Sentenza breve 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 18/12/2025, n. 2148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2148 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02148/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01923/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1923 del 2025, proposto da NZ MA e Villa dei S.r.l.S., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato Raffaele Guarracino, con domicilio eletto presso il suo studio in Positano, via San Giovanni 10;
contro
Comune di Positano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia:
- del provvedimento prot. 13079/2025 del 22.08.2025, successivamente notificato, emesso dal Responsabile dell'Area Tecnica Edilizia Privata e dal R.U.P. del Servizio Antiabusivismo Edilizio del Comune di Positano, con cui si accerta una presunta inottemperanza all'ingiunzione alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi n. 15 del 30.06.2021 e irrogativo della sanzione pecuniaria ex art. 31 comma 4 bis D.P.R. 380/2001;
- della nota prot. 9547 del 28.06.2024 emessa dal Responsabile dell'Area Tecnica - Edilizia Privata del Comune di Positano con cui si comunicava che “il termine ultimo per procedere spontaneamente alla demolizione delle opere descritte nell'ordinanza n. 15 del 30 giugno 2021 … scade il giorno 03 luglio 2024, oltre il predetto termine troveranno applicazione le disposizioni sanzionatorie ed acquisitive ampliamente esplicitate nella precitata ordinanza di demolizione”;
- della relazione del tecnico comunale prot. 12959 del 20.08.2025 inerente il sopralluogo effettuato con personale di Polizia Municipale in data 13.11.2024;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il dott. MI Di MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il ricorrente, premesso di essere proprietario dell’immobile sito in Positano alla via Corvo, 59, catastalmente identificato al foglio 3 p.lla 878 del NCEU, a lui pervenuto in virtù di decreto di trasferimento del Tribunale di Salerno del 18.07.2019 rep. n. 2442/19 cron. n. 1875/19, a seguito di procedura esecutiva immobiliare, ha chiesto l’annullamento dei seguenti atti:
- del provvedimento prot. 13079/2025 del 22.08.2025, successivamente notificato, emesso dal Responsabile dell’Area Tecnica Edilizia Privata e dal R.U.P. del Servizio Antiabusivismo Edilizio del Comune di Positano, con cui si accerta una presunta inottemperanza all’ingiunzione alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi n. 15 del 30.06.2021 e irrogativo della sanzione pecuniaria ex art. 31 comma 4 bis D.P.R. 380/2001;
- della nota prot. 9547 del 28.06.2024 emessa dal Responsabile dell’Area Tecnica – Edilizia Privata del Comune di Positano con cui si comunicava che “il termine ultimo per procedere spontaneamente alla demolizione delle opere descritte nell’ordinanza n. 15 del 30 giugno 2021 … scade il giorno 03 luglio 2024, oltre il predetto termine troveranno applicazione le disposizioni sanzionatorie ed acquisitive ampliamente esplicitate nella precitata ordinanza di demolizione”;
- della relazione del tecnico comunale prot. 12959 del 20.08.2025 inerente il sopralluogo effettuato con personale di Polizia Municipale in data 13.11.2024;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale.
A fondamento del ricorso hanno avanzato una serie di censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Ancorchè ritualmente evocato, non si è costituito il Comune intimato.
Nell’udienza camerale del 18 dicembre 2025, la causa è introitata per la decisione.
Il ricorso è manifestamente fondato e perciò può essere deciso con l’odierna sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm..
Nell’ambito del presente giudizio, è controversa la legittimità del provvedimento prot. 13079/2025 del 22.08.2025, con cui il Comune di Positano ha accertato l’inottemperanza all’ingiunzione alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi n. 15 del 30.06.2021 e irrogato della sanzione pecuniaria ex art. 31 comma 4 bis D.P.R. 380/2001.
Tanto premesso, i provvedimenti impugnati non si rivelano immuni dalle censure d’illegittimità lamentate dalla parte ricorrente.
Invero, l’atto gravato recante prot. 13079/2025, unitamente a tutti gli atti collegati, si fonda su di un’istruttoria carente.
Ciò in quanto le emergenze istruttorie documentali, acquisite agli atti di causa, hanno consentito di rilevare che il ripristino in contestazione consisteva nel recupero della funzione del tetto di copertura da terrazzo in lastrico, attraverso la rimozione della pavimentazione e che il ricorrente, con CILA del 31.05.2024, prot. 8132, ha provveduto a comunicare proprio detto intervento di ripristino (“il ripristino a lastrico solare dell’attuale zona di copertura mediante la rimozione della pavimentazione e battiscopa esistente e successiva realizzazione di un massetto di malta con sovrastante rifinitura con membrana impermeabilizzante monocomponente liquida, a protezione del manto impermeabile esistente della copertura”).
A tanto ha fatto sèguito la comunicazione di fine lavori protocollata il 16.07.2024 al n. 10277.
Alcuna contestazione e/o diffida è stata mossa né alla CILA del 31.05.2024 prot. 8132, né alla comunicazione di fine lavori protocollata il 16.07.2024 al n. 10277.
Pertanto, non trova rispondenza nelle risultanze istruttorie quanto affermato nel provvedimento impugnato in ordine al fatto che “le opere abusive di cui alla lettera I descritte nell’ordinanza non sono state demolite e pertanto risulta che non è stato ottemperato all’ord. 15/2021 in quanto … in copertura sono ancora 14 presenti parapetti e ringhiere, la pavimentazione è stata ricoperta da una guaina impermeabile”.
Di contro, il ricorrente ha dimostrato che: - la pavimentazione è stata rimossa, come da CILA e successiva comunicazione di fine lavori, con allegato collaudo e formulari rifiuti; - non vi è stato accertamento di segno contrario che smentisse tale circostanza, posto che la riscontrata presenza di guaina è proprio ciò che era stato comunicato dalla parte: “il ripristino a lastrico solare dell’attuale zona di copertura mediante la rimozione della pavimentazione e battiscopa esistente e successiva realizzazione di un massetto di malta con sovrastante rifinitura con membrana impermeabilizzante monocomponente liquida, a protezione del manto impermeabile esistente della copertura”; - il parapetto e la ringhiera sono opere considerate legittime sia dalla Commissione Locale Paesaggio nel verbale n. 13/2022 del 24.03.2022, sia dalla Soprintendenza col parere del 19.01.2023 prot. 1359-P; nel verbale n. 13/2022 la Commissione Locale Paesaggio, pur esprimendo parere non favorevole all’intervento denominato con la lettera I, limitatamente riportato al cambio d’uso di parte delle coperture, ha espresso, invece, parere favorevole al mantenimento del parapetto e della ringhiera ai soli fini di sicurezza in conformità al R.U.E.C.; - la Soprintendenza col citato parere del 19.01.2023 prot. 1359-P ha aderito alla proposta del responsabile comunale ed al parere della Commissione Locale Paesaggio per le motivazioni dagli stessi espresse relativamente ad ogni intervento.
Dunque, la permanenza del parapetto e della ringhiera è stata consentita dalla Commissione Locale Paesaggio e dalla Soprintendenza, tra l’altro, ai fini della sicurezza in conformità al RUEC, e pertanto non dovevano essere rimossi.
Ne deriva che i provvedimenti impugnato devono essere considerati illegittimi per difetto d’istruttoria e, conseguentemente, annullato.
Pertanto, su questi profili il Comune resistente dovrà motivatamente rideterminarsi, tenendo conto anche delle eventuali sopravvenienze nel frattempo intervenute.
Resta assorbito l’esame dei residui motivi di ricorso.
Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della peculiarità delle questioni e del generale andamento del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento prot. 13079/2025 del 22.08.2025, nonché gli atti presupposti e consequenziali.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
MI Di MA, Referendario, Estensore
RA Zoppo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MI Di MA | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO