TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/11/2025, n. 2172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2172 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di IN VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 26 del mese di Novembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 3242/16 R.G..
È comparso, per l'attrice, all'avv. SA ER anche per delega dell'avv.
SE NO il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per i convenuti in proprio e nella qualità, Controparte_1
e l'avv. Vincenzo GIUNTA il quale Controparte_2 Controparte_3
precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Chiede la concessione di un termine per note difensive.
È comparsa, per la convenuta l'avv. Alessandra Controparte_4
OLIVERI la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Insiste, in particolare, nelle note ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. e chiede la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario.
IL G.U. rigetta l'istanza di concessione di termine per note difensive in quanto non previste dall'art. 281 sexies c.p.c. e dispone procedersi con la discussione orale della causa.
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di IN
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di IN Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3242 del Ruolo Generale Affari Contenziosi 2016
TRA
nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in
Giardini Naxos (ME), Via Umberto, n. 136, presso lo studio dell'avv. SE
NO dal quale è rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente all'avv.
SA ER ATTRICE
CONTRO
nata a [...] il [...], c.f. , in Controparte_1 CodiceFiscale_2 proprio e nella qualità di esercente la patria potestà e di legale rappresentante pro tempore della figlia minore e nato a [...] Persona_1 Controparte_2 il 16.11.1985, ed ivi residente in [...]
nata a [...] il [...], ed ivi residente in [...]
OL snc, c.f. , elettivamente domiciliati in Messina, Via CodiceFiscale_4
Giordano Bruno, n. 116, presso lo studio dell'avv. Cosimo GAMBADAURO, rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo GIUNTA CONVENUTI
E
nata AO (ME) l'11.01.1969, c.f. Controparte_4
, residente in [...] ed C.F._5
2 TRIBUNALE di IN elettivamente domiciliata in Messina, Galati Marina, Via Nazionale, n. 190, presso lo studio dell'avv. Alessandra OLIVERI dalla quale è rappresentata e difesa CONVENUTA avente per OGGETTO: actio negatoria servitutis e risarcimento del danno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
, in proprio e nella qualità di rappresentante legale della figlia
[...] Per_1
e
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e, premettendo di essere proprietaria di un fabbricato sito in Giardini Naxos e confinante con un fabbricato in comproprietà dei convenuti, ha chiesto di accertare che i convenuti avevano collocato i tubi di scarico delle acque piovane relativi al suddetto fabbricato, così come descritti nella perizia tecnica allegata al proprio atto di citazione, in violazione delle distanze legali previste dall'art. 889 c.c..
Al riguardo ha rappresentato che, nel luglio 2003, aveva già proposto per il medesimo motivo una domanda nei confronti di dante causa dei Parte_2 convenuti in proprio e n.q., e Controparte_1 Controparte_2
e che, in occasione di tale giudizio, aveva appreso che alcuni dei Controparte_3 tubi dei quali aveva lamentato la collocazione in violazione delle distanze legali erano di pertinenza del fabbricato di all'epoca non convenuta in Controparte_4 giudizio;
inoltre, la sentenza pronunciata al termine di questo procedimento e passata in giudicato – che aveva accolto la domanda di accertamento della violazione delle distanze legali – era rimasta inosservata in quanto i convenuti, aventi causa del soccombente si erano limitati ad arretrare solo il tubo adiacente al prospetto Parte_2
centrale del fabbricato.
Ha, quindi, chiesto, previo accertamento della collocazione, da parte dei convenuti, dei tubi in violazione delle distanze legali, la loro condanna alla rimozione o all'arretramento fino al rispetto delle distanze, oltre al risarcimento dei danni conseguenti alla violazione del proprio diritto di proprietà nella misura non inferiore a € 15.000,00.
Con comparsa di risposta, depositata in data 8 settembre 2016, si sono costituiti in giudizio in proprio e nella qualità di rappresentante legale della Controparte_1
figlia e i quali, Persona_1 Controparte_2 Controparte_3 3 TRIBUNALE di IN dopo aver preliminarmente eccepito l'improcedibilità della domanda di risarcimento del danno per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, hanno eccepito l'infondatezza della domanda attorea.
In particolare, hanno rilevato che, per un verso, la sentenza pronunciata nel precedente giudizio era stata integralmente eseguita atteso che il tubo di rame collocato sul muro di confine con l'attrice era stato regolarmente rimosso;
per altro verso, che il tubo in pvc proveniente dal pluviale del tetto dell'immobile dei convenuti oggetto del presente giudizio, invece, era presente in quella posizione da oltre venti anni talché doveva ritenersi acquisto per usucapione il diritto di servitù al mantenimento del suddetto tubo a distanza inferiore di quella prevista dall'art. 889 c.c..
I convenuti, inoltre, evidenziando che l'attrice, a seguito dei lavori edili effettuati, aveva lasciato aperto e senza alcuna protezione un giunto tecnico al secondo piano e che, a causa di ciò, si erano verificate infiltrazioni di acqua nel piano seminterrato che avevano causato allagamenti e danni allo stesso, cortocircuiti e guasti agli impianti elettrici nello stesso presenti ed al servizio di un esercizio commerciale di loro proprietà, hanno invocato sia il risarcimento in forma specifica mediante il ripristino dell'originaria parete di confine demolita, sia il risarcimento per equivalente dei danni conseguenti alle lamentate infiltrazioni, stimati in complessivi € 5.000,00.
Infine, hanno eccepito che l'attrice aveva costruito il tetto del suo fabbricato in aderenza al proprio violando le norme edilizie che regolamentano le distanze legali nelle costruzioni e hanno chiesto la sua condanna alla demolizione della parte di tetto costruita in aderenza.
Con comparsa di risposta, depositata in data 10 ottobre 2016, si è costituita in giudizio la quale, dopo aver preliminarmente eccepito Controparte_4
l'improcedibilità della domanda di risarcimento del danno per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita, ha rilevato l'infondatezza della domanda attorea.
Ha, innanzitutto, precisato che, diversamente da quanto ritenuto dall'attrice, i tubi di scarico delle acque piovane per cui è causa non erano riconducibili ad un unico fabbricato in comproprietà dei convenuti bensì a due distinti fabbricati di cui uno – cioè, quello sito in
Giardini Naxos, Via SA, n. 36 – di proprietà esclusiva di SANTORO Maria Stella, 4 TRIBUNALE di IN US GA, e e l'altro – Controparte_3 Persona_1
cioè, quello sito in Giardini Naxos, Via Dalmazia, n. 27 – di sua proprietà esclusiva.
Ha, poi, rilevato che, con contratto di compravendita del 21 novembre 1996, insieme alla madre aveva venduto al fratello dante causa dei convenuti Parte_2
in proprio e n.q., e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 in quanto, rispettivamente, moglie e figli del fratello, un terreno con annesse
[...]
servitù attive e passive esistenti o nascenti dallo stato dei luoghi tra le quali rientrava la servitù di scolo delle acque piovane della propria terrazza le quali erano convogliate attraverso un tubo che sboccava direttamente in tale terreno.
Successivamente, il defunto aveva edificato su detto Parte_2
terreno un fabbricato e in tale occasione aveva, arbitrariamente e senza il suo consenso, modificato la collocazione del tubo di scolo delle acque piovane spostandolo, insieme a quello realizzato per il proprio immobile, lungo il confine con l'immobile di proprietà dell'attrice, ponendolo all'interno di un giunto tecnico non visibile.
La convenuta, quindi, oltre ad aver sottolineato l'assenza di una propria responsabilità nella collocazione del proprio tubo di scolo delle acque in violazione delle distanze legali, ha chiesto, in via subordinata all'accoglimento della domanda attorea, previo accertamento dell'acquisto per usucapione di un diritto di servitù di scolo delle acque piovane della terrazza in favore del proprio immobile e a carico dell'immobile servente di proprietà dei convenuti, che gli stessi fossero condannati a ripristinare il tubo nelle posizione in cui si trovava prima del suo spostamento oltre che a manlevarla da un'eventuale condanna al risarcimento del danno.
Con le memorie ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. ha poi precisato che, tenuto conto che prima della vendita del terreno in favore del fratello Parte_2
sussisteva, tra il fabbricato di sua proprietà ed il terreno poi venduto, uno stato di asservimento dell'uno rispetto all'altro costituito dai propri danti causa, e che il titolo in ragione del quale ha invocato l'accertamento della titolarità del diritto di servitù di scolo delle acque piovane è la destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c..
1. La domanda di accertamento dell'inesistenza di un diritto di servitù di mantenimento del tubo di scolo delle acque piovane a distanza inferiore di quella prevista 5 TRIBUNALE di IN dall'art. 889 c.c. avanzata nei confronti dei convenuti in proprio e Controparte_1
nella qualità di rappresentante legale della figlia Persona_1 CP_2
e è parzialmente fondata e deve essere accolta.
[...] Controparte_3
Si rileva, preliminarmente, che la stessa attrice ha evidenziato di aver proposto, nel
2003, una actio negatoria servitutis nei confronti di dante causa Parte_2 dei predetti convenuti, poi deceduto nel corso del giudizio, al fine di ottenere l'accertamento dell'inesistenza di un diritto di servitù di collocazione dei tubi di scolo delle acque piovane a distanza inferiore di quella prevista dall'art. 889 c.c. e che tale giudizio si era concluso con sentenza di accoglimento passata in giudicato.
Dalla lettura della suddetta sentenza, prodotta in atti, emerge che in tale giudizio l'attrice aveva invocato la rimozione dei due tubi di scolo delle acque piovane provenienti dall'immobile del convenuto il quale, in occasione dei lavori di Parte_2 costruzione del fabbricato, li aveva collocati a distanza inferiore di quella prevista dalla legge, e cioè un primo tubo incassato nel giunto tecnico presente lungo tutto il confine e un altro tubo a vista collocato accanto allo stesso.
Emerge, altresì, che, espletata la consulenza tecnica d'ufficio, il consulente tecnico di quel giudizio aveva accertato che uno dei due tubi in questione, e cioè quello incassato nel giunto tecnico, proveniva da un fabbricato appartenente ad un soggetto terzo non facente parte del giudizio, e cioè mentre il tubo a vista era stato Controparte_4 realizzato a distanza inferiore di un metro dal confine: in conseguenza di ciò, il Giudice aveva condannato il convenuto nelle more costituitosi in giudizio Controparte_2 quale erede del padre deceduto all'arretramento del solo tubo a Parte_2
vista, nulla potendo pronunciare in relazione al tubo che si trovava all'interno del giunto tecnico per carenza di contraddittorio con il suo proprietario, all'epoca non citato in giudizio, ovvero l'odierna convenuta Controparte_4
In questo giudizio, invece, l'attrice, tenuto conto di quanto risultante dalla propria perizia di parte allegata all'atto di citazione, ha rappresentato che, a seguito di lavori edili, era stata scoperta l'esistenza, all'interno del giunto tecnico presente tra il proprio fabbricato e quello dei convenuti in proprio e nella qualità di rappresentante Controparte_1
legale della figlia e Persona_1 Controparte_2 CP_2 6 TRIBUNALE di IN Francesca, di due tubi che raccolgono le acque piovane provenienti sia dall'immobile dei convenuti, sia da quello della convenuta e, inoltre, che la Controparte_4 sentenza pronunciata nei confronti di e suoi eredi era rimasta Parte_2
quasi del tutto inosservata in quanto i due nuovi tubi realizzati in sostituzione di quello di cui era stato disposto l'arretramento si trovano anch'essi a distanza inferiore di un metro dal confine.
Anche in questo giudizio è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio ed il consulente tecnico, investito dell'accertamento sull'effettiva coincidenza o meno dei tubi per cui è causa con quelli oggetto del primo giudizio, ha preliminarmente riferito che
“…con l'atto di citazione del 31/07/2003 la signora contestò al sig. Parte_1
che, con la realizzazione del nuovo fabbricato (autorizzato con Parte_2 concessione edilizia n° 30 del 1999 e successiva Concessione in Variante n° 15/2001 del
20/04/2001), lo stesso aveva utilizzato il giunto sismico che si è venuto a creare fra tale costruzione ed il vecchio (ed alto) muro di confine di sua proprietà ( ) per Parte_1 posizionare una tubazione di scolo delle acque meteoriche posta in orizzontale con pendenza verso la strada. La contestazione era estesa anche alle altre due tubazioni
(pluviali) a vista che servivano entrambe le falde del tetto della costruzione e che CP_2
erano fissate sulla parete del nuovo edifico prospettante sul confine (si vedano foto della consulenza del geom. UN allegate – con didascalie esplicative apposte dallo scrivente
CTU). Il CTU dell'epoca, pur non potendo prendere visione dell'interno del giunto (perché delimitato dalla parete del nuovo edificio e dall'alto muro di confine , nonché Parte_1 mascherato da un lamierino sul suo contorno) e senza essere riuscito ad accedere al terrazzino retrostante il fabbricato del convenuto per effettuare prove di scarico, confermò che le tubazioni contestate (che era riuscito a vedere) non rispettavano il dettato normativo della distanza di 1 metro dal confine, evidenziando al contempo che quella presente all'interno del giunto (di cui vedeva solo lo sbocco sulla strada e la provenienza da fabbricato retrostante) era riconducibile allo smaltimento di acque meteoriche di soggetto terzo alla causa. Sulla base di tali risultanze il Giudice emise la sentenza disponendo lo spostamento delle sole tubazioni a vista fissate sulla parete a confine del fabbricato del convenuto (nelle more deceduto), nulla potendo decidere, ovviamente, Parte_2 7 TRIBUNALE di IN sulla tubazione presente dentro il giunto in quanto di terzi non citati. Come si vede dalle foto allegate alla consulenza del geom. UN (i cui originali sono stati fotografati dallo scrivente ed allegati alla odierna relazione), i pluviali che consentivano lo smaltimento delle acque meteoriche dal tetto a due falde della costruzione del sig. Parte_2 erano entrambi fissati sulla parete laterale del nuovo fabbricato fronte confine attoreo ed in particolare la tubazione che serviva la falda opposta alla strada si ricongiungeva con percorso sub orizzontale in pendenza a quella lato strada, in modo da avere un unico tratto finale di tubazione che passava su piccole porzioni, in orizzontale e verticale, del giunto per poi fronteggiare lo spigolo lato strada della costruzione fino allo sbocco sul CP_2 marciapiede. Per quanto detto, appare abbastanza evidente che il geom. UN non si accorse, né avrebbe potuto farlo visto lo stato dei luoghi, per la presenza di un unico sbocco di scarico e la dichiarata impossibilità di accedere a tutti gli immobili, che all'interno del giunto passavano due tubazioni sovrapposte e non solo quella proveniente dal fabbricato della signora ”. Parte_3
Il C.T.U. ha, poi, aggiunto che “…Per quanto riguarda le altre due tubazioni (K e W) per cui è stata emessa la sentenza n° 201/2011, ovvero quelle che servono le due falde del tetto che copre l'immobile dei convenuti + 3, si è accertato che le stesse sono state CP_1
modificate nel loro percorso, nel senso che quella a servizio della falda lato strada (W) è stata spostata interamente sul fronte dell'edificio lato via SA, mentre quella che serve la falda retrostante (K) è stata rimossa dal prospetto lato giunto e convogliata, in orizzontale tramite il terrazzino del primo piano, verso la sottostante tettoia che copre porzioni del supermercato del piano terra, per poi convogliare le acque meteoriche verso la tubazione situata all'interno del giunto sismico opposto a quello al confine Parlatore e infine defluire sulla via SA. Quindi, la parte soccombente nel giudizio del 2003 si è adeguata alla sentenza (peraltro non rispettando per tutto il percorso delle dette tubazioni la distanza minima di 1 metro dal confine – come si evince dalle foto) solo relativamente ai pluviali K e W, essendo stata “scoperta” da parte attrice la tubazione Y solo a seguito dell'eliminazione del proprio muro di confine che delimitava il giunto in occasione delle modifiche edilizie avviate nell'ano 2015, come si può dedurre dalla corposa corrispondenza di contestazione ante causa prodotta in atti…”. 8 TRIBUNALE di IN Alla luce di quanto sopra esposto deve ritenersi formato un giudicato parziale sulla domanda proposta in questa sede.
In particolare, per quanto riguarda il secondo tubo presente all'interno del giunto, il mancato accertamento della sua esistenza nel precedente giudizio che ha condotto al rigetto della domanda in parte qua è dipeso dal mancato raggiungimento della prova della sua esistenza le cui conseguenze sono inevitabilmente ricadute sulla parte gravata dal relativo onere probatorio;
sarebbe stato onere dell'attrice, infatti, dimostrare già in quel primo giudizio che, sebbene uno dei tubi presenti nel giunto fosse riconducibile ad un soggetto terzo ( , tuttavia all'interno del giunto erano presenti altri due Controparte_4 tubi – e non uno soltanto, come accertato dal C.T.U. dell'epoca – e che l'altro era riconducibile al convenuto nelle more costituitosi quale erede del Controparte_2 padre Parte_2
Discorso diverso deve essere fatto per i due nuovi tubi realizzati in sostituzione di quello a vista di cui è stato disposto, con la precedente sentenza di condanna, l'arretramento in relazione ai quali nessun problema di interferenza con il precedente giudicato si pone in quanto, essendo i tubi diversi ed essendo diversa la loro collocazione, non può ritenersi formato un giudicato sulla loro collocazione a distanza inferiore di quella prevista per legge.
Pertanto, deve affermarsi che, avendo ad oggetto la domanda proposta nell'odierno giudizio in parte il medesimo accertamento già compiuto nel precedente giudizio e concluso con il rigetto nel merito della domanda, lo stesso risulta parzialmente coperto da giudicato.
Quanto, invece, ai due nuovi tubi realizzati successivamente alla pronuncia della sentenza di condanna passata in giudicato, ai fini dell'accertamento della collocazione alla distanza legale prevista dall'art. 889, comma 2, c.c. – secondo cui “Per i tubi d'acqua pura
o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine.” – il consulente tecnico d'ufficio ha riscontrato che “…è evidente che la deviazione operata sul pluviale K dai convenuti + 3 dopo la sentenza del 2011 CP_1 nel proc. 263/2003 R.G. Trib. AO, come ben visibile dalle foto nn° 13 e 14 allegate, realizza un percorso che, seppure a vista, perimetra (nel tratto verticale di raccordo alla grondaia e poi per circa 3 metri in orizzontale) il confine con l'immobile della parte attrice, non rispettando la distanza minima di 1 metro… Similare discorso può essere fatto per il 9 TRIBUNALE di IN pluviale W, anch'esso deviato dalla posizione originaria dai convenuti + 3 dopo la CP_1
sentenza del 2011 resa nel proc. 263/2003 R.G. Trib. AO, come si evince dal confronto fra le foto della consulenza di CTU del geom. UN e le foto odierne prodotte dallo scrivente. Come ben illustrato dalla foto n° 16 allegata (per cui si ritiene di potere prescindere da una rappresentazione grafica) tale pluviale è stato deviato integralmente a vista sul prospetto verso la strada pubblica, allontanandosi dal confine con parte attrice
(pur non prospettando su esso) di oltre un metro solo nel suo tratto verticale centrale…”.
È stato, quindi, accertato che entrambi i nuovi tubi realizzati in esecuzione della sentenza di condanna sono posti, per alcuni tratti, a distanza inferiore di un metro dal confine.
Orbene, considerato che l'eccezione di acquisto per usucapione del diritto di servitù al mantenimento a distanza inferiore di quella legale è stata sollevata espressamente solo per il diverso tubo oggetto dell'accertamento su cui si è formato il giudicato – e ritenuto, in ogni caso, che rispetto ai due tubi nuovi tale eccezione sarebbe, comunque, infondata nel merito in quanto è stato accertato che i tubi sono stati collocati dopo la pronuncia della sentenza del
2011 e che, quindi, rispetto alla data di introduzione del presente giudizio non sarebbe in ogni caso maturato il termine ventennale per l'eventuale usucapione del diritto di servitù – i convenuti in proprio e nella qualità di rappresentante legale della Controparte_1 figlia e devono Persona_1 Controparte_2 Controparte_3 essere condannati all'arretramento dei suddetti due nuovi tubi alla distanza di un metro dal confine per tutta la loro lunghezza.
2. L'attrice ha anche invocato il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione delle distanze legali.
In merito si osserva che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, “In caso di violazione di distanze legali, l'esistenza del danno può essere provata attraverso le presunzioni, tenendo conto di fattori, utili anche alla valutazione equitativa, e da cui si desuma una riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore e di altri elementi che vanno allegati e provati dall'attore.” (massima Cass. Civ., Sez. 2, n. 17758/24).
10 TRIBUNALE di IN Nel caso in esame, tuttavia, l'attrice non ha in alcun modo né allegato, né provato le circostanze dalle quali poter desumere, anche presuntivamente, la riduzione del valore o del godimento dell'immobile, ragione per la quale la domanda risarcitoria deve essere rigettata.
3. La domanda di accertamento dell'inesistenza di un diritto di servitù al mantenimento del tubo di scolo delle acque piovane a distanza inferiore di quella prevista dall'art. 889 c.c. proposta nei confronti dell'altra convenuta è Controparte_4
fondata e deve essere accolta.
Il C.T.U., chiamato a descrivere i luoghi, in merito alla collocazione del tubo della convenuta ha, preliminarmente, rappresentato che “…Il fabbricato (B) dell'attrice ed il fabbricato (C) dei convenuti sono separati fra loro da un giunto tecnico di dilatazione largo circa 30 cm al cui interno (per quanto attiene il procedimento che ci occupa), per l'intera sua estensione, si rileva la presenza di n° 2 condutture sovrapposte in tubazioni di PVC che si ricongiungono fra loro in una singola in corrispondenza dello scarico libero su via
SA (si vedano foto nn° 4-5-6). Le due tubazioni sovrapposte, del diametro di 100 mm, risultano incamiciate all'interno di altre tubazioni più grandi, del diametro di 125 mm, per poi incanalarsi tramite una braca a T in un unico scarico del medesimo diametro di 100 mm. Dette due tubazioni, come meglio si dirà in seguito, servono per lo smaltimento delle acque meteoriche (rispettivamente) la costruzione (A) e la costruzione (C), di entrambi i convenuti. Nell'elaborato fotografico dall'alto i punti origine di tali due tubazioni di scarico sono indicati con la lettera X (a servizio di circa metà del lastrico solare dell'edificio (A) della convenuta ) e con la lettera Y (a servizio di Controparte_5 circa la metà del terrazzo a livello del primo piano dell'edificio (C) di proprietà dei convenuti + 3 (si vedano foto da n° 7 a n° 12 e foto n° 16 che individua i Controparte_6 terminali) …”.
Ha, inoltre, aggiunto che “…Come già illustrato il pluviale X è l'unico tramite il quale viene esercitata la servitù di scolo a servizio del lastrico solare di copertura del fabbricato e che risulta posizionato, nel suo andamento semi Controparte_5
orizzontale in pendenza, all'interno del giunto sismico fra le costruzioni dell'attrice e dei convenuti + 3. Al proposito si chiarisce che la sua giacitura è integralmente CP_1
ricadente sulla particella 1085 di + 3 (fondo servente), stante che la sua immutata CP_1 11 TRIBUNALE di IN posizione (almeno dal 2001) all'interno del giunto era per forza di cose affiancata all'antico muro (oggi demolito) che delimitava il fondo attoreo…”.
La convenuta pur non negando che uno dei tubi di Controparte_4
scolo delle acque piovane rinvenuto nel giunto tecnico è riconducibile al suo fabbricato ed è collocato ad una distanza inferiore rispetto a quella prevista dalla legge, ha eccepito che sarebbe stato così posto, arbitrariamente e a sua insaputa, da Parte_2
precedente proprietario dell'immobile di proprietà degli altri convenuti – sul quale lei esercita un diritto di servitù di scolo delle acque piovane – in quanto il precedente tubo sboccava direttamente nel suddetto terreno.
Ha, poi, dichiarato di essere disponibile alla rimozione del suddetto tubo a condizione che i convenuti, proprietari del fondo servente rispetto al suo diritto di servitù di scolo, le consentano di ripristinare il precedente tubo che le permetteva di esercitare il diritto di servitù sul loro terreno.
Orbene, considerato che è incontestato che uno dei tubi di scolo delle acque piovane rinvenuti nel giunto tecnico sia di pertinenza di in quanto Controparte_4
posto al servizio dell'immobile di sua proprietà e che questo si trova a distanza inferiore di un metro dall'immobile dell'attrice, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia collocato sul fondo degli altri convenuti e che sia stato ivi collocato dal loro dante causa, la convenuta deve essere condannata al suo arretramento nel rispetto delle distanze legali.
Questa decisione origina dal fatto che non è rilevante, in sede petitoria, individuare chi sia stato l'autore dell'abusiva collocazione del tubo di pertinenza dell'immobile della convenuta, salvo che ai fini di una domanda di garanzia e manleva (v. infra); è invece, rilevante accertare chi sia il soggetto che deve modificare la situazione riconducendola ad una condizione di legittimità e tale soggetto non può che essere il proprietario dell'immobile al quale il tubo in questione accede.
4. Non può, invece, per le medesime ragioni precedentemente esposte, trovare accoglimento nei suoi riguardi la domanda attorea di risarcimento del danno, non avendo l'attrice né allegato, né provato le circostanze da cui poter desumere, anche presuntivamente, l'eventuale riduzione del valore o del godimento dell'immobile.
12 TRIBUNALE di IN 5. Le domande riconvenzionali c.d. “trasversali” articolate dalla convenuta nei confronti degli altri convenuti in Controparte_4 Controparte_1 proprio e nella qualità di rappresentante legale della figlia Persona_1
e devono, invece, essere dichiarate Controparte_2 Controparte_3 inammissibili.
Risulta, preliminarmente, opportuno richiamare l'orientamento più garantista assunto dalla giurisprudenza di legittimità che questo Giudicante ritiene di dover condividere – seppur consapevole dell'esistenza di altro orientamento di segno contrario – secondo cui
“Nel processo civile conseguente alla novella di cui alla l. n. 353 del 1990, caratterizzato da un sistema di decadenze e preclusioni, un convenuto può proporre una domanda nei confronti di un altro, convenuto in giudizio dallo stesso attore, in caso di comunanza di causa o per essere da costui garantito, dovendo a tal fine avanzare l'istanza di differimento della prima udienza, ex art. 269 c.p.c., con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, procedendo quindi alla notifica della citazione nell'osservanza dei termini di rito.” (massima Cass. Civ., Sez. 1, n. 12662/21).
La cosiddetta domanda riconvenzionale “trasversale”, cioè la domanda che un convenuto propone nei confronti di un altro convenuto, al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa da parte del destinatario – il quale deve essere posto nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato se fosse stato un terzo tout court, dovendo essere ritenuto tale rispetto al nuovo rapporto processuale instaurato dal convenuto con la suddetta domanda riconvenzionale trasversale – deve essere svolta mediante la richiesta rivolta al
Giudice, da effettuare con la comparsa di risposta depositata tempestivamente, di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo e di differimento della prima udienza, con successiva notificazione al predetto convenuto della citazione per chiamata di terzo all'udienza così differita.
Nel caso in esame, ha proposto le domande c.d. Controparte_4 trasversali nei confronti degli altri convenuti sotto forma di domande riconvenzionali senza procedere alla richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa degli stessi quali terzi con differimento della prima udienza e notificazione della citazione, ragione per la quale queste devono essere dichiarate inammissibili. 13 TRIBUNALE di IN 6. La domanda di risarcimento del danno proposta dai convenuti CP_1
, in proprio e nella qualità di rappresentante legale della figlia
[...] Per_1
e nei confronti dell'attrice
[...] Controparte_2 Controparte_3
è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito Parte_1 esposti.
L'art. 2043 c.c. dispone che “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Sotto il profilo probatorio, il soggetto danneggiato che agisce per ottenere il risarcimento del danno subìto a causa di un fatto illecito altrui è tenuto a dimostrare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana, e cioè il fatto illecito altrui, doloso o colposo, l'evento dannoso subìto ed il nesso di causalità intercorrente tra gli stessi, oltre naturalmente ai c.d. danni-conseguenza; il danneggiante, invece, può sempre dimostrare l'eventuale verificazione di un fatto, umano o naturale, idoneo ad interrompere il nesso causale e ad escludere così la responsabilità o, ancor prima, di non essere l'autore del comportamento produttivo del danno.
Nel caso in esame, sebbene i convenuti abbiano allegato che per un fatto asseritamente imputabile all'attrice – e cioè l'avere lasciato aperto e senza alcuna protezione, a seguito dei lavori effettuati, parte del giunto tecnico al secondo piano – si sarebbero verificate infiltrazioni nel proprio locale interrato dalle quali sarebbero derivati allagamenti e danni allo stesso, nonché cortocircuiti e guasti agli impianti elettrici posti al servizio del proprio esercizio commerciale situato al piano superiore, non hanno in alcun modo né allegato, né provato, i danni-conseguenza subiti in ragione dei suddetti eventi dannosi, limitandosi a quantificarli genericamente in € 5.000,00 e chiedendo la condanna dell'attrice al ripristino ed all'impermeabilizzazione della parete di confine.
Il C.T.U., pur avendo accertato che “…Su tale aspetto va precisato che il giunto originario esistente fra il nuovo fabbricato oggi + 3 e l'alto muro che delimitava il CP_1 fondo attoreo era perfettamente protetto alla sua sommità da un lamierino che impediva all'acqua meteorica di infiltrarsi al suo interno (lamierino ancora oggi visibile – foto n°
30). Con l'eliminazione del vecchio muro di confine Parlatore, avvenuta nel 2015 per realizzare il nuovo vano garage con vano soprastante, l'originario giunto largo cm 16 14 TRIBUNALE di IN (come attestato dalla consulenza del geom. UN) si allargò fino agli oltre 30 cm attuali.
In aggiunta a ciò, il rinvenimento della conduttura afferente al pluviale Y (oltre a quella connessa al pluviale X che già si conosceva) ed il contestuale avvio dell'attuale contenzioso, comportò la mancata ricollocazione di un nuovo lamierino coprigiunto che impedisse la caduta dell'acqua meteorica all'interno del nuovo (ampio) giunto, quindi verso la sottostante parete laterale interrata del piano interrato Santoro + 3 (si vedano foto nn° 31, 32, 33 e 34). Poiché la parete laterale interrata fronte giunto del piano deposito è costituita solo dal getto di calcestruzzo connesso alla palificata ivi presente ed a malta cementizia mista a terreno naturale negli interstizi fra i vari pali, è evidente che l'accumulo
d'acqua meteorica nel giunto comporta inevitabilmente il suo filtraggio all'interno del piano interrato. Questo fenomeno è perfettamente intuibile dalla presenza di ampi residui calcarei in corrispondenza delle infiltrazioni e dal permanere dell'umidità sul terreno latistante la rampa carrabile che consente l'accesso al piano interrato…”, ha rappresentato che“…L'apparente mancanza della pavimentazione e del massetto cementizio in tale area frapposta fra palificata e rampa, in uno con la presenza di una pompa elettrica di sollevamento, non fanno emergere la presenta di evidenti danni all'intero piano, salvo
l'evidente disagio di dovere aspirare l'acqua che si infiltra, per la parte non assorbita dal terreno, e l'impossibilità di utilizzare tale ambiente per il deposito di prodotti deperibili o che temono l'umidità. Si evidenzia, al proposito, l'opportunità di consentire ai sigg. CP_1
+ 3 di porre in essere l'intonaco di finitura e protettivo delle parti di parete fronte giunto oggi scoperte e visibili, nonché di collocare un nuovo lamierino copri giunto a cura di parte attrice…”.
Pertanto, la domanda di condanna al risarcimento del danno in forma specifica deve essere accolta;
l'attrice deve essere, dunque, condannata a realizzare l'intervento descritto dal consulente ove tecnicamente possibile o, in caso contrario, ad eseguire ogni opera necessaria ad eliminare le cause delle infiltrazioni.
Al contrario, la domanda di condanna al risarcimento del danno per equivalente, in mancanza di specifica allegazione, nel rispetto delle decadenze processuali, dei fatti costitutivi dei danni-conseguenza di cui è stato invocato il risarcimento, non può trovare accoglimento. 15 TRIBUNALE di IN Invero, i convenuti non hanno specificato i danni asseritamente subiti a causa delle infiltrazioni e degli allagamenti ma si sono limitati ad allegare, genericamente, danni al locale seminterrato ed agli impianti elettrici in esso presenti mentre il C.T.U. ha constatato la mancanza di danni strutturali al locale seminterrato;
solo con le note del 7 marzo 2023 hanno, tardivamente e per la prima volta, lamentato un danno da mancato godimento del predetto locale.
7. Infine, la domanda riconvenzionale proposta da in Controparte_1 proprio e nella qualità di rappresentante legale della figlia Persona_1
e nei confronti dell'attrice e volta alla Controparte_2 Controparte_3 demolizione della porzione di tetto costruita in aderenza, deve essere respinta in quanto infondata.
I convenuti hanno affermato che l'attrice avrebbe realizzato il tetto del proprio fabbricato in aderenza al proprio, con ciò violando le norme edilizie che regolamentano le distanze legali tra le costruzioni, senza allegare l'esistenza di una normativa locale derogatoria della normativa generale che, ai sensi degli artt. 873 e 877 c.c., ammette le costruzioni in aderenza salvo, appunto, deroghe previste dalla normativa edilizia comunale.
Tuttavia, in virtù del principio iura novit curia, è stato affermato che “Le prescrizioni dei piani regolatori generali e degli annessi regolamenti comunali edilizi che disciplinano le distanze nelle costruzioni, anche con riguardo ai confini, sono integrative del codice civile ed hanno, pertanto, valore di norme giuridiche (anche se di natura secondaria), sicché spetta al giudice, in virtù del principio "iura novit curia", acquisirne conoscenza
d'ufficio, quando la violazione di queste sia dedotta dalla parte.” (massima Cass. Civ., Sez.
2, n. 2661/20).
È stato, pertanto, disposto il richiamo del C.T.U. al fine di accertare, da un lato, se i regolamenti edilizi del Comune nel quale si trovano gli immobili prevedano deroghe alla normativa generale in materia di costruzioni in aderenza e, dall'altro, se effettivamente la porzione di tetto in questione sia stata costruita in aderenza.
In merito alle costruzioni c.d. in aderenza, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “La costruzione in aderenza alla fabbrica altrui, prevista dall'art. 877 c.c., postula l'assenza di qualsiasi intercapedine rispetto al preesistente muro del vicino e la 16 TRIBUNALE di IN piena autonomia, statica e funzionale, nei riguardi dello stesso;
essa è, quindi, consentita, salvo l'obbligo di pagamento nascente dall'eventuale occupazione di suolo altrui, anche quando tale muro presenti irregolarità (quali rientranze, sporgenze, riseghe e simili) nel suo ulteriore sviluppo in altezza, purché l'intercapedine possa ugualmente colmarsi mediante opportuni accorgimenti tecnici a cura del costruttore prevenuto, al di fuori dei cui obblighi resta, invece, qualsiasi opera intesa ad eliminare dette irregolarità, che fa carico al preveniente.” (massima Cass. Civ., Sez. 2, n. 25495/21).
Tuttavia, sebbene la costruzione in aderenza, perché sia legittima, deve essere realizzata senza lasciare intercapedini rispetto al preesistente muro, per le zone sismiche sono vigenti prescrizioni costruttive particolari;
nello specifico, l'art. 9, comma 3, della L. n.
1684/1962 dispone che “In caso di costruzioni contigue, ciascun edificio deve costituire un organismo a sé stante mediante l'adozione di giunti od altri opportuni accorgimenti idonei
a consentire la libera e indipendente oscillazione di ciascuno di essi.”.
È stato anche affermato che “Qualora sia eseguita una costruzione in aderenza senza rispettare le prescrizioni dettate dall'art. 9 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, in materia di edilizia nelle zone sismiche - disposizione che, pur non essendo integrativa delle norme del codice civile sulle distanze tra edifici, prevede specifici accorgimenti volti a prevenire danni alla proprietà altrui in occasione di movimenti tellurici - il proprietario dell'edificio contiguo ha diritto di chiedere l'eliminazione dello stato di pericolo derivante dalla presumibile instabilità del suo immobile, mediante idonei interventi o, se ciò non sia tecnicamente possibile, mediante la riduzione in pristino.” (massima Cass. Civ. Sez. 2, n.
9219/2009).
Ciò premesso, il C.T.U. ha descritto la collocazione della porzione di tetto in questione riferendo che “…Dalle foto e dai disegni allegati si evince con evidenza che la falda di copertura di porzioni del fabbricato di proprietà si trova in aderenza al Parte_1 preesistente fabbricato . Essa è stata edificata successivamente alla Parte_4 demolizione del vecchio muro della stessa ditta, posto al confine, che era raccordato al fabbricato mediante una scossalina metallica ancora esistente avente la Parte_4 funzione di riparare dall'acqua meteorica il giunto che si creava fra le strutture…”; ha poi aggiunto che “…La copertura a falda unica oggetto di accertamento, sporgente per circa 17 TRIBUNALE di IN 9,5 cm dal filo del sottostante fabbricato, in avvicinamento al fabbricato a cui è posta in aderenza alla distanza di 10,5 cm, è costituita da un manto di tegole in laterizio (coppi e controcoppi) appoggiati a dei listelli di legno a loro volta fissati ad una sottostante pannellatura prefabbricata coibentata e rivestita in lamiera metallica (si vedano foto allegate). A servizio del punto più basso di tale falda unica, in parallelo alla strada, vi è una grondaia in lamierino metallico destinata alla raccolta delle acque meteoriche, che sporge ancora di più verso il fabbricato di ulteriori 3,5 cm, distandone Parte_4
7 cm…”.
Ha chiarito che “…Pur non essendo nessuno degli elementi anzidetti della falda una parte strutturale dell'edificio , ovvero significativa dal punto di vista sismico per Parte_1
il calcolo dell'ampiezza minima del giunto (avente la funzione di evitare il martellamento fra gli edifici in caso di sisma con risposta controfase delle strutture), si ritiene che la loro rispettiva distanza dall'edificio non crei alcun problema in tal senso, in Parte_4
considerazione anche dell'altezza dal suolo variabile fra i metri 3,75 all'imposta ed i metri
4,75 circa al colmo della stessa, per un'estensione di metri 5,80 circa. Come meglio è possibile comprendere dall'allegato grafico allegato, le rispettive distanze (giunto) dall'edificio sono le seguenti: - : cm 7,0 - Pannello Parte_4 Pt_5
prefabbricato coibentato: cm 10,5 - Parte strutturale in c.a. dell'edificio sottostante: cm
24,5 - Parte in laterizio di tampognamento: cm 20,0 Nessuna di essa crea problemi dimensionali dal punto di vista sismico ai fini del possibile martellamento, precisando ancora che tale fenomeno è comunque normativamente ininfluente per elementi secondari quali la grondaia in lamierino, le tegole in laterizio appoggiate e il sottostante pannello coibentato…”.
Ha, infine, rappresentato che “…Relativamente al contestato posizionamento in aderenza dei due corpi di fabbrica (salvo il prescritto giunto tecnico), nella considerazione che i regolamenti locali e la normativa edilizia del Comune dove si trovano gli immobili non prevedono alcuna preclusione a siffatta tipologia edilizia ed anche che le distanze riscontrate sia per gli elementi strutturali delle costruzioni che per quelli accessori rientrano nelle normali tipologie di giunti sismici, si ritiene che la costruzione Parlatore non richiede alcuna opera di regolarizzazione…”. 18 TRIBUNALE di IN Ritenuto, quindi, che la normativa edilizia comunale applicabile al caso in esame non vieta, in deroga all'art. 873 c.c., le costruzioni in aderenza e che, comunque, la copertura a falda unica del fabbricato dell'attrice può ritenersi essere stata realizzata in aderenza in quanto collocata ad una distanza rispettosa della normativa antisismica, la domanda riconvenzionale deve essere respinta.
CONDANNA ALLE SPESE.
Nei rapporti tra l'attrice ed i convenuti Parte_1 CP_1
in proprio e nella qualità di rappresentante legale della figlia
[...] Persona_1
e vista la reciproca soccombenza, le Controparte_2 Controparte_3 spese del giudizio devono essere integralmente compensate.
Nei rapporti tra l'attrice e la convenuta Parte_1 [...]
visto l'accoglimento di una sola delle domande svolte, le spese del giudizio CP_4 devono essere compensate nella misura del 50% e, per la restante parte, poste a carico della convenuta e liquidate in favore dell'attrice, tenuto conto del Controparte_4 valore, della natura e della complessità della controversia e delle questioni trattate, in complessivi € 4.032,00 di cui € 132,00 per spese ed € 3.900,00 per compensi di avvocato di cui € 900,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase istruttoria, € 1.500,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Nei rapporti tra la convenuta ed i convenuti Controparte_4 [...]
in proprio e nella qualità di rappresentante legale della figlia CP_1 Per_1
le spese del giudizio devono
[...] Controparte_2 Controparte_3
essere integralmente compensate tenuto conto dell'esistenza, nella giurisprudenza di legittimità, di un contrasto in merito alle modalità di introduzione in giudizio della domanda riconvenzionale c.d. trasversale.
Le spese ed onorari di C.T.U., già liquidati in atti, vanno posti nei rapporti esterni a carico di tutte le parti in solido e nei rapporti interni a carico di tutti i convenuti e ne va disposta la rifusione in favore dell'attrice, ove da questa anticipati integralmente o parzialmente.
P.Q.M.
19 TRIBUNALE di IN Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di in Parte_1 Controparte_1
proprio e nella qualità di rappresentante legale della figlia Persona_1
e e di Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
1) accoglie parzialmente la domanda di negatoria servitutis avanzata da nei confronti di in proprio e nella Parte_1 Controparte_1 qualità di rappresentante legale della figlia Persona_1 CP_2
e
[...] Controparte_3
2) per l'effetto, condanna in proprio e nella qualità di Controparte_1
rappresentante legale della figlia e Persona_1 Controparte_2 all'arretramento dei tubi collocati a distanza inferiore a quella Controparte_3 prevista dalla legge secondo quanto indicato in parte motiva;
3) accoglie la domanda di negatoria servitutis articolata da Parte_1 nei confronti di Controparte_4
4) per l'effetto, condanna all'arretramento del tubo Controparte_4 collocato a distanza inferiore a quella prevista dalla legge secondo quanto indicato in parte motiva;
5) rigetta le domande di risarcimento del danno avanzate da Parte_1 nei confronti di in proprio e nella qualità di
[...] Controparte_1
rappresentante legale della figlia e Persona_1 Controparte_2 nonché nei confronti di Controparte_3 Controparte_4
6) dichiara l'inammissibilità delle domande avanzate da Controparte_4 nei confronti di in proprio e nella qualità di rappresentante legale Controparte_1
della figlia e Persona_1 Controparte_2 Controparte_3
7) accoglie la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno in forma specifica articolata da in proprio e nella qualità di rappresentante legale Controparte_1
della figlia e nei Persona_1 Controparte_2 Controparte_3 confronti di Parte_1
20 TRIBUNALE di IN 8) per l'effetto, condanna a realizzare l'intervento descritto Parte_1
dal consulente tecnico d'ufficio ove tecnicamente possibile o, in caso contrario, ad eseguire ogni opera necessaria ad eliminare le cause delle infiltrazioni;
9) rigetta le domande riconvenzionali di risarcimento del danno per equivalente e di condanna alla demolizione del tetto articolate da in proprio e nella Controparte_1 qualità di rappresentante legale della figlia Persona_1 CP_2
e nei confronti di
[...] Controparte_3 Parte_1
10) compensa integralmente le spese del giudizio tra ed i Parte_1
convenuti in proprio e nella qualità di rappresentante legale della Controparte_1 figlia e Persona_1 Controparte_2 Controparte_3
11) compensa nella misura del 50% le spese del giudizio tra Parte_1
e e condanna alla
[...] Controparte_4 Controparte_4 rifusione delle restanti spese in favore dell'attrice che liquida in complessivi € 4.032,00 di cui € 132,00 per spese ed € 3.900,00 per compensi di avvocato di cui € 900,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase istruttoria, € 1.500,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
12) compensa le spese del giudizio tra e Controparte_4 [...]
, in proprio e nella qualità di rappresentante legale della figlia CP_1 Per_1
e
[...] Controparte_2 Controparte_3
13) pone le spese ed onorari di C.T.U., già liquidati in atti, nei rapporti esterni a carico di tutte le parti in solido e nei rapporti interni a carico di tutti in convenuti e ne dispone la rifusione in favore dell'attrice, ove da questa anticipati integralmente o parzialmente.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, li 26.11.2025. Il Giudice (dott. Francesco CATANESE) Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marta
Cavallaro, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
21
Il giorno 26 del mese di Novembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 3242/16 R.G..
È comparso, per l'attrice, all'avv. SA ER anche per delega dell'avv.
SE NO il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per i convenuti in proprio e nella qualità, Controparte_1
e l'avv. Vincenzo GIUNTA il quale Controparte_2 Controparte_3
precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Chiede la concessione di un termine per note difensive.
È comparsa, per la convenuta l'avv. Alessandra Controparte_4
OLIVERI la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Insiste, in particolare, nelle note ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. e chiede la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario.
IL G.U. rigetta l'istanza di concessione di termine per note difensive in quanto non previste dall'art. 281 sexies c.p.c. e dispone procedersi con la discussione orale della causa.
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di IN
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di IN Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3242 del Ruolo Generale Affari Contenziosi 2016
TRA
nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in
Giardini Naxos (ME), Via Umberto, n. 136, presso lo studio dell'avv. SE
NO dal quale è rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente all'avv.
SA ER ATTRICE
CONTRO
nata a [...] il [...], c.f. , in Controparte_1 CodiceFiscale_2 proprio e nella qualità di esercente la patria potestà e di legale rappresentante pro tempore della figlia minore e nato a [...] Persona_1 Controparte_2 il 16.11.1985, ed ivi residente in [...]
nata a [...] il [...], ed ivi residente in [...]
OL snc, c.f. , elettivamente domiciliati in Messina, Via CodiceFiscale_4
Giordano Bruno, n. 116, presso lo studio dell'avv. Cosimo GAMBADAURO, rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo GIUNTA CONVENUTI
E
nata AO (ME) l'11.01.1969, c.f. Controparte_4
, residente in [...] ed C.F._5
2 TRIBUNALE di IN elettivamente domiciliata in Messina, Galati Marina, Via Nazionale, n. 190, presso lo studio dell'avv. Alessandra OLIVERI dalla quale è rappresentata e difesa CONVENUTA avente per OGGETTO: actio negatoria servitutis e risarcimento del danno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
, in proprio e nella qualità di rappresentante legale della figlia
[...] Per_1
e
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e, premettendo di essere proprietaria di un fabbricato sito in Giardini Naxos e confinante con un fabbricato in comproprietà dei convenuti, ha chiesto di accertare che i convenuti avevano collocato i tubi di scarico delle acque piovane relativi al suddetto fabbricato, così come descritti nella perizia tecnica allegata al proprio atto di citazione, in violazione delle distanze legali previste dall'art. 889 c.c..
Al riguardo ha rappresentato che, nel luglio 2003, aveva già proposto per il medesimo motivo una domanda nei confronti di dante causa dei Parte_2 convenuti in proprio e n.q., e Controparte_1 Controparte_2
e che, in occasione di tale giudizio, aveva appreso che alcuni dei Controparte_3 tubi dei quali aveva lamentato la collocazione in violazione delle distanze legali erano di pertinenza del fabbricato di all'epoca non convenuta in Controparte_4 giudizio;
inoltre, la sentenza pronunciata al termine di questo procedimento e passata in giudicato – che aveva accolto la domanda di accertamento della violazione delle distanze legali – era rimasta inosservata in quanto i convenuti, aventi causa del soccombente si erano limitati ad arretrare solo il tubo adiacente al prospetto Parte_2
centrale del fabbricato.
Ha, quindi, chiesto, previo accertamento della collocazione, da parte dei convenuti, dei tubi in violazione delle distanze legali, la loro condanna alla rimozione o all'arretramento fino al rispetto delle distanze, oltre al risarcimento dei danni conseguenti alla violazione del proprio diritto di proprietà nella misura non inferiore a € 15.000,00.
Con comparsa di risposta, depositata in data 8 settembre 2016, si sono costituiti in giudizio in proprio e nella qualità di rappresentante legale della Controparte_1
figlia e i quali, Persona_1 Controparte_2 Controparte_3 3 TRIBUNALE di IN dopo aver preliminarmente eccepito l'improcedibilità della domanda di risarcimento del danno per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, hanno eccepito l'infondatezza della domanda attorea.
In particolare, hanno rilevato che, per un verso, la sentenza pronunciata nel precedente giudizio era stata integralmente eseguita atteso che il tubo di rame collocato sul muro di confine con l'attrice era stato regolarmente rimosso;
per altro verso, che il tubo in pvc proveniente dal pluviale del tetto dell'immobile dei convenuti oggetto del presente giudizio, invece, era presente in quella posizione da oltre venti anni talché doveva ritenersi acquisto per usucapione il diritto di servitù al mantenimento del suddetto tubo a distanza inferiore di quella prevista dall'art. 889 c.c..
I convenuti, inoltre, evidenziando che l'attrice, a seguito dei lavori edili effettuati, aveva lasciato aperto e senza alcuna protezione un giunto tecnico al secondo piano e che, a causa di ciò, si erano verificate infiltrazioni di acqua nel piano seminterrato che avevano causato allagamenti e danni allo stesso, cortocircuiti e guasti agli impianti elettrici nello stesso presenti ed al servizio di un esercizio commerciale di loro proprietà, hanno invocato sia il risarcimento in forma specifica mediante il ripristino dell'originaria parete di confine demolita, sia il risarcimento per equivalente dei danni conseguenti alle lamentate infiltrazioni, stimati in complessivi € 5.000,00.
Infine, hanno eccepito che l'attrice aveva costruito il tetto del suo fabbricato in aderenza al proprio violando le norme edilizie che regolamentano le distanze legali nelle costruzioni e hanno chiesto la sua condanna alla demolizione della parte di tetto costruita in aderenza.
Con comparsa di risposta, depositata in data 10 ottobre 2016, si è costituita in giudizio la quale, dopo aver preliminarmente eccepito Controparte_4
l'improcedibilità della domanda di risarcimento del danno per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita, ha rilevato l'infondatezza della domanda attorea.
Ha, innanzitutto, precisato che, diversamente da quanto ritenuto dall'attrice, i tubi di scarico delle acque piovane per cui è causa non erano riconducibili ad un unico fabbricato in comproprietà dei convenuti bensì a due distinti fabbricati di cui uno – cioè, quello sito in
Giardini Naxos, Via SA, n. 36 – di proprietà esclusiva di SANTORO Maria Stella, 4 TRIBUNALE di IN US GA, e e l'altro – Controparte_3 Persona_1
cioè, quello sito in Giardini Naxos, Via Dalmazia, n. 27 – di sua proprietà esclusiva.
Ha, poi, rilevato che, con contratto di compravendita del 21 novembre 1996, insieme alla madre aveva venduto al fratello dante causa dei convenuti Parte_2
in proprio e n.q., e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 in quanto, rispettivamente, moglie e figli del fratello, un terreno con annesse
[...]
servitù attive e passive esistenti o nascenti dallo stato dei luoghi tra le quali rientrava la servitù di scolo delle acque piovane della propria terrazza le quali erano convogliate attraverso un tubo che sboccava direttamente in tale terreno.
Successivamente, il defunto aveva edificato su detto Parte_2
terreno un fabbricato e in tale occasione aveva, arbitrariamente e senza il suo consenso, modificato la collocazione del tubo di scolo delle acque piovane spostandolo, insieme a quello realizzato per il proprio immobile, lungo il confine con l'immobile di proprietà dell'attrice, ponendolo all'interno di un giunto tecnico non visibile.
La convenuta, quindi, oltre ad aver sottolineato l'assenza di una propria responsabilità nella collocazione del proprio tubo di scolo delle acque in violazione delle distanze legali, ha chiesto, in via subordinata all'accoglimento della domanda attorea, previo accertamento dell'acquisto per usucapione di un diritto di servitù di scolo delle acque piovane della terrazza in favore del proprio immobile e a carico dell'immobile servente di proprietà dei convenuti, che gli stessi fossero condannati a ripristinare il tubo nelle posizione in cui si trovava prima del suo spostamento oltre che a manlevarla da un'eventuale condanna al risarcimento del danno.
Con le memorie ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. ha poi precisato che, tenuto conto che prima della vendita del terreno in favore del fratello Parte_2
sussisteva, tra il fabbricato di sua proprietà ed il terreno poi venduto, uno stato di asservimento dell'uno rispetto all'altro costituito dai propri danti causa, e che il titolo in ragione del quale ha invocato l'accertamento della titolarità del diritto di servitù di scolo delle acque piovane è la destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c..
1. La domanda di accertamento dell'inesistenza di un diritto di servitù di mantenimento del tubo di scolo delle acque piovane a distanza inferiore di quella prevista 5 TRIBUNALE di IN dall'art. 889 c.c. avanzata nei confronti dei convenuti in proprio e Controparte_1
nella qualità di rappresentante legale della figlia Persona_1 CP_2
e è parzialmente fondata e deve essere accolta.
[...] Controparte_3
Si rileva, preliminarmente, che la stessa attrice ha evidenziato di aver proposto, nel
2003, una actio negatoria servitutis nei confronti di dante causa Parte_2 dei predetti convenuti, poi deceduto nel corso del giudizio, al fine di ottenere l'accertamento dell'inesistenza di un diritto di servitù di collocazione dei tubi di scolo delle acque piovane a distanza inferiore di quella prevista dall'art. 889 c.c. e che tale giudizio si era concluso con sentenza di accoglimento passata in giudicato.
Dalla lettura della suddetta sentenza, prodotta in atti, emerge che in tale giudizio l'attrice aveva invocato la rimozione dei due tubi di scolo delle acque piovane provenienti dall'immobile del convenuto il quale, in occasione dei lavori di Parte_2 costruzione del fabbricato, li aveva collocati a distanza inferiore di quella prevista dalla legge, e cioè un primo tubo incassato nel giunto tecnico presente lungo tutto il confine e un altro tubo a vista collocato accanto allo stesso.
Emerge, altresì, che, espletata la consulenza tecnica d'ufficio, il consulente tecnico di quel giudizio aveva accertato che uno dei due tubi in questione, e cioè quello incassato nel giunto tecnico, proveniva da un fabbricato appartenente ad un soggetto terzo non facente parte del giudizio, e cioè mentre il tubo a vista era stato Controparte_4 realizzato a distanza inferiore di un metro dal confine: in conseguenza di ciò, il Giudice aveva condannato il convenuto nelle more costituitosi in giudizio Controparte_2 quale erede del padre deceduto all'arretramento del solo tubo a Parte_2
vista, nulla potendo pronunciare in relazione al tubo che si trovava all'interno del giunto tecnico per carenza di contraddittorio con il suo proprietario, all'epoca non citato in giudizio, ovvero l'odierna convenuta Controparte_4
In questo giudizio, invece, l'attrice, tenuto conto di quanto risultante dalla propria perizia di parte allegata all'atto di citazione, ha rappresentato che, a seguito di lavori edili, era stata scoperta l'esistenza, all'interno del giunto tecnico presente tra il proprio fabbricato e quello dei convenuti in proprio e nella qualità di rappresentante Controparte_1
legale della figlia e Persona_1 Controparte_2 CP_2 6 TRIBUNALE di IN Francesca, di due tubi che raccolgono le acque piovane provenienti sia dall'immobile dei convenuti, sia da quello della convenuta e, inoltre, che la Controparte_4 sentenza pronunciata nei confronti di e suoi eredi era rimasta Parte_2
quasi del tutto inosservata in quanto i due nuovi tubi realizzati in sostituzione di quello di cui era stato disposto l'arretramento si trovano anch'essi a distanza inferiore di un metro dal confine.
Anche in questo giudizio è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio ed il consulente tecnico, investito dell'accertamento sull'effettiva coincidenza o meno dei tubi per cui è causa con quelli oggetto del primo giudizio, ha preliminarmente riferito che
“…con l'atto di citazione del 31/07/2003 la signora contestò al sig. Parte_1
che, con la realizzazione del nuovo fabbricato (autorizzato con Parte_2 concessione edilizia n° 30 del 1999 e successiva Concessione in Variante n° 15/2001 del
20/04/2001), lo stesso aveva utilizzato il giunto sismico che si è venuto a creare fra tale costruzione ed il vecchio (ed alto) muro di confine di sua proprietà ( ) per Parte_1 posizionare una tubazione di scolo delle acque meteoriche posta in orizzontale con pendenza verso la strada. La contestazione era estesa anche alle altre due tubazioni
(pluviali) a vista che servivano entrambe le falde del tetto della costruzione e che CP_2
erano fissate sulla parete del nuovo edifico prospettante sul confine (si vedano foto della consulenza del geom. UN allegate – con didascalie esplicative apposte dallo scrivente
CTU). Il CTU dell'epoca, pur non potendo prendere visione dell'interno del giunto (perché delimitato dalla parete del nuovo edificio e dall'alto muro di confine , nonché Parte_1 mascherato da un lamierino sul suo contorno) e senza essere riuscito ad accedere al terrazzino retrostante il fabbricato del convenuto per effettuare prove di scarico, confermò che le tubazioni contestate (che era riuscito a vedere) non rispettavano il dettato normativo della distanza di 1 metro dal confine, evidenziando al contempo che quella presente all'interno del giunto (di cui vedeva solo lo sbocco sulla strada e la provenienza da fabbricato retrostante) era riconducibile allo smaltimento di acque meteoriche di soggetto terzo alla causa. Sulla base di tali risultanze il Giudice emise la sentenza disponendo lo spostamento delle sole tubazioni a vista fissate sulla parete a confine del fabbricato del convenuto (nelle more deceduto), nulla potendo decidere, ovviamente, Parte_2 7 TRIBUNALE di IN sulla tubazione presente dentro il giunto in quanto di terzi non citati. Come si vede dalle foto allegate alla consulenza del geom. UN (i cui originali sono stati fotografati dallo scrivente ed allegati alla odierna relazione), i pluviali che consentivano lo smaltimento delle acque meteoriche dal tetto a due falde della costruzione del sig. Parte_2 erano entrambi fissati sulla parete laterale del nuovo fabbricato fronte confine attoreo ed in particolare la tubazione che serviva la falda opposta alla strada si ricongiungeva con percorso sub orizzontale in pendenza a quella lato strada, in modo da avere un unico tratto finale di tubazione che passava su piccole porzioni, in orizzontale e verticale, del giunto per poi fronteggiare lo spigolo lato strada della costruzione fino allo sbocco sul CP_2 marciapiede. Per quanto detto, appare abbastanza evidente che il geom. UN non si accorse, né avrebbe potuto farlo visto lo stato dei luoghi, per la presenza di un unico sbocco di scarico e la dichiarata impossibilità di accedere a tutti gli immobili, che all'interno del giunto passavano due tubazioni sovrapposte e non solo quella proveniente dal fabbricato della signora ”. Parte_3
Il C.T.U. ha, poi, aggiunto che “…Per quanto riguarda le altre due tubazioni (K e W) per cui è stata emessa la sentenza n° 201/2011, ovvero quelle che servono le due falde del tetto che copre l'immobile dei convenuti + 3, si è accertato che le stesse sono state CP_1
modificate nel loro percorso, nel senso che quella a servizio della falda lato strada (W) è stata spostata interamente sul fronte dell'edificio lato via SA, mentre quella che serve la falda retrostante (K) è stata rimossa dal prospetto lato giunto e convogliata, in orizzontale tramite il terrazzino del primo piano, verso la sottostante tettoia che copre porzioni del supermercato del piano terra, per poi convogliare le acque meteoriche verso la tubazione situata all'interno del giunto sismico opposto a quello al confine Parlatore e infine defluire sulla via SA. Quindi, la parte soccombente nel giudizio del 2003 si è adeguata alla sentenza (peraltro non rispettando per tutto il percorso delle dette tubazioni la distanza minima di 1 metro dal confine – come si evince dalle foto) solo relativamente ai pluviali K e W, essendo stata “scoperta” da parte attrice la tubazione Y solo a seguito dell'eliminazione del proprio muro di confine che delimitava il giunto in occasione delle modifiche edilizie avviate nell'ano 2015, come si può dedurre dalla corposa corrispondenza di contestazione ante causa prodotta in atti…”. 8 TRIBUNALE di IN Alla luce di quanto sopra esposto deve ritenersi formato un giudicato parziale sulla domanda proposta in questa sede.
In particolare, per quanto riguarda il secondo tubo presente all'interno del giunto, il mancato accertamento della sua esistenza nel precedente giudizio che ha condotto al rigetto della domanda in parte qua è dipeso dal mancato raggiungimento della prova della sua esistenza le cui conseguenze sono inevitabilmente ricadute sulla parte gravata dal relativo onere probatorio;
sarebbe stato onere dell'attrice, infatti, dimostrare già in quel primo giudizio che, sebbene uno dei tubi presenti nel giunto fosse riconducibile ad un soggetto terzo ( , tuttavia all'interno del giunto erano presenti altri due Controparte_4 tubi – e non uno soltanto, come accertato dal C.T.U. dell'epoca – e che l'altro era riconducibile al convenuto nelle more costituitosi quale erede del Controparte_2 padre Parte_2
Discorso diverso deve essere fatto per i due nuovi tubi realizzati in sostituzione di quello a vista di cui è stato disposto, con la precedente sentenza di condanna, l'arretramento in relazione ai quali nessun problema di interferenza con il precedente giudicato si pone in quanto, essendo i tubi diversi ed essendo diversa la loro collocazione, non può ritenersi formato un giudicato sulla loro collocazione a distanza inferiore di quella prevista per legge.
Pertanto, deve affermarsi che, avendo ad oggetto la domanda proposta nell'odierno giudizio in parte il medesimo accertamento già compiuto nel precedente giudizio e concluso con il rigetto nel merito della domanda, lo stesso risulta parzialmente coperto da giudicato.
Quanto, invece, ai due nuovi tubi realizzati successivamente alla pronuncia della sentenza di condanna passata in giudicato, ai fini dell'accertamento della collocazione alla distanza legale prevista dall'art. 889, comma 2, c.c. – secondo cui “Per i tubi d'acqua pura
o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine.” – il consulente tecnico d'ufficio ha riscontrato che “…è evidente che la deviazione operata sul pluviale K dai convenuti + 3 dopo la sentenza del 2011 CP_1 nel proc. 263/2003 R.G. Trib. AO, come ben visibile dalle foto nn° 13 e 14 allegate, realizza un percorso che, seppure a vista, perimetra (nel tratto verticale di raccordo alla grondaia e poi per circa 3 metri in orizzontale) il confine con l'immobile della parte attrice, non rispettando la distanza minima di 1 metro… Similare discorso può essere fatto per il 9 TRIBUNALE di IN pluviale W, anch'esso deviato dalla posizione originaria dai convenuti + 3 dopo la CP_1
sentenza del 2011 resa nel proc. 263/2003 R.G. Trib. AO, come si evince dal confronto fra le foto della consulenza di CTU del geom. UN e le foto odierne prodotte dallo scrivente. Come ben illustrato dalla foto n° 16 allegata (per cui si ritiene di potere prescindere da una rappresentazione grafica) tale pluviale è stato deviato integralmente a vista sul prospetto verso la strada pubblica, allontanandosi dal confine con parte attrice
(pur non prospettando su esso) di oltre un metro solo nel suo tratto verticale centrale…”.
È stato, quindi, accertato che entrambi i nuovi tubi realizzati in esecuzione della sentenza di condanna sono posti, per alcuni tratti, a distanza inferiore di un metro dal confine.
Orbene, considerato che l'eccezione di acquisto per usucapione del diritto di servitù al mantenimento a distanza inferiore di quella legale è stata sollevata espressamente solo per il diverso tubo oggetto dell'accertamento su cui si è formato il giudicato – e ritenuto, in ogni caso, che rispetto ai due tubi nuovi tale eccezione sarebbe, comunque, infondata nel merito in quanto è stato accertato che i tubi sono stati collocati dopo la pronuncia della sentenza del
2011 e che, quindi, rispetto alla data di introduzione del presente giudizio non sarebbe in ogni caso maturato il termine ventennale per l'eventuale usucapione del diritto di servitù – i convenuti in proprio e nella qualità di rappresentante legale della Controparte_1 figlia e devono Persona_1 Controparte_2 Controparte_3 essere condannati all'arretramento dei suddetti due nuovi tubi alla distanza di un metro dal confine per tutta la loro lunghezza.
2. L'attrice ha anche invocato il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione delle distanze legali.
In merito si osserva che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, “In caso di violazione di distanze legali, l'esistenza del danno può essere provata attraverso le presunzioni, tenendo conto di fattori, utili anche alla valutazione equitativa, e da cui si desuma una riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore e di altri elementi che vanno allegati e provati dall'attore.” (massima Cass. Civ., Sez. 2, n. 17758/24).
10 TRIBUNALE di IN Nel caso in esame, tuttavia, l'attrice non ha in alcun modo né allegato, né provato le circostanze dalle quali poter desumere, anche presuntivamente, la riduzione del valore o del godimento dell'immobile, ragione per la quale la domanda risarcitoria deve essere rigettata.
3. La domanda di accertamento dell'inesistenza di un diritto di servitù al mantenimento del tubo di scolo delle acque piovane a distanza inferiore di quella prevista dall'art. 889 c.c. proposta nei confronti dell'altra convenuta è Controparte_4
fondata e deve essere accolta.
Il C.T.U., chiamato a descrivere i luoghi, in merito alla collocazione del tubo della convenuta ha, preliminarmente, rappresentato che “…Il fabbricato (B) dell'attrice ed il fabbricato (C) dei convenuti sono separati fra loro da un giunto tecnico di dilatazione largo circa 30 cm al cui interno (per quanto attiene il procedimento che ci occupa), per l'intera sua estensione, si rileva la presenza di n° 2 condutture sovrapposte in tubazioni di PVC che si ricongiungono fra loro in una singola in corrispondenza dello scarico libero su via
SA (si vedano foto nn° 4-5-6). Le due tubazioni sovrapposte, del diametro di 100 mm, risultano incamiciate all'interno di altre tubazioni più grandi, del diametro di 125 mm, per poi incanalarsi tramite una braca a T in un unico scarico del medesimo diametro di 100 mm. Dette due tubazioni, come meglio si dirà in seguito, servono per lo smaltimento delle acque meteoriche (rispettivamente) la costruzione (A) e la costruzione (C), di entrambi i convenuti. Nell'elaborato fotografico dall'alto i punti origine di tali due tubazioni di scarico sono indicati con la lettera X (a servizio di circa metà del lastrico solare dell'edificio (A) della convenuta ) e con la lettera Y (a servizio di Controparte_5 circa la metà del terrazzo a livello del primo piano dell'edificio (C) di proprietà dei convenuti + 3 (si vedano foto da n° 7 a n° 12 e foto n° 16 che individua i Controparte_6 terminali) …”.
Ha, inoltre, aggiunto che “…Come già illustrato il pluviale X è l'unico tramite il quale viene esercitata la servitù di scolo a servizio del lastrico solare di copertura del fabbricato e che risulta posizionato, nel suo andamento semi Controparte_5
orizzontale in pendenza, all'interno del giunto sismico fra le costruzioni dell'attrice e dei convenuti + 3. Al proposito si chiarisce che la sua giacitura è integralmente CP_1
ricadente sulla particella 1085 di + 3 (fondo servente), stante che la sua immutata CP_1 11 TRIBUNALE di IN posizione (almeno dal 2001) all'interno del giunto era per forza di cose affiancata all'antico muro (oggi demolito) che delimitava il fondo attoreo…”.
La convenuta pur non negando che uno dei tubi di Controparte_4
scolo delle acque piovane rinvenuto nel giunto tecnico è riconducibile al suo fabbricato ed è collocato ad una distanza inferiore rispetto a quella prevista dalla legge, ha eccepito che sarebbe stato così posto, arbitrariamente e a sua insaputa, da Parte_2
precedente proprietario dell'immobile di proprietà degli altri convenuti – sul quale lei esercita un diritto di servitù di scolo delle acque piovane – in quanto il precedente tubo sboccava direttamente nel suddetto terreno.
Ha, poi, dichiarato di essere disponibile alla rimozione del suddetto tubo a condizione che i convenuti, proprietari del fondo servente rispetto al suo diritto di servitù di scolo, le consentano di ripristinare il precedente tubo che le permetteva di esercitare il diritto di servitù sul loro terreno.
Orbene, considerato che è incontestato che uno dei tubi di scolo delle acque piovane rinvenuti nel giunto tecnico sia di pertinenza di in quanto Controparte_4
posto al servizio dell'immobile di sua proprietà e che questo si trova a distanza inferiore di un metro dall'immobile dell'attrice, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia collocato sul fondo degli altri convenuti e che sia stato ivi collocato dal loro dante causa, la convenuta deve essere condannata al suo arretramento nel rispetto delle distanze legali.
Questa decisione origina dal fatto che non è rilevante, in sede petitoria, individuare chi sia stato l'autore dell'abusiva collocazione del tubo di pertinenza dell'immobile della convenuta, salvo che ai fini di una domanda di garanzia e manleva (v. infra); è invece, rilevante accertare chi sia il soggetto che deve modificare la situazione riconducendola ad una condizione di legittimità e tale soggetto non può che essere il proprietario dell'immobile al quale il tubo in questione accede.
4. Non può, invece, per le medesime ragioni precedentemente esposte, trovare accoglimento nei suoi riguardi la domanda attorea di risarcimento del danno, non avendo l'attrice né allegato, né provato le circostanze da cui poter desumere, anche presuntivamente, l'eventuale riduzione del valore o del godimento dell'immobile.
12 TRIBUNALE di IN 5. Le domande riconvenzionali c.d. “trasversali” articolate dalla convenuta nei confronti degli altri convenuti in Controparte_4 Controparte_1 proprio e nella qualità di rappresentante legale della figlia Persona_1
e devono, invece, essere dichiarate Controparte_2 Controparte_3 inammissibili.
Risulta, preliminarmente, opportuno richiamare l'orientamento più garantista assunto dalla giurisprudenza di legittimità che questo Giudicante ritiene di dover condividere – seppur consapevole dell'esistenza di altro orientamento di segno contrario – secondo cui
“Nel processo civile conseguente alla novella di cui alla l. n. 353 del 1990, caratterizzato da un sistema di decadenze e preclusioni, un convenuto può proporre una domanda nei confronti di un altro, convenuto in giudizio dallo stesso attore, in caso di comunanza di causa o per essere da costui garantito, dovendo a tal fine avanzare l'istanza di differimento della prima udienza, ex art. 269 c.p.c., con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, procedendo quindi alla notifica della citazione nell'osservanza dei termini di rito.” (massima Cass. Civ., Sez. 1, n. 12662/21).
La cosiddetta domanda riconvenzionale “trasversale”, cioè la domanda che un convenuto propone nei confronti di un altro convenuto, al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa da parte del destinatario – il quale deve essere posto nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato se fosse stato un terzo tout court, dovendo essere ritenuto tale rispetto al nuovo rapporto processuale instaurato dal convenuto con la suddetta domanda riconvenzionale trasversale – deve essere svolta mediante la richiesta rivolta al
Giudice, da effettuare con la comparsa di risposta depositata tempestivamente, di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo e di differimento della prima udienza, con successiva notificazione al predetto convenuto della citazione per chiamata di terzo all'udienza così differita.
Nel caso in esame, ha proposto le domande c.d. Controparte_4 trasversali nei confronti degli altri convenuti sotto forma di domande riconvenzionali senza procedere alla richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa degli stessi quali terzi con differimento della prima udienza e notificazione della citazione, ragione per la quale queste devono essere dichiarate inammissibili. 13 TRIBUNALE di IN 6. La domanda di risarcimento del danno proposta dai convenuti CP_1
, in proprio e nella qualità di rappresentante legale della figlia
[...] Per_1
e nei confronti dell'attrice
[...] Controparte_2 Controparte_3
è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito Parte_1 esposti.
L'art. 2043 c.c. dispone che “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Sotto il profilo probatorio, il soggetto danneggiato che agisce per ottenere il risarcimento del danno subìto a causa di un fatto illecito altrui è tenuto a dimostrare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana, e cioè il fatto illecito altrui, doloso o colposo, l'evento dannoso subìto ed il nesso di causalità intercorrente tra gli stessi, oltre naturalmente ai c.d. danni-conseguenza; il danneggiante, invece, può sempre dimostrare l'eventuale verificazione di un fatto, umano o naturale, idoneo ad interrompere il nesso causale e ad escludere così la responsabilità o, ancor prima, di non essere l'autore del comportamento produttivo del danno.
Nel caso in esame, sebbene i convenuti abbiano allegato che per un fatto asseritamente imputabile all'attrice – e cioè l'avere lasciato aperto e senza alcuna protezione, a seguito dei lavori effettuati, parte del giunto tecnico al secondo piano – si sarebbero verificate infiltrazioni nel proprio locale interrato dalle quali sarebbero derivati allagamenti e danni allo stesso, nonché cortocircuiti e guasti agli impianti elettrici posti al servizio del proprio esercizio commerciale situato al piano superiore, non hanno in alcun modo né allegato, né provato, i danni-conseguenza subiti in ragione dei suddetti eventi dannosi, limitandosi a quantificarli genericamente in € 5.000,00 e chiedendo la condanna dell'attrice al ripristino ed all'impermeabilizzazione della parete di confine.
Il C.T.U., pur avendo accertato che “…Su tale aspetto va precisato che il giunto originario esistente fra il nuovo fabbricato oggi + 3 e l'alto muro che delimitava il CP_1 fondo attoreo era perfettamente protetto alla sua sommità da un lamierino che impediva all'acqua meteorica di infiltrarsi al suo interno (lamierino ancora oggi visibile – foto n°
30). Con l'eliminazione del vecchio muro di confine Parlatore, avvenuta nel 2015 per realizzare il nuovo vano garage con vano soprastante, l'originario giunto largo cm 16 14 TRIBUNALE di IN (come attestato dalla consulenza del geom. UN) si allargò fino agli oltre 30 cm attuali.
In aggiunta a ciò, il rinvenimento della conduttura afferente al pluviale Y (oltre a quella connessa al pluviale X che già si conosceva) ed il contestuale avvio dell'attuale contenzioso, comportò la mancata ricollocazione di un nuovo lamierino coprigiunto che impedisse la caduta dell'acqua meteorica all'interno del nuovo (ampio) giunto, quindi verso la sottostante parete laterale interrata del piano interrato Santoro + 3 (si vedano foto nn° 31, 32, 33 e 34). Poiché la parete laterale interrata fronte giunto del piano deposito è costituita solo dal getto di calcestruzzo connesso alla palificata ivi presente ed a malta cementizia mista a terreno naturale negli interstizi fra i vari pali, è evidente che l'accumulo
d'acqua meteorica nel giunto comporta inevitabilmente il suo filtraggio all'interno del piano interrato. Questo fenomeno è perfettamente intuibile dalla presenza di ampi residui calcarei in corrispondenza delle infiltrazioni e dal permanere dell'umidità sul terreno latistante la rampa carrabile che consente l'accesso al piano interrato…”, ha rappresentato che“…L'apparente mancanza della pavimentazione e del massetto cementizio in tale area frapposta fra palificata e rampa, in uno con la presenza di una pompa elettrica di sollevamento, non fanno emergere la presenta di evidenti danni all'intero piano, salvo
l'evidente disagio di dovere aspirare l'acqua che si infiltra, per la parte non assorbita dal terreno, e l'impossibilità di utilizzare tale ambiente per il deposito di prodotti deperibili o che temono l'umidità. Si evidenzia, al proposito, l'opportunità di consentire ai sigg. CP_1
+ 3 di porre in essere l'intonaco di finitura e protettivo delle parti di parete fronte giunto oggi scoperte e visibili, nonché di collocare un nuovo lamierino copri giunto a cura di parte attrice…”.
Pertanto, la domanda di condanna al risarcimento del danno in forma specifica deve essere accolta;
l'attrice deve essere, dunque, condannata a realizzare l'intervento descritto dal consulente ove tecnicamente possibile o, in caso contrario, ad eseguire ogni opera necessaria ad eliminare le cause delle infiltrazioni.
Al contrario, la domanda di condanna al risarcimento del danno per equivalente, in mancanza di specifica allegazione, nel rispetto delle decadenze processuali, dei fatti costitutivi dei danni-conseguenza di cui è stato invocato il risarcimento, non può trovare accoglimento. 15 TRIBUNALE di IN Invero, i convenuti non hanno specificato i danni asseritamente subiti a causa delle infiltrazioni e degli allagamenti ma si sono limitati ad allegare, genericamente, danni al locale seminterrato ed agli impianti elettrici in esso presenti mentre il C.T.U. ha constatato la mancanza di danni strutturali al locale seminterrato;
solo con le note del 7 marzo 2023 hanno, tardivamente e per la prima volta, lamentato un danno da mancato godimento del predetto locale.
7. Infine, la domanda riconvenzionale proposta da in Controparte_1 proprio e nella qualità di rappresentante legale della figlia Persona_1
e nei confronti dell'attrice e volta alla Controparte_2 Controparte_3 demolizione della porzione di tetto costruita in aderenza, deve essere respinta in quanto infondata.
I convenuti hanno affermato che l'attrice avrebbe realizzato il tetto del proprio fabbricato in aderenza al proprio, con ciò violando le norme edilizie che regolamentano le distanze legali tra le costruzioni, senza allegare l'esistenza di una normativa locale derogatoria della normativa generale che, ai sensi degli artt. 873 e 877 c.c., ammette le costruzioni in aderenza salvo, appunto, deroghe previste dalla normativa edilizia comunale.
Tuttavia, in virtù del principio iura novit curia, è stato affermato che “Le prescrizioni dei piani regolatori generali e degli annessi regolamenti comunali edilizi che disciplinano le distanze nelle costruzioni, anche con riguardo ai confini, sono integrative del codice civile ed hanno, pertanto, valore di norme giuridiche (anche se di natura secondaria), sicché spetta al giudice, in virtù del principio "iura novit curia", acquisirne conoscenza
d'ufficio, quando la violazione di queste sia dedotta dalla parte.” (massima Cass. Civ., Sez.
2, n. 2661/20).
È stato, pertanto, disposto il richiamo del C.T.U. al fine di accertare, da un lato, se i regolamenti edilizi del Comune nel quale si trovano gli immobili prevedano deroghe alla normativa generale in materia di costruzioni in aderenza e, dall'altro, se effettivamente la porzione di tetto in questione sia stata costruita in aderenza.
In merito alle costruzioni c.d. in aderenza, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “La costruzione in aderenza alla fabbrica altrui, prevista dall'art. 877 c.c., postula l'assenza di qualsiasi intercapedine rispetto al preesistente muro del vicino e la 16 TRIBUNALE di IN piena autonomia, statica e funzionale, nei riguardi dello stesso;
essa è, quindi, consentita, salvo l'obbligo di pagamento nascente dall'eventuale occupazione di suolo altrui, anche quando tale muro presenti irregolarità (quali rientranze, sporgenze, riseghe e simili) nel suo ulteriore sviluppo in altezza, purché l'intercapedine possa ugualmente colmarsi mediante opportuni accorgimenti tecnici a cura del costruttore prevenuto, al di fuori dei cui obblighi resta, invece, qualsiasi opera intesa ad eliminare dette irregolarità, che fa carico al preveniente.” (massima Cass. Civ., Sez. 2, n. 25495/21).
Tuttavia, sebbene la costruzione in aderenza, perché sia legittima, deve essere realizzata senza lasciare intercapedini rispetto al preesistente muro, per le zone sismiche sono vigenti prescrizioni costruttive particolari;
nello specifico, l'art. 9, comma 3, della L. n.
1684/1962 dispone che “In caso di costruzioni contigue, ciascun edificio deve costituire un organismo a sé stante mediante l'adozione di giunti od altri opportuni accorgimenti idonei
a consentire la libera e indipendente oscillazione di ciascuno di essi.”.
È stato anche affermato che “Qualora sia eseguita una costruzione in aderenza senza rispettare le prescrizioni dettate dall'art. 9 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, in materia di edilizia nelle zone sismiche - disposizione che, pur non essendo integrativa delle norme del codice civile sulle distanze tra edifici, prevede specifici accorgimenti volti a prevenire danni alla proprietà altrui in occasione di movimenti tellurici - il proprietario dell'edificio contiguo ha diritto di chiedere l'eliminazione dello stato di pericolo derivante dalla presumibile instabilità del suo immobile, mediante idonei interventi o, se ciò non sia tecnicamente possibile, mediante la riduzione in pristino.” (massima Cass. Civ. Sez. 2, n.
9219/2009).
Ciò premesso, il C.T.U. ha descritto la collocazione della porzione di tetto in questione riferendo che “…Dalle foto e dai disegni allegati si evince con evidenza che la falda di copertura di porzioni del fabbricato di proprietà si trova in aderenza al Parte_1 preesistente fabbricato . Essa è stata edificata successivamente alla Parte_4 demolizione del vecchio muro della stessa ditta, posto al confine, che era raccordato al fabbricato mediante una scossalina metallica ancora esistente avente la Parte_4 funzione di riparare dall'acqua meteorica il giunto che si creava fra le strutture…”; ha poi aggiunto che “…La copertura a falda unica oggetto di accertamento, sporgente per circa 17 TRIBUNALE di IN 9,5 cm dal filo del sottostante fabbricato, in avvicinamento al fabbricato a cui è posta in aderenza alla distanza di 10,5 cm, è costituita da un manto di tegole in laterizio (coppi e controcoppi) appoggiati a dei listelli di legno a loro volta fissati ad una sottostante pannellatura prefabbricata coibentata e rivestita in lamiera metallica (si vedano foto allegate). A servizio del punto più basso di tale falda unica, in parallelo alla strada, vi è una grondaia in lamierino metallico destinata alla raccolta delle acque meteoriche, che sporge ancora di più verso il fabbricato di ulteriori 3,5 cm, distandone Parte_4
7 cm…”.
Ha chiarito che “…Pur non essendo nessuno degli elementi anzidetti della falda una parte strutturale dell'edificio , ovvero significativa dal punto di vista sismico per Parte_1
il calcolo dell'ampiezza minima del giunto (avente la funzione di evitare il martellamento fra gli edifici in caso di sisma con risposta controfase delle strutture), si ritiene che la loro rispettiva distanza dall'edificio non crei alcun problema in tal senso, in Parte_4
considerazione anche dell'altezza dal suolo variabile fra i metri 3,75 all'imposta ed i metri
4,75 circa al colmo della stessa, per un'estensione di metri 5,80 circa. Come meglio è possibile comprendere dall'allegato grafico allegato, le rispettive distanze (giunto) dall'edificio sono le seguenti: - : cm 7,0 - Pannello Parte_4 Pt_5
prefabbricato coibentato: cm 10,5 - Parte strutturale in c.a. dell'edificio sottostante: cm
24,5 - Parte in laterizio di tampognamento: cm 20,0 Nessuna di essa crea problemi dimensionali dal punto di vista sismico ai fini del possibile martellamento, precisando ancora che tale fenomeno è comunque normativamente ininfluente per elementi secondari quali la grondaia in lamierino, le tegole in laterizio appoggiate e il sottostante pannello coibentato…”.
Ha, infine, rappresentato che “…Relativamente al contestato posizionamento in aderenza dei due corpi di fabbrica (salvo il prescritto giunto tecnico), nella considerazione che i regolamenti locali e la normativa edilizia del Comune dove si trovano gli immobili non prevedono alcuna preclusione a siffatta tipologia edilizia ed anche che le distanze riscontrate sia per gli elementi strutturali delle costruzioni che per quelli accessori rientrano nelle normali tipologie di giunti sismici, si ritiene che la costruzione Parlatore non richiede alcuna opera di regolarizzazione…”. 18 TRIBUNALE di IN Ritenuto, quindi, che la normativa edilizia comunale applicabile al caso in esame non vieta, in deroga all'art. 873 c.c., le costruzioni in aderenza e che, comunque, la copertura a falda unica del fabbricato dell'attrice può ritenersi essere stata realizzata in aderenza in quanto collocata ad una distanza rispettosa della normativa antisismica, la domanda riconvenzionale deve essere respinta.
CONDANNA ALLE SPESE.
Nei rapporti tra l'attrice ed i convenuti Parte_1 CP_1
in proprio e nella qualità di rappresentante legale della figlia
[...] Persona_1
e vista la reciproca soccombenza, le Controparte_2 Controparte_3 spese del giudizio devono essere integralmente compensate.
Nei rapporti tra l'attrice e la convenuta Parte_1 [...]
visto l'accoglimento di una sola delle domande svolte, le spese del giudizio CP_4 devono essere compensate nella misura del 50% e, per la restante parte, poste a carico della convenuta e liquidate in favore dell'attrice, tenuto conto del Controparte_4 valore, della natura e della complessità della controversia e delle questioni trattate, in complessivi € 4.032,00 di cui € 132,00 per spese ed € 3.900,00 per compensi di avvocato di cui € 900,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase istruttoria, € 1.500,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Nei rapporti tra la convenuta ed i convenuti Controparte_4 [...]
in proprio e nella qualità di rappresentante legale della figlia CP_1 Per_1
le spese del giudizio devono
[...] Controparte_2 Controparte_3
essere integralmente compensate tenuto conto dell'esistenza, nella giurisprudenza di legittimità, di un contrasto in merito alle modalità di introduzione in giudizio della domanda riconvenzionale c.d. trasversale.
Le spese ed onorari di C.T.U., già liquidati in atti, vanno posti nei rapporti esterni a carico di tutte le parti in solido e nei rapporti interni a carico di tutti i convenuti e ne va disposta la rifusione in favore dell'attrice, ove da questa anticipati integralmente o parzialmente.
P.Q.M.
19 TRIBUNALE di IN Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di in Parte_1 Controparte_1
proprio e nella qualità di rappresentante legale della figlia Persona_1
e e di Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
1) accoglie parzialmente la domanda di negatoria servitutis avanzata da nei confronti di in proprio e nella Parte_1 Controparte_1 qualità di rappresentante legale della figlia Persona_1 CP_2
e
[...] Controparte_3
2) per l'effetto, condanna in proprio e nella qualità di Controparte_1
rappresentante legale della figlia e Persona_1 Controparte_2 all'arretramento dei tubi collocati a distanza inferiore a quella Controparte_3 prevista dalla legge secondo quanto indicato in parte motiva;
3) accoglie la domanda di negatoria servitutis articolata da Parte_1 nei confronti di Controparte_4
4) per l'effetto, condanna all'arretramento del tubo Controparte_4 collocato a distanza inferiore a quella prevista dalla legge secondo quanto indicato in parte motiva;
5) rigetta le domande di risarcimento del danno avanzate da Parte_1 nei confronti di in proprio e nella qualità di
[...] Controparte_1
rappresentante legale della figlia e Persona_1 Controparte_2 nonché nei confronti di Controparte_3 Controparte_4
6) dichiara l'inammissibilità delle domande avanzate da Controparte_4 nei confronti di in proprio e nella qualità di rappresentante legale Controparte_1
della figlia e Persona_1 Controparte_2 Controparte_3
7) accoglie la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno in forma specifica articolata da in proprio e nella qualità di rappresentante legale Controparte_1
della figlia e nei Persona_1 Controparte_2 Controparte_3 confronti di Parte_1
20 TRIBUNALE di IN 8) per l'effetto, condanna a realizzare l'intervento descritto Parte_1
dal consulente tecnico d'ufficio ove tecnicamente possibile o, in caso contrario, ad eseguire ogni opera necessaria ad eliminare le cause delle infiltrazioni;
9) rigetta le domande riconvenzionali di risarcimento del danno per equivalente e di condanna alla demolizione del tetto articolate da in proprio e nella Controparte_1 qualità di rappresentante legale della figlia Persona_1 CP_2
e nei confronti di
[...] Controparte_3 Parte_1
10) compensa integralmente le spese del giudizio tra ed i Parte_1
convenuti in proprio e nella qualità di rappresentante legale della Controparte_1 figlia e Persona_1 Controparte_2 Controparte_3
11) compensa nella misura del 50% le spese del giudizio tra Parte_1
e e condanna alla
[...] Controparte_4 Controparte_4 rifusione delle restanti spese in favore dell'attrice che liquida in complessivi € 4.032,00 di cui € 132,00 per spese ed € 3.900,00 per compensi di avvocato di cui € 900,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase istruttoria, € 1.500,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
12) compensa le spese del giudizio tra e Controparte_4 [...]
, in proprio e nella qualità di rappresentante legale della figlia CP_1 Per_1
e
[...] Controparte_2 Controparte_3
13) pone le spese ed onorari di C.T.U., già liquidati in atti, nei rapporti esterni a carico di tutte le parti in solido e nei rapporti interni a carico di tutti in convenuti e ne dispone la rifusione in favore dell'attrice, ove da questa anticipati integralmente o parzialmente.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, li 26.11.2025. Il Giudice (dott. Francesco CATANESE) Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marta
Cavallaro, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
21