Sentenza 18 marzo 2003
Massime • 1
In materia di esecuzione forzata, in forza dell'art. 618 cod. proc. civ. ultimo comma le sentenze sulla opposizione agli atti esecutivi, di cui all'art. 617 cod. proc. civ., non sono impugnabili con l'appello, ma soltanto ricorribili per cassazione per violazione di legge ex art. 111 Cost., e non ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/03/2003, n. 3993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3993 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Presidente -
Dott. DI NANNI UI Francesco - Consigliere -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - rel. Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN UI, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato RICCARDO MARZO con studio in 73100 LECCE VIA DEI SALESIANI 45, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BANCA POPOLARE PUGLIESE SPA, corrente in Parabita, in persona del suo Presidente pro tempore, domiciliata in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato FRANCESCO CAROLI CASAVOLA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
LEASINGUIDA SRL, GIGANTE ALFIERO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 445/99 della Corte d'Appello di LECCE, Sezione 1^ Civile, emessa l'01/07/99 e depositata il 25/09/99 (R.G. 652/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/02 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17.3.1986 MB UI proponeva opposizione, avanti al Tribunale di Lecce, avverso l'esecuzione immobiliare intrapresa nei suoi confronti dalla BA Popolare Sud Puglia in forza di sei vaglia cambiari per la complessiva somma di lire 3.854.100 con precetto 28.5.1985.
Deduceva la mancata indicazione del giudice competente, la non esatta determinazione delle cose pignorate e dei diritti su di esse vantati dal debitore pignorato. Chiedeva pertanto dichiararsi la nullità del precetto, del pignoramento e degli atti successivi. La BA si costituiva resistendo alla domanda. La soc. LE, creditore intervenuto, si costituiva rimettendosi alle decisioni del giudice, mentre NT FI, altro creditore intervenuto, nel procedimento esecutivo, rimaneva contumace.
Il tribunale adito, con sentenza 10.10.1995, rigettava l'opposizione.
BR proponeva appello, che la Corte di Lecce rigettava con sentenza 25.9.1999. Avverso tale sentenza BR propone ricorso per Cassazione con quattro motivi.
Resiste la BA con controricorso. La soc. IG e NT FI non hanno svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il MB, avendo contestato la regolarità formale del precetto e dei successivi atti del procedimento, ma non anche il credito posto a fondamento dell'esecuzione, ha in realtà proposto una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cpc. Infatti, mentre l'opposizione all'esecuzione investe il diritto di procedere in executivis e quindi l'an dell'azione stessa, l'opposizione agli atti esecutivi investe il quomodo del procedimento, attraverso la contestazione della regolarità formale del titolo esecutivo, del precetto, del pignoramento e degli atti successivi. Sussistendo, come nel procedimento in esame, l'ipotesi della opposizione ex art. 617 cpc, devesi applicare altresì il disposto dell'art. 618, ultimo comma, cpc, secondo cui non sono impugnabili le sentenze pronunciate in esito ad opposizione agli atti esecutivi.
Tali sentenze sono quindi inappellabili e soltanto ricorribili per cassazione, non ai sensi dell'art. 360 cpc, ma per violazione di legge ai sensi dell'111 della Costituzione (Cass. 3^, 19.7.1997 n. 6665). Deve essere quindi dichiarata la inammissibilità dell'appello proposto dal MB con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di appello e di quello di cassazione.
P.Q.M.
La Corte
Pronunciando sul ricorso, dichiara inammissibile l'appello e cassa senza rinvio la sentenza impugnata;
compensa tra le parti le spese del giudizio di appello e del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2003