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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/04/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr Francesco Billè Giudice ausiliario rel. est. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 757/2024 R.G.,
Promossa da
, in persona del Sindaco pro-tempore (c.f. RT
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Agata Burtone;
P.IVA_1
APPELLANTE
Contro
, nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentato CP_1 CodiceFiscale_1
e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Nunzio Pinelli e Paola Librizzi;
APPELLATO
*****
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 7 gennaio 2025.
La Corte ha osservato:
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 718, pubblicata il 4 dicembre 2023, il giudice unico del Tribunale di
Caltagirone, rigettava l'opposizione proposta dal , RT avverso il decreto ingiuntivo n. 422 reso in data del 24.11.2014 su ricorso di CP_1
(col quale veniva ingiunto ad esso opponente il pagamento della somma di € 7.864,83, oltre interessi e spese di procedura monitoria) e regolava le spese processuali secondo il principio della soccombenza.
A sostegno di tale pronuncia rilevava il primo giudice che “Nel proprio atto l'opponente deduceva che l'opposto non poteva vantare nessun diritto di credito per l'attività espletata poiché, ai sensi dell'art. 191 D.lgs. 267/2000, gli enti locali hanno l'obbligo di effettuare spese solo se sussiste una delibera autorizzativa divenuta o dichiarata già esecutiva, unitamente al conseguente impegno contabile già inserito sul competente intervento o capitolo di bilancio di previsione ....... Ai sensi dell'art. 26, co. I, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante nuove norme in tema di legittimazioni di terre comunali di uso civico, “nel territorio della Regione Siciliana le legittimazioni delle occupazioni di terre di uso civico di cui all'articolo 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, possono effettuarsi con le procedure previste dalla predetta legge e dal regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 ...... La sopramenzionata legge 16 giugno 1927 n. 1766, riguardante il riordinamento degli usi civici, all'art. 39 stabilisce che i compensi dovuti a periti, istruttori e delegati tecnici per gli incarichi connessi ad operazioni demaniali volte al riordino di usi civici sono a carico dei comuni o delle associazioni agrarie interessate, e non della Regione ..... Non può pertanto porsi in dubbio la correttezza e validità della procedura seguita in ordine al conferimento ed all'espletamento dell'attività di legittimazione delle occupazioni di terre di uso civico in favore dell'odierno opposto. Appare infondata, pertanto, la censura mossa dall'ente comunale in ordine all'applicabilità al caso specifico della normativa di cui al d. lgs. 267/2000 ...... atteso che l'incarico de quo viene conferito e conseguentemente liquidato ai sensi delle disposizioni di legge testé richiamate. Del resto, parte opposta ha prodotto copiosa documentazione attestante il rapporto intercorso tra le parti, così fornendo prova in giudizio della sussistenza del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto. ..... Dalla analisi della documentazione versata in atti, infatti, risulta pacifica l'esistenza del credito e, prima ancora, dello stesso incarico professionale in capo all'opposto , in virtù del decreto CP_1 commissariale n. 28642 R.C. del 7.08.1989 .... Quanto sopra, peraltro, inficia la censura mossa dall'opponente in ordine alla mancanza di qualsivoglia forma scritta atta a provare
l'esistenza dell'incarico in favore dell'opposto. .... dall'analisi dei vari decreti commissariali in atti, con i quali il professionista veniva, di volta in volta, incaricato allo svolgimento di operazioni demaniali (nello specifico, della verifica della sussistenza dei requisiti per la concessione della legittimazione delle occupazioni di terre di uso civico), nonché dei successivi decreti di liquidazione emessi in suo favore, appare fuor di dubbio che l'opposto abbia espletato attività lavorativa per il Comune di e, in ragione di RT ciò, avesse diritto al pagamento delle prestazioni lavorative effettuate .... l'incontestabilità della prestazione resa dall'odierno opposto si evince anche da una attenta analisi dei decreti di liquidazione emessi nei suoi confronti e versati in atti, resi successivamente alla presentazione della parcella relativa alle operazioni demaniali effettuate dallo stesso, con i quali il Commissario per la liquidazione degli usi civici della Sicilia liquidava le competenze di spettanza dell'opposto rimettendone il pagamento direttamente all'opponente
[...]
, ai sensi dell'art. 26 co. IX, della l. regionale n. 10/1999”. RT
Avverso tale sentenza il ha interposto appello RT con atto di citazione notificato in data 28 maggio 2024, sulla base di due ragioni di censura.
Si è costituito in giudizio resistendo al gravame e chiedendone il CP_1 rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 7 gennaio 2025.
Motivi della decisione
Col primo motivo dell'appello, il deduce la RT violazione degli artt. 16 e 17 R.D. 18.11.1923 n. 2440– artt. 183, 191, 192 D.lgs. 18 agosto
2000, n. 267 (T.U.E.L.).
Sostiene che il decreto ingiuntivo opposto è illegittimo per violazione del requisito di forma scritta dei contratti, prevista dalla legge ad substantiam, nonché per assenza della necessaria previsione di spesa e attestazione della relativa copertura finanziaria;
che le superiori disposizioni, rese a tutela di interessi pubblici costituzionalmente rilevanti, non possono trovare deroghe in tema di legittimazione e liquidazione degli usi civici, così come erroneamente affermato dal Tribunale, atteso che le sopra richiamate norme regolamentano l'intera azione amministrativa;
che il giudice di prime cure ha errato nel ritenere che il disciplinare d'incarico, corredato dal necessario sigillo attestante l'impegno spesa e attestazione della copertura finanziaria, potesse essere surrogato da altri atti, peraltro, provenienti da amministrazioni diverse, quali il decreto commissariale n. 28642 R.C. del
7.08.1989 o la nota nr. 806 del 9.04.1990 dell'Assessorato Agricoltura e Foreste, privi, comunque, di ogni impegno spesa e/o attestazione di copertura finanziaria;
che non può neppure configurarsi una manifestazione tacita di volontà della Autorità Amministrativa desumibile da fatti concludenti o comportamenti meramente attuativi, e ciò persino laddove vi sia il pagamento di taluni degli importi richiesti;
che non è ravvisabile in capo al Pt_1 alcun onere di impugnazione dei decreti commissariali di liquidazione dei compensi;
che l'invito a trasmettere le fatture necessarie ai fini della liquidazione dell'importo oggetto del decreto ingiuntivo oggi opposto proveniva da un semplice dipendente dell'Ente senza alcun potere di rappresentanza e, comunque, la cogenza della normativa in tema di contabilità pubblica non può essere derogata da alcuna manifestazione volitiva in surroga e neppure da un pagamento;
che, ammesso che un pagamento debba essere effettuato dal Pt_1 in luogo di altro Ente e per prestazioni da quest'ultimo unilateralmente predisposte, ciò non può mai significare che vengano meno gli obblighi cui gli enti locali sono sottoposti sulla base del T.U.E.L..
Col secondo motivo, l'ente appellante deduce l'illegittimità del decreto ingiuntivo per inesigibilità del credito.
Sostiene che il tribunale ha errato nel ritenere assolto da parte del professionista l'obbligo di fatturazione, non avendo questi presentato alcuna fattura, né documento contabile eventualmente equipollente, prima dell'emissione del D.I. opposto, con ciò violando la normativa fiscale di cui all'art. 21 D.P.R. 633/1972 e l'art. 183 T.U.E.L., il quale subordina chiaramente il pagamento di somme da parte della P.A. alla scrupolosa verifica dell'esistenza dei documenti (giustificativi) amministrativi e contabili, tra cui rientra senza dubbio la fattura;
che le fatture sono state trasmesse al dopo la Controparte_2 notificazione dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo e precisamente il 12.03.2015; che, quindi, legittimamente il ha eccepito in seno all'atto di opposizione Controparte_2
l'inesigibilità del credito.
I motivi, che possono trattarsi congiuntamente, siccome connessi, riguardando entrambi i profili di illegittimità del decreto ingiuntivo sollevati in sede di opposizione, sono infondati.
E', invero, immune da censure l'apprezzamento di fondatezza della pretesa creditoria monitoriamente azionata da nei confronti del CP_1 RT
, inconferente appalesandosi la dedotta violazione delle norme che prescrivono il
[...] requisito della prova scritta ad substantiam dei contratti stipulati con la pubblica amministrazione, nonchè l'obbligatorietà della previsione di spesa e l'attestazione della copertura finanziaria.
E' documentato che il commissario aggiunto per la liquidazione degli usi civici della
Sicilia con nota n. 28642 R.C. datata 7 agosto 1989 ha nominato istruttore CP_1 demaniale per il comune di in e che l'assessorato regionale per RT RT
l'agricoltura e foreste ha autorizzato ad assumere le funzioni di istruttore CP_1 demaniale per il comune di in . RT RT E', altresì, documentato che il commissario per gli usi civici ha conferito incarico di verificare le condizioni per la concessione della legittimazione, in merito alle istanze presentate dalle ditte interessate e che a seguito dell'espletamento degli incarichi è stato liquidato il compenso per l'attività svolta, con specificazione che l'importo era dovuto, ai sensi dell'art. 26 comma 9 della L.R. n. 10/99, direttamente dal comune di in RT Pt_1
, al quale il decreto di liquidazione è stato comunicato.
[...]
La fonte normativa del diritto credito vantato da nei confronti del CP_1 comune di in risiede, quindi, nella legge regionale 27 aprile 1999, n. RT RT
10, il cui art. 26, titolato “Nuove norme in tema di legittimazioni di terre comunali di uso civico”, stabilisce che “I rimborsi delle spese e le competenze dei delegati tecnici, degli istruttori e dei periti demaniali per le operazioni disposte ai sensi della legge 16 giugno 1927,
n. 1766, determinati in misura pari ai compensi di cui alla legge 8 luglio 1980, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni, liquidate dal commissario per la liquidazione degli usi civici, nonchè le somme dovute ai sensi dell'art. 80 del regio decreto 26 febbraio 1928, n.
332, sono dovute direttamente dal comune interessato. Tutte le spese giudiziarie di cui all'art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, vengono poste, a titolo di anticipo, a carico del comune interessato".
E' palese, pertanto, che vi è prova scritta del conferimento dell'incarico professionale e che il compenso è stato legittimamente liquidato e posto a carico del comune di RT
, il quale, benchè tenuto, non vi ha provveduto, né predisposto, a seguito Pt_1 RT della ricezione degli atti di liquidazione delle competenze professionali, gli atti amministrativi prescritti dall'art. 191 T.U.E.L. a mente del quale “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5”.
Privo di pregio si appalesa il rilievo di inesigibilità del credito, avendo l resentato CP_1 le fatture solo dopo l'emissione del D.I. opposto, osservandosi, al riguardo, che l'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quella anteriore alla domanda o all'emissione del provvedimento opposto (ex multis, v. Cass., 17. 10.2011 n. 21432).
L'atto di appello va, in definitiva, rigettato, discendendone la conferma integrale della sentenza gravata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al
DM 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia 13.08.2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia (fascia di valore da 5.200,01 a € 26.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta. Ritiene la Corte di liquidare in prossimità dei minimi di tariffa i compensi della fase istruttoria e di trattazione relativi al presente grado del giudizio, attesa la modesta attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sull'appello proposto dal RT
, avverso la sentenza n. 718, pubblicata il 4 dicembre 2023, del giudice
[...] unico del Tribunale di Caltagirone, rigetta l'appello e condanna il RT
a rifondere, in favore di le spese del grado, che liquida in
[...] CP_1 complessivi € 4916,00 (ivi compresi €. 1134,00 per la fase di studio, €. 921,00 per la fase introduttiva, € 950,00 per la fase di trattazione e istruttoria e € 1911,00 per la fase decisoria), oltre € 382,50 per esborsi, IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte, il 15 aprile 2025.
Il giudice estensore Il presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena