Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 20/05/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 939/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 939/2025 V.G. posta in decisione il 08/05/2025 e promossa dai coniugi
(C.F. , nata a [...] il [...], ivi residente Parte_1 C.F._1
in Via del Tabacco n. 4, Porto Fuori (avv. Patrizia Lanigra)
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente ad Parte_2 C.F._2
Alfonsine (RA), Via Salvador Allende n. 33C (avv. Patrizia Lanigra)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
03/03/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario ad Alfonsine (RA) il
22/09/2013, in regime patrimoniale di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio di detto Comune al n.9, Parte II, serie A, anno 2013;
preso atto che l'udienza del 08/05/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Alfonsine (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“a) autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la loro separazione personale con ogni conseguente provvedimento in ordine all'annotazione.
b) confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori in modo da Per_1 consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale con collocamento paritario, secondo il seguente calendario, e con le seguenti modalità:
Prima settimana:
il lunedì con la madre dal ritiro dalla scuola fino alla riconsegna a scuola il martedì mattina;
il martedì con il padre dal ritiro da scuola fino alla riconsegna a scuola il mercoledì mattina;
il mercoledì con la madre, dal ritiro da scuola fino alla riconsegna a scuola il giovedì;
giovedì, venerdì con il padre con riconsegna alla madre al sabato pomeriggio.
La madre terrà fino a lunedì mattina accompagnandolo a scuola. Per_1
Seconda settimana:
il lunedì con il padre dal ritiro dalla scuola fino alla riconsegna a scuola il martedì mattina;
il martedì con la madre dal ritiro da scuola fino alla riconsegna a scuola il mercoledì mattina;
il mercoledì con il padre, dal ritiro da scuola fino alla riconsegna a scuola il giovedì;
giovedì, venerdì con la madre, con riconsegna al padre al sabato pomeriggio, che terrà Per_1
fino a lunedì mattina riaccompagnandolo a scuola.
Il medesimo calendario verrà seguito anche nel periodo extrascolastico e durante le vacanze di Natale e Pasqua, con la precisazione che trascorrerà il giorno di Natale con entrambi i Per_1
genitori, alternando di anno in anno, San Silvestro e Capodanno. Nei mesi di luglio e agosto, il figlio starà di giorno con la madre, insegnante e dunque a casa dal lavoro, che si impegnerà a riconsegnarlo al padre secondo il calendario.
Quanto alle ferie estive saranno concordate tempestivamente tra i genitori, in modo da potere trascorre con il figlio una settimana di vacanza. Nei periodi di permanenza con l'uno o con l'altro genitore potrà essere affidato ai nonni. Per_1
I coniugi si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, consultandosi sulle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di . Entrambi i Per_1
genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
I coniugi si impegnano a presentare eventuali nuovi partner al figlio, solo previo accordo.
avrà la residenza in Ravenna, loc. Porto Fuori Via del Tabacco n. 4 presso la madre. I Per_1
genitori rilasciano sin da ora il reciproco consenso al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio sia propri sia per il figlio . Per_1
c) data la collocazione paritaria del minore, stabilire che ciascun genitore contribuirà in via diretta al mantenimento di nei periodi di rispettiva convivenza. Per_1
L'assegno unico e universale e/o qualsiasi equivalente misura economica prevista dallo Stato verrà richiesto e trattenuto per intero dalla SI.ra . Parte_1
I coniugi provvederanno al rimborso del 50 % delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio, all'altro genitore che le abbia anticipate, secondo quanto previsto dal Protocollo adottato in materia dal Tribunale di Ravenna attualmente vigente. L'acquisto dell'abbigliamento verrà concordato e rimborsato in ragione del 50% al genitore che ha sostenuto la spesa.
d) assegnare la casa coniugale posta in Alfonsine al SI. unico proprietario;
Parte_2
e) dichiarare che i ricorrenti sono economicamente indipendenti e nulla hanno a che pretendere l'uno dall'altro, avendo già risolto tra loro ogni rapporto di tipo economico;
f) dichiarare che le spese del presente procedimento sono a carico dei ricorrenti in ragione del 50% ciascuno.”
Così deciso in Ravenna il 14.05.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè