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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 21/02/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2036/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott.ssa Rosanna Scollo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2036/2021 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni in materia di appalto, promossa da:
Avv. , nato a [...] l'[...], ivi residente in [...]
n°44, C.F. elettivamente domiciliato in Modica, via Sacro CodiceFiscale_1
Cuore n°101, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da sé medesimo
ATTORE
nei confronti di
nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. , ivi CP_1 C.F._2
residente nella Via C.le Pirato Cava Maria n. 28/A, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Armenia, presso il cui studio in Modica (RG), nella Via Resistenza Partigiana n.
25/R, è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata ex art. 83 c.p.c.
CONVENUTO
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione l'Avv. conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendo “Ritenere e dichiarare la responsabilità ex art. 1669 c.c. del sig.
[...]
odierno convenuto, appaltatore dei lavori di realizzazione dell'immobile di CP_1
proprietà dell'attore, per la cattiva ed imperfetta esecuzione a regola d'arte della copertura del tetto e della mancata impermeabilizzazione dei terrazzini, i cui gravi difetti di costruzione hanno causato infiltrazioni di acqua piovana nei locali sottotetto dell'immobile stesso;
2) Condannare quindi il medesimo convenuto al risarcimento in favore dell'odierno attore di tutti i danni subìti che si quantificano in
€ 19.241,67, arrotondato ad €. 19.000,00 (somma effettivamente pagata dall'attore), ossia nel costo complessivo dei lavori sostenuti per l'eliminazione dei gravi difetti di costruzione, o in quell'altra somma maggiore o minore che il Giudice riterrà giusta ed equa, oltre gli interessi legali;
3) Condannare ancora il convenuto al pagamento delle spese tutte e dei compensi difensivi del presente giudizio”.
Si costituiva il quale chiedeva “RIGETTARE integralmente tutte le CP_1
domande attoree, poiché infondate in fatto e in diritto per tutto quanto già dedotto, argomentato ed eccepito in narrativa e per quanto lo sarà in corso di causa;
-
CONDANNARE l'attore a pagare e/o rimborsare in favore del convenuto le spese legali ed i compensi di avvocato ex D.M. 55/2014, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, all'IVA ed alla CPA”.
Ciò premesso, la domanda attorea oggetto del presente giudizio appare meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, è emersa pacificamente in atti l'avvenuta stipula di un contratto di appalto, in data 26.04.2012, tra l'Avv. e l'impresa appaltatrice del convenuto, Pt_1
per la realizzazione di lavori nell'immobile sito in Modica, in via Rag. CP_1
Orazio Giorgio Pluchino n°9/D (c.da ). Persona_1
Tali lavori hanno avuto inizio nel mese di maggio 2012, e sono stati ultimati nel maggio del 2015.
Nel maggio del 2020 ha riferito l'attore l'avvenuto manifestarsi di difetti gravi di costruzione nella realizzazione della copertura del tetto e nell'impermeabilizzazione dei terrazzini posti a primo piano, incastonati nelle falde del tetto, con conseguente verificarsi di gravi fenomeni di infiltrazioni di acqua piovana nei locali sottotetto del fabbricato di proprietà del . Pt_1
La causa di tali riscontrati difetti costruttivi è stata individuata dal consulente di parte, Ing. nell'esecuzione della copertura del tetto non a regola Persona_2
d'arte, e nell'omessa impermeabilizzazione dei terrazzini, con relativa indicazione dei lavori resi necessari e dei costi di essi, come rilevabile dall'allegato computo metrico.
A fronte di tali accertati vizi strutturali l'attore ha provveduto a denunciare gli stessi alla controparte con raccomandata del 28.08.2020, ma nel frattempo è stato costretto ad iniziare i lavori necessari per porre fine alle denunciate infiltrazioni, come da allegate fatture emesse dalla ditta cui il suddetto si è rivolto.
Infondate e non condivisibili appaiono le contestazioni sollevate dalla parte convenuta, la quale in particolare ha contestato l'avvenuta denuncia di tali vizi a distanza di tempo rispetto alla compiuta esecuzione dei lavori da parte dell'impresa appaltatrice, nonostante essi siano stati seguìti da un Direttore strutturale e da un
Direttore dei Lavori.
Tale circostanza, infatti, non vale a fare venir meno la responsabilità della ditta appaltatrice, la quale è stata contrattualmente individuata come unico soggetto responsabile dell'omessa esecuzione delle opere secondo le regole dell'arte, e in ogni caso rilevando tutt'al più la presenza di tali tecnici nell'ambito dei rapporti interni tra gli stessi e l'appaltatore, essendo essi rimasti estranei al giudizio de quo.
Altrettanto infondato appare l'ulteriore motivo addotto dal convenuto secondo cui la verosimile causa del verificarsi delle lamentate infiltrazioni sarebbe da ricondurre ai fenomeni atmosferici verificatisi nel maggio dell'anno 2019, con il manifestarsi di una violentissima tromba d'aria nella zona ove era ubicato l'immobile dell'attore, la quale avrebbe cagionato gravi danni soprattutto ai tetti di copertura delle case e degli altri edifici ivi esistenti;
trattasi tuttavia di una circostanza rimasta priva di riscontri probatori in atti.
Irrilevante deve ritenersi altresì l'asserzione di parte convenuta secondo cui l'attore avrebbe iniziato i lavori di rifacimento del tetto ancor prima di denunciare i pretesi vizi alla controparte (cfr. del 05.08.2020), essendo in realtà l'inizio fattuale delle opere in concreto avvenuto appena pochi giorni prima rispetto alla denuncia formale di tali vizi, e in ogni caso giustificandosi l'avvenuto tempestivo adoperarsi dell'attore per porre fine alle contestate infiltrazioni d'acqua per l'urgenza di intervenire. Nessuna risposta è stata comunque fornita, né alcuna iniziativa concreta è stata assunta dalla parte convenuta per concorrere a risolvere la lamentata situazione, nonostante la stessa sia stata messa al corrente dei contestati vizi.
Altrettanto irrilevante è la deduzione del convenuto relativa all'avvenuto affidamento dei lavori inerenti all'immobile dell'attore a diverse ditte, e non solo al convenuto, risultando dal contratto in atti l'avvenuto affidamento in via esclusiva al
Ruta dei lavori di realizzazione del tetto dell'edificio.
Nessuna prova, poi, è stata fornita dall'appaltatore in merito all'eventuale responsabilità di terzi soggetti, essendosi i testi, sentiti nel corso del giudizio de quo, limitati ad affermare di aver eseguito degli interventi, ad esempio di realizzazione dell'impianto elettrico o delle grondaie, lavori i quali, comunque, esulano dai vizi riconducibili all'intervento sul tetto di copertura del fabbricato, e certamente non valgono ad escludere la responsabilità del convenuto.
Gli stessi testi non sono stati in grado di riferire in ordine ai lavori in concreto espletati dall'attore.
Alla luce delle considerazioni suespresse la domanda attorea deve essere accolta, e il convenuto dovrà essere condannato conseguentemente al risarcimento dei danni subìti dallo stesso, nella misura arrotondata richiesta di €. 19.000,00 (comprensiva del costo della manodopera, del costo dei materiali e del ponteggio, come rilevabile dal computo metrico redatto dall'Ing. e dalle allegate fatture), stante la sua Per_2
acclarata responsabilità ex art. 1669 c.c.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Rosanna Scollo, definitivamente pronunciando nella causa n.
2036/2021 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- accoglie la domanda proposta dall'attore, , e per l'effetto condanna Parte_1
il convenuto, al pagamento in suo favore, a titolo risarcitorio, della CP_1
somma di euro 19.000,00, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Condanna il alla rifusione in favore del delle spese processuali, che CP_1 Pt_1
liquida complessivamente in euro 264,00 per spese vive, ed euro 2.200,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Ragusa, il 21.02.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rosanna Scollo
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott.ssa Rosanna Scollo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2036/2021 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni in materia di appalto, promossa da:
Avv. , nato a [...] l'[...], ivi residente in [...]
n°44, C.F. elettivamente domiciliato in Modica, via Sacro CodiceFiscale_1
Cuore n°101, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da sé medesimo
ATTORE
nei confronti di
nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. , ivi CP_1 C.F._2
residente nella Via C.le Pirato Cava Maria n. 28/A, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Armenia, presso il cui studio in Modica (RG), nella Via Resistenza Partigiana n.
25/R, è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata ex art. 83 c.p.c.
CONVENUTO
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione l'Avv. conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendo “Ritenere e dichiarare la responsabilità ex art. 1669 c.c. del sig.
[...]
odierno convenuto, appaltatore dei lavori di realizzazione dell'immobile di CP_1
proprietà dell'attore, per la cattiva ed imperfetta esecuzione a regola d'arte della copertura del tetto e della mancata impermeabilizzazione dei terrazzini, i cui gravi difetti di costruzione hanno causato infiltrazioni di acqua piovana nei locali sottotetto dell'immobile stesso;
2) Condannare quindi il medesimo convenuto al risarcimento in favore dell'odierno attore di tutti i danni subìti che si quantificano in
€ 19.241,67, arrotondato ad €. 19.000,00 (somma effettivamente pagata dall'attore), ossia nel costo complessivo dei lavori sostenuti per l'eliminazione dei gravi difetti di costruzione, o in quell'altra somma maggiore o minore che il Giudice riterrà giusta ed equa, oltre gli interessi legali;
3) Condannare ancora il convenuto al pagamento delle spese tutte e dei compensi difensivi del presente giudizio”.
Si costituiva il quale chiedeva “RIGETTARE integralmente tutte le CP_1
domande attoree, poiché infondate in fatto e in diritto per tutto quanto già dedotto, argomentato ed eccepito in narrativa e per quanto lo sarà in corso di causa;
-
CONDANNARE l'attore a pagare e/o rimborsare in favore del convenuto le spese legali ed i compensi di avvocato ex D.M. 55/2014, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, all'IVA ed alla CPA”.
Ciò premesso, la domanda attorea oggetto del presente giudizio appare meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, è emersa pacificamente in atti l'avvenuta stipula di un contratto di appalto, in data 26.04.2012, tra l'Avv. e l'impresa appaltatrice del convenuto, Pt_1
per la realizzazione di lavori nell'immobile sito in Modica, in via Rag. CP_1
Orazio Giorgio Pluchino n°9/D (c.da ). Persona_1
Tali lavori hanno avuto inizio nel mese di maggio 2012, e sono stati ultimati nel maggio del 2015.
Nel maggio del 2020 ha riferito l'attore l'avvenuto manifestarsi di difetti gravi di costruzione nella realizzazione della copertura del tetto e nell'impermeabilizzazione dei terrazzini posti a primo piano, incastonati nelle falde del tetto, con conseguente verificarsi di gravi fenomeni di infiltrazioni di acqua piovana nei locali sottotetto del fabbricato di proprietà del . Pt_1
La causa di tali riscontrati difetti costruttivi è stata individuata dal consulente di parte, Ing. nell'esecuzione della copertura del tetto non a regola Persona_2
d'arte, e nell'omessa impermeabilizzazione dei terrazzini, con relativa indicazione dei lavori resi necessari e dei costi di essi, come rilevabile dall'allegato computo metrico.
A fronte di tali accertati vizi strutturali l'attore ha provveduto a denunciare gli stessi alla controparte con raccomandata del 28.08.2020, ma nel frattempo è stato costretto ad iniziare i lavori necessari per porre fine alle denunciate infiltrazioni, come da allegate fatture emesse dalla ditta cui il suddetto si è rivolto.
Infondate e non condivisibili appaiono le contestazioni sollevate dalla parte convenuta, la quale in particolare ha contestato l'avvenuta denuncia di tali vizi a distanza di tempo rispetto alla compiuta esecuzione dei lavori da parte dell'impresa appaltatrice, nonostante essi siano stati seguìti da un Direttore strutturale e da un
Direttore dei Lavori.
Tale circostanza, infatti, non vale a fare venir meno la responsabilità della ditta appaltatrice, la quale è stata contrattualmente individuata come unico soggetto responsabile dell'omessa esecuzione delle opere secondo le regole dell'arte, e in ogni caso rilevando tutt'al più la presenza di tali tecnici nell'ambito dei rapporti interni tra gli stessi e l'appaltatore, essendo essi rimasti estranei al giudizio de quo.
Altrettanto infondato appare l'ulteriore motivo addotto dal convenuto secondo cui la verosimile causa del verificarsi delle lamentate infiltrazioni sarebbe da ricondurre ai fenomeni atmosferici verificatisi nel maggio dell'anno 2019, con il manifestarsi di una violentissima tromba d'aria nella zona ove era ubicato l'immobile dell'attore, la quale avrebbe cagionato gravi danni soprattutto ai tetti di copertura delle case e degli altri edifici ivi esistenti;
trattasi tuttavia di una circostanza rimasta priva di riscontri probatori in atti.
Irrilevante deve ritenersi altresì l'asserzione di parte convenuta secondo cui l'attore avrebbe iniziato i lavori di rifacimento del tetto ancor prima di denunciare i pretesi vizi alla controparte (cfr. del 05.08.2020), essendo in realtà l'inizio fattuale delle opere in concreto avvenuto appena pochi giorni prima rispetto alla denuncia formale di tali vizi, e in ogni caso giustificandosi l'avvenuto tempestivo adoperarsi dell'attore per porre fine alle contestate infiltrazioni d'acqua per l'urgenza di intervenire. Nessuna risposta è stata comunque fornita, né alcuna iniziativa concreta è stata assunta dalla parte convenuta per concorrere a risolvere la lamentata situazione, nonostante la stessa sia stata messa al corrente dei contestati vizi.
Altrettanto irrilevante è la deduzione del convenuto relativa all'avvenuto affidamento dei lavori inerenti all'immobile dell'attore a diverse ditte, e non solo al convenuto, risultando dal contratto in atti l'avvenuto affidamento in via esclusiva al
Ruta dei lavori di realizzazione del tetto dell'edificio.
Nessuna prova, poi, è stata fornita dall'appaltatore in merito all'eventuale responsabilità di terzi soggetti, essendosi i testi, sentiti nel corso del giudizio de quo, limitati ad affermare di aver eseguito degli interventi, ad esempio di realizzazione dell'impianto elettrico o delle grondaie, lavori i quali, comunque, esulano dai vizi riconducibili all'intervento sul tetto di copertura del fabbricato, e certamente non valgono ad escludere la responsabilità del convenuto.
Gli stessi testi non sono stati in grado di riferire in ordine ai lavori in concreto espletati dall'attore.
Alla luce delle considerazioni suespresse la domanda attorea deve essere accolta, e il convenuto dovrà essere condannato conseguentemente al risarcimento dei danni subìti dallo stesso, nella misura arrotondata richiesta di €. 19.000,00 (comprensiva del costo della manodopera, del costo dei materiali e del ponteggio, come rilevabile dal computo metrico redatto dall'Ing. e dalle allegate fatture), stante la sua Per_2
acclarata responsabilità ex art. 1669 c.c.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Rosanna Scollo, definitivamente pronunciando nella causa n.
2036/2021 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- accoglie la domanda proposta dall'attore, , e per l'effetto condanna Parte_1
il convenuto, al pagamento in suo favore, a titolo risarcitorio, della CP_1
somma di euro 19.000,00, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Condanna il alla rifusione in favore del delle spese processuali, che CP_1 Pt_1
liquida complessivamente in euro 264,00 per spese vive, ed euro 2.200,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Ragusa, il 21.02.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rosanna Scollo