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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 2840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2840 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al RG n.1332/2020 vertente
TRA
) rappr.to e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Capece Marco, (codice fiscale ) - che C.F._1 dichiara, ai sensi degli artt. 133, 134 e 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni di rito presso il proprio numero di fax 089.238234 o al proprio indirizzo di posta elettronica: - ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Email_1
Salerno, Via Velia, 76; - appellante-
CONTRO
avv. C.F. rappresentata e difesa, nel CP_1 CP_2 C.F._2
precedente grado di giudizio, dagli Avv.ti Fabio Micali e Daniele Desoindre, con i quali elettivamente domicilia presso il loro studio in Roma, alla Via Archimede,
122. - appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1954/2019 del Tribunale di Avellino,
Seconda Sezione Civile, pubblicata il 24.10.2019;
CONCLUSIONI
- Per l'appellante in riforma integrale Parte_1
della sentenza impugnata: 1. accogliere il presente appello, e per l'effetto;
2. accertare e dichiarare la nullità della sentenza gravata per difetto di motivazione;
3. accertare e dichiarare la legittimità del recesso ad nutum esercitato dalla società appellante con comunicazione del 10.10.2018;
1
4. revocare il decreto ingiuntivo n. 221/2019 emesso dal Tribunale di Avellino, in data
12.02.2019; 5. condannare l'appellata al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre I.V.A. e C.N.A., con attribuzione all'avvocato antistatario”.
- Per l'appellata avv. “-accertare e dichiarare l'inammissibilità del Controparte_3 gravame per inosservanza dell'art. 342 c.p.c., -In via principale e di merito: Rigettare
l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio e di quello di primo grado, oltre al 15% di rimborso spese forfettario, I.V.A. e C.A.P., da rifondersi all'avvocato che si dichiara antistatario.
Svolgimento del processo
Primo grado
Con citazione in opposizione a decreto ingiuntivo la Pt_1 [...]
(di seguito per brevità ) esponeva che: Parte_1 Parte_2
- in data 14.02.2019 le veniva notificato il decreto ingiuntivo n. 221/2019 emesso dal Tribunale di Avellino il 12.02.2019 col quale le si ingiungeva di pagare in favore dell'Avv. la somma di “€ 15.334,00, per la causale di cui al Controparte_3 ricorso, oltre gli interessi come richiesti;
nonché le spese della procedura liquidate in €
145,50 per spese, € 540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al
15%, IVA e CPA”;
- l'ingiunzione si basava sul mancato pagamento della fattura n. 3/2018 relativa al compenso pattuito e non percepito dal professionista per il periodo 1.1.2019 –
30.04.2020, ovvero dalla revoca anticipata dell'incarico di componente dell'organismo di vigilanza esterno (o.d.v. ex d.lgs. 231/01) conferito dall' Pt_2 all'avv.to sino alla scadenza dell'incarico.
[...] CP_2
Chiedeva la revoca del D.I. per “insussistenza del credito vantato dall'opposta – legittimità del recesso ad nutum esercitato dalla società opponente, vinte le spese”.
Deduceva che l'incarico in parola doveva essere ricondotto allo schema del contratto di prestazione d'opera professionale di cui all'art. 2230 c.c., avendo assunto l'opposta professionista, iscritta all'ordine degli avvocati di Roma,
l'obbligo di eseguire, dietro corrispettivo, una prestazione di consulenza legale di natura intellettuale pienamente riconducibile alla professione dalla medesima
2 esercitata.
Ne segue che, salva l'espressa rinuncia nelle forme previste dalla legge, il cliente ha sempre facoltà di recedere liberamente dal contratto di prestazione di opera intellettuale, stante la natura fiduciaria dell'incarico che impone al professionista di “eseguire personalmente l'incarico assunto” (art. 2232, comma 1 c.c.).
Qualificato il rapporto intercorso tra le parti nei termini indicati, sulla base delle argomentazioni svolte dall'opponente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2237, comma 1, c.c., va dichiarato legittimo il recesso ad nutum manifestato riguardo al contratto stipulato tra l'Avv. con diritto di rimborso al Parte_2 CP_2
prestatore d'opera delle sole spese sostenute e del compenso per l'opera svolta”.
Con comparsa di costituzione e risposta, l'avv. contestava in fatto e Controparte_3 in diritto tutto quanto ex adverso dedotto chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 1954/2019, ex art. 281 sexies c.p.c., causa civile n. 1581/2019
R.G.A.C., pubblicata il 24.10.2019 il Tribunale di Avellino, così provvedeva:
“1) rigetta l'opposizione e conferisce efficacia esecutiva al decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'opponente a pagare all'opposta le spese di lite, che si liquidano in euro 2.000,00 per compenso, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge;
attribuisce le medesime agli avvocati Fabio Micali e Daniele Desoindre, dichiaratisi antistatari”.
GIUDIZIO DI APPELLO
Avverso la sentenza n. 1954/2019 ha interposto gravame Parte_1
chiedendone l'integrale riforma per tre ordini di motivi più
[...]
innanzi oggetto di dettagliata disamina.
La causa veniva iscritta a ruolo al RG. N. 1332/2020.
Si costitutiva l'avv. , contestando le doglianze dell'appellante, Controparte_3
chiedendone il rigetto con conferma della Sentenza n. 1954 del 24.10.2019 - pubblicata in pari data e non notificata - resa inter partes dal Tribunale di
Avellino, Sez. II, nel procedimento contraddistinto al nrg. 1581/2019.
Eccepiva l'inammissibilità del gravame art 342 cpc e dell'art 345 c.p.c. (divieto di
3 nova in appello) con riguardo alla natura del rapporto lavorativo intercorso tra la e la qualificato nel secondo grado come rapporto di CP_2 Pt_2
prestazione d'opera professionale regolato dall'art. 2230 c.c.
All'esito della prima udienza la causa veniva rinviata più volte per la precisazione delle conclusioni fino a pervenire all'udienza del 12.07.2024, allorquando il collegio riservava la causa in decisione con i termini di cui all'art 190 c.p.c.. Le parti depositavano comparsa conclusionale e memoria di replica.
Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività dell'appello proposto con atto notificato il 24/04/2020 a fronte della sentenza n. 1954/2019, pubblicata il
24.10.2019, non notificata, laddove il termine utile per proporre impugnazione sarebbe spirato il 29/06/2020. Risulta rispettato il termine previsto dall'art 327 cpc, tenuto conto della sospensione straordinaria 2020 (emergenza coronavirus) che va dal 9 marzo all' 11 maggio 2020 (art. 83, DL 18/2020 e art. 36, c. 1, DL
23/2020).
Passando ora all'esame nel merito dei
MOTIVI DI APPELLO
I meritano di essere trattati congiuntamente i primi due motivi laddove:
Col primo l'appellante censura la sentenza gravata sotto il profilo del difetto di motivazione della sentenza impugnata e violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c..
Deduce la nullità della sentenza gravata, in quanto il primo giudice, contravvenendo alla previsione di cui all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., ha completamente omesso di specificare le ragioni e l'iter logico giuridico seguito per pervenire alla decisione assunta.
Col secondo l'appellante censura la decisione di primo grado eccependo l'insussistenza del credito vantato dall'avv. – la legittimità del recesso ad nutum esercitato dalla CP_2 società appellante.
Deduce che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, la questione relativa al recesso ad nutum esercitato dalla società appellante non attiene alla
4 natura e ai compiti dell'organismo di vigilanza, ma involge esclusivamente un accertamento sulla qualificazione del rapporto giuridico instaurato tra le parti.
I motivi sono infondati.
Ai fini della decisione, giova ricostruire brevemente la vicenda in parola.
Con lettera di incarico del 10.05.2017, la comunicava all'avv. Parte_2 CP_2
“il rinnovo del suo incarico di componente dell'Organismo di vigilanza esterno della società, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni” per l'espletamento delle attività di vigilanza sul rispetto, l'adeguatezza e
l'aggiornamento del modello per la prevenzione dei reati ex D. Lgs. 231/01”.
L'incarico aveva durata triennale ed i compiti di controllo dovevano essere svolti dall'Avv. “in piena autonomia, senza obblighi di orario né di esclusività CP_2
coordinandosi con i referenti della . Il Parte_1 compenso era concordato nella somma complessiva di € 28.800,00, di cui :
€ 4.800,00 per il periodo 15.05.2017 – 31.12.2017;
€ 9.600,00 per il periodo 1.01.2018 – 31.12.2018;
€ 9.600,00 per il periodo 1.01.2019 – 31.12.2019;
€ 4.800,00 per il periodo 1.01.2020 – 30.04.2020, oltre al rimborso per le spese di viaggio.
Con nota del 10.10.2018 la società appellante recedeva anticipatamente dal predetto contratto riconoscendo all'avv. le spese sostenute ed i compensi CP_2 maturati per l'opera svolta sino a quel momento.
Orbene, l'Organismo di Vigilanza previsto e disciplinato dal d.lgs. 231/01, è “un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo” con “il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento” (cfr. art. 6, d.lgs. 231/01) di segnalare eventuali violazioni, anomalie e deficienze in tema di responsabilità degli enti per i reati commessi al fine di apportare loro vantaggio.
Esso è formato da soggetti non appartenenti agli organi sociali, da individuarsi
“eventualmente, ma non necessariamente, anche in collaboratori esterni”. In ogni caso i componenti dell'Organismo devono essere professionisti in possesso di
5 comprovate competenze nelle discipline giuridiche, economiche ed aziendali, la cui nomina avviene in base a criteri fiduciari riguardanti l'identità del professionista prescelto e le sue qualità a ricoprire l'incarico.
Nel contesto della controversia tra e l'Avv. la Parte_2 Controparte_3
questione centrale riguarda la legittimità del recesso anticipato dall'incarico triennale quale componente dell'Organismo di Vigilanza (OdV) ex D.lgs.
231/2001.
A tal proposito occorre evidenziare che, in tema di contratto d'opera professionale l'art 2237 cc prevede che "il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore
d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta. Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente. Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente."
Tuttavia, secondo la tradizionale giurisprudenza di legittimità la determinazione di un termine di durata ad un contratto d'opera professionale non preclude di per sé la facoltà di recesso ad nutum prevista a favore del cliente, ma impone all'interprete di valutare caso per caso il contenuto della pattuizione negoziale al fine di desumere se le parti contrattuali abbiano voluto o meno vincolarsi in modo tale da escludere la possibilità di scioglimento del contratto ante tempore ripudiando ogni automatismo interpretativo (cfr., in motivazione, Cass. civ., sez. II, 15-10-2018; negli stessi termini, Cass. civ., sez. lav., 14-01-2016, n. 469).
Pertanto, ferma la disciplina codicistica (cfr. artt. 2227 e 2237 c.c.) che consente il recesso unilaterale dai contratti di lavoro autonomo e/o d'opera professionale, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 2729 del 21.11.2006) ha riconosciuto la derogabilità di tali disposizioni in sede di contrattazione individuale, ad esempio mediante la previsione di un termine finale, con la conseguenza che, in analogia a quanto stabilito dall'art. 2119 c.c., il recesso anticipato rispetto alla eventuale scadenza indicata in contratto è possibile solo per "giusta causa", e, cioè, in caso di notevole inadempimento da parte di uno dei contraenti delle obbligazioni assunte (cfr. Cass. n. 24367 del 1.10.2008).
Ne segue che l'apposizione di un termine ad un rapporto di collaborazione 6 professionale continuativa può essere sufficiente ad integrare la deroga pattizia alla facoltà di recesso così come disciplinata dalla legge, non essendo a tal fine necessario un patto specifico ed espresso. Ed infatti, in assenza di pattuizioni diverse o di giusta causa, l'apposizione di un termine finale determina in modo vincolante la durata del rapporto, nell'ipotesi di recesso unilaterale dal contratto da parte del committente, sicché il prestatore ha il diritto di conseguire il compenso contrattualmente previsto per l'intera durata del rapporto" (vedi anche
Cass., sez. L, 7/10/2013, n. 22786; Cass., sez. L, 7/9/2018, n. 21904, Cassazione civile sez. II, 14/01/2016, n.469; Cassazione civile sez. I, 29/10/2024, n.27938 sez.
II, 04/03/2025, n.5744).
Concludendo è legittima l'apposizione di un termine di durata al contratto, integrando essa la rinuncia alla facoltà di recesso da parte del cliente solo in ipotesi tassative, da verificarsi di volta in volta in concreto tenuto conto del complessivo regolamento negoziale da cui possa inequivocabilmente ricavarsi la volontà delle parti di vincolarsi per la durata del contratto, vietandosi reciprocamente il recesso prima della scadenza del termine finale.
Ciò posto, l'incarico in parola aveva ad oggetto la veste di componente dell'organismo di vigilanza dell' Pt_2
Ebbene, secondo la dottrina dominante l'Organismo di Vigilanza deve manifestare in tutte le sue attività attributi di indipendenza, autonomia, continuità d'azione e professionalità, laddove le prime due sono necessarie per escludere qualunque forma di commistione o coincidenza tra chi controlla e chi viene controllato.
La continuità d'azione è indispensabile per garantire un controllo costante sulle attività per così dire sensibili (ossia a rischio reato) e il monitoraggio ininterrotto del Modello, che dovrà essere in linea con l'evoluzione aziendale e normativa.
La professionalità, infine, è relativa a due diverse tipologie di competenza che i membri dell'OdV dovranno sempre vantare: da un lato, quella di tipo giuridico- penalistico (in particolare in riferimento ai reati presupposto e alle disposizioni del
D.Lgs. 231/2001 che nel caso di specie era garantita dalla qualifica di avvocato della;
dall'altro, quella di tipo tecnico-ispettivo, essenziale per CP_2
7 analizzare i sistemi aziendali.
Alla luce della particolarità della disciplina introdotta con il DL.gvo 231/01, delle peculiarità delle funzioni dell'O.diV. (prevenzione reati societari), considerate le pattuizioni contrattuali volute dalle parti nel caso concreto (brevità del termine di durata dell'incarico (tre anni), possibilità di proroga, caratteristiche professionali richieste per la nomina dell'avv.to da parte del Consiglio di CP_2
amministrazione dell' nella prospettiva indicata con le sentenze sopra Pt_2
citate (Cassazione civile sez. I, 29/10/2024, n.27938 sez. II, 04/03/2025, n.5744) nel caso di specie va riconosciuta la natura del rapporto contrattuale prettamente fiduciario e “sui generis” voluto dalle parti con conseguente impossibilità per il datore di lavoro di recedere ad nutum dal contratto .
Col terzo motivo l'appellante censura l'illegittimità della statuizione circa le spese di giudizio che seguono la soccombenza, tenuto conto della sostanziale mancanza di istruttoria, della semplificazione della fase decisoria e della brevità del giudizio” (cfr. pagg.
3 e 4 della sentenza n. 1954/2019).
Il motivo è infondato.
Invero nella penultima pagina della sentenza gravata il Giudice ha scritto: Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, “tenuto conto della sostanziale mancanza di istruttoria, della semplificazione della fase decisoria e della brevità del giudizio”in euro 2.000,00 per compenso, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Ebbene, considerato che lo stesso giudicante ha applicato lo scaglione del valore fino ad € 26.000,00, occorre procedere alla liquidazione secondo il seguente schema di calcolo:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
8 Compenso tabellare (valori medi) € 3.397,00
Riduzione del 30 % su € 3.397,00 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4) € -1.019,10
Compenso al netto delle riduzioni € 2.377,90.
Ne segue che la liquidazione operata in primo grado è conforme alle tabelle in vigore nel rispetto del potere discrezionale riconosciuto sul punto al Giudicante tale da consentirgli di variare tra un valore minimo ed un valore massimo di compenso professionale per meglio adeguarne la determinazione al caso concreto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sono liquidate ai sensi del DM 147/22, tenuto conto dello scaglione di valore fino ad € 26.000,00 in favore dell'appellata avv.to in complessivi € 3966,00 per compensi professionali oltre spese CP_2 generali, iva e cpa come per legge, con distrazione agli Avv.ti Fabio Micali e
Daniele Desoindre.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sulla sentenza n. 1954/2019 pronunciata dal Tribunale di Napoli, ogni altra domanda ed eccezione disattesa così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l' in persona del Parte_1
l.r.p.t. a rifondere le spese di lite in favore dell'appellata, che liquida in complessivi € 3966,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione agli Avv.ti Fabio Micali e Daniele Desoindre.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo previsto dall'art 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 a carico dell'appellante l' in persona del l.r.p.t. Parte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio del 29/05/2025
Il Consigliere estensore IL Presidente dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
9 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario
UPP Dott.ssa Anna Mascia.
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