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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/08/2025, n. 1472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1472 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
n. 1204/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
Quarta Sezione Civile
La Corte di appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott. Alberto Panu Consigliere Relatore
Dott.sa Giulia Conte Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 1204/22 del Ruolo Generale, promossa da:
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Cerretti ed elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato CO P.IVA_2
e difeso dall' avv. Lorenza Donati ed elettivamente domiciliato, come da procura in atti
PARTE APPELLATA
NONCHE'
, (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Italo Controparte_2 C.F._1
Tomassoni ed elettivamente domiciliato, come da procura in atti
PARTE APPELLATA
AVVERSO la sentenza del Tribunale di Arezzo n. 548/2022 pubblicata in data 16.05.2022; trattenuta in decisione, con ordinanza del 11.04.2024, comunicata il 12.04.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI:
Per l'appellante : “voglia: - accogliere, siccome fondato in Parte_1 fatto e diritto, l'appello proposto da e, per l'effetto, rigettare la Controparte_3 domanda di manleva svolta dal nei confronti di;
- CO Parte_1 condannare il e/o il Sig. a rifondere e/o restituire a CO CP_2 [...]
ogni importo da quest'ultima corrisposto e/o da corrispondere al Sig. Parte_1 [...] ed al per sorte capitale, interessi e spese, in esecuzione della CP_2 CO sentenza impugnata.”
Per l'appellato : “Voglia la Corte d'Appello di Firenze respingere CO
l'impugnazione proposta da e per l'effetto confermare la Parte_1 sentenza del Tribunale di Arezzo n. 548/2022, condannando l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio.”
Per l'appellato : “IN VIA PRINCIPALE: Nei confronti della CP_2 Parte_1
per il rigetto dell'appello e la condanna in favore di alle spese del
[...] CP_2 grado;
Nei confronti del per l'accoglimento di tutte le conclusioni rassegnate CO in primo grado da intendersi qui per integralmente confermate, riportate e trascritte;
e comunque per la conferma della sentenza di primo grado;
IN VIA SUBORDINATA E
[...]
Nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello di CP_4 [...]
laddove l'appellante chiede la restituzione delle somme riconosciute e Parte_1 corrisposte a per la condanna del a restituire-risarcire CP_2 CO [...] del danno subito nei termini accertati dalla sentenza impugnata e comunque rifondere CP_2
e restituire al Maestro tutte le somme che si dovesse stabilire debbano essere restituite a
. In ogni caso con condanna alle spese del doppio grado come da nota Parte_1 che sarà depositata in uno con la comparsa finale.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti di causa e le domande proposte.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la Compagnia di assicurazioni
[...] ha impugnato la sentenza n. 548/22 emessa in data 15.5.2022 e Parte_1 pubblicata il 16.5.2022, con cui il Tribunale di Arezzo ha condannato il a pagare in CP_1 favore di l'importo di euro 20.864,00, oltre interessi legali e spese di lite, come CP_2
2 risarcimento dei danni cagionati ad un'opera scultorea di sua proprietà, nella disponibilità del in quanto esposta in una mostra di arte contemporanea, e condannato la Compagnia CP_1 di assicurazione a tenere indenne e manlevato il CP_1
Nel giudizio di primo grado l'artista a sostegno della domanda, aveva dedotto CP_2 che, nel maggio del 2016 veniva invitato a tenere una mostra delle sue opere dal 19 giugno al
23 ottobre 2016 nella Fortezza Medicea e nella Galleria Comunale di Arte Contemporanea e
Moderna della città di . CP_1
Il maestro aderiva all'invito ed inviava per l'esposizione, tra le altre, l'opera scultorea intitolata
“Obelisco” realizzata negli anni 1993-1995, parte fusa in bronzo e parte scolpita in marmo vivo avente le misure di cm. 204x53,5x45,5. L'opera veniva assicurata per un valore, concordemente stimato dalle parti, di euro 250.000,00.
Il 17 gennaio 2017, nel corso della movimentazione della scultura all'interno della Fortezza ad opera del personale del , la scultura subiva il grave danneggiamento del CO distacco di un particolare figurativo scolpito nel marmo e la parziale distruzione di una parte marmorea dello stesso.
Risultate vane le richieste di risarcimento, con atto di citazione datato 18 giugno 2018
[...] conveniva in giudizio il per ottenere il risarcimento del danno subito CP_2 CP_1 dall'opera "Obelisco".
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio il chiedendo, in via CP_1 preliminare, la chiamata in causa della sua compagnia di assicurazione Parte_1
[... e, nel merito, pur riconoscendo il danneggiamento dell'opera "Obelisco" in fase di movimentazione della stessa, contestava la quantificazione dei danni ex adverso svolta e chiedeva accertarsi l'ammontare dei danni effettivamente patiti dal CP_2
Veniva autorizzata la chiamata in causa di che si costituiva Parte_1 aderendo, nel merito, alle difese svolte dal dal punto di vista assicurativo, eccepiva CP_1
l'inoperatività della IZ GLUCK/ART/016202 (la "IZ"), in quanto le attività di disallestimento dell'opera d'arte in questione erano state eseguite da personale dipendente del privo delle competenze tecniche necessarie espressamente richieste dalla CO
IZ.
La causa veniva istruita documentalmente e attraverso l'espletamento di una c.t.u. volta ad accertare la natura e l'entità del danneggiamento, il valore dell'opera ante e post danneggiamento e la possibilità di restaurarla, con la quantificazione dei costi necessari e del valore della scultura dopo l'intervento.
Rilevata la superfluità delle prove testimoniali la causa veniva rinviata per la decisione.
Con sentenza n. 548/22 il Tribunale di Arezzo, richiamando la ctu svolta nel giudizio di primo grado, stimava il danno patrimoniale complessivamente subito dall'attore in € 20.864,00 e condannava il a pagare all'attore la predetta somma oltre interessi al tasso CO legale;
quindi, ritenendo operante la copertura assicurativa, sul presupposto che l'Assicurazione non avesse assolto l'onere di provare la circostanza impeditiva (carenza di
3 specializzazione degli addetti del Comune), condannava quest'ultima a tenere indenne il dal pagamento della predetta somma in favore del CP_1 CP_2
Quindi condannava il al pagamento delle spese processuali sostenute dall'attore e CP_1 delle spese di CTU e condannava la compagnia di assicurazione al pagamento delle spese processuali sostenute dal CP_1
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1. L'onere della prova in ambito assicurativo: erronea applicazione dell'art. 2697, comma 1 c.c.
L'appellante impugnava quella parte della sentenza in cui il giudice di primo grado aveva dichiarato l'operatività della IZ sulla base dell'assunto che incombeva sulla
Compagnia l'onere di dimostrare che la copertura assicurativa non operasse poiché ricorreva una delle eccezioni di polizza.
2. Sull'omessa pronuncia del Giudice di primo grado circa la portata dell'art. 08 di
IZ.
L'appellante impugnava altresì l'omessa valutazione da parte del Tribunale circa la portata dell'art. 08 (Onere della Prova) delle Norme RA di IZ (cfr. pag. 13 della IZ) specificamente eccepito in atti dalla Compagnia e non considerato minimamente dal Giudice di prime cure.
3. Sulla non specializzazione del personale del e sulla CO
. Controparte_5
L'assicurazione contestava, infine, la parte della sentenza in cui il Giudice di prime cure aveva dichiarato che la Compagnia non avrebbe fornito prova che il personale del
Comune fosse privo di competenze tecniche necessarie per lo spostamento dell'opera nonché la parte in cui le attività della ditta veniva limitata Controparte_5
"esclusivamente al trasporto dell'opera presso il plesso ospitante la mostra d'arte…"
(pag. 10/11 della Sentenza).
In particolare, la Compagnia chiedeva la riforma parziale della Sentenza nella parte in cui il
Giudice di primo grado aveva dichiarato l'operatività della garanzia assicurativa astrattamente prestata dalla IZ GLUCK/ART/016202 "Oggetti d'arte – copertura mostre" (la "IZ"), rassegnando le seguenti conclusioni:
"- accogliere, siccome fondato in fatto e diritto, l'appello proposto da Parte_1
e, per l'effetto, rigettare la domanda di manleva svolta dal nei confronti di CO
; Parte_1
- condannare il e/o il Sig. a rifondere e/o restituire a CO CP_2 [...]
ogni importo da quest'ultima corrisposto e/o da corrispondere al Sig. Parte_1 [...] ed al per sorte capitale, interessi e spese, in esecuzione della CP_2 CO sentenza impugnata.".
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6.11.2023, si costituiva in giudizio
, chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria in quanto infondata in fatto e CP_2
4 in diritto. In subordine, in caso di accoglimento dell'appello, anche parziale, per la condanna del a risarcire del danno subito e/o comunque rifondere e CO CP_2 restituire al Maestro tutte le somme che si dovesse stabilire che il Maestro medesimo dovesse restituire a . Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio. Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.12.2023, si costituiva in giudizio il chiedendo rigettarsi l'appello avversario poiché infondato in fatto e in diritto, con CP_1 condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.
Allegato il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. in data 12.04.2024 sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il perimetro del giudizio
In mancanza di impugnazione sul punto, è divenuta incontrovertibile la responsabilità del convenuto per il danneggiamento della statua e la ricostruzione dei fatti, con CP_1 particolare riferimento alle risultanze della ctu svolta in primo grado, che ha ritenuto perfettamente restaurabile la scultura, quantificando il danno patrimoniale subito dal CP_2 in complessivi euro 20.864,00.
Oggetto del presente appello è, invece, stabilire la validità della copertura della polizza assicurativa e quindi se la compagnia di assicurazioni debba manlevare o meno il CP_1
dal pagamento dei danni subiti dal
[...] CP_2
Parimenti passata in giudicato, in mancanza di appello incidentale del è la decisione CP_1 del primo giudice di limitare la manleva assicurativa al quantum debeatur, escludendo quindi l'importo delle spese processuali dovute dal all'attore (c.d. “spese di CO soccombenza”), nonché di condannare il – anche qui senza manleva della compagnia CP_1
– alle spese di CTU perché “la consulenza volta alla quantificazione del danno sarebbe stata posta in essere indipendentemente dalla partecipazione in causa dell'ASSICURATRICE in qualità di garante”.
2. L'operatività della polizza assicurativa
I motivi di appello possono essere trattati congiuntamente poiché attengono tutti alla valutazione circa la sussistenza o meno dell'operatività della polizza di assicurazione.
Con il primo motivo di appello parte appellante ha contestato l'erronea applicazione da parte del primo giudice dell'art. 2697, comma 1, c.c., per non aver considerato che l'allegazione della Compagnia circa l'esclusione della garanzia configurasse una mera difesa e non un'eccezione in senso stretto, in quanto mirava a contestare l'esistenza di un elemento del fatto costitutivo della domanda, con conseguente onere della prova a carico del e non CP_1 della compagnia.
5 Con il secondo motivo di appello parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado per aver altresì omesso di valutare la portata dell'art. 08 (Onere della Prova) delle Norme RA di IZ in forza del quale: "In tutti i casi in cui la Compagnia rileva l'irrisarcibilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati, l'onere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di IZ è a carico dell il quale intenda Parte_2 far valere un diritto all'indennizzo".
Con il terzo motivo di appello parte appellante ha infine contestato la sentenza di primo grado per aver dichiarato che l'assicurazione non avrebbe dimostrato la sussistenza delle condizioni per escludere la richiesta risarcitoria del dalla garanzia assicurativa. Al contrario CP_1
l'appellante ha sostenuto l'esclusione della polizza per la violazione da parte del della CP_1 clausola contrattuale indicata in IZ che disponeva l'obbligo da parte del CP_1 dell'utilizzo di personale specializzato per le attività di allestimento e di disallestimento della mostra.
A parere della Corte tali motivi devono ritenersi infondati per le ragioni che seguono.
La vicenda sottoposta al Giudice di primo grado riguarda il caso di un artista che, a seguito del verificarsi di danni a una sua scultura affidata al per l'allestimento di una CO mostra, ha convenuto in giudizio il per il risarcimento del danno, che a sua volta ha CP_1 chiamato in causa la propria compagnia assicurativa al fine di ottenere, a titolo di indennizzo, la somma dovuta al soggetto danneggiato.
Secondo la prospettazione del si sarebbe trattato di un sinistro rientrante nella CP_1 copertura assicurativa, laddove la polizza stipulata tra le parti garantiva la copertura dei rischi occasionati “durante le operazioni di rimozione dal posto ove gli stessi sono rimasti giacenti per essere preparati e/o imballati per il viaggio di ritorno e di conseguenza nel periodo di efficacia temporale della polizza, “da chiodo a chiodo”(art. 3 – Norme generali di polizza); inoltre secondo il la mancata specializzazione degli operai comunali addetti alla CP_1 manutenzione (addotta da controparte a giustificazione dell'esclusione della polizza) costituirebbe un'eccezione di carattere impeditivo, con conseguente onere probatorio a carico della compagnia di assicurazione.
La Compagnia per contro resisteva alle pretese avversarie contestando l'operatività della polizza per mancata dimostrazione, da parte dell'assicurato, della riconducibilità dei sinistri alla garanzia assicurativa, non essendo stato dimostrato dal che tutte le operazioni di cui CP_1 all'art. 3 (norme generali relative alla sezione I trasporti) fossero state fatte da personale specializzato.
Investito della questione, il Tribunale di Arezzo, prima di definire il merito della vicenda in oggetto, ha ripercorso brevemente l'iter seguito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di ripartizione dell'onere probatorio in materia di assicurazione contro i danni esponendo due orientamenti:
“Secondo il primo orientamento, l'allegazione della compagnia assicurativa circa l'esclusione della garanzia configura una mera difesa, e non un'eccezione in senso stretto, proprio perché
6 mira a contestare l'esistenza di un elemento del fatto costitutivo della domanda;
“ne consegue che l'assicuratore non assume alcun onere probatorio, restando immutato a carico dell'attore
l'onere di dimostrare il fatto costitutivo della domanda in tutta la sua estensione», senza che peraltro assuma rilievo la distinzione tra clausole generali e clausole speciali del contratto giacché «tutte ed inscindibilmente le clausole attengono alla delimitazione dell'oggetto della garanzia, il quale, se contestato, deve essere provato unicamente dall'attore che intenda giovarsi dei relativi effetti trattandosi di fatto costitutivo della domanda ai sensi dell'art. 2697
c.c., comma 1 (si veda testualmente in parte motiva Cass., n. 9205/2021)”.
Il Tribunale aretino ha poi evidenziato come la Suprema Corte di Cassazione con un indirizzo di più recente affermazione “seppure confermi che incombe sull'assicurato l'onere di provare la sussistenza della copertura, e quindi che il fatto allegato rientri nel rischio assicurato, valorizza il fatto che, di norma, quello previsto nei contratti assicurativi sia un «rischio delimitato», e cioè che ipotizza una sfera di fattispecie nelle quali, genericamente, la copertura opera e vi affianca una serie di «rischi non compresi», vale a dire «quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio». Sulla scorta di tale distinzione, conclude come segue: «la circostanza che l'evento dannoso rientri tra i "rischi inclusi" è fatto costitutivo della pretesa, e va provata dall'assicurato. La circostanza che l'evento verificatosi rientri fra i rischi "non compresi" costituisce invece un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore. Tale circostanza, infatti, non rappresenta un fatto costitutivo della domanda, ma un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità, e come tale deve essere dimostrato da chi quell'eccezione intenda sollevare (cfr. Cass., n. 7749/2020)”.
Il Tribunale condivideva questo secondo indirizzo della giurisprudenza di legittimità, così argomentando: “Il rischio assicurato, infatti, è rappresentato indubitabilmente da «tutti i danni materiali diretti alle opere d'arte assicurate (enti assicurati) che si verifichino durante il periodo di validità di questa copertura assicurativa» (art. 1 – Oggetto dell'assicurazione, pag. 8 polizza
n. GLUCK/ART/016202). Le cause di tale evento possono essere le più varie, ed è chiaro che laddove la polizza contrattuale precisi che, per una serie di fattori eziologici, l'indennizzo sia escluso o comunque limitato, si rientri nell'area dei «rischi non compresi». Non incombe quindi sull'assicurato l'onere di dimostrare la non sussistenza di tale eccezione alla regola, e cioè che il danno si sia verificato nel corso di operazioni effettuate da personale non specializzato, bensì
è onere dell'assicuratore dimostrare che la copertura assicurativa (quantomeno nella sua interezza sul piano quantificatorio) non opera poiché ricorre una delle eccezioni di polizza. “
Ciò chiarito sul piano dei principi generali in materia di riparto dell'onere della prova, il primo giudice riteneva che la parte terza chiamata non avesse assolto l'onere probatorio su di essa incombente:
Ciò detto in linea generale, può rilevarsi come la chiamata in causa non abbia dimostrato la sussistenza delle condizioni per applicare alla fattispecie in esame l'eccezione di non indennizzabilità. Nelle sue allegazioni, l fa riferimento all'art. 3 delle Norme Parte_3
7 RA di IZ («Condizioni di Assicurabilità» pag. 10 polizza n. GLUCK/ART/016202) in cui si prevede che «tutte le operazioni, in particolare quelle di imballaggio, disimballaggio, allestimento, disallestimento, siano effettuate a regola d'arte da personale specializzato» asserendo, non solo senza provare ma addirittura senza operare alcuna richiesta probatoria in merito, che il personale dipendente del fosse privo delle competenze CO tecniche necessarie per lo spostamento dell'obelisco, limitandosi a dedurre dal danno, sic et simpliciter, l'assenza di competenza.
Inoltre, asserisce che fosse stato espressamente pattuito nella polizza che le attività di disallestimento della mostra dovessero essere compiute dalla ditta specializzata CP_5
, obbligatoriamente affidataria, nei termini di polizza, delle operazioni di trasporto,
[...] dovendosi ritenere che il disallestimento rappresenti una parte delle operazioni di carico/scarico delle opere assicurate. In realtà, l'art. 1 delle norme generali relative alla sezione I – Trasporti («durata e limitazione temporale della copertura», pag. 9) sancisce che
«detti trasporti devono obbligatoriamente essere effettuati dalla Spett.le Controparte_5 come indicato dal Contraente nella presentazione del rischio alla Compagnia», sicché l'attività della predetta ditta pare limitata esclusivamente al trasporto dell'opera presso il plesso ospitante la mostra d'arte e non anche la movimentazione della stessa all'interno dell'impianto museale. Né è possibile interpretare estensivamente una simile clausola, inserita in moduli e formulari predisposti dalla compagnia assicuratrice, giusta il noto disposto dell'art. 1370 c.c.
La domanda di manleva proposta dal risulta dunque fondata e pertanto CP_1
l'ASSICURATRICE va condanna a tenere il convenuto indenne da qualunque somma sarà tenuta a versare all'attore.”
Dunque, accertata la responsabilità del e accertata la vigenza della polizza CP_1 assicurativa, il Tribunale, sulla scorta delle risultanze della CTU, ha condannato l'assicurazione a manlevare il dal pagamento delle somme così come determinate all'esito della CP_1 causa.
Tanto premesso, appare sicuramente condivisibile la motivazione del giudice appellato, laddove ha ritenuto di aderire al secondo dei due indirizzi interpretativi riportati in sentenza.
Invero, in tema di ripartizione dell'onere probatorio nel contratto di assicurazione, la Corte di
Cassazione ha fornito ulteriori precisazioni, con specifico riguardo alle diverse categorie di rischio che delimitano, attraverso patti di vario genere, l'indennizzabilità dei sinistri.
In particolare, la Suprema Corte ha sottolineato come, nell'ipotesi in cui l'evento verificatosi rientri tra quei rischi denominati “rischi non compresi” (ovvero astrattamente rientranti nella generale previsione contrattuale, ma esclusi per espressa pattuizione delle parti) è onere dell'Assicuratore dimostrare che, pur essendosi verificato il rischio contrattualmente pattuito, questo rientri tra quelli non compresi, a causa dell'esistenza di una delle circostanze di non indennizzabilità previste dal contratto. La Corte di Cassazione ha infatti così statuito: “(..) è noto, tuttavia, come il rischio previsto nel contratto di assicurazione sia di norma un rischio delimitato, attraverso patti di vario genere che circoscrivono, a seconda delle volontà delle
8 parti e del premio pagato, l'indennizzabilità ai sinistri derivanti da determinate cause, ovvero ai sinistri consistiti in determinati eventi, od ancora ai sinistri che abbiano prodotto determinati effetti. Per effetto dell'inserimento nel contratto di assicurazione di queste clausole di delimitazione del rischio, gli effetti avversi cui l'assicurato è teoricamente esposto possono essere classificati in tre categorie: (a) i rischi inclusi;
(b) i rischi esclusi;
(c) i rischi non compresi. I rischi inclusi sono quelli per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo. I rischi esclusi sono quelli del tutto estranei al contratto (ad es., il rischio di infortuni rispetto ad una polizza che copra la responsabilità civile). I rischi non compresi sono invece quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma
l'indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio (ad esempio, in un contratto di assicurazione contro i danni da incendio, si esclude
l'indennizzabilità degli incendi provocati dal fulmine). La distinzione appena riassunta, risalente
e condivisa da sapiente dottrina, riverbera effetti sul piano del riparto dell'onere della prova. La circostanza che l'evento dannoso rientri tra i “rischi inclusi” è fatto costitutivo della pretesa, e va provata dall'assicurato. La circostanza che l'evento verificatosi rientri fra i rischi “non compresi” costituisce invece un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore. Tale circostanza infatti non rappresenta un fatto costitutivo della domanda, ma un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità, e come tale deve essere dimostrato da chi quell'eccezione intenda sollevare”. (Cass. n. 1558 del 23.1.2018). Vedi anche
Cass. 1469/25, secondo cui la deduzione che un evento - pur astrattamente rientrante nella polizza - non è coperto per una specifica previsione contrattuale (cd rischio escluso), costituisce oggetto di un'eccezione in senso stretto (della cui prova è certamente onerato l'assicuratore).
Né si ritiene che tale indirizzo interpretativo debba cedere il passo nella vicenda in esame di fronte alla opposta previsione che è stata inserita nel contratto di assicurazione, all'art. 8 delle norme generali di polizza, secondo la quale: "In tutti i casi in cui la Compagnia rileva
l'irrisarcibilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati, l'onere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di IZ è a carico dell il quale intenda far valere un diritto all'indennizzo" (vedi a pag. 13 del contratto, Parte_2 alleg. B alla comparsa di costituzione della compagnia nel giudizio di primo grado).
Il ha giustamente eccepito che tale clausola è senz'altro una clausola vessatoria a CP_1 norma dell'art. 1341 c.c. (perché, pur vertendo in tema di onere della prova, di fatto stabilisce a favore del contrante “forte” che ha predisposto lo schema contrattuale una limitazione di responsabilità) e ciò nonostante essa non risulta validamente approvata per iscritto in modo specifico e quindi è nulla e improduttiva di effetti, come previsto dalla norma stessa.
Infatti la polizza oggetto di causa è un contratto composto da n. 34 pagine e a pag. 3, ossia prima dell'elencazione di tutti gli articoli, si legge: “ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c. il
Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle
9 Condizioni di Assicurazione della presente polizza” e segue poi un elenco di articoli tra cui è previsto anche l'art. 8 “Onere della prova a carico dell'Assicurato/Contraente”.
Orbene, non solo in quest'elenco, come sostenuto da parte appellata, figurano numerose clausole che non sono affatto vessatore e dunque non avrebbero richiesto alcuna specifica ulteriore sottoscrizione (ed anzi sono la stragrande maggioranza dell'elenco), ma soprattutto la posizione di questa dichiarazione dell'assicurato all'inizio e non al termine del contratto contrasta con l'obbligo della compagnia assicurazione di redigere la polizza in modo chiaro e trasparente e fa seriamente dubitare del fatto che l'assicurato abbia conosciuto e voluto il contenuto vessatorio della clausola in esame.
Per unanime giurisprudenza infatti l'art. 1341 c.c. richiede per la validità della clausola vessatoria la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate e quindi non integra il requisito della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 comma 2 c.c. il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, tutte indiscriminatamente sottoscritte, in quanto con tale modalità non è garantita l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole, appunto perché specificamente approvata unitamente a molteplici altre clausole, per lo più non vessatorie;
ciò
è tanto più vero nel caso di specie, in cui la dichiarazione dell'assicurato è posta all'inizio e non alla fine del contratto e quindi si presume firmata in un momento in cui il contraente non aveva neppure ancora preso visione dello specifico contenuto delle varie norme contrattuali.
Per i motivi esposti, integrando qui la motivazione della sentenza appellata – il primo giudice in effetti non ha preso alcuna posizione sull'applicabilità nel caso di specie dell'art. 8 delle norme generali di polizza – si ritiene che tale norma sia nulla e inefficace, ben potendo la nullità contrattuale, se risultante ex actis, essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado e del processo (cfr. Cass. Sez. Un. sentenze n. 26242 e 26243 del 12 dicembre 2014).
Ciò premesso in punto di onere della prova, si ritiene che la compagnia terza chiamata non abbia dimostrato l'esistenza di fatti impeditivi all'operatività della polizza di assicurazione, provando che l'evento di danno verificatosi rientrasse fra i rischi “non compresi” dalla polizza.
Nel caso in esame, letta la polizza n. GLUCK/ART/016202 (doc. n. 1 fasc. att.), trattavasi di assicurazione riguardante “Oggetti d'arte – copertura mostre".
Dall'analisi specifica della stessa si evince che l'art. 2 delle “norme generali della polizza” denominato (“Esclusioni”) espressamente esclude dall'assicurazione una serie di danni e, in particolare, alla lettera d) esclude quelli - tra gli altri – “aventi la loro diretta origine in una operazione di restauro (anche se di semplice pulitura, riparazione o rimessa a nuovo) effettuata da personale non specializzato.” La IZ, pertanto, all'art. 2 fa riferimento al personale specializzato solo con riguardo alle operazioni di restauro, pulitura e rimessa a nuovo.
Invece, il richiamato art. 3 delle Norme generali, rubricato “Condizioni di assicurabilità”, norma che viene citata dall'appellante ("L'assicurazione, fermo quanto indicato in precedenza, è
10 prestata alla condizione, che si considera essenziale per l'efficacia della presente garanzia, che:
1) tutte le operazioni, in particolare quelle di imballaggio, disimballaggio, allestimento, disallestimento, siano effettuate a regola d'arte da personale specializzato"), in realtà riguarda la sottocategoria della SEZIONE I – TRASPORTI , quindi riguarda esclusivamente l'attività di competenza della ditta di trasporti.
Invero, dall'indice di seguito indicato si ricava che la polizza è suddivisa in due sottosezioni, una relativa ai trasporti e l'altra relativa alla giacenza e per ciascuna delle due sezioni sono previste alcune “norme generali”, poi altre norme generali sono previste per entrambe le sezioni (“Norme generali comuni alle Sezioni I e II”) e infine vi sono “Condizioni particolari” comuni ad entrambe le sezioni.
11 In particolare, nella sezione 1 che riguarda le “Norme generali relative alla Sezione I -
Trasporti” all'art. 1 viene specificato che “detti trasporti devono obbligatoriamente essere effettuati dalla Spett.le Autotrasporti come indicato dal Contraente nella presentazione CP_5 del rischio alla Compagnia”.
Ulteriore specifica all'art. 3 sempre della sezione trasporti: “l'assicurazione, fermo quanto indicato in precedenza, è prestata alla condizione, che si considera essenziale per l'efficacia della presente garanzia, che: 1) tutte le operazioni, in particolare quelle di imballaggio, disimballaggio, allestimento, disallestimento, siano effettuate a regola d'arte da personale specializzato.”
Nella polizza tale previsione è quindi riferita esclusivamente alla ditta dei trasporti (ed espressamente alla ditta trasporti) perché la collocazione della norma all'interno del CP_6 contratto induce a ritenere, come giustamente statuito dal primo giudice, che tutte le operazioni ivi previste (“imballaggio, disimballaggio, allestimento, disallestimento”), da effettuarsi mediante personale specializzato, siano inerenti l'attività di trasporto delle opere d'arte dalla sede della mostra ad altro luogo (o da altro luogo alla sede della mostra) e non possano quindi riguardare l'attività, di competenza del personale del Comune, di movimentazione dell'opera d'arte all'interno della sala museale.
In questo caso però il danneggiamento dell'opera non si è verificato nelle operazioni prodromiche al trasporto dell'opera d'arte a cui fa riferimento l'art. 3, ma in fase di spostamento all'interno della sala museale, nel corso della movimentazione operata con muletto all'interno della . Controparte_7
Detta movimentazione delle opere d'arte all'interno della Fortezza medicea era stata effettuata dagli operai del facenti capo all'area manutenzione, così come riferito, altresì, dal CP_1
Direttore dell'ufficio manutenzione del in data 8.03.17 nella relazione sul CO sinistro (dc. 7 fascicolo di primo grado del sig. : CP_2
12 Pertanto, il ha dimostrato che il rischio avveratosi rientrava nella categoria CO generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa, in quanto il danneggiamento era avvenuto nei locali della mostra dove erano esposte le opere.
Pertanto, “la precisa previsione contrattuale indicata in IZ”, così come eccepito dall'appellante, ossia quella che disponeva nei riguardi del l'utilizzo di personale CP_1 specializzato per le attività di allestimento e di disallestimento della mostra era riferito alla sezione trasporti e non alle condizioni generali della polizza.
Dunque, essendo pacifica la circostanza che il sinistro sia avvenuto durante le operazioni di movimentazione dal posto ove le opere erano rimaste giacenti durante tutta la mostra per essere successivamente preparate e/o imballate per il viaggio di ritorno e, di conseguenza, nel periodo di efficacia temporale della polizza, “da chiodo a chiodo” e sul punto non c'è stata alcuna contestazione da parte dell'assicurazione, si ritiene che il abbia assolto l'onere CP_1 probatorio richiesto.
Dal canto suo, l'assicuratore non ha dimostrato l'inoperatività della polizza, avendo eccepito l'esclusione del rischio per mancanza di specializzazione degli operatori del citando CP_1 precisamente l'art. 3 della polizza che invece era riferito esclusivamente alla sezione trasporti,
e quindi alla . Parte_4
In ogni caso, anche a voler opinare diversamente in punto di interpretazione del contratto, e dunque a voler ritenere che l'operatività della polizza fosse condizionata anche alla specializzazione degli operai del riguardo alle mansioni di loro competenza, non vi è CP_1 dubbio che parte terza chiamata, come giustamente ritenuto dal primo giudice, abbia solo allegato, ma non anche provato (non avendo neppure chiesto prove costituende sul punto) che gli operai comunali fossero privi della predetta necessaria specializzazione.
13 L'appello deve quindi essere integralmente rigettato, con conseguente conferma della sentenza appellata.
3. Il regime delle spese
Quanto alle spese del presente grado di giudizio di appello, le stesse seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al
D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del petitum e dell'impegno difensivo prestato
(medio) (scaglione da 5.201 a 26.000), con esclusione della fase istruttoria, non espletata (in particolare: € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.911,00 per la fase decisoria).
Infine, poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo n. 548/2022 pubblicata in data
16.05.2022 proposto da così provvede: Parte_1
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna la al pagamento dei compensi di causa, che Parte_1 sono liquidati, in favore di ciascuna delle parti appellate, in complessivi € 3.966,00, oltre spese forfettarie del 15%, oltre accessori dovuti per legge;
3) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 4 ottobre 2024
IL CONSIGLIERE Est. La PRESIDENTE
Alberto Panu Dania Mori
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
Quarta Sezione Civile
La Corte di appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott. Alberto Panu Consigliere Relatore
Dott.sa Giulia Conte Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 1204/22 del Ruolo Generale, promossa da:
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Cerretti ed elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato CO P.IVA_2
e difeso dall' avv. Lorenza Donati ed elettivamente domiciliato, come da procura in atti
PARTE APPELLATA
NONCHE'
, (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Italo Controparte_2 C.F._1
Tomassoni ed elettivamente domiciliato, come da procura in atti
PARTE APPELLATA
AVVERSO la sentenza del Tribunale di Arezzo n. 548/2022 pubblicata in data 16.05.2022; trattenuta in decisione, con ordinanza del 11.04.2024, comunicata il 12.04.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI:
Per l'appellante : “voglia: - accogliere, siccome fondato in Parte_1 fatto e diritto, l'appello proposto da e, per l'effetto, rigettare la Controparte_3 domanda di manleva svolta dal nei confronti di;
- CO Parte_1 condannare il e/o il Sig. a rifondere e/o restituire a CO CP_2 [...]
ogni importo da quest'ultima corrisposto e/o da corrispondere al Sig. Parte_1 [...] ed al per sorte capitale, interessi e spese, in esecuzione della CP_2 CO sentenza impugnata.”
Per l'appellato : “Voglia la Corte d'Appello di Firenze respingere CO
l'impugnazione proposta da e per l'effetto confermare la Parte_1 sentenza del Tribunale di Arezzo n. 548/2022, condannando l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio.”
Per l'appellato : “IN VIA PRINCIPALE: Nei confronti della CP_2 Parte_1
per il rigetto dell'appello e la condanna in favore di alle spese del
[...] CP_2 grado;
Nei confronti del per l'accoglimento di tutte le conclusioni rassegnate CO in primo grado da intendersi qui per integralmente confermate, riportate e trascritte;
e comunque per la conferma della sentenza di primo grado;
IN VIA SUBORDINATA E
[...]
Nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello di CP_4 [...]
laddove l'appellante chiede la restituzione delle somme riconosciute e Parte_1 corrisposte a per la condanna del a restituire-risarcire CP_2 CO [...] del danno subito nei termini accertati dalla sentenza impugnata e comunque rifondere CP_2
e restituire al Maestro tutte le somme che si dovesse stabilire debbano essere restituite a
. In ogni caso con condanna alle spese del doppio grado come da nota Parte_1 che sarà depositata in uno con la comparsa finale.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti di causa e le domande proposte.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la Compagnia di assicurazioni
[...] ha impugnato la sentenza n. 548/22 emessa in data 15.5.2022 e Parte_1 pubblicata il 16.5.2022, con cui il Tribunale di Arezzo ha condannato il a pagare in CP_1 favore di l'importo di euro 20.864,00, oltre interessi legali e spese di lite, come CP_2
2 risarcimento dei danni cagionati ad un'opera scultorea di sua proprietà, nella disponibilità del in quanto esposta in una mostra di arte contemporanea, e condannato la Compagnia CP_1 di assicurazione a tenere indenne e manlevato il CP_1
Nel giudizio di primo grado l'artista a sostegno della domanda, aveva dedotto CP_2 che, nel maggio del 2016 veniva invitato a tenere una mostra delle sue opere dal 19 giugno al
23 ottobre 2016 nella Fortezza Medicea e nella Galleria Comunale di Arte Contemporanea e
Moderna della città di . CP_1
Il maestro aderiva all'invito ed inviava per l'esposizione, tra le altre, l'opera scultorea intitolata
“Obelisco” realizzata negli anni 1993-1995, parte fusa in bronzo e parte scolpita in marmo vivo avente le misure di cm. 204x53,5x45,5. L'opera veniva assicurata per un valore, concordemente stimato dalle parti, di euro 250.000,00.
Il 17 gennaio 2017, nel corso della movimentazione della scultura all'interno della Fortezza ad opera del personale del , la scultura subiva il grave danneggiamento del CO distacco di un particolare figurativo scolpito nel marmo e la parziale distruzione di una parte marmorea dello stesso.
Risultate vane le richieste di risarcimento, con atto di citazione datato 18 giugno 2018
[...] conveniva in giudizio il per ottenere il risarcimento del danno subito CP_2 CP_1 dall'opera "Obelisco".
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio il chiedendo, in via CP_1 preliminare, la chiamata in causa della sua compagnia di assicurazione Parte_1
[... e, nel merito, pur riconoscendo il danneggiamento dell'opera "Obelisco" in fase di movimentazione della stessa, contestava la quantificazione dei danni ex adverso svolta e chiedeva accertarsi l'ammontare dei danni effettivamente patiti dal CP_2
Veniva autorizzata la chiamata in causa di che si costituiva Parte_1 aderendo, nel merito, alle difese svolte dal dal punto di vista assicurativo, eccepiva CP_1
l'inoperatività della IZ GLUCK/ART/016202 (la "IZ"), in quanto le attività di disallestimento dell'opera d'arte in questione erano state eseguite da personale dipendente del privo delle competenze tecniche necessarie espressamente richieste dalla CO
IZ.
La causa veniva istruita documentalmente e attraverso l'espletamento di una c.t.u. volta ad accertare la natura e l'entità del danneggiamento, il valore dell'opera ante e post danneggiamento e la possibilità di restaurarla, con la quantificazione dei costi necessari e del valore della scultura dopo l'intervento.
Rilevata la superfluità delle prove testimoniali la causa veniva rinviata per la decisione.
Con sentenza n. 548/22 il Tribunale di Arezzo, richiamando la ctu svolta nel giudizio di primo grado, stimava il danno patrimoniale complessivamente subito dall'attore in € 20.864,00 e condannava il a pagare all'attore la predetta somma oltre interessi al tasso CO legale;
quindi, ritenendo operante la copertura assicurativa, sul presupposto che l'Assicurazione non avesse assolto l'onere di provare la circostanza impeditiva (carenza di
3 specializzazione degli addetti del Comune), condannava quest'ultima a tenere indenne il dal pagamento della predetta somma in favore del CP_1 CP_2
Quindi condannava il al pagamento delle spese processuali sostenute dall'attore e CP_1 delle spese di CTU e condannava la compagnia di assicurazione al pagamento delle spese processuali sostenute dal CP_1
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1. L'onere della prova in ambito assicurativo: erronea applicazione dell'art. 2697, comma 1 c.c.
L'appellante impugnava quella parte della sentenza in cui il giudice di primo grado aveva dichiarato l'operatività della IZ sulla base dell'assunto che incombeva sulla
Compagnia l'onere di dimostrare che la copertura assicurativa non operasse poiché ricorreva una delle eccezioni di polizza.
2. Sull'omessa pronuncia del Giudice di primo grado circa la portata dell'art. 08 di
IZ.
L'appellante impugnava altresì l'omessa valutazione da parte del Tribunale circa la portata dell'art. 08 (Onere della Prova) delle Norme RA di IZ (cfr. pag. 13 della IZ) specificamente eccepito in atti dalla Compagnia e non considerato minimamente dal Giudice di prime cure.
3. Sulla non specializzazione del personale del e sulla CO
. Controparte_5
L'assicurazione contestava, infine, la parte della sentenza in cui il Giudice di prime cure aveva dichiarato che la Compagnia non avrebbe fornito prova che il personale del
Comune fosse privo di competenze tecniche necessarie per lo spostamento dell'opera nonché la parte in cui le attività della ditta veniva limitata Controparte_5
"esclusivamente al trasporto dell'opera presso il plesso ospitante la mostra d'arte…"
(pag. 10/11 della Sentenza).
In particolare, la Compagnia chiedeva la riforma parziale della Sentenza nella parte in cui il
Giudice di primo grado aveva dichiarato l'operatività della garanzia assicurativa astrattamente prestata dalla IZ GLUCK/ART/016202 "Oggetti d'arte – copertura mostre" (la "IZ"), rassegnando le seguenti conclusioni:
"- accogliere, siccome fondato in fatto e diritto, l'appello proposto da Parte_1
e, per l'effetto, rigettare la domanda di manleva svolta dal nei confronti di CO
; Parte_1
- condannare il e/o il Sig. a rifondere e/o restituire a CO CP_2 [...]
ogni importo da quest'ultima corrisposto e/o da corrispondere al Sig. Parte_1 [...] ed al per sorte capitale, interessi e spese, in esecuzione della CP_2 CO sentenza impugnata.".
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6.11.2023, si costituiva in giudizio
, chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria in quanto infondata in fatto e CP_2
4 in diritto. In subordine, in caso di accoglimento dell'appello, anche parziale, per la condanna del a risarcire del danno subito e/o comunque rifondere e CO CP_2 restituire al Maestro tutte le somme che si dovesse stabilire che il Maestro medesimo dovesse restituire a . Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio. Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.12.2023, si costituiva in giudizio il chiedendo rigettarsi l'appello avversario poiché infondato in fatto e in diritto, con CP_1 condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.
Allegato il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. in data 12.04.2024 sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il perimetro del giudizio
In mancanza di impugnazione sul punto, è divenuta incontrovertibile la responsabilità del convenuto per il danneggiamento della statua e la ricostruzione dei fatti, con CP_1 particolare riferimento alle risultanze della ctu svolta in primo grado, che ha ritenuto perfettamente restaurabile la scultura, quantificando il danno patrimoniale subito dal CP_2 in complessivi euro 20.864,00.
Oggetto del presente appello è, invece, stabilire la validità della copertura della polizza assicurativa e quindi se la compagnia di assicurazioni debba manlevare o meno il CP_1
dal pagamento dei danni subiti dal
[...] CP_2
Parimenti passata in giudicato, in mancanza di appello incidentale del è la decisione CP_1 del primo giudice di limitare la manleva assicurativa al quantum debeatur, escludendo quindi l'importo delle spese processuali dovute dal all'attore (c.d. “spese di CO soccombenza”), nonché di condannare il – anche qui senza manleva della compagnia CP_1
– alle spese di CTU perché “la consulenza volta alla quantificazione del danno sarebbe stata posta in essere indipendentemente dalla partecipazione in causa dell'ASSICURATRICE in qualità di garante”.
2. L'operatività della polizza assicurativa
I motivi di appello possono essere trattati congiuntamente poiché attengono tutti alla valutazione circa la sussistenza o meno dell'operatività della polizza di assicurazione.
Con il primo motivo di appello parte appellante ha contestato l'erronea applicazione da parte del primo giudice dell'art. 2697, comma 1, c.c., per non aver considerato che l'allegazione della Compagnia circa l'esclusione della garanzia configurasse una mera difesa e non un'eccezione in senso stretto, in quanto mirava a contestare l'esistenza di un elemento del fatto costitutivo della domanda, con conseguente onere della prova a carico del e non CP_1 della compagnia.
5 Con il secondo motivo di appello parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado per aver altresì omesso di valutare la portata dell'art. 08 (Onere della Prova) delle Norme RA di IZ in forza del quale: "In tutti i casi in cui la Compagnia rileva l'irrisarcibilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati, l'onere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di IZ è a carico dell il quale intenda Parte_2 far valere un diritto all'indennizzo".
Con il terzo motivo di appello parte appellante ha infine contestato la sentenza di primo grado per aver dichiarato che l'assicurazione non avrebbe dimostrato la sussistenza delle condizioni per escludere la richiesta risarcitoria del dalla garanzia assicurativa. Al contrario CP_1
l'appellante ha sostenuto l'esclusione della polizza per la violazione da parte del della CP_1 clausola contrattuale indicata in IZ che disponeva l'obbligo da parte del CP_1 dell'utilizzo di personale specializzato per le attività di allestimento e di disallestimento della mostra.
A parere della Corte tali motivi devono ritenersi infondati per le ragioni che seguono.
La vicenda sottoposta al Giudice di primo grado riguarda il caso di un artista che, a seguito del verificarsi di danni a una sua scultura affidata al per l'allestimento di una CO mostra, ha convenuto in giudizio il per il risarcimento del danno, che a sua volta ha CP_1 chiamato in causa la propria compagnia assicurativa al fine di ottenere, a titolo di indennizzo, la somma dovuta al soggetto danneggiato.
Secondo la prospettazione del si sarebbe trattato di un sinistro rientrante nella CP_1 copertura assicurativa, laddove la polizza stipulata tra le parti garantiva la copertura dei rischi occasionati “durante le operazioni di rimozione dal posto ove gli stessi sono rimasti giacenti per essere preparati e/o imballati per il viaggio di ritorno e di conseguenza nel periodo di efficacia temporale della polizza, “da chiodo a chiodo”(art. 3 – Norme generali di polizza); inoltre secondo il la mancata specializzazione degli operai comunali addetti alla CP_1 manutenzione (addotta da controparte a giustificazione dell'esclusione della polizza) costituirebbe un'eccezione di carattere impeditivo, con conseguente onere probatorio a carico della compagnia di assicurazione.
La Compagnia per contro resisteva alle pretese avversarie contestando l'operatività della polizza per mancata dimostrazione, da parte dell'assicurato, della riconducibilità dei sinistri alla garanzia assicurativa, non essendo stato dimostrato dal che tutte le operazioni di cui CP_1 all'art. 3 (norme generali relative alla sezione I trasporti) fossero state fatte da personale specializzato.
Investito della questione, il Tribunale di Arezzo, prima di definire il merito della vicenda in oggetto, ha ripercorso brevemente l'iter seguito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di ripartizione dell'onere probatorio in materia di assicurazione contro i danni esponendo due orientamenti:
“Secondo il primo orientamento, l'allegazione della compagnia assicurativa circa l'esclusione della garanzia configura una mera difesa, e non un'eccezione in senso stretto, proprio perché
6 mira a contestare l'esistenza di un elemento del fatto costitutivo della domanda;
“ne consegue che l'assicuratore non assume alcun onere probatorio, restando immutato a carico dell'attore
l'onere di dimostrare il fatto costitutivo della domanda in tutta la sua estensione», senza che peraltro assuma rilievo la distinzione tra clausole generali e clausole speciali del contratto giacché «tutte ed inscindibilmente le clausole attengono alla delimitazione dell'oggetto della garanzia, il quale, se contestato, deve essere provato unicamente dall'attore che intenda giovarsi dei relativi effetti trattandosi di fatto costitutivo della domanda ai sensi dell'art. 2697
c.c., comma 1 (si veda testualmente in parte motiva Cass., n. 9205/2021)”.
Il Tribunale aretino ha poi evidenziato come la Suprema Corte di Cassazione con un indirizzo di più recente affermazione “seppure confermi che incombe sull'assicurato l'onere di provare la sussistenza della copertura, e quindi che il fatto allegato rientri nel rischio assicurato, valorizza il fatto che, di norma, quello previsto nei contratti assicurativi sia un «rischio delimitato», e cioè che ipotizza una sfera di fattispecie nelle quali, genericamente, la copertura opera e vi affianca una serie di «rischi non compresi», vale a dire «quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio». Sulla scorta di tale distinzione, conclude come segue: «la circostanza che l'evento dannoso rientri tra i "rischi inclusi" è fatto costitutivo della pretesa, e va provata dall'assicurato. La circostanza che l'evento verificatosi rientri fra i rischi "non compresi" costituisce invece un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore. Tale circostanza, infatti, non rappresenta un fatto costitutivo della domanda, ma un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità, e come tale deve essere dimostrato da chi quell'eccezione intenda sollevare (cfr. Cass., n. 7749/2020)”.
Il Tribunale condivideva questo secondo indirizzo della giurisprudenza di legittimità, così argomentando: “Il rischio assicurato, infatti, è rappresentato indubitabilmente da «tutti i danni materiali diretti alle opere d'arte assicurate (enti assicurati) che si verifichino durante il periodo di validità di questa copertura assicurativa» (art. 1 – Oggetto dell'assicurazione, pag. 8 polizza
n. GLUCK/ART/016202). Le cause di tale evento possono essere le più varie, ed è chiaro che laddove la polizza contrattuale precisi che, per una serie di fattori eziologici, l'indennizzo sia escluso o comunque limitato, si rientri nell'area dei «rischi non compresi». Non incombe quindi sull'assicurato l'onere di dimostrare la non sussistenza di tale eccezione alla regola, e cioè che il danno si sia verificato nel corso di operazioni effettuate da personale non specializzato, bensì
è onere dell'assicuratore dimostrare che la copertura assicurativa (quantomeno nella sua interezza sul piano quantificatorio) non opera poiché ricorre una delle eccezioni di polizza. “
Ciò chiarito sul piano dei principi generali in materia di riparto dell'onere della prova, il primo giudice riteneva che la parte terza chiamata non avesse assolto l'onere probatorio su di essa incombente:
Ciò detto in linea generale, può rilevarsi come la chiamata in causa non abbia dimostrato la sussistenza delle condizioni per applicare alla fattispecie in esame l'eccezione di non indennizzabilità. Nelle sue allegazioni, l fa riferimento all'art. 3 delle Norme Parte_3
7 RA di IZ («Condizioni di Assicurabilità» pag. 10 polizza n. GLUCK/ART/016202) in cui si prevede che «tutte le operazioni, in particolare quelle di imballaggio, disimballaggio, allestimento, disallestimento, siano effettuate a regola d'arte da personale specializzato» asserendo, non solo senza provare ma addirittura senza operare alcuna richiesta probatoria in merito, che il personale dipendente del fosse privo delle competenze CO tecniche necessarie per lo spostamento dell'obelisco, limitandosi a dedurre dal danno, sic et simpliciter, l'assenza di competenza.
Inoltre, asserisce che fosse stato espressamente pattuito nella polizza che le attività di disallestimento della mostra dovessero essere compiute dalla ditta specializzata CP_5
, obbligatoriamente affidataria, nei termini di polizza, delle operazioni di trasporto,
[...] dovendosi ritenere che il disallestimento rappresenti una parte delle operazioni di carico/scarico delle opere assicurate. In realtà, l'art. 1 delle norme generali relative alla sezione I – Trasporti («durata e limitazione temporale della copertura», pag. 9) sancisce che
«detti trasporti devono obbligatoriamente essere effettuati dalla Spett.le Controparte_5 come indicato dal Contraente nella presentazione del rischio alla Compagnia», sicché l'attività della predetta ditta pare limitata esclusivamente al trasporto dell'opera presso il plesso ospitante la mostra d'arte e non anche la movimentazione della stessa all'interno dell'impianto museale. Né è possibile interpretare estensivamente una simile clausola, inserita in moduli e formulari predisposti dalla compagnia assicuratrice, giusta il noto disposto dell'art. 1370 c.c.
La domanda di manleva proposta dal risulta dunque fondata e pertanto CP_1
l'ASSICURATRICE va condanna a tenere il convenuto indenne da qualunque somma sarà tenuta a versare all'attore.”
Dunque, accertata la responsabilità del e accertata la vigenza della polizza CP_1 assicurativa, il Tribunale, sulla scorta delle risultanze della CTU, ha condannato l'assicurazione a manlevare il dal pagamento delle somme così come determinate all'esito della CP_1 causa.
Tanto premesso, appare sicuramente condivisibile la motivazione del giudice appellato, laddove ha ritenuto di aderire al secondo dei due indirizzi interpretativi riportati in sentenza.
Invero, in tema di ripartizione dell'onere probatorio nel contratto di assicurazione, la Corte di
Cassazione ha fornito ulteriori precisazioni, con specifico riguardo alle diverse categorie di rischio che delimitano, attraverso patti di vario genere, l'indennizzabilità dei sinistri.
In particolare, la Suprema Corte ha sottolineato come, nell'ipotesi in cui l'evento verificatosi rientri tra quei rischi denominati “rischi non compresi” (ovvero astrattamente rientranti nella generale previsione contrattuale, ma esclusi per espressa pattuizione delle parti) è onere dell'Assicuratore dimostrare che, pur essendosi verificato il rischio contrattualmente pattuito, questo rientri tra quelli non compresi, a causa dell'esistenza di una delle circostanze di non indennizzabilità previste dal contratto. La Corte di Cassazione ha infatti così statuito: “(..) è noto, tuttavia, come il rischio previsto nel contratto di assicurazione sia di norma un rischio delimitato, attraverso patti di vario genere che circoscrivono, a seconda delle volontà delle
8 parti e del premio pagato, l'indennizzabilità ai sinistri derivanti da determinate cause, ovvero ai sinistri consistiti in determinati eventi, od ancora ai sinistri che abbiano prodotto determinati effetti. Per effetto dell'inserimento nel contratto di assicurazione di queste clausole di delimitazione del rischio, gli effetti avversi cui l'assicurato è teoricamente esposto possono essere classificati in tre categorie: (a) i rischi inclusi;
(b) i rischi esclusi;
(c) i rischi non compresi. I rischi inclusi sono quelli per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo. I rischi esclusi sono quelli del tutto estranei al contratto (ad es., il rischio di infortuni rispetto ad una polizza che copra la responsabilità civile). I rischi non compresi sono invece quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma
l'indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio (ad esempio, in un contratto di assicurazione contro i danni da incendio, si esclude
l'indennizzabilità degli incendi provocati dal fulmine). La distinzione appena riassunta, risalente
e condivisa da sapiente dottrina, riverbera effetti sul piano del riparto dell'onere della prova. La circostanza che l'evento dannoso rientri tra i “rischi inclusi” è fatto costitutivo della pretesa, e va provata dall'assicurato. La circostanza che l'evento verificatosi rientri fra i rischi “non compresi” costituisce invece un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore. Tale circostanza infatti non rappresenta un fatto costitutivo della domanda, ma un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità, e come tale deve essere dimostrato da chi quell'eccezione intenda sollevare”. (Cass. n. 1558 del 23.1.2018). Vedi anche
Cass. 1469/25, secondo cui la deduzione che un evento - pur astrattamente rientrante nella polizza - non è coperto per una specifica previsione contrattuale (cd rischio escluso), costituisce oggetto di un'eccezione in senso stretto (della cui prova è certamente onerato l'assicuratore).
Né si ritiene che tale indirizzo interpretativo debba cedere il passo nella vicenda in esame di fronte alla opposta previsione che è stata inserita nel contratto di assicurazione, all'art. 8 delle norme generali di polizza, secondo la quale: "In tutti i casi in cui la Compagnia rileva
l'irrisarcibilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati, l'onere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di IZ è a carico dell il quale intenda far valere un diritto all'indennizzo" (vedi a pag. 13 del contratto, Parte_2 alleg. B alla comparsa di costituzione della compagnia nel giudizio di primo grado).
Il ha giustamente eccepito che tale clausola è senz'altro una clausola vessatoria a CP_1 norma dell'art. 1341 c.c. (perché, pur vertendo in tema di onere della prova, di fatto stabilisce a favore del contrante “forte” che ha predisposto lo schema contrattuale una limitazione di responsabilità) e ciò nonostante essa non risulta validamente approvata per iscritto in modo specifico e quindi è nulla e improduttiva di effetti, come previsto dalla norma stessa.
Infatti la polizza oggetto di causa è un contratto composto da n. 34 pagine e a pag. 3, ossia prima dell'elencazione di tutti gli articoli, si legge: “ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c. il
Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle
9 Condizioni di Assicurazione della presente polizza” e segue poi un elenco di articoli tra cui è previsto anche l'art. 8 “Onere della prova a carico dell'Assicurato/Contraente”.
Orbene, non solo in quest'elenco, come sostenuto da parte appellata, figurano numerose clausole che non sono affatto vessatore e dunque non avrebbero richiesto alcuna specifica ulteriore sottoscrizione (ed anzi sono la stragrande maggioranza dell'elenco), ma soprattutto la posizione di questa dichiarazione dell'assicurato all'inizio e non al termine del contratto contrasta con l'obbligo della compagnia assicurazione di redigere la polizza in modo chiaro e trasparente e fa seriamente dubitare del fatto che l'assicurato abbia conosciuto e voluto il contenuto vessatorio della clausola in esame.
Per unanime giurisprudenza infatti l'art. 1341 c.c. richiede per la validità della clausola vessatoria la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate e quindi non integra il requisito della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 comma 2 c.c. il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, tutte indiscriminatamente sottoscritte, in quanto con tale modalità non è garantita l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole, appunto perché specificamente approvata unitamente a molteplici altre clausole, per lo più non vessatorie;
ciò
è tanto più vero nel caso di specie, in cui la dichiarazione dell'assicurato è posta all'inizio e non alla fine del contratto e quindi si presume firmata in un momento in cui il contraente non aveva neppure ancora preso visione dello specifico contenuto delle varie norme contrattuali.
Per i motivi esposti, integrando qui la motivazione della sentenza appellata – il primo giudice in effetti non ha preso alcuna posizione sull'applicabilità nel caso di specie dell'art. 8 delle norme generali di polizza – si ritiene che tale norma sia nulla e inefficace, ben potendo la nullità contrattuale, se risultante ex actis, essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado e del processo (cfr. Cass. Sez. Un. sentenze n. 26242 e 26243 del 12 dicembre 2014).
Ciò premesso in punto di onere della prova, si ritiene che la compagnia terza chiamata non abbia dimostrato l'esistenza di fatti impeditivi all'operatività della polizza di assicurazione, provando che l'evento di danno verificatosi rientrasse fra i rischi “non compresi” dalla polizza.
Nel caso in esame, letta la polizza n. GLUCK/ART/016202 (doc. n. 1 fasc. att.), trattavasi di assicurazione riguardante “Oggetti d'arte – copertura mostre".
Dall'analisi specifica della stessa si evince che l'art. 2 delle “norme generali della polizza” denominato (“Esclusioni”) espressamente esclude dall'assicurazione una serie di danni e, in particolare, alla lettera d) esclude quelli - tra gli altri – “aventi la loro diretta origine in una operazione di restauro (anche se di semplice pulitura, riparazione o rimessa a nuovo) effettuata da personale non specializzato.” La IZ, pertanto, all'art. 2 fa riferimento al personale specializzato solo con riguardo alle operazioni di restauro, pulitura e rimessa a nuovo.
Invece, il richiamato art. 3 delle Norme generali, rubricato “Condizioni di assicurabilità”, norma che viene citata dall'appellante ("L'assicurazione, fermo quanto indicato in precedenza, è
10 prestata alla condizione, che si considera essenziale per l'efficacia della presente garanzia, che:
1) tutte le operazioni, in particolare quelle di imballaggio, disimballaggio, allestimento, disallestimento, siano effettuate a regola d'arte da personale specializzato"), in realtà riguarda la sottocategoria della SEZIONE I – TRASPORTI , quindi riguarda esclusivamente l'attività di competenza della ditta di trasporti.
Invero, dall'indice di seguito indicato si ricava che la polizza è suddivisa in due sottosezioni, una relativa ai trasporti e l'altra relativa alla giacenza e per ciascuna delle due sezioni sono previste alcune “norme generali”, poi altre norme generali sono previste per entrambe le sezioni (“Norme generali comuni alle Sezioni I e II”) e infine vi sono “Condizioni particolari” comuni ad entrambe le sezioni.
11 In particolare, nella sezione 1 che riguarda le “Norme generali relative alla Sezione I -
Trasporti” all'art. 1 viene specificato che “detti trasporti devono obbligatoriamente essere effettuati dalla Spett.le Autotrasporti come indicato dal Contraente nella presentazione CP_5 del rischio alla Compagnia”.
Ulteriore specifica all'art. 3 sempre della sezione trasporti: “l'assicurazione, fermo quanto indicato in precedenza, è prestata alla condizione, che si considera essenziale per l'efficacia della presente garanzia, che: 1) tutte le operazioni, in particolare quelle di imballaggio, disimballaggio, allestimento, disallestimento, siano effettuate a regola d'arte da personale specializzato.”
Nella polizza tale previsione è quindi riferita esclusivamente alla ditta dei trasporti (ed espressamente alla ditta trasporti) perché la collocazione della norma all'interno del CP_6 contratto induce a ritenere, come giustamente statuito dal primo giudice, che tutte le operazioni ivi previste (“imballaggio, disimballaggio, allestimento, disallestimento”), da effettuarsi mediante personale specializzato, siano inerenti l'attività di trasporto delle opere d'arte dalla sede della mostra ad altro luogo (o da altro luogo alla sede della mostra) e non possano quindi riguardare l'attività, di competenza del personale del Comune, di movimentazione dell'opera d'arte all'interno della sala museale.
In questo caso però il danneggiamento dell'opera non si è verificato nelle operazioni prodromiche al trasporto dell'opera d'arte a cui fa riferimento l'art. 3, ma in fase di spostamento all'interno della sala museale, nel corso della movimentazione operata con muletto all'interno della . Controparte_7
Detta movimentazione delle opere d'arte all'interno della Fortezza medicea era stata effettuata dagli operai del facenti capo all'area manutenzione, così come riferito, altresì, dal CP_1
Direttore dell'ufficio manutenzione del in data 8.03.17 nella relazione sul CO sinistro (dc. 7 fascicolo di primo grado del sig. : CP_2
12 Pertanto, il ha dimostrato che il rischio avveratosi rientrava nella categoria CO generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa, in quanto il danneggiamento era avvenuto nei locali della mostra dove erano esposte le opere.
Pertanto, “la precisa previsione contrattuale indicata in IZ”, così come eccepito dall'appellante, ossia quella che disponeva nei riguardi del l'utilizzo di personale CP_1 specializzato per le attività di allestimento e di disallestimento della mostra era riferito alla sezione trasporti e non alle condizioni generali della polizza.
Dunque, essendo pacifica la circostanza che il sinistro sia avvenuto durante le operazioni di movimentazione dal posto ove le opere erano rimaste giacenti durante tutta la mostra per essere successivamente preparate e/o imballate per il viaggio di ritorno e, di conseguenza, nel periodo di efficacia temporale della polizza, “da chiodo a chiodo” e sul punto non c'è stata alcuna contestazione da parte dell'assicurazione, si ritiene che il abbia assolto l'onere CP_1 probatorio richiesto.
Dal canto suo, l'assicuratore non ha dimostrato l'inoperatività della polizza, avendo eccepito l'esclusione del rischio per mancanza di specializzazione degli operatori del citando CP_1 precisamente l'art. 3 della polizza che invece era riferito esclusivamente alla sezione trasporti,
e quindi alla . Parte_4
In ogni caso, anche a voler opinare diversamente in punto di interpretazione del contratto, e dunque a voler ritenere che l'operatività della polizza fosse condizionata anche alla specializzazione degli operai del riguardo alle mansioni di loro competenza, non vi è CP_1 dubbio che parte terza chiamata, come giustamente ritenuto dal primo giudice, abbia solo allegato, ma non anche provato (non avendo neppure chiesto prove costituende sul punto) che gli operai comunali fossero privi della predetta necessaria specializzazione.
13 L'appello deve quindi essere integralmente rigettato, con conseguente conferma della sentenza appellata.
3. Il regime delle spese
Quanto alle spese del presente grado di giudizio di appello, le stesse seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al
D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del petitum e dell'impegno difensivo prestato
(medio) (scaglione da 5.201 a 26.000), con esclusione della fase istruttoria, non espletata (in particolare: € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.911,00 per la fase decisoria).
Infine, poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo n. 548/2022 pubblicata in data
16.05.2022 proposto da così provvede: Parte_1
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna la al pagamento dei compensi di causa, che Parte_1 sono liquidati, in favore di ciascuna delle parti appellate, in complessivi € 3.966,00, oltre spese forfettarie del 15%, oltre accessori dovuti per legge;
3) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 4 ottobre 2024
IL CONSIGLIERE Est. La PRESIDENTE
Alberto Panu Dania Mori
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