Sentenza 2 marzo 2010
Massime • 1
In tema di stupefacenti, ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma secondo, del d.P.R. n. 309 del 990, non possono di regola definirsi "ingenti" i quantitativi di droghe "pesanti" (ad es., eroina o cocaina) o "leggere" (ad es., hashish e marijuana) che, sulla base di una percentuale media di principio attivo per il tipo di sostanza, siano rispettivamente al di sotto dei limiti di due chilogrammi e cinquanta chilogrammi. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso l'aggravante "de qua" in relazione ad un quantitativo di eroina pari a gr. 846,966 di principio attivo ed a circa 33.000 dosi singole droganti).
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I fondamenti giuridici dell'ingente quantità Ex comma 2 Art. 80 TU 309/90, “se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla metà a due terzi; la pena è di trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'Art. 73 riguardano quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l'aggravante di cui alla lett. e) del comma 1 [in tema di sostanze tagliate male, ndr]”. In Dottrina, Mazzanti (2020) critica negativamente l'applicazione caotica e non coerente dell'aggravante di cui al comma 2 Art. 80 TU 309/90. Similmente, Bray (2020) mette in risalto che tale comma 2 Art. 80 TU 309/90 è “ormai cliente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/03/2010, n. 20120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20120 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 02/03/2010
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 484
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 14983/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
WA ON Abdul, n. in Tanzania il 18.6.1968;
avverso la sentenza in data 20 febbraio 2009 della Corte di appello di Roma;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Conti Giovanni;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Udito per il ricorrente il difensore avv. Marciano Monica, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza in data 24 giugno 2008 del Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Civitavecchia, appellata da IU WA ON, condannato, all'esito di giudizio abbreviato, con le attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante contestata, alla pena di anni sei di reclusione ed Euro 40.000 di multa, in quanto responsabile del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, aggravato a norma del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, per avere importato una ingente quantità
di eroina (gr. 846,966 di principio attivo, contenuti in ovuli ingeriti dall'imputato; fatto accertato in Fiumicino, il 10 marzo 2008).
2. Rilevava tra l'altro la Corte di appello che la quantità di eroina detenuta, da cui potevano ricavarsi circa trentatremila dosi, era di per sè da considerare ingente;
e, trattandosi di sostanza inequivocabilmente da trattare mediante il "taglio", non vi era alcun elemento dal quale desumere che essa fosse destinata al consumo nel territorio romano, ben potendo essere spacciata in un territorio più circoscritto, così da provocarne la saturazione. Gli accorgimenti utilizzati per il trasporto, poi, evidenziavano una elevata capacità a delinquere, sicché il giudizio di comparazione tra l'aggravante della ingente quantità e le attenuanti generiche era stato giustamente definito dal primo giudice in termini di equivalenza.
3. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore avv. Monica Marciano, che deduce:
3.1. Insussistenza dell'aggravante della ingente quantità, r contestata in udienza, che già in sede cautelare era stata esclusa, non potendosi considerare ingente un quantitativo di gr. 846 di cocaina (e non di eroina, come erroneamente detto nella sentenza appellata).
3.2. Vizio di motivazione in punto di non ritenuta prevalenza delle attenuanti generiche e di trattamento sanzionatolo;
a questo ultimo riguardo osservandosi che erroneamente nella sentenza impugnata si era osservato che la pena era stata irrogata nel minimo edittale. DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso appare fondato, con conseguente assorbimento del secondo motivo.
2. La nozione di "ingente quantità", evocata dalla severa disposizione aggravatrice contenuta nel D.P.R. n. 309 del 1990, art.80, comma 2 (con implicazioni anche di trattamento penitenziario: v.
art.
4-bis ord. pen.), richiede un'applicazione giudiziale che si muova quanto più possibile su parametri improntati a criteri oggettivi, e, quindi, verificabili;
essendo diversamente da dubitare fortemente del contrasto tra detta norma e il principio di determinatezza, aspetto del più generale principio di legalità presidiato dall'art. 25 Cost., comma 2. 3. Nel variegato panorama della giurisprudenza che ne ha trattato (a partire quanto meno dalla introduzione dell'analoga disposizione contenuta nella L. n. 685 del 1975, art. 74, comma 2) rappresenta un passaggio significativo la sentenza delle Sezioni unite n. 17 del 21 giugno 2000, ric. Primavera, con la quale, ripudiatosi il criterio fino ad allora utilizzato della "saturazione del mercato", in quanto costituente dato estraneo alla indicazione normativa e comunque oggettivamente impalpabile, si è posto il principio di diritto per cui, tenuto conto del pericolo per la salute pubblica che informa le disposizioni incriminatrici in materia di sostanze stupefacenti, può definirsi "ingente" la "quantità di sostanza tossica (che) superi notevolmente, con accento di eccezionalità, la quantità usualmente trattata in transazioni del genere nell'ambito territoriale nel quale il giudice del fatto opera", così da "creare condizioni di agevolazione del consumo nei riguardi di un rilevante numero di tossicofili" e conseguentemente "un incremento del pericolo per la salute pubblica", dovendo la relativa valutazione, costituente un apprezzamento di fatto, essere necessariamente rimessa al giudice del merito, il quale "è in grado di formarsi una esperienza fondata sul dato reale presente nella comunità nella quale vive".
4. Il Collegio, pur condividendo in linea di massima questa impostazione, ritiene che ai fini di un'applicazione giurisprudenziale che non presti il fianco a critiche di opinabilità di valutazioni, se non di casuale arbitrarietà, occorra meglio definire l'ambito di apprezzamento rimesso al giudice del merito e, di riflesso, quello proprio del sindacato di legittimità; il tutto considerando che la giurisprudenza prodottasi successivamente all'accennata sentenza delle Sezioni unite, pur prestandovi formalmente adesione, presenta talvolta risultati di evidente disarmonia a fronte di dati quali-quantitativi e di realtà territoriali in tutto assimilabili.
5. A tal fine, occorre considerare che il riferimento all'"ambito territoriale", come metro di valutazione della eventuale esuberanza del dato ponderale rispetto alle "usuali transazioni", ha un senso molto limitato: il mercato della droga ha caratteri globali e normalmente non riceve significativi connotati da una determinata area territoriale.
E, se l'aggravante in questione esprime l'esigenza di reprimere più severamente fatti di accresciuto pericolo per la salute pubblica in relazione al "rilevante numero di tossicofili" cui un determinato quantitativo di droga è potenzialmente destinato, ciò che conta è, appunto, il numero di fruitori finali e non l'area dove essi insistono.
6. D'altro canto, la nozione di "quantità ingente" esprime semanticamente un significato oggettivo: è il valore ponderale, considerato in relazione alla qualità della sostanza e specificato in ragione del grado di purezza, e, quindi, delle dosi singole aventi effetti stupefacenti che, in assoluto, può dirsi tale, nel senso di una sua "eccezionale" dimensione rispetto alle usuali transazioni del mercato clandestino (per usare le parole delle Sezioni unite). Occorre peraltro chiarire di quale tipo di transazioni si debba parlare: se si vuole dare un senso al carattere extra ordinem del dato in esame non si tratta certamente di quelle relative alla vendita al dettaglio, ma neppure di quelle che si verificano al livello intermedio tra il "pusher" e il suo fornitore. È invece sui quantitativi importati (non essendovi nel nostro Paese una significativa produzione di sostanze stupefacenti) o su quelli che dalla importazione confluiscono alla rete di smercio territoriale che occorre fare riferimento per saggiarne il carattere "ingente". 7, Tale carattere è certamente suscettibile di essere di volta in volta confrontato dal giudice di merito con la corrente realtà del mercato, ma, stando a dati di comune esperienza, apprezzabili a maggior ragione dalla Corte di cassazione, sede privilegiata in quanto terminale di confluenza di una rappresentazione casistica generale, non possono di regola definirsi "ingenti" quantitativi di droghe "pesanti" (in particolare, tra le più diffuse, eroina e cocaina) che, presentando un valore medio di purezza per il tipo di sostanza, siano al di sotto dei due chilogrammi;
e quantitativi di droghe "leggere" (in particolare, hashish e marijuana) che, sempre in considerazione di una percentuale media di principio attivo, non superino i cinquanta chilogrammi.
8. Ne deriva nel caso di specie che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto l'aggravante della ingente quantità in relazione al quantitativo di eroina (e non di cocaina, come erroneamente sostenuto in ricorso) di cui alla imputazione (gr. 846,966 di principio attivo, pari a circa 33.000 dosi singole droganti), inferiore alla soglia sopra precisata, pur tenendo conto della purezza della sostanza. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio sul punto, con rimessione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Roma per la rideterminazione della pena a seguito della eliminazione dell'aggravante in questione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante della ingente quantità, che esclude, e rinvia per la rideterminazione della pena ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2010