Ordinanza cautelare 9 ottobre 2017
Sentenza 23 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 23/01/2023, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/01/2023
N. 00194/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01474/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1474 del 2017, proposto da AM TO, rappresentato e difeso dall'avvocato Ferdinando Croce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Giustizia – Commissione Centrale per l’esame di abilitazione alla professione di avvocato nominata per la sessione 2016 presso il Ministero della Giustizia – Commissione per l’esame di abilitazione alla professione di avvocato nominata per la sessione 2016 presso la Corte di Appello di Messina - Commissione per l’esame di abilitazione alla professione di avvocato nominata per la sessione 2016 presso la Corte di Appello di Genova - in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di IA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) del verbale dell'8 maggio 2017, con il quale la Sottocommissione costituita presso la Corte di Appello di Genova ha esteso, tra gli altri (busta n. 175), il giudizio negativo riservato al Dott. AM;
b) delle votazioni riservate all'odierno ricorrente (26 per il parere di civile; 26 per il parere di penale; 26 per l’atto giudiziario), contenute nel citato verbale dell’8 maggio 2017, e del complessivo esito negativo riservato ai tre elaborati redatti dal ricorrente in data 13, 14 e 15 dicembre 2016;
c) del provvedimento del 23 giugno 2017, con il quale la Commissione costituita presso la Corte di Appello di Messina ha dichiarato il ricorrente inidoneo a sostenere le prove orali;
d) dell’elenco degli ammessi alle prove orali degli esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato - sessione 2016, nella parte in cui non reca, tra gli ammessi, l’indicazione del nominativo del ricorrente;
e) del verbale del 12 gennaio 2017, di predisposizione dei criteri di correzione e valutazione degli elaborati, adottato dalla Commissione d’Esami Avvocato della Corte d’Appello di Genova – Sessione 2016, nonché del verbale n. 7 del 16 dicembre 2016 della Commissione di Esami della Corte di Appello di Messina - Sessione 2016;
f) ove occorra, del verbale n. 1 di cui alla seduta plenaria dell'1 dicembre 2016 e della nota del Ministero della Giustizia di pari data, avente ad oggetto “ Indicazioni dei criteri di valutazione per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense sessione 2016” .
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Vista l’ordinanza cautelare n. 704/2017;
Viste le memorie difensive delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2022 il dott. Emanuele Caminiti;
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente impugna gli atti della procedura di abilitazione all’esercizio della professione forense relativa alla sessione 2016, nella parte in cui esprimono un giudizio di inidoneità nei suoi confronti a seguito dell’espletamento delle prove scritte.
I motivi di ricorso possono essere sintetizzati come segue:
1) in occasione dell’abbinamento e successivo mescolamento dei plichi contenenti gli elaborati, la Commissione operante presso la Corte d’appello di Messina non si sarebbe costituita in sessione plenaria con la presenza di tutte le componenti professionali richieste, in violazione delle modalità operative dettate dalla Commissione Centrale, poste a salvaguardia della regola del c.d. anonimato; inoltre, con riferimento al mescolamento dei plichi contenenti gli elaborati, parte ricorrente lamenta che la Commissione d’esame operante presso la Corte d’Appello di Genova ha predeterminato secondo una progressione numerica alternata la regola di divisione fra le diverse sottocommissioni per la correzione degli elaborati scritti, violando palesemente le prescrizioni impartite dalla Commissione Centrale che avrebbero, invece, ribadito la necessità del rimescolamento (cioè l’affidamento alla sorte) con esclusione di qualsiasi criterio prestabilito, a tutela della regola dell’anonimato;
2) sarebbe carente di motivazione il giudizio di insufficienza espresso nei confronti del ricorrente, in quanto espresso in forma solo numerica, senza indicazioni idonee ad integrare e chiarire la valenza del punteggio (come l'apposizione di segni grafici e/o annotazioni negative) e senza alcun criterio di collegamento tra i parametri predeterminati dalla Commissione Centrale e i singoli voti numerici attribuiti alla prova, circostanza, questa, che avrebbe impedito di comprendere le ragioni della valutazione negativa e, più in generale, di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dalla Commissione nella valutazione delle prove. Parte ricorrente ha richiamato a sostegno l’art. 46, comma 5 della vigente legge forense (legge n. 247/2012) sostenendo che tale norma non rientrerebbe tra quelle per le quali il successivo art. 49 della medesima legge ha previsto il differimento dell’entrata in vigore.
3) con il terzo motivo di ricorso veniva dedotta l’intrinseca erroneità dei giudizi espressi nel merito degli elaborati scritti.
4) con il quarto motivo di ricorso, veniva denunciata l’illegittimità costituzionale della L. n. 247 del 2012 per contrasto con gli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost., ove interpretata nel senso che la stessa non potesse trovare applicazione alle prove di esame svoltesi nei quattro anni successivi alla sua entrata in vigore, secondo il termine di differimento di entrata in vigore vigente ratione temporis .
Si costituiva in giudizio il Ministero della Giustizia per resistere al ricorso, depositando memorie e documenti.
Con Ordinanza n. 704/2017, questa Sezione respingeva la domanda cautelare presentata dal ricorrente.
Con Ordinanza n. 38 del 12 gennaio 2018, il C.G.A.R.S. rigettava l’appello cautelare per carenza del requisito del fumus boni iuris.
In vista dell’udienza, le parti depositavano memorie con le quali insistevano nelle proprie richieste, difese ed eccezioni confutando quelle avversarie.
All’udienza del 10 novembre 2022, la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e, per l’effetto, va rigettato.
Con riferimento alla prima censura, con la quale parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità delle operazioni prodromiche alla correzione degli elaborati in quanto poste in essere contravvenendo al dettato legislativo (art. 22, co. 4, R.D. 37/1934) e alle regole operative dettate dalla Commissione Centrale, poste a salvaguardia della regola del c.d. anonimato, il Collegio ne rileva l’infondatezza.
Quanto alla censura con la quale parte ricorrente lamenta che la Commissione operante presso la Corte d’Appello di Messina, che ha proceduto al raggruppamento e successivo mescolamento dei plichi contenenti gli elaborati scritti, dovesse necessariamente avere composizione plenaria, si richiama in senso difforme la decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 18 del 2018 laddove, al punto 11.8, afferma che “ Non è superfluo precisare, infine, che il venire meno del principio di fungibilità dei commissari va inteso armonicamente con le consolidate acquisizioni della giurisprudenza amministrativa (puntualmente richiamate nella condivisibile esposizione contenuta nell'ordinanza di rimessione) secondo cui è irrilevante la "irregolare" composizione della Commissione allorché essa pone in essere (non già una attività decisoria e valutativa ma) una mera attività preparatoria e istruttoria il che accade, ad esempio, allorché proceda agli incombenti relativi al momento dell'abbinamento degli elaborati, delle buste, al rimescolamento, all'apposizione del numero progressivo sulla busta maggiore ” (TAR IA, Sezione IV, 13 gennaio 2020, n. 56, Cons. Stato sez. IV, sentenze n. 4517 del 27 settembre 2017, n. 5191 del 13 novembre 2017, n. 5725 del 4 dicembre 2017).
È stato rimarcato in più occasioni che “ In sede di operazioni concorsuali non si richiede la presenza della Commissione giudicatrice al suo completo in tutte le fasi del procedimento, dovendo la regola del collegio perfetto, unitamente alla compresenza di tutti i candidati nella misura indicata dalla normativa evocata, trovare osservanza in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (fissazione dei criteri di massima valutazione delle prove concorsuali; selezione degli argomenti e redazione delle tracce delle prove scritte; determinazione dei requisiti da sottoporre ai candidati nelle prove orali; correzione degli elaborati e svolgimento delle prove orali) ovvero in ogni altro caso in cui ciò sia espressamente previsto dalla regolamentazione del concorso, non imponendo le operazioni concorsuali di carattere meramente istruttorio o preparatorio la presenza di tutti i componenti del collegio, ben potendo avvenire sotto il controllo e alla presenza di solo alcuni di essi o essere delegate ad una componente della Commissione ” (cfr. T.A.R. Roma, sez. I, 11/10/2017, n. 10185; Consiglio di Stato sez. IV, 12/11/2015, n.5137; T.A.R. Campobasso , sez. I , 15/12/2014 , n. 703; Consiglio di Stato sez. I, 11/07/2011, n.1286; T.A.R. Piemonte, sez. I, 01/12/2009, n.3213).
Inoltre si osserva che la mancanza di un’adeguata prospettazione e deduzione circa la concreta incidenza, sulla valutazione negativa successivamente resa in ordine alle prove della parte ricorrente, dell'eventuale irregolare composizione della Commissione in occasione delle suddette operazioni di abbinamento e mescolamento degli elaborati, rende infondata la relativa censura, trattandosi di vizio formale non evidenziante di per sé un automatico vulnus sulla qualità tecnica e sull'imparzialità del giudizio formulato (cfr. T.A.R. Napoli, Sez. VIII, 11 agosto 2020, n. 3583 e 9 settembre 2016, n. 4227, Cons. di Stato, Sez. V, n. 1879 del 12 maggio 2016).
Deve altresì ritenersi infondata anche la censura con la quale parte ricorrente lamenta la violazione del principio dell’anonimato in riferimento al mescolamento dei plichi contenenti gli elaborati.
Mette conto evidenziare che dalla disamina dal verbale n. 7 del 16 dicembre 2016 della Commissione esami avvocato presso la Corte d’Appello di Messina, depositato in giudizio, emerge che i commissari, alla presenza di alcuni candidati, hanno proceduto all’abbinamento delle buste contenenti gli elaborati, poi rese anonime, quindi, al loro mescolamento ed infine alla rinumerazione da 1 a 450 ed alla suddivisione in colli contenenti ciascuno sessanta buste (oltre ad un collo contenente trenta buste), infine spediti alla Corte d’Appello di Genova.
La lettura del verbale relativo alla seduta del 12 gennaio 2017 dei componenti delle sottocommissioni istituite presso la Corte d’Appello di Genova rivela, poi, che i commissari hanno preso atto delle operazioni di mescolamento e rinumerazione degli elaborati svolte dalla Commissione presso la Corte d'Appello di Messina, rappresentandosi che il rimescolamento delle buste era avvenuto “senza un criterio prestabilito”, con garanzia del totale anonimato e conseguente garanzia dell’assoluta casualità della correzione da parte della I o II Sottocommissione presso la Corte d’Appello di Genova.
Alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio rileva che la regola dell'anonimato è stata rispettata mediante le operazioni di rimescolamento effettuate presso la Corte d'appello di Messina e, pertanto, la censura risulta infondata, in adesione all’orientamento giurisprudenziale che ritiene sufficienti le operazioni di "rimescolamento" delle buste presso la corte d'appello "di partenza" (nella specie, quelle effettuate presso la Corte d'appello di Messina e delle quali viene dato atto nel verbale del 12 gennaio 2017), sicché non è necessario che le sottocommissioni presso la Corte d'appello "d'arrivo" (ossia quelle costituite presso la Corte di Appello di Genova) effettuino un ulteriore rimescolamento (vedi in tal senso T.A.R. Bari n. 469 del 7 aprile 2020 che richiama in motivazione le pronunce del Consiglio di Stato, Sezione IV, nn. 558 e 5191 del 2017).
Con riferimento al secondo motivo di ricorso (ossia al presunto difetto di motivazione), il Collegio ritiene che la commissione esaminatrice, nel valutare gli elaborati scritti del ricorrente, ha tenuto in considerazione i principi fondamentali relativi all’onere di motivazione come richiesto per gli esami di abilitazione per la professione forense.
Il voto numerico è sufficiente a motivare il giudizio, come ritenuto dalla giurisprudenza consolidata in materia (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 20 settembre 2017, n. 7 secondo la quale “i provvedimenti della commissione esaminatrice degli aspiranti avvocati, che rilevano l'inidoneità delle prove scritte e non li ammettono all'esame orale, vanno di per sé considerati adeguatamente motivati anche quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione”), di tal che non è necessaria l’apposizione di osservazioni, glosse, puntualizzazioni o ulteriori segni, quando il punteggio sia attribuito con l’osservanza dei criteri di valutazione previamente individuati dalla commissione stessa (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 8 gennaio 2019 n. 179; Sez. IV, 18 gennaio 2018, n. 299; T.A.R. Bari, sez. II, 30 giugno 2020, n. 927; T.A.R. Reggio Calabria, 23 dicembre 2016 n. 1354).
L’orientamento della giurisprudenza amministrativa, circa l’adeguatezza del punteggio numerico quale parametro di valutazione, non è cambiato nemmeno dopo l’entrata in vigore della legge n. 247 del 2012.
L’art. 49 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 (come da ultimo modificato dall’art. 8, comma 6-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8) stabilisce che “Per i primi nove anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti” e, come chiarito da Cons. Stato, Ad. Plen., 14 dicembre 2018, n. 18, dalla lettera del citato art. 49 si ricava il convincimento che il differimento della entrata in vigore della nuova normativa ivi contemplato si applichi a tutte le prescrizioni dell’art. 46, compreso il comma 5, ai sensi del quale “La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”.
Nel caso di specie, infine, sono stati richiamati i criteri di valutazione adottati in data 1 dicembre 2016 dalla Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia, acquisiti e fatti propri dalla Commissione d'Esame presso la Corte d'Appello di Genova; a sua volta, ciascuna sottocommissione ha, nella correzione degli elaborati, fatto applicazione delle previsioni contenute nella deliberazione della Commissione Centrale sopra richiamata del 1 dicembre 2016 (come risulta dai verbali del 12 e 19 gennaio 2017 allegati).
In conclusione, anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
Con riferimento al terzo motivo di ricorso, il Collegio osserva che le valutazioni della commissione esaminatrice sono espressione di ampia e qualificata discrezionalità tecnica, il cui concreto esercizio può essere soggetto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo se viziato da travisamento dei fatti, violazione delle regole di procedura, illogicità manifesta con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili ab externo e ictu oculi dalla sola lettura degli atti.
Parte ricorrente non evidenzia, invero, specifici errori di fatto nel giudizio o elementi di macroscopica irrazionalità dello stesso, mirando, invece, soltanto, a una inammissibile sostituzione della valutazione effettuata dalla Commissione.
Non sussistendo, quindi, nel caso di specie, quei “macroscopici vizi o manifesta illogicità o irragionevolezza” che consentirebbero il sindacato giurisdizionale dell’attività amministrativa tecnico discrezionale esercitata dalla Commissione, il Collegio ritiene destituita di fondamento la censura esaminata.
Quanto alla sollevata questione di legittimità costituzionale della L. n. 247 del 2012 ove interpretata nel senso che l’art. 46, comma 5, della legge non trova applicazione “alle prove di esame svoltesi nei quattro anni successivi alla sua entrata in vigore”, il Collegio la ritiene infondata, richiamando la già citata Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7 del 2017, la quale ha precisato che “ la (sola) circostanza che nell'ambito della propria piena discrezionalità il Legislatore abbia ritenuto di innovare il sistema previgente attraverso la prescrizione di cui al più volte richiamato articolo 46 comma 5 della L. 31 dicembre 2012, n. 247, né vale a connotare di illegittimità la previgente disciplina che è conforme al tradizione orientamento della giurisprudenza, né può condurre a sospetti di incostituzionalità in ordine alla scelta legislativa di prevedere una norma transitoria che differisca l'entrata in vigore della disciplina innovativa, stante la circostanza che quella previgente (la cui portata applicativa è stata appunto temporalmente "prorogata") è stata a più riprese ritenuta costituzionalmente legittima ” (punto 15.3 ).
Tali coordinate ermeneutiche inducono a ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L. n. 247/2012, peraltro genericamente sollevata da parte ricorrente.
In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
In ragione del carattere relativamente risalente della controversia, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di IA, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente FF
Emanuele Caminiti, Referendario, Estensore
Pierluigi Buonomo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuele Caminiti | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO