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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/03/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MONZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. Andrea Canepa nel procedimento iscritto al n. 5916/2024 R.G. all'esito dell'udienza tenuta in data 18 Marzo 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5916/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e Parte_1
difesa dall'Avv. Elena Monti;
- attrice;
e
- GE. ; Controparte_1
- convenuta;
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda dalla parte ricorrente merita accoglimento essendo stata provata in sede di CTU, espletata nell'ambito del procedimento di ATP, l'esistenza di vizi inerenti le opere realizzate dall'impresa convenuta per conto della ricorrente stessa.
La convenuta va quindi condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 8440,01 oltre IVA ritenuta necessaria dal CTU per risolvere i problemi riscontrati, ammontare da maggiorare della rivalutazione dalla domanda giudiziale alla data della sentenza e degli interessi legali sulla cifra via via rivalutata dalla domanda al saldo.
Altri danni non possono essere riconosciuti poiché, per quel che riguarda le spese di cui alle fatture prodotte dalla parte ricorrente sub docc. 12 e 13, non appare certa la riconducibilità delle stesse alla riparazione dei difetti oggetto del presente giudizio non essendosi sul punto pronunciato il CTU.
Le spese di lite (comprensive della fase di ATP), liquidate come in dispositivo sulla base delle tariffe vigenti e dell'attività difensiva concretamente svolta, seguono la soccombenza mentre le spese della CTU espletata in sede di ATP, per la medesima ragione, vanno poste a carico della convenuta soccombente. Non essendovi la prova dell'effettivo pagamento della fattura prodotta, non possono invece essere riconosciute le spese di CTP.
P.Q.M.
1) Condanna la parte convenuta a corrispondere alla parte ricorrente la somma di euro 8440,01 (oltre IVA) oltre rivalutazione dalla domanda giudiziale alla data della sentenza ed interessi legali sulla cifra via via rivalutata dalla domanda al saldo.
2) Condanna la parte convenuta a rifondere la parte ricorrente delle spese di giudizio che si liquidano in euro 300,00 per spese ed euro 3000,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge. 3) Pone le spese della CTU svolta in sede di ATP a carico della parte convenuta.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 18 Marzo 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. Andrea Canepa nel procedimento iscritto al n. 5916/2024 R.G. all'esito dell'udienza tenuta in data 18 Marzo 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5916/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e Parte_1
difesa dall'Avv. Elena Monti;
- attrice;
e
- GE. ; Controparte_1
- convenuta;
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda dalla parte ricorrente merita accoglimento essendo stata provata in sede di CTU, espletata nell'ambito del procedimento di ATP, l'esistenza di vizi inerenti le opere realizzate dall'impresa convenuta per conto della ricorrente stessa.
La convenuta va quindi condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 8440,01 oltre IVA ritenuta necessaria dal CTU per risolvere i problemi riscontrati, ammontare da maggiorare della rivalutazione dalla domanda giudiziale alla data della sentenza e degli interessi legali sulla cifra via via rivalutata dalla domanda al saldo.
Altri danni non possono essere riconosciuti poiché, per quel che riguarda le spese di cui alle fatture prodotte dalla parte ricorrente sub docc. 12 e 13, non appare certa la riconducibilità delle stesse alla riparazione dei difetti oggetto del presente giudizio non essendosi sul punto pronunciato il CTU.
Le spese di lite (comprensive della fase di ATP), liquidate come in dispositivo sulla base delle tariffe vigenti e dell'attività difensiva concretamente svolta, seguono la soccombenza mentre le spese della CTU espletata in sede di ATP, per la medesima ragione, vanno poste a carico della convenuta soccombente. Non essendovi la prova dell'effettivo pagamento della fattura prodotta, non possono invece essere riconosciute le spese di CTP.
P.Q.M.
1) Condanna la parte convenuta a corrispondere alla parte ricorrente la somma di euro 8440,01 (oltre IVA) oltre rivalutazione dalla domanda giudiziale alla data della sentenza ed interessi legali sulla cifra via via rivalutata dalla domanda al saldo.
2) Condanna la parte convenuta a rifondere la parte ricorrente delle spese di giudizio che si liquidano in euro 300,00 per spese ed euro 3000,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge. 3) Pone le spese della CTU svolta in sede di ATP a carico della parte convenuta.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 18 Marzo 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa