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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/02/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1179/2024 Ruolo Generale Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, all'udienza del 17 febbraio 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 1179 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente TRA rappresentato e difeso, giusto mandato conferito su supporto cartaceo Parte_1 allegato al ricorso, dagli avv.ti GianLuca Braschi ed Emanuela Manini ed elettivamente domiciliato presso e nel loro studio posto in Firenze al Viale Don G. Minzoni n. 54;
RICORRENTE E
, in Controparte_1 persona del pro tempore della rappresentato e difeso, congiuntamente e Controparte_2 CP_3 disgiuntamente, per procura generale alle liti rilasciata con atto pubblico registrato a Firenze in data 11/06/2024, per Notaro di Firenze (Repertorio n. 60.030, Raccolta n. 29.682) dall'avv. Persona_1 Marisa Petrillo e dall'Avv. Rosanna Mariani ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Firenze alla Via delle Porte Nuove n. 61; CONVENUTO ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 8.4.2024 e ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, l per ivi sentir accogliere le seguenti CP_4 conclusioni di merito: - accertato che dalle lesioni all'integrità psico fisica subite da Parte_1 per effetto dell'infortunio sul lavoro occorsogli in data 1/9/2021, discendono menomazioni, da
[...] valutarsi in grado superiore al grado invalidante, già riconosciuto dall in misura pari al 9%, CP_4 condannare l'Istituto di assistenza convenuto a corrispondere in favore del ricorrente medesimo rendita vitalizia, che tenga conto del grado invalidante pari al 18%, ascrivibile al predetto infortunio, e, in ogni caso, a corrispondere a quest'ultimo un indennizzo per danno biologico in misura differenziale rispetto a quanto già erogatogli tenendosi conto del maggior grado invalidante che sarà accertato in corso di causa;
- condannate l a corrispondere gli interessi di legge sugli importi riconosciuti spettare CP_4 ad dal dì del dovuto al dì dell'effettivo soddisfo;
- condannare l Parte_1 CP_4 al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 366,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia a titolo di refusione delle spese di CTP sostenute dal medesimo per la redazione della perizia medico legale allegata al ricorso;
- condannare l al pagamento delle spese di lite e degli CP_4 onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
2. L' si è ritualmente costituito in giudizio chiedendo al Tribunala adito di rigettare la domanda CP_4 attrice in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e onorari.
3. La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti ed è stata discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale pubblicamente letta ex art. 429 c.p.c.
pagina 1 di 2 4. Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria documentale espletata, ritiene, in conformità a quanto dichiarato dai difensori delle parti a verbale dell'odierna udienza, che sia cessata la materia del contendere, atteso che: - con provvedimento dell'11.05.2023, l riconosceva al ricorrente un indennizzo rapportato CP_1 ad un grado di danno biologico nella misura del 9%; - avverso detto provvedimento l'assicurato proponeva ricorso in sede amministrativa contestando la valutazione medico-legale effettuata dalla Consulenza medica dell e domandando il riconoscimento di un maggior danno pari al 18% CP_4 o, comunque, in misura superiore al 9%, come da parere medico-legale del consulente di parte avversa;
- a seguito del predetto gravame, in data 09.07.2024 veniva espletata collegiale medica all'esito della quale i sanitari concludevano in modo concorde che il danno biologico patito dall'infortunato, rivalutato, era da stimarsi nella misura del 12%. 5. Quanto alle spese di lite, da regolarsi secondo il criterio della soccombenza c.d. virtuale, ritiene il Tribunale che l debba essere condannato a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate CP_4 come in dispositivo in base al valore economico per il quale la domanda ha trovato accoglimento (doc. 8 fasc. e all'attività difensiva concretamente svolta, atteso che, a fronte del ricorso CP_4 amministrativo proposto dal ricorrente in data 4.1.24, il presente giudizio è stato incardinato in data
8.4.24 e, quindi, decorsi 60 giorni dalla proposizione del predetto ricorso in sede amministrativa senza che l si fosse pronunciato su di esso;
mentre la collegiale medica ha avuto luogo solo in data CP_1
9.7.24 e, quindi, successivamente al deposito e alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio.
6. Per le medesime ragioni si ritiene che il ricorrente abbia diritto alla refusione delle spese sostenute per la partecipazione del CTP, dott. , alla summenzionata visita medico-legale, Persona_2 quantificate come da fattura del 9.7.2024 in atti.
7. Si respinge, invece, la richiesta di refusione della somma di euro 366,00 a titolo delle spese di CTP sostenute dal ricorrente per la redazione della perizia medico legale allegata al ricorso (doc. 7), atteso che al ricorrente è stata concordemente riconosciuta nelle more del giudizio una percentuale di postumi permanenti significativamente inferiore a quella quantificata dal CTP nella predetta perizia, la quale, pertanto, non viene utilizzata ai fini della presente pronuncia.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta
o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l a rifondere al ricorrente le spese di lite che, ex D.M. n. 147/22, liquida in CP_4 complessivi € 1.500,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
nonché a rifondere al ricorrente le spese di CTP nella misura di € 150,06 come da fattura del dott. n. Persona_2 1377/2024.
Firenze, 17.2.2025 Il Giudice del Lavoro
Carlotta Consani
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, all'udienza del 17 febbraio 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 1179 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente TRA rappresentato e difeso, giusto mandato conferito su supporto cartaceo Parte_1 allegato al ricorso, dagli avv.ti GianLuca Braschi ed Emanuela Manini ed elettivamente domiciliato presso e nel loro studio posto in Firenze al Viale Don G. Minzoni n. 54;
RICORRENTE E
, in Controparte_1 persona del pro tempore della rappresentato e difeso, congiuntamente e Controparte_2 CP_3 disgiuntamente, per procura generale alle liti rilasciata con atto pubblico registrato a Firenze in data 11/06/2024, per Notaro di Firenze (Repertorio n. 60.030, Raccolta n. 29.682) dall'avv. Persona_1 Marisa Petrillo e dall'Avv. Rosanna Mariani ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Firenze alla Via delle Porte Nuove n. 61; CONVENUTO ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 8.4.2024 e ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, l per ivi sentir accogliere le seguenti CP_4 conclusioni di merito: - accertato che dalle lesioni all'integrità psico fisica subite da Parte_1 per effetto dell'infortunio sul lavoro occorsogli in data 1/9/2021, discendono menomazioni, da
[...] valutarsi in grado superiore al grado invalidante, già riconosciuto dall in misura pari al 9%, CP_4 condannare l'Istituto di assistenza convenuto a corrispondere in favore del ricorrente medesimo rendita vitalizia, che tenga conto del grado invalidante pari al 18%, ascrivibile al predetto infortunio, e, in ogni caso, a corrispondere a quest'ultimo un indennizzo per danno biologico in misura differenziale rispetto a quanto già erogatogli tenendosi conto del maggior grado invalidante che sarà accertato in corso di causa;
- condannate l a corrispondere gli interessi di legge sugli importi riconosciuti spettare CP_4 ad dal dì del dovuto al dì dell'effettivo soddisfo;
- condannare l Parte_1 CP_4 al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 366,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia a titolo di refusione delle spese di CTP sostenute dal medesimo per la redazione della perizia medico legale allegata al ricorso;
- condannare l al pagamento delle spese di lite e degli CP_4 onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
2. L' si è ritualmente costituito in giudizio chiedendo al Tribunala adito di rigettare la domanda CP_4 attrice in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e onorari.
3. La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti ed è stata discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale pubblicamente letta ex art. 429 c.p.c.
pagina 1 di 2 4. Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria documentale espletata, ritiene, in conformità a quanto dichiarato dai difensori delle parti a verbale dell'odierna udienza, che sia cessata la materia del contendere, atteso che: - con provvedimento dell'11.05.2023, l riconosceva al ricorrente un indennizzo rapportato CP_1 ad un grado di danno biologico nella misura del 9%; - avverso detto provvedimento l'assicurato proponeva ricorso in sede amministrativa contestando la valutazione medico-legale effettuata dalla Consulenza medica dell e domandando il riconoscimento di un maggior danno pari al 18% CP_4 o, comunque, in misura superiore al 9%, come da parere medico-legale del consulente di parte avversa;
- a seguito del predetto gravame, in data 09.07.2024 veniva espletata collegiale medica all'esito della quale i sanitari concludevano in modo concorde che il danno biologico patito dall'infortunato, rivalutato, era da stimarsi nella misura del 12%. 5. Quanto alle spese di lite, da regolarsi secondo il criterio della soccombenza c.d. virtuale, ritiene il Tribunale che l debba essere condannato a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate CP_4 come in dispositivo in base al valore economico per il quale la domanda ha trovato accoglimento (doc. 8 fasc. e all'attività difensiva concretamente svolta, atteso che, a fronte del ricorso CP_4 amministrativo proposto dal ricorrente in data 4.1.24, il presente giudizio è stato incardinato in data
8.4.24 e, quindi, decorsi 60 giorni dalla proposizione del predetto ricorso in sede amministrativa senza che l si fosse pronunciato su di esso;
mentre la collegiale medica ha avuto luogo solo in data CP_1
9.7.24 e, quindi, successivamente al deposito e alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio.
6. Per le medesime ragioni si ritiene che il ricorrente abbia diritto alla refusione delle spese sostenute per la partecipazione del CTP, dott. , alla summenzionata visita medico-legale, Persona_2 quantificate come da fattura del 9.7.2024 in atti.
7. Si respinge, invece, la richiesta di refusione della somma di euro 366,00 a titolo delle spese di CTP sostenute dal ricorrente per la redazione della perizia medico legale allegata al ricorso (doc. 7), atteso che al ricorrente è stata concordemente riconosciuta nelle more del giudizio una percentuale di postumi permanenti significativamente inferiore a quella quantificata dal CTP nella predetta perizia, la quale, pertanto, non viene utilizzata ai fini della presente pronuncia.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta
o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l a rifondere al ricorrente le spese di lite che, ex D.M. n. 147/22, liquida in CP_4 complessivi € 1.500,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
nonché a rifondere al ricorrente le spese di CTP nella misura di € 150,06 come da fattura del dott. n. Persona_2 1377/2024.
Firenze, 17.2.2025 Il Giudice del Lavoro
Carlotta Consani
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