Cass. civ., sez. I, sentenza 15/11/1977, n. 4971
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Sentenza 15 novembre 1977

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La legittimazione a chiedere la declaratoria di efficacia in Italia di una sentenza straniera, ai sensi degli artt 796 e seguenti cod proc civ, spetta esclusivamente ai soggetti che furono parti del procedimento dinanzi al giudice straniero, e, in caso di morte, e suscettibile di trasmissione agli eredi solo se si verta in materia di rapporti di natura patrimoniale, non personale. Pertanto, deve escludersi che la domanda di delibazione di una sentenza straniera di divorzio possa essere proposta dagli eredi del coniuge defunto, al fine di ottenere la modificazione dello status di coniuge del superstite, e la sua conseguente estromissione dalla successione. ( V 996/73, mass n 363393).*

L'improponibilita della domanda di divorzio, per il mancato completamento del prescritto periodo di separazione (art 3 n 2 della legge primo dicembre 1970 n 898), non puo essere dedotta nel giudizio d'impugnazione, che investa la sentenza di divorzio esclusivamente sui capi concernenti la Determinazione dell'assegno l'affidamento della prole, e, quindi, comporta il passaggio in giudicato della sentenza medesima sul capo relativo allo scioglimento del matrimonio.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 15/11/1977, n. 4971
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4971
    Data del deposito : 15 novembre 1977

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