Articolo 8 della Legge 25 agosto 1988, n. 381
Articolo 7Articolo 9
Versione
16 settembre 1988
Art. 8. 1. L' articolo 26 della legge 14 luglio 1965, n. 963 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 26 (Sanzioni amministrative). - 1. Chiunque contravvenga ai divieti posti dal precedente articolo 15, lettere a) e b), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.
2. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni chiunque eserciti la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.
3. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni chi viola le norme del regolamento per l'esercizio della pesca sportiva e subacquea.
4. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni chiunque ceda un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici; alla stessa sanzione soggiace chi affida un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, qualora questa ne faccia uso.
5. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire unmilioneduecentomila, salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque non consente o impedisce l'ispezione da parte degli addetti alla vigilanza sulla pesca, prevista dal precedente articolo 23".
Entrata in vigore il 16 settembre 1988
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