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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/12/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1859 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
C.F._1
E
nata in [...] il [...], C.F.: Parte_2
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. SAVOCA ELIO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
04/06/2025, i coniugi , nato a [...] Parte_1
il 13/11/1964, e , nata in [...] il [...], Parte_2
premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di RO (ME) il 13/10/2005, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 1, parte 1; - che dall'unione era nata la figlia minore , Persona_1
nata in [...] il [...];
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni del ricorso introduttivo.
All'udienza del 10/12/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di non volersi riconciliare e di insistere nella domanda congiunta alle condizioni modificate con atto sottoscritto dalle parti il 27/11/2025 nei seguenti termini:
“1) I Sigg.ri e Parte_1 [...]
a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i Parte_2
reciproci obblighi di legge;
2) Mantenere la casa coniugale, sita in Letojanni (ME), Contrada
Ciriolo n° 3, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, nella disponibilità del Sig. . Parte_1
3) Disporre l'affido condiviso della minore al Sig. Persona_1
, con allocazione privilegiata presso lo stesso;
i tempi Parte_1
di permanenza presso il genitore non domiciliatario sono regolati secondo accordi tra i genitori ed in difetto come segue: due giorni alla settimana in orari da concordare con il coniuge anche considerati i turni dell'attività lavorativa, che in difetto di accordo restano fissati il mercoledì e venerdì dalle ore 18 alle ore 21,30, un fine settimana ogni due settimane dalle ore 17,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica per cinque giorni consecutivi nelle vacanze di natale ad anni alterni comprendenti il Natale o il Capodanno per due giorni consecutivi nelle vacanze di Pasqua, per quindici giorni consecutivi nelle vacanze estive, periodo da concordare tra i coniugi sentita la minore, nonché metà della giornata del compleanno e dell'onomastico della minore;
le suddette modalità possono essere modificate anche su richiesta della minore, purché nel complessivo rispetto dei periodi di tempo riservati al rapporto tra il genitore non domiciliatario ed la minore. Indipendente dalle alternanze e nel rispetto degli orari scolastici, le parti avranno sempre diritto a trascorrere con la figlia il proprio compleanno o la Festa della mamma, a prescindere dalla turnazione concordata.
Egualmente, il Sig. avrà diritto a trascorre con la figlia il proprio compleanno o la Parte_1
Festa della Papà anche qualora coincidesse con un giorno di visita della moglie, prevedendo il recupero del giorno, nella giornata seguente. In caso di spostamenti al di fuori del Comune di residenza, per gite e/o viaggi, anche di un solo giorno, con la minore, entrambi i genitori si impegnano a comunicare all'altro il luogo di spostamento ed i riferimenti di eventuali luoghi di alloggio, onde garantire la facile reperibilità della minore in caso di necessità ed urgenza;
3) La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore sono assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
4)Tenuto conto che entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti, le parti rinunciano reciprocamente a qualsivoglia contributo economico. 5)la Sig.ra verserà al sig. Parte_2 Parte_1
, la somma di € 200,00 a titolo di mantenimento per la figlia
[...] [...]
, fino a quando la stessa non diverrà economicamente indipendente;
Persona_1
la suddetta somma sarà versata giorno 05 (cinque) di ogni mese;
5) la Sig.ra dà il proprio consenso alla percezione, da parte Parte_2
della Sig. nella sua interezza dell'assegno unico;
6) Riconoscere tutte le spese Parte_1
straordinarie nell'interesse della minore nella misura del 50% rispettivamente a carico di ciascun coniuge. Si precisa, inoltre, che tutte le spese straordinarie necessarie, quali ad es. visite mediche, medicinali dermatologici o connessi ad intolleranze o non da banco, libri scolastici, cancelleria ed accessori connessi alla scuola relativi ad inizio anno scolastico, una attività sportiva all'anno di interesse dei minori con relativo materiale, accessori e divisa ad essa propedeutica, viaggi di istruzione e corsi di lingue, e le spese facoltative concordate, saranno sostenute e condivise al 50% tra le parti. Ogni genitore dovrà provvedere al pagamento della propria quota a seguito di esibizione di preventivo e/o fattura entro una (1) settimana dalla comunicazione. Le parti concordano che non sono ammesse compensazioni tra le spese straordinarie e il mantenimento ordinario, ma solo tra le stesse spese straordinarie”.
La causa veniva quindi assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti. Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti il 27/11/2025, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale alle condizioni sopramenzionate.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 04/06/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato a [...] il [...], e Parte_1
nata in [...] il [...], alle condizioni Parte_2
stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse il 27/11/2025 e trascritte in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di RO (ME) di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il
13/10/2005, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 1, parte 1.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 11/12/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1859 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
C.F._1
E
nata in [...] il [...], C.F.: Parte_2
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. SAVOCA ELIO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
04/06/2025, i coniugi , nato a [...] Parte_1
il 13/11/1964, e , nata in [...] il [...], Parte_2
premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di RO (ME) il 13/10/2005, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 1, parte 1; - che dall'unione era nata la figlia minore , Persona_1
nata in [...] il [...];
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni del ricorso introduttivo.
All'udienza del 10/12/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di non volersi riconciliare e di insistere nella domanda congiunta alle condizioni modificate con atto sottoscritto dalle parti il 27/11/2025 nei seguenti termini:
“1) I Sigg.ri e Parte_1 [...]
a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i Parte_2
reciproci obblighi di legge;
2) Mantenere la casa coniugale, sita in Letojanni (ME), Contrada
Ciriolo n° 3, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, nella disponibilità del Sig. . Parte_1
3) Disporre l'affido condiviso della minore al Sig. Persona_1
, con allocazione privilegiata presso lo stesso;
i tempi Parte_1
di permanenza presso il genitore non domiciliatario sono regolati secondo accordi tra i genitori ed in difetto come segue: due giorni alla settimana in orari da concordare con il coniuge anche considerati i turni dell'attività lavorativa, che in difetto di accordo restano fissati il mercoledì e venerdì dalle ore 18 alle ore 21,30, un fine settimana ogni due settimane dalle ore 17,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica per cinque giorni consecutivi nelle vacanze di natale ad anni alterni comprendenti il Natale o il Capodanno per due giorni consecutivi nelle vacanze di Pasqua, per quindici giorni consecutivi nelle vacanze estive, periodo da concordare tra i coniugi sentita la minore, nonché metà della giornata del compleanno e dell'onomastico della minore;
le suddette modalità possono essere modificate anche su richiesta della minore, purché nel complessivo rispetto dei periodi di tempo riservati al rapporto tra il genitore non domiciliatario ed la minore. Indipendente dalle alternanze e nel rispetto degli orari scolastici, le parti avranno sempre diritto a trascorrere con la figlia il proprio compleanno o la Festa della mamma, a prescindere dalla turnazione concordata.
Egualmente, il Sig. avrà diritto a trascorre con la figlia il proprio compleanno o la Parte_1
Festa della Papà anche qualora coincidesse con un giorno di visita della moglie, prevedendo il recupero del giorno, nella giornata seguente. In caso di spostamenti al di fuori del Comune di residenza, per gite e/o viaggi, anche di un solo giorno, con la minore, entrambi i genitori si impegnano a comunicare all'altro il luogo di spostamento ed i riferimenti di eventuali luoghi di alloggio, onde garantire la facile reperibilità della minore in caso di necessità ed urgenza;
3) La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore sono assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
4)Tenuto conto che entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti, le parti rinunciano reciprocamente a qualsivoglia contributo economico. 5)la Sig.ra verserà al sig. Parte_2 Parte_1
, la somma di € 200,00 a titolo di mantenimento per la figlia
[...] [...]
, fino a quando la stessa non diverrà economicamente indipendente;
Persona_1
la suddetta somma sarà versata giorno 05 (cinque) di ogni mese;
5) la Sig.ra dà il proprio consenso alla percezione, da parte Parte_2
della Sig. nella sua interezza dell'assegno unico;
6) Riconoscere tutte le spese Parte_1
straordinarie nell'interesse della minore nella misura del 50% rispettivamente a carico di ciascun coniuge. Si precisa, inoltre, che tutte le spese straordinarie necessarie, quali ad es. visite mediche, medicinali dermatologici o connessi ad intolleranze o non da banco, libri scolastici, cancelleria ed accessori connessi alla scuola relativi ad inizio anno scolastico, una attività sportiva all'anno di interesse dei minori con relativo materiale, accessori e divisa ad essa propedeutica, viaggi di istruzione e corsi di lingue, e le spese facoltative concordate, saranno sostenute e condivise al 50% tra le parti. Ogni genitore dovrà provvedere al pagamento della propria quota a seguito di esibizione di preventivo e/o fattura entro una (1) settimana dalla comunicazione. Le parti concordano che non sono ammesse compensazioni tra le spese straordinarie e il mantenimento ordinario, ma solo tra le stesse spese straordinarie”.
La causa veniva quindi assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti. Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti il 27/11/2025, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale alle condizioni sopramenzionate.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 04/06/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato a [...] il [...], e Parte_1
nata in [...] il [...], alle condizioni Parte_2
stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse il 27/11/2025 e trascritte in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di RO (ME) di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il
13/10/2005, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 1, parte 1.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 11/12/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.