Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/11/2010, n. 42027
CASS
Sentenza 4 novembre 2010

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In tema di stupefacenti, ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309/1990, non possono di regola definirsi "ingenti" i quantitativi di droghe "pesanti" (ad es., eroina e cocaina) o "leggere" (ad es., hashish e marijuana) che, sulla base di una percentuale media di principio attivo per il tipo di sostanza, siano rispettivamente al di sotto dei limiti di due chilogrammi e cinquanta chilogrammi. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso l'aggravante "de qua" in relazione al quantitativo di gr. 210 di eroina, con principio attivo idoneo alla preparazione di circa 8.150 dosi).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/11/2010, n. 42027
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42027
Data del deposito : 4 novembre 2010

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