e cinquanta chilogrammi. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso l'aggravante "de qua" in relazione al quantitativo di gr. 210 di eroina, con principio attivo idoneo alla preparazione di circa 8.150 dosi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/11/2010, n. 42027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42027 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 04/11/2010
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1870
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - N. 16246/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IM A\, nato il *6 agosto 1961*;
avverso la sentenza 13 novembre 2009 della Corte di appello di Lecce che ha confermato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Lecce, di condanna alla pena di anni 5 di reclusione ed Euro 20 mila di multa per il reato D.P.R. n. 309 del 1990, ex artt. 73-80, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Udita la relazione fatta dai Consigliere Dr. Luigi Lanza. Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. SALVI Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso nonché il difensore del ricorrente avv. Massa che ne ha chiesto l'accoglimento.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
CO MM ricorre, a mezzo del suo difensore, contro la sentenza 13 novembre 2009 della Corte di appello di Lecce, la quale ha confermato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Lecce, di condanna alla pena di anni 5 di reclusione ed Euro 20 mila di multa per il reato D.P.R. n. 309 del 1990, ex artt. 73-80, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, affermata per la presenza di 200 grammi di principio attivo di eroina ritenute idonee alla preparazione di 8.150 dosi.
Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo della affermazione della sussistenza dell'aggravante D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 80, non potendosi ritenere ingente la detenzione di 200 grammi di principio attivo di eroina. Il motivo è fondato.
Questa Corte, con recente pronuncia (sezione 6, sentenza n. 20119 del 2 marzo 2010, depositata il 26 maggio 2010) ha indicato delle linee concrete di riferimento in ordine alla determinazione dell'ingente quantitativo di stupefacente, stabilendo che, ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, non possono di regola definirsi "ingenti"
i quantitativi di droghe "pesanti" (ad es., eroina e cocaina) oppure "leggere" (ad es., hashish e marijuana) che, sulla base di una percentuale media di principio attivo per il tipo di sostanza, siano rispettivamente al di sotto dei limiti di due chilogrammi e cinquanta chilogrammi.
Nella specie quindi, l'aggravante "de qua" va esclusa in relazione al quantitativo di gr. 210 di principio attivo di eroina con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante dell'ingente quantità, che esclude rinviando per la determinazione della pena ad altra sezione della Corte di appello di Lecce.
Con un secondo motivo si lamenta ancora violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla confisca dei titoli e di parte delle somme nella disponibilità del ricorrente, in relazione alla L. n.306 del 1992, artt. 12 sexies, artt. 125, 546 cod. proc. pen., lett.
e) norma quest'ultima mai contestata ne' citata dal giudice di primo grado agli effetti della decisione di confisca, e, quindi, non oggetto di critica in appello.
Il rilievo sarebbe determinante, secondo il ricorrente, in quanto la corte distrettuale in virtù di tale richiamo normativo ha invertito l'onere della prova, impedendo, nella naturale sede di merito, la prova della proporzione tra beni posseduti e redditi dichiarati o complessivamente realizzati, in relazione a ciò che è stato oggetto di confisca.
Il motivo è fondato.
Invero la Corte di appello, rispondendo ad una puntuale critica contenuta nei motivi di impugnazione, per superare la motivata deduzione critica ha fatto riferimento alla L. n. 306 del 1992, art.12 sexies. La decisione va quindi sul punto annullata relativamente alla disposta confisca dei titoli e delle somme di denaro e rinvia per nuovo giudizio su tale capo ad altra sezione della Corte di appello che ponga rimedio al rilevato deficit argomentativo in relazione alle critiche formulate nell'atto di appello. In conclusione, la gravata sentenza va quindi annullata, senza rinvio, limitatamente alla circostanza aggravante dell'ingente quantità che è stata esclusa e va rinviato per la rideterminazione della pena ad altra sezione della Corte di appello di Lecce. Va infine annullata la decisione impugnata, relativamente alla disposta confisca dei titoli e delle somme di denaro, con rinvio per nuovo giudizio su tale capo ad altra sezione della Corte di appello. Rigetta nel resto il ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla circostanza aggravante dell'ingente quantità che esclude e rinvia per la rideterminazione della pena ad altra sezione della Corte di appello di Lecce. Annulla relativamente alla disposta confisca dei titoli e delle somme di denaro e rinvia per nuovo giudizio su tale capo ad altra sezione della Corte di appello. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2010