Versione
16 settembre 1988
16 settembre 1988
Art. 8. 1. L' articolo 26 della legge 14 luglio 1965, n. 963 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 26 (Sanzioni amministrative). - 1. Chiunque contravvenga ai divieti posti dal precedente articolo 15, lettere a) e b), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.
2. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni chiunque eserciti la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.
3. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni chi viola le norme del regolamento per l'esercizio della pesca sportiva e subacquea.
4. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni chiunque ceda un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici; alla stessa sanzione soggiace chi affida un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, qualora questa ne faccia uso.
5. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire unmilioneduecentomila, salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque non consente o impedisce l'ispezione da parte degli addetti alla vigilanza sulla pesca, prevista dal precedente articolo 23".
"Art. 26 (Sanzioni amministrative). - 1. Chiunque contravvenga ai divieti posti dal precedente articolo 15, lettere a) e b), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.
2. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni chiunque eserciti la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.
3. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni chi viola le norme del regolamento per l'esercizio della pesca sportiva e subacquea.
4. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni chiunque ceda un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici; alla stessa sanzione soggiace chi affida un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, qualora questa ne faccia uso.
5. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire unmilioneduecentomila, salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque non consente o impedisce l'ispezione da parte degli addetti alla vigilanza sulla pesca, prevista dal precedente articolo 23".
Giurisprudenza • 8
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 17/09/2003, n. 13662Provvedimento: […] B) - L'art. 15 comma 1 lett. a) della legge n. 963 del 1965, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge n. 381 del 1988, (che reca la rubrica: "Tutela delle risorse biologiche e dell'attività di pesca"), sanzionato dall'art. 26 comma 1 della stessa legge (nel testo sostituito dall'art. 8 della legge n. 381 del 1988) - nel disporre che, "al fine di tutelare le risorse biologiche delle acque marine ed assicurare il disciplinato esercizio della pesca, è fatto divieto di: a) pescare in zone e tempi vietati dai regolamenti, decreti, […]Leggi di più...
- suddivisione in tre classi di pesca (pesca: sportiva, professionale, scientifica)·
- sussistenza·
- esclusione·
- attività diretta in modo univoco alla pesca·
- applicabilità del divieto anche alla pesca sportiva·
- estensione·
- concorso con l'illecito di cui all'art. 17 della legge n. 963 del 1965·
- affermazione·
- nozione di pesca marittima·
- possibilità·
- marittima·
- pesca