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Sentenza 31 maggio 2024
Sentenza 31 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 31/05/2024, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 844/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Vincenzo Accardo Presidente
dott.ssa Serena Berenato Giudice
dott. Pietro Enea Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 844/2023 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MUSCIA ANTONIO EUGENIO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. SPATA LUCIA ANTONELLA , rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
1 Conclusioni della parti: Entrambe le parti chiedono dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.8.2023 ha chiesto che venisse Parte_1
pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con
[...]
– parte resistente – in data 20.8.1993 e trascritto nei registri dello Stato Civile del CP_1
Comune di Niscemi con atto n. 88 parte II, serie A – anno 1993 – unione dalla quale sono nati due figli, entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Deduceva che con sentenza n. 637/2022 del 10.12.2022 emessa dal Tribunale di Gela era stata pronunciata la separazione dei coniugi e che da tale momento non è stata ripresa convivenza con la moglie né è intervenuta alcuna riconciliazione non avendo più, i coniugi, avuto alcun rapporto tra loro.
Nessuna ulteriore domanda è stata presentata da parte ricorrente.
Con comparsa di risposta del 12.11.2023 si costituiva in giudizio la quale, Controparte_1
prendendo atto della volontà del marito di sciogliere il vincolo coniugale, esponeva che il ricorrente continua ad occupare la casa coniugale, sita a Niscemi in via Caracciolo n. 156/via Gradini n. 181, in cui vive con la nuova compagna e ciò nonostante le varie richieste di rilascio e auspicando di poter tornare ad abitare nell'immobile donatole dai propri genitori.
Concludeva, tuttavia, chiedendo soltanto la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio con vittoria sulle spese.
Infine, le parti all'udienza cartolare del 18.3.2024, precisavano le rispettive conclusioni con le note di trattazione scritta del 16.2.2024 e del 28.2.2024 e con ordinanza del 5.4.2024 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione
***
È opportuno premettere che, ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett b, lo scioglimento del matrimonio civile può essere domandato quando “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale (…).
Per quanto di interesse nel caso di specie, nel caso di separazione giudiziale la separazione deve essersi protratta per almeno dodici mesi “dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale”.
Ebbene, la domanda volta ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio concordatario contratto tra le parti deve essere accolta essendo trascorsi più di dodici mesi dalla data fissata per la
2 comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Gela in sede di separazione giudiziale, definita con sentenza n. n. 637/2022 del 10.12.2022 emessa dal Tribunale di Gela – e divenuta irrevocabile in data 11.6.2023 come risulta da attestazione rilasciata dalla Cancelleria della
Sezione Civile del Tribunale (Cfr. produzioni del 16.2.2024 e del 28.2.2024) – , senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Le spese del giudizio – considerata la natura del giudizio nonché il contenuto delle domande, essenzialmente vertenti sullo status – devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
, nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Controparte_1
Ragusa il 24.6.1975, in data 20.8.1993 e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Niscemi con atto n. 88 parte II, serie A – anno 1993;
2) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
3) COMPENSA integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 22/5/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Vincenzo Accardo Presidente
dott.ssa Serena Berenato Giudice
dott. Pietro Enea Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 844/2023 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MUSCIA ANTONIO EUGENIO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. SPATA LUCIA ANTONELLA , rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
1 Conclusioni della parti: Entrambe le parti chiedono dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.8.2023 ha chiesto che venisse Parte_1
pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con
[...]
– parte resistente – in data 20.8.1993 e trascritto nei registri dello Stato Civile del CP_1
Comune di Niscemi con atto n. 88 parte II, serie A – anno 1993 – unione dalla quale sono nati due figli, entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Deduceva che con sentenza n. 637/2022 del 10.12.2022 emessa dal Tribunale di Gela era stata pronunciata la separazione dei coniugi e che da tale momento non è stata ripresa convivenza con la moglie né è intervenuta alcuna riconciliazione non avendo più, i coniugi, avuto alcun rapporto tra loro.
Nessuna ulteriore domanda è stata presentata da parte ricorrente.
Con comparsa di risposta del 12.11.2023 si costituiva in giudizio la quale, Controparte_1
prendendo atto della volontà del marito di sciogliere il vincolo coniugale, esponeva che il ricorrente continua ad occupare la casa coniugale, sita a Niscemi in via Caracciolo n. 156/via Gradini n. 181, in cui vive con la nuova compagna e ciò nonostante le varie richieste di rilascio e auspicando di poter tornare ad abitare nell'immobile donatole dai propri genitori.
Concludeva, tuttavia, chiedendo soltanto la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio con vittoria sulle spese.
Infine, le parti all'udienza cartolare del 18.3.2024, precisavano le rispettive conclusioni con le note di trattazione scritta del 16.2.2024 e del 28.2.2024 e con ordinanza del 5.4.2024 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione
***
È opportuno premettere che, ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett b, lo scioglimento del matrimonio civile può essere domandato quando “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale (…).
Per quanto di interesse nel caso di specie, nel caso di separazione giudiziale la separazione deve essersi protratta per almeno dodici mesi “dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale”.
Ebbene, la domanda volta ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio concordatario contratto tra le parti deve essere accolta essendo trascorsi più di dodici mesi dalla data fissata per la
2 comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Gela in sede di separazione giudiziale, definita con sentenza n. n. 637/2022 del 10.12.2022 emessa dal Tribunale di Gela – e divenuta irrevocabile in data 11.6.2023 come risulta da attestazione rilasciata dalla Cancelleria della
Sezione Civile del Tribunale (Cfr. produzioni del 16.2.2024 e del 28.2.2024) – , senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Le spese del giudizio – considerata la natura del giudizio nonché il contenuto delle domande, essenzialmente vertenti sullo status – devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
, nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Controparte_1
Ragusa il 24.6.1975, in data 20.8.1993 e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Niscemi con atto n. 88 parte II, serie A – anno 1993;
2) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
3) COMPENSA integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 22/5/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
3