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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIII, sentenza 09/01/2026, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 109/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
GALIANO GIANMARCO, Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 195/2022 depositato il 24/01/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale Otranto 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 941/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 3 e pubblicata il 31/05/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM0104022722019 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM0104022722019 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM0104022722019 IRPEF-ALIQUOTE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di verifica eseguiva nei confronti della società OC SR (commercio al dettaglio di abbigliamento per adulti) per gli anni di imposta dal 2013 al 2017 (i cui risultati sono illustrati nel relativo
PVC del 24.5.2018), venivano riscontrate differenze tra il valore effettivo della merce venduta a stock e il prezzo esposto in fattura;
in particolare, per l'anno di imposta 2014, con l'accertamento
TVM030402202/19, venivano ripresi a maggiori ricavi per € 176.000,00 ai fini IRES e IRAP e relativa IVA per € 38.720,00. Per gli utili extracontabili percepiti e non dichiarati dal socio Ricorrente_1 (in quota 90%), l'Ufficio emetteva altresì avviso di accertamento TVM010402272-2019. Avverso la sentenza favorevole all'ufficio pronunciata dalla CTP di Lecce n. 941/03/21, proponeva ricorso il contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In limine litis, questo Collegio si è posto il problema se disporre o meno la sospensione del presente processo, stante la pendenza in grado di appello del giudizio relativo all'accertamento nei confronti della società, da cui è scaturito l'accertamento nei confronti del socio, come dettagliatamente indicato nella parte relativa allo svolgimento del processo.
Accadeva, invero, che la causa pregiudiziale nei confronti della società era stata già decisa dalla CTP, sebbene con sentenza non definitiva e in modo sfavorevole al contribuente.
Al riguardo, deve anzitutto osservarsi come la sospensione del giudizio, stante la asserita questione pregiudiziale, non sia stata chiesta in maniera esplicita dall'appellante che nelle proprie conclusioni si è limitato a chiedere: “in via decisoria, accogliere il presente appello e, per l'effetto, accogliere il ricorso introduttivo con l'annullamento della sentenza impugnata”, né tra i documenti prodotti dal contribuente è rintracciabile l'atto di appello proposto dalla società, onde consentire alla Corte di compiere una completa valutazione, specie con riferimento ad eventuali vizi procedurali dell'atto di appello che impedirebbero comunque quella "estensione automatica" al giudizio relativo all'accertamento nei confronti del socio, dell'annullamento dell'accertamento nei confrnoti della società.
Vieppiù che in data 21 ottobre 2022, il difensore del contribuente, Nominativo_1 in delega di Difensore_1, ha dichiarato a verbale di rinunciare alla sospensiva richiesta, laddove proprio in quella sede avrebbe potuto richiedere la sospensione della sentenza di primo grado affermando la sussistenza di ragioni di pregiudizialità, specialmente se dall'esecuzione immediata poteva derivare un danno grave e irreparabile e se l'impugnazione appariva manifestamente fondata.
Ancora, considerato che la causa pregiudiziale è già stata decisa con sentenza non definitiva, deve ritenersi che la sospensione diventi facoltativa per il giudice, che valuta, in maniera terza, scilicet, senza considerare la questione pregiudiziale, se attendere l'esito del giudizio pregiudicante per evitare contrasti di giudicati, ovvero decidere di procedere in nome della ragionevole durata del processo.
Alla luce delle argomentazioni sopra dette, ritiene questa Corte di poter decidere la questione pregiudiziale relativa all'accertamento nei confronti della società incidenter tantum anziché sospendere il processo.
E così va affermata la legittimità dell'avviso di accertamento prodromico emesso nei confronti della società notificato alla OC SR (sede Indirizzo_1, Tricase) nonché al rappresentante legale nonché socio al 90% sig. Ricorrente_1(residenza Indirizzo_2, Tricase). Secondo Sezioni Unite del 9 dicembre 2015, n. 24821, infatti, «non sussiste in capo all'Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di una specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione,
l'invalidità dell'atto. In ordine ai tributi non armonizzati, l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste solo in relazione alle ipotesi per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito. In relazione ai tributi armonizzati, la violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione implica in ogni caso l'invalidità dell'atto, a patto che, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, allorché il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato e che l'opposizione di dette ragioni si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale per cui è stato predisposto».
Osservandosi che, nel caso in esame, mai il contribuente ha assolto all'onere di provare la inesistenza dei maggiori ricavi, avendo, per contro l'Amministrazione finanziaria fornito ampia prova della fondatezza della pretesa erariale (evidenziata anche negli allegati del PVC).
Come detto, l'avviso di accertamento TVM010402272-2019 emesso per il recupero degli redditi extracontabili per l'anno 2014, trae origine dal prodromico avviso di accertamento TVM030402202/19 notificato alla società medesima con il quale venivano accertati maggiori ricavi realizzati dalla società in
€ 176.000,00 derivanti da omessa contabilizzazione di ricavi.
A seguito dell'accertamento principale notificato alla Società, l'Ufficio procedeva ad accertare in capo al socio Ricorrente_1 in quota 90% le dovute imposte calcolate sui redditi derivanti dagli utili extracontabili della società, con conseguente notificava dell'atto di recupero delle relative imposte dirette pari ad
€ 32.368,00, oltre sanzioni ed interessi.
Ciò premesso, rammenta la Corte come la questione inerente la presunzione giurisprudenziale circa gli utili extracontabili percepiti e non dichiarati dal socio negli organismi a ristretta base societaria sia pacifica, affermandosi che: «In tema imposte sui redditi di capitale, per escludere l'operatività della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, conseguiti e non dichiarati da una società a ristretta base partecipativa, non è sufficiente che il socio si limiti ad allegare genericamente la mancanza di prova di un valido e definitivo accertamento nei confronti della società, ma deve contestare lo stesso effettivo conseguimento, da parte della società, di tali utili, ove non sia in grado di dimostrare la mancata distribuzione degli stessi, stante l'autonomia dei giudizi nei confronti della società e del socio e il rapporto di pregiudizialità dell'accertamento nei confronti del primo rispetto a quello verso il secondo (Cassazione,
Ordinanza 19 dicembre 2019, n. 33976) e che «Nel caso di società di capitali a ristretta base sociale, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano stati invece accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti» (Cassazione,
Ordinanza 24 febbraio 2021, n. 5073).
Anche a seguito della riforma Cartabia, la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di società a ristretta base sociale rimane valida e rafforzata dalla giurisprudenza, con un focus sulla prova contraria ancora più stringente per il socio, che deve dimostrare l'accantonamento/reinvestimento di maggiori utili accertati, non bastando la semplice negazione o la prova di non aver ricevuto bonifici, ma servono fatti documentati che escludano l'appropriazione. La nuova formulazione dell'art. 7, comma 5 bis del D. Lgs n. 546/1992, entrata in vigore il 16 settembre
2022 a seguito della legge 130/2022, non modifica, né tantomeno inverte, l'ordinaria ripartizione dell'onere della prova tra contribuente e amministrazione finanziaria.
I principi secondo cui l'accertamento si basa sulla ristrettezza della compagine, che implica controllo reciproco, e non viola il divieto di doppia presunzione, dovendo il socio provare la destinazione alternativa degli utili, sono stati ribaditi, da Cass Sez. 5 n. 21158 del 29/07/2024 secondo cui: “ In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la previsione di cui all'art. 39, comma 1, lett. d, del d.P.R. n. 600 del 1973, legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria, con la conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale non può limitarsi a denunciare la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria, ma deve dimostrare – eventualmente anche ricorrendo alla prova presuntiva – che i maggiori ricavi non sono stati effettivamente realizzati dalla società e che quest'ultima non li ha distribuiti, ma accantonati o reinvestiti, ovvero che degli stessi se ne è appropriato altro soggetto”.
Ed anche da Cass. Sez. 5, ordinanza n. 10004 del 16/04/2025 secondo cui “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, rispetto alla presunzione di distribuzione fra i soci di una società a ristretta base partecipativa degli utili non dichiarati è ammessa la prova contraria consistente nella dimostrazione che i maggiori ricavi non sono stati effettivamente realizzati o distribuiti dalla società, ma accantonati o reinvestiti, oppure che degli stessi si è appropriato altro soggetto oppure, ancora, che il socio è assolutamente estraneo alla gestione, al controllo e all'informazione circa l'andamento della società”.
A rafforzare tali principi di diritto è intervenuta una recente Cassazione sez. 5 n. 7815 del 24.03.2025 secondo cui: “Per l'applicazione della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili fra i soci di una società a “ristretta base azionaria”, fondata sul disposto di cui all'art. 39, primo comma, lett. d) del d.p.r. n.
600/1973 – non è necessario che tra i soci stessi sussista un legame di parentela, né è ostativo che la società stessa rivesta la natura di società per azioni, essendo sufficiente la ristrettezza della base sociale che implica in sé di norma un elevato grado di compartecipazione dei soci, la conoscenza degli affari sociali e la consapevolezza dell'esistenza di utile extrabilancio”.
In ordine agli altri motivi di appello, ritiene la Corte che la sentenza della CTP, sebbene stringata, abbia colto la cosiddetta ragione più liquida della vicenda, giungendo a risolvere la controversia sulla base di un unico punto, anche se logicamente successivo, ma sufficiente a risolvere l'intero contenzioso, senza dover esaminare tutte le altre questioni. Invero, tale principio risponde anche ai principi di economia processuale e celerità della giustizia, in linea con gli articoli 24 e 111 della Costituzione italiana.
Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di parte appellata che si liquidano in € 300,00 oltre gli accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
GALIANO GIANMARCO, Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 195/2022 depositato il 24/01/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale Otranto 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 941/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 3 e pubblicata il 31/05/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM0104022722019 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM0104022722019 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM0104022722019 IRPEF-ALIQUOTE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di verifica eseguiva nei confronti della società OC SR (commercio al dettaglio di abbigliamento per adulti) per gli anni di imposta dal 2013 al 2017 (i cui risultati sono illustrati nel relativo
PVC del 24.5.2018), venivano riscontrate differenze tra il valore effettivo della merce venduta a stock e il prezzo esposto in fattura;
in particolare, per l'anno di imposta 2014, con l'accertamento
TVM030402202/19, venivano ripresi a maggiori ricavi per € 176.000,00 ai fini IRES e IRAP e relativa IVA per € 38.720,00. Per gli utili extracontabili percepiti e non dichiarati dal socio Ricorrente_1 (in quota 90%), l'Ufficio emetteva altresì avviso di accertamento TVM010402272-2019. Avverso la sentenza favorevole all'ufficio pronunciata dalla CTP di Lecce n. 941/03/21, proponeva ricorso il contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In limine litis, questo Collegio si è posto il problema se disporre o meno la sospensione del presente processo, stante la pendenza in grado di appello del giudizio relativo all'accertamento nei confronti della società, da cui è scaturito l'accertamento nei confronti del socio, come dettagliatamente indicato nella parte relativa allo svolgimento del processo.
Accadeva, invero, che la causa pregiudiziale nei confronti della società era stata già decisa dalla CTP, sebbene con sentenza non definitiva e in modo sfavorevole al contribuente.
Al riguardo, deve anzitutto osservarsi come la sospensione del giudizio, stante la asserita questione pregiudiziale, non sia stata chiesta in maniera esplicita dall'appellante che nelle proprie conclusioni si è limitato a chiedere: “in via decisoria, accogliere il presente appello e, per l'effetto, accogliere il ricorso introduttivo con l'annullamento della sentenza impugnata”, né tra i documenti prodotti dal contribuente è rintracciabile l'atto di appello proposto dalla società, onde consentire alla Corte di compiere una completa valutazione, specie con riferimento ad eventuali vizi procedurali dell'atto di appello che impedirebbero comunque quella "estensione automatica" al giudizio relativo all'accertamento nei confronti del socio, dell'annullamento dell'accertamento nei confrnoti della società.
Vieppiù che in data 21 ottobre 2022, il difensore del contribuente, Nominativo_1 in delega di Difensore_1, ha dichiarato a verbale di rinunciare alla sospensiva richiesta, laddove proprio in quella sede avrebbe potuto richiedere la sospensione della sentenza di primo grado affermando la sussistenza di ragioni di pregiudizialità, specialmente se dall'esecuzione immediata poteva derivare un danno grave e irreparabile e se l'impugnazione appariva manifestamente fondata.
Ancora, considerato che la causa pregiudiziale è già stata decisa con sentenza non definitiva, deve ritenersi che la sospensione diventi facoltativa per il giudice, che valuta, in maniera terza, scilicet, senza considerare la questione pregiudiziale, se attendere l'esito del giudizio pregiudicante per evitare contrasti di giudicati, ovvero decidere di procedere in nome della ragionevole durata del processo.
Alla luce delle argomentazioni sopra dette, ritiene questa Corte di poter decidere la questione pregiudiziale relativa all'accertamento nei confronti della società incidenter tantum anziché sospendere il processo.
E così va affermata la legittimità dell'avviso di accertamento prodromico emesso nei confronti della società notificato alla OC SR (sede Indirizzo_1, Tricase) nonché al rappresentante legale nonché socio al 90% sig. Ricorrente_1(residenza Indirizzo_2, Tricase). Secondo Sezioni Unite del 9 dicembre 2015, n. 24821, infatti, «non sussiste in capo all'Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di una specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione,
l'invalidità dell'atto. In ordine ai tributi non armonizzati, l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste solo in relazione alle ipotesi per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito. In relazione ai tributi armonizzati, la violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione implica in ogni caso l'invalidità dell'atto, a patto che, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, allorché il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato e che l'opposizione di dette ragioni si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale per cui è stato predisposto».
Osservandosi che, nel caso in esame, mai il contribuente ha assolto all'onere di provare la inesistenza dei maggiori ricavi, avendo, per contro l'Amministrazione finanziaria fornito ampia prova della fondatezza della pretesa erariale (evidenziata anche negli allegati del PVC).
Come detto, l'avviso di accertamento TVM010402272-2019 emesso per il recupero degli redditi extracontabili per l'anno 2014, trae origine dal prodromico avviso di accertamento TVM030402202/19 notificato alla società medesima con il quale venivano accertati maggiori ricavi realizzati dalla società in
€ 176.000,00 derivanti da omessa contabilizzazione di ricavi.
A seguito dell'accertamento principale notificato alla Società, l'Ufficio procedeva ad accertare in capo al socio Ricorrente_1 in quota 90% le dovute imposte calcolate sui redditi derivanti dagli utili extracontabili della società, con conseguente notificava dell'atto di recupero delle relative imposte dirette pari ad
€ 32.368,00, oltre sanzioni ed interessi.
Ciò premesso, rammenta la Corte come la questione inerente la presunzione giurisprudenziale circa gli utili extracontabili percepiti e non dichiarati dal socio negli organismi a ristretta base societaria sia pacifica, affermandosi che: «In tema imposte sui redditi di capitale, per escludere l'operatività della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, conseguiti e non dichiarati da una società a ristretta base partecipativa, non è sufficiente che il socio si limiti ad allegare genericamente la mancanza di prova di un valido e definitivo accertamento nei confronti della società, ma deve contestare lo stesso effettivo conseguimento, da parte della società, di tali utili, ove non sia in grado di dimostrare la mancata distribuzione degli stessi, stante l'autonomia dei giudizi nei confronti della società e del socio e il rapporto di pregiudizialità dell'accertamento nei confronti del primo rispetto a quello verso il secondo (Cassazione,
Ordinanza 19 dicembre 2019, n. 33976) e che «Nel caso di società di capitali a ristretta base sociale, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano stati invece accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti» (Cassazione,
Ordinanza 24 febbraio 2021, n. 5073).
Anche a seguito della riforma Cartabia, la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di società a ristretta base sociale rimane valida e rafforzata dalla giurisprudenza, con un focus sulla prova contraria ancora più stringente per il socio, che deve dimostrare l'accantonamento/reinvestimento di maggiori utili accertati, non bastando la semplice negazione o la prova di non aver ricevuto bonifici, ma servono fatti documentati che escludano l'appropriazione. La nuova formulazione dell'art. 7, comma 5 bis del D. Lgs n. 546/1992, entrata in vigore il 16 settembre
2022 a seguito della legge 130/2022, non modifica, né tantomeno inverte, l'ordinaria ripartizione dell'onere della prova tra contribuente e amministrazione finanziaria.
I principi secondo cui l'accertamento si basa sulla ristrettezza della compagine, che implica controllo reciproco, e non viola il divieto di doppia presunzione, dovendo il socio provare la destinazione alternativa degli utili, sono stati ribaditi, da Cass Sez. 5 n. 21158 del 29/07/2024 secondo cui: “ In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la previsione di cui all'art. 39, comma 1, lett. d, del d.P.R. n. 600 del 1973, legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria, con la conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale non può limitarsi a denunciare la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria, ma deve dimostrare – eventualmente anche ricorrendo alla prova presuntiva – che i maggiori ricavi non sono stati effettivamente realizzati dalla società e che quest'ultima non li ha distribuiti, ma accantonati o reinvestiti, ovvero che degli stessi se ne è appropriato altro soggetto”.
Ed anche da Cass. Sez. 5, ordinanza n. 10004 del 16/04/2025 secondo cui “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, rispetto alla presunzione di distribuzione fra i soci di una società a ristretta base partecipativa degli utili non dichiarati è ammessa la prova contraria consistente nella dimostrazione che i maggiori ricavi non sono stati effettivamente realizzati o distribuiti dalla società, ma accantonati o reinvestiti, oppure che degli stessi si è appropriato altro soggetto oppure, ancora, che il socio è assolutamente estraneo alla gestione, al controllo e all'informazione circa l'andamento della società”.
A rafforzare tali principi di diritto è intervenuta una recente Cassazione sez. 5 n. 7815 del 24.03.2025 secondo cui: “Per l'applicazione della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili fra i soci di una società a “ristretta base azionaria”, fondata sul disposto di cui all'art. 39, primo comma, lett. d) del d.p.r. n.
600/1973 – non è necessario che tra i soci stessi sussista un legame di parentela, né è ostativo che la società stessa rivesta la natura di società per azioni, essendo sufficiente la ristrettezza della base sociale che implica in sé di norma un elevato grado di compartecipazione dei soci, la conoscenza degli affari sociali e la consapevolezza dell'esistenza di utile extrabilancio”.
In ordine agli altri motivi di appello, ritiene la Corte che la sentenza della CTP, sebbene stringata, abbia colto la cosiddetta ragione più liquida della vicenda, giungendo a risolvere la controversia sulla base di un unico punto, anche se logicamente successivo, ma sufficiente a risolvere l'intero contenzioso, senza dover esaminare tutte le altre questioni. Invero, tale principio risponde anche ai principi di economia processuale e celerità della giustizia, in linea con gli articoli 24 e 111 della Costituzione italiana.
Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di parte appellata che si liquidano in € 300,00 oltre gli accessori di legge, se dovuti.