Sentenza 27 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/06/2003, n. 10266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10266 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2003 |
Testo completo
1 0 266/ 03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOL LA CORT S CASSAZIONE Oggetto repplament condominale SEZIONE SECONDA CIVILE писмена Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rafaele CORONA Presidente R.G.N. 16184/00 Consigliere Cron. 22836 Dott. Alfredo MENSITIERI 2724. Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Rep. Dott. OLINDO SCHETTINO - Consigliere Ud. 26/02/03 Dott. SC Paolo FIORE - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: UG SC, in proprio e quale rappresentante pro tempore del Circolo Ricreativo "G BU' CLUB A domiciliato in ROMA VIA ANGELO LCS", elettivamente 78, presso lo studio dell'avvocato VITTORIO BARGONI ATTOLINO, difeso dall'avvocato PASQUALE GERMANO, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE giusta delega in atti;
UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva - ricorrente Tal Sig. TI per diritti €123+7.23 contro 25-P- CARAMELLI LUCIANO, CIAPPETTI NIVES, elettivamente IL CANCELLIERE domiciliati in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO TI, che li2003 342 difende unitamente all'avvocato ERMANNO BUJANI, giusta ' * -1- delega in atti;
controricorrenti nonchè
contro
A FL & C DI AR FL E GL (già impresa edili stradale Trasporti Teconologia di FL & C in persona Amm.re pro tempore FL AR;
- intimato avverso la sentenza n. 922/99 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 17/07/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/03 dal Consigliere Dott. SC Paolo FIORE;
udito 1'Avvocato VOCINO Antonio con delega dell'Avvocato Germano PASQUALE, depositata in udienza, ricorrente che ha chiesto difensore del l'accoglimento; udito l'Avvocato BUJANI Ermanno, difensore della resistente che ha chiesto inammissibilità del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO sentenza del 24 novembre 1997, decidendo la Con causa promossa dai coniugi UC LI e ES AP, condomini dell'edificio di piazza S. SC n. 23, in Pistoia, nei confronti di altra condomina dell'edificio, la società A. OR e C. di RC OR e Figli, e del locatario della stessa, SC UG, in proprio e quale rappresentante del circolo ricreativo Gianibù Club, il Tribunale di Pistoia dichiarava cessata la £ materia del contendere con riguardo alla domanda di cessazione d'immissioni di rumori e di fumi, proposta nei confronti del UG, e rigettava, invece, l'analoga domanda, proposta nei confronti della società A. OR e C., nonché quelle di rimozione del tubo di scarico di fumi, appoggiato al muro condominiale, sotto le finestre dello appartamento degli attori, e di risarcimento dei danni, proposta -quest'ultima- dal UG. Le spese di lite erano poste a carico dei detti coniugi. Le parti interponevano gravame: in via principale, i coniugi LI e AP, e, in via inciden- tale, il UG, in proprio e nella qualità esposta. 3 La società A. OR e C. di RC OR e F. resisteva al gravame principale. Con sentenza del 17 luglio 1999, la Corte d'appello di Firenze, in accoglimento del gravame principale, riformava in parte la decisione del primo giudice, condannando il UG e la società A. OR e C. di RC OR e F. alla rimozione del tubo di scarico di fumi, appoggiato al muro condominiale, sotto le finestre dell'appartamento dei coniugi LI e AP, nonché al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio. Per quel che ancora rileva, riteneva la Corte, a fini di soccombenza virtuale, che la domanda di cessazione delle immissioni provenienti dai locali della società A. OR e C. di RC OR e F., quando utilizzati dal circolo ricreativo del sensi dell'art. 11 delUG, era fondata, ai regolamento condominiale, invocato dai coniugi LI e AP. Tale disposizione regolamen- tare, infatti, faceva divieto di destinare le unità immobiliari dell'edificio condominiale ad uso scuola di musica di canto di ballo e, in genere, a qualsiasi altro uso, che potesse turbare la tranquillità dei condomini, ed un uso siffatto, assimilabile a scuola di musica o di ballo, risul- 4 tava essere stato realizzato dal circolo ricreativo del UG, presentato dai giornali locali come luogo dove bere e sentire musica fino a tardi. Esponeva, poi, la Corte, che il carattere abusivo delle immissioni di fumi era ancor più facilmente percepibile e che la successiva collocazione del tubo di scarico, accostato al muro condominiale, al di sotto delle finestre dell'appartamento dei coniugi LI e AP, realizzava un uso illegittimo della cosa comune, oltretutto con effetto esteticamente degradante per l'edificio condominiale. Per la cassazione di tale sentenza, SC UG, in proprio e nella qualità esposta, ha proposto ricorso in forza di due motivi. I coniugi UC LI e ES AP hanno depositato resistito con controricorso ed hanno memoria. La società A. OR e C. di RC OR e F. non ha svolto alcuna difesa. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso espone due motivi. Con il primo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1138, comma quarto, 1102 e 1120, comma secondo, cod. civ., e, con il 5 secondo, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia. Sostiene, infatti, che la sentenza impugnata si fonda su una errata e restrittiva interpretazione della norma di regolamento condominiale, contraria in quanto tale alla disposizione dell'art. 1138, comma quarto, cod. civ., e sull'erroneo rilievo di ritenere che i locali in oggetto avessero destina- zione a circolo ricreativo, dove si faceva musica. I locali, precisa il ricorrente, pure occasional- mente usati per farvi musica, avevano specifica destinazione di "circolo ricreativo culturale con contestuale autorizzazione di cui alla lettera C dell'art. 5 L. 287/1991 per la somministrazione di alimenti e bevande limitatamente ai soci.. Perciò, se il comportamento vietato dalla norma condominia- le è quello di destinare l'immobile, anche in via temporanea, a scuola di ballo, musica e similare, tutt'al più gli attori/appellanti avrebbero potuto chiedere di inibire solo quella, fra le attività svolte dal circolo culturale.. Una diversa inter- pretazione porrebbe la norma regolamentare in violazione del 4° comma dell'art. 1138 C.C. In .. realtà la norma condominiale intende chiaramente vietare scuole di ballo, di musica e di ballo, 6 mentre per tutte le altre attività va di volta in volta provata la effettiva potenzialità a turbare (oggettivamente) la quiete dei condomini.. perciò, la sentenza della Corte di Appello appare fondata su una falsa affermazione apodittica.. e su una interpretazione restrittiva della norma regolamen- tare condominiale che porrebbe la stessa in viola- zione dell'art. 1138 4° comma c.c. .." Precisa, altresì, che "apodittica è l'affermazione t in merito al carattere abusivo delle immissioni dei fumi della cucina.. Sul punto occorre anche conte- stare la valutazione apodittica circa l'apposizione della canna fumaria e la errata e falsa applicazio- ne dell'art. 1102 c.c.. Infatti occorre contempera- re l'esigenza di tutela della cosa comune con quella di utilizzo da parte del singolo condominio. Per quanto poi attiene l'aspetto degradante, anch'esso è stato apoditticamente asserito senza riferimento a preesistenti superfetazioni (quale il tratto di tubazione già esistente) ed in assenza assoluta di motivazione.. " I motivi esposti non sono meritevoli di accoglimen- to. Ed invero, oltre ad essere inammissibilmente svolta su una pretesa erroneità di interpretazione di f specificazione dei regolamento condominiale, senza violati e, ancor canoni ermeneutici in concreto più, senza indicazione del punto e del modo in cui da quei canoni la Corte di merito si sia discosta- ta, la prima doglianza dei ricorrenti si risolve in una sostanziale e, in sede di legittimità, non consentita richiesta di riesame del merito, attra- verso una diversa valutazione dei materiali proba- tori, in particolare degli estratti della stampa locale, che la Corte di merito ha ritenuto eviden- ziassero la contestata destinazione dei locali a circolo ricreativo, dove si faceva musica, da assimilarsi a scuola di musica o di ballo, espres- samente vietata dal regolamento condominiale, e che il ricorrente, invece, non ritiene evidenzino, affermando una destinazione di quei locali a circolo ricreativo culturale, solo occasionalmente impegnato in concerti di musica. La doglianza, relativa al difetto di motivazione sul "carattere abusivo delle immissioni dei fumi della cucina", è, poi, doglianza infondata, sol che si evidenzi la specifica argomentazione, in parte qua esposta dalla Corte di merito ed in parte qua trascurata dal ricorrente, costituita dal rilievo che la mancanza in principio di canne fumarie 8 rendeva necessario "di fare ricorso ad espulsione forzata a filo del muro condominiale". infine, le doglianze relative Non hanno pregio, canna fumaria, di cui la Corte di merito ha alla disposto la rimozione anche perché lesiva del decoro architettonico dell'edificio condominiale. Al di là di ogni altra considerazione, infatti, va osservato che l'accertamento della lesività ○ meno di un'opera sul decoro architettonico d'edificio condominiale è attività riservata al giudice del ' nella specie, difformemente da quanto merito e raffigurato dal ricorrente, la Corte di merito ha specificamente argomentato sul punto, in particola- re richiamandosi alle emergenze senza veli" delle fotografie in atti, che il ricorrente neppure contesta essere tali. Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di cassazione sono regolate secondo principio di soccombenza, a favore dei controricorrenti UC LI e ES Ciapet- ti, nulla dovendosi invece riconoscere alla intima- ta società A. OR e C. di RC OR e F., che non ha svolto alcuna difesa.
P.Q.M.
9 La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di cassa- zione in favore dei controricorrenti, liquidate in euro 318,50, oltre euro 1.500,00 per onorari. Così deciso il 26 febbraio 2003, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. 11 cons.Jest. Il presidente pornm IL CANCELLIERE Maria Ci NuzzO Marie Di Nusu DEPOSITATA IN CANCELLERIA 27 610,2003 Oggi, IL CANCELLIERE Maria Diazzo ві Диэго CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 23-3-2003 serie 4 al n. 31585 versate € 160.10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE CANCELLERIA Roberto Rico SLo