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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/03/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2750/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Elena M.A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2750 R.G.A.C. dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza del 28.05.2024 svoltasi in modalità cartolare, vertente
TRA
(nato l'[...] a [...], cod. fisc.: Parte_1 [...]
), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parisi, giusta procura in atti, C.F._1
presso il cui studio in Reggio Calabria alla via Villini Norvegesi n.4 ha eletto domicilio.
-ricorrente-
E
(nata a [...] il [...], cod. fisc.: CP_1 C.F._2
), rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Priolo, giusta procura in atti, presso il
[...]
cui studio in Reggio Calabria in Largo Morisani n.9 ha eletto domicilio.
-resistente-
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
pagina 1 di 9 Conclusioni delle parti
All'udienza del 28.05.2024, svoltasi in modalità cartolare, entrambe le parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
L'ufficio del P.M. in data 12.09.2022 “vistava” il ricorso
IN FATTO ED DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 29.08.2022 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di voler pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto con assumendo che: CP_1
-il 21.10.1999 aveva contratto in Reggio Calabria matrimonio civile con la resistente;
-dall'unione coniugale non sono nati figli;
-con decreto depositato il 18.05.2010 il Tribunale di Reggio Calabria aveva omologato la separazione personale consensuale tra i predetti coniugi, stabilendo, tra l'altro, che il marito avrebbe dovuto corrispondere alla moglie un assegno mensile di € 300,00, quale contributo per il suo mantenimento.
Sulla scorta di tali premesse, essendo la predetta condizione di separazione protrattasi ininterrottamente fino alla data della presentazione del ricorso e non sussistendo alcuna possibilità di ricostituire la comunione di vita spirituale e materiale con la moglie, il ricorrente chiedeva che venisse dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Reggio Calabria e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza, e che fosse revocato il contributo economico in favore della coniuge, essendo emerso che ella svolgeva attività di colf-baby-sitter, e percependo altresì il reddito di cittadinanza.
pagina 2 di 9 Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto presidenziale, che veniva comunicato all'Ufficio del P.M. in data 12.09.2022, si costituiva la CP_1
quale pur non opponendosi alla domanda di divorzio avanzata dal marito, chiedeva che le venisse riconosciuto l'assegno di divorzio nella misura di 300,00 mensili, atteso che svolgeva attività lavorativa di baby-sitter soltanto in via saltuaria e occasionale e percepiva un modesto importo di € 170,00 a titolo di reddito di cittadinanza.
All'udienza presidenziale dell'08.06.2023 entrambe le parti insistevano nell'accoglimento delle rispettive conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi;
fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza resa in data 15.06.2023, il Presidente confermava le condizioni della separazione consensuale.
Rimesso il procedimento davanti al giudice istruttore, ed in assenza di attività istruttoria espletata, all'udienza del 28.05.2024, svoltasi in modalità cartolare, sulle conclusioni nei termini integralmente riportati in epigrafe, la causa veniva riservata per la decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art.190 c.p.c.
La domanda di scioglimento del matrimonio civile formulata dal è senza dubbio CP_1
fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ritiene il Collegio, sulla scorta delle inequivoche ed eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di scioglimento del matrimonio civile, per come peraltro concordemente richiesto dalle parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal decreto depositato il 18.05.2010 con il quale il
Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo la comparizione davanti al Presidente del Tribunale risalente al pagina 3 di 9 04.02.2010, essendo pertanto trascorso il termine sancito dall'art.3 n.2 lett. b) della L.
n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55 e non essendo stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Gela (Caltanissetta) il 05.09.1987 tra e , il cui atto risulta trascritto nel registro Parte_2 Controparte_2
degli atti di matrimonio del Comune di Gela (Caltanissetta) al n.88 parte I, u.1 anno
1999.
Per quanto riguarda i provvedimenti consequenziali, e segnatamente la richiesta di corresponsione mensile di un assegno divorzile formulato dalla resistente, occorre premettere che la nota sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n.18287/2018 ha attribuito una funzione assistenziale, compensativa e perequativa ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile stabilendo che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della l. n.898 del
1970, art.5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
Tale valutazione dovrà essere espressa, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita
pagina 4 di 9 endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Ne discende che ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile deve tenersi conto delle risorse economiche di cui dispone l'ex coniuge più debole e se tali risorse siano sufficienti ad assicurare una esistenza libera e dignitosa ed un'adeguata autosufficienza economica, nonostante la sproporzione delle rispettive posizioni economiche delle parti”.
Dai principi sopra riportati, risulta evidente che il tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio non può più costituire il parametro al quale fare riferimento per la determinazione dell'assegno divorzile, dovendo piuttosto il giudice avere riguardo alla indipendenza economica intesa come disponibilità di mezzi adeguati tali da consentire una vita dignitosa ed autosufficiente secondo una valutazione di fatto riservata al giudice di merito (Cass.n.3015/2018).
Questo Ufficio ha avuto modo di chiarire in precedenti pronunce involgenti la medesima tematica qui esaminata che l'assegno divorzile ha anche una funzione compensativa o perequativa nel caso in cui risulti che il coniuge meno abbiente abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi completamente alla famiglia nell'ambito di una scelta condivisa dei due ex coniugi che così hanno inteso impostare la vita in comune ed attribuirsi, di comune accordo, differenti ruoli ed attività nella gestione della vita familiare (tra le tante, Cass. n.10781 e 10782 del 2019; Cass. n.6386 del 2019; Cass. n.37577/2022; Cass. n.17505/2023).
In altri termini, alla luce della richiamata sentenza delle sezioni unite, l'assegno divorzile assolve una funzione assistenziale, riconoscendo all'ex-coniuge il diritto all'assegno di divorzio quando non abbia mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni obiettive;
il parametro dell'adeguatezza ha carattere intrinsecamente relativo ed impone una valutazione in cui sono coinvolti gli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art.5 comma 6 "al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della
pagina 5 di 9 situazione economico-patrimoniale degli ex-coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro".
Ed allora, al giudice è richiesto un apprezzamento comparativo delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex-coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto: in tal senso, l'assegno divorzile assume, oltre che natura assistenziale, natura perequativo-compensativa, quale declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.
Riassumendo, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, postula l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
In particolare, si impone una valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente pagina 6 di 9 l'assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Proprio di recente, la Suprema Corte ha ribadito che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della legge n.898 del 1970 art.5 comma 6 richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno; ed hanno soggiunto che il giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (Cass. n.32610/2023).
E' stato poi precisato, sempre in tema di assegno divorzile, quanto alla componente perequativa/compensativa, che il richiedente deve provare di versare in condizioni economiche deteriori rispetto all'altro in ragione del suo personale contributo alla conduzione familiare con conseguente sua rinuncia, concordata con l'altro coniuge, a occasioni lavorative o di crescita professionale, non rilevando, se non ai fini della quantificazione dell'assegno, che la dedizione alla famiglia sia stata totale, con l'abbandono di ogni attività lavorativa, né tantomeno le motivazioni, strettamente individuali, che hanno portato a tale scelta (Cass. n.27945/2023); in altri termini, per ottenere l'attribuzione dell'assegno divorzile non è necessario che il coniuge abbia abbandonato il lavoro per dedicarsi esclusivamente alla cura dei suoi cari, assumendo rilievo il semplice sacrificio di attività lavorativa o di occasioni professionali come, ad esempio, la scelta di lavorare part time o quella di optare per un lavoro meno pagina 7 di 9 remunerativo rispetto a un altro, che però lascia più tempo per seguire nel quotidiano il coniuge, i figli e la casa, come pure la decisione di rinunciare, per gli stessi motivi, a promozioni, a nuovi incarichi o ad avanzamenti di carriera.
In buona sostanza, i giudici di legittimità affermano che il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass. n.9144/2023; Cass. n.23583/2022; Cass.
n.38362/2021).
Ebbene, se questo è il quadro di riferimento normativo e giurisprudenziale dal quale questo Collegio non ha ragione di discostarsi, nella vicenda che qui occupa, ad un'attenta valutazione delle seppur risultanze processuali, emerge che non ricorrono i presupposti di legge per poter disporre a carico del l'obbligo del versamento di un assegno divorzile in favore dell'ex moglie, CP_1
deponendo per tale soluzione le seguenti circostanze assorbenti e decisive: a) per sua stessa ammissione, la svolge attività lavorativa (verosimilmente non sempre CP_1
registrata e dunque “in nero”) di collaboratrice domestica-baby sitter e percepisce il reddito di cittadinanza (oggi reddito di inclusione) del quale peraltro non viene documentato l'importo; b) dal matrimonio non sono nati figli;
b) l'odierna resistente non soltanto non ha provato ma non ha nemmeno dedotto di avere dovuto rinunciare a occasioni professionali in ragione della scelta, maturata all'esito del matrimonio e condivisa con l'altro coniuge, di dedicarsi alle esigenze della famiglia, con sperequazione economico-reddituale degli ex coniugi, anche perché il matrimonio è durato soltanto circa dieci anni.
Le spese del giudizio, avuto riguardo alle ragioni della decisione, vanno interamente compensate tra le parti.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di scioglimento del matrimonio civile proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
con ricorso depositato il 29.08.2022, ogni altra istanza, eccezione e deduzione
[...]
disattese, così provvede:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Reggio Calabria il
21.10.1999 tra e il cui atto risulta trascritto nel Parte_1 CP_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria al n.88 parte I anno
1999;
-rigetta la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile formulata da CP_1
per le ragioni di cui in parte motiva;
[...]
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 07.03.2025
Il Presidente rel. est.
dott. Giuseppe Campagna
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Elena M.A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2750 R.G.A.C. dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza del 28.05.2024 svoltasi in modalità cartolare, vertente
TRA
(nato l'[...] a [...], cod. fisc.: Parte_1 [...]
), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parisi, giusta procura in atti, C.F._1
presso il cui studio in Reggio Calabria alla via Villini Norvegesi n.4 ha eletto domicilio.
-ricorrente-
E
(nata a [...] il [...], cod. fisc.: CP_1 C.F._2
), rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Priolo, giusta procura in atti, presso il
[...]
cui studio in Reggio Calabria in Largo Morisani n.9 ha eletto domicilio.
-resistente-
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
pagina 1 di 9 Conclusioni delle parti
All'udienza del 28.05.2024, svoltasi in modalità cartolare, entrambe le parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
L'ufficio del P.M. in data 12.09.2022 “vistava” il ricorso
IN FATTO ED DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 29.08.2022 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di voler pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto con assumendo che: CP_1
-il 21.10.1999 aveva contratto in Reggio Calabria matrimonio civile con la resistente;
-dall'unione coniugale non sono nati figli;
-con decreto depositato il 18.05.2010 il Tribunale di Reggio Calabria aveva omologato la separazione personale consensuale tra i predetti coniugi, stabilendo, tra l'altro, che il marito avrebbe dovuto corrispondere alla moglie un assegno mensile di € 300,00, quale contributo per il suo mantenimento.
Sulla scorta di tali premesse, essendo la predetta condizione di separazione protrattasi ininterrottamente fino alla data della presentazione del ricorso e non sussistendo alcuna possibilità di ricostituire la comunione di vita spirituale e materiale con la moglie, il ricorrente chiedeva che venisse dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Reggio Calabria e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza, e che fosse revocato il contributo economico in favore della coniuge, essendo emerso che ella svolgeva attività di colf-baby-sitter, e percependo altresì il reddito di cittadinanza.
pagina 2 di 9 Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto presidenziale, che veniva comunicato all'Ufficio del P.M. in data 12.09.2022, si costituiva la CP_1
quale pur non opponendosi alla domanda di divorzio avanzata dal marito, chiedeva che le venisse riconosciuto l'assegno di divorzio nella misura di 300,00 mensili, atteso che svolgeva attività lavorativa di baby-sitter soltanto in via saltuaria e occasionale e percepiva un modesto importo di € 170,00 a titolo di reddito di cittadinanza.
All'udienza presidenziale dell'08.06.2023 entrambe le parti insistevano nell'accoglimento delle rispettive conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi;
fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza resa in data 15.06.2023, il Presidente confermava le condizioni della separazione consensuale.
Rimesso il procedimento davanti al giudice istruttore, ed in assenza di attività istruttoria espletata, all'udienza del 28.05.2024, svoltasi in modalità cartolare, sulle conclusioni nei termini integralmente riportati in epigrafe, la causa veniva riservata per la decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art.190 c.p.c.
La domanda di scioglimento del matrimonio civile formulata dal è senza dubbio CP_1
fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ritiene il Collegio, sulla scorta delle inequivoche ed eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di scioglimento del matrimonio civile, per come peraltro concordemente richiesto dalle parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal decreto depositato il 18.05.2010 con il quale il
Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo la comparizione davanti al Presidente del Tribunale risalente al pagina 3 di 9 04.02.2010, essendo pertanto trascorso il termine sancito dall'art.3 n.2 lett. b) della L.
n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55 e non essendo stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Gela (Caltanissetta) il 05.09.1987 tra e , il cui atto risulta trascritto nel registro Parte_2 Controparte_2
degli atti di matrimonio del Comune di Gela (Caltanissetta) al n.88 parte I, u.1 anno
1999.
Per quanto riguarda i provvedimenti consequenziali, e segnatamente la richiesta di corresponsione mensile di un assegno divorzile formulato dalla resistente, occorre premettere che la nota sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n.18287/2018 ha attribuito una funzione assistenziale, compensativa e perequativa ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile stabilendo che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della l. n.898 del
1970, art.5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
Tale valutazione dovrà essere espressa, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita
pagina 4 di 9 endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Ne discende che ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile deve tenersi conto delle risorse economiche di cui dispone l'ex coniuge più debole e se tali risorse siano sufficienti ad assicurare una esistenza libera e dignitosa ed un'adeguata autosufficienza economica, nonostante la sproporzione delle rispettive posizioni economiche delle parti”.
Dai principi sopra riportati, risulta evidente che il tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio non può più costituire il parametro al quale fare riferimento per la determinazione dell'assegno divorzile, dovendo piuttosto il giudice avere riguardo alla indipendenza economica intesa come disponibilità di mezzi adeguati tali da consentire una vita dignitosa ed autosufficiente secondo una valutazione di fatto riservata al giudice di merito (Cass.n.3015/2018).
Questo Ufficio ha avuto modo di chiarire in precedenti pronunce involgenti la medesima tematica qui esaminata che l'assegno divorzile ha anche una funzione compensativa o perequativa nel caso in cui risulti che il coniuge meno abbiente abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi completamente alla famiglia nell'ambito di una scelta condivisa dei due ex coniugi che così hanno inteso impostare la vita in comune ed attribuirsi, di comune accordo, differenti ruoli ed attività nella gestione della vita familiare (tra le tante, Cass. n.10781 e 10782 del 2019; Cass. n.6386 del 2019; Cass. n.37577/2022; Cass. n.17505/2023).
In altri termini, alla luce della richiamata sentenza delle sezioni unite, l'assegno divorzile assolve una funzione assistenziale, riconoscendo all'ex-coniuge il diritto all'assegno di divorzio quando non abbia mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni obiettive;
il parametro dell'adeguatezza ha carattere intrinsecamente relativo ed impone una valutazione in cui sono coinvolti gli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art.5 comma 6 "al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della
pagina 5 di 9 situazione economico-patrimoniale degli ex-coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro".
Ed allora, al giudice è richiesto un apprezzamento comparativo delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex-coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto: in tal senso, l'assegno divorzile assume, oltre che natura assistenziale, natura perequativo-compensativa, quale declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.
Riassumendo, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, postula l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
In particolare, si impone una valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente pagina 6 di 9 l'assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Proprio di recente, la Suprema Corte ha ribadito che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della legge n.898 del 1970 art.5 comma 6 richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno; ed hanno soggiunto che il giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (Cass. n.32610/2023).
E' stato poi precisato, sempre in tema di assegno divorzile, quanto alla componente perequativa/compensativa, che il richiedente deve provare di versare in condizioni economiche deteriori rispetto all'altro in ragione del suo personale contributo alla conduzione familiare con conseguente sua rinuncia, concordata con l'altro coniuge, a occasioni lavorative o di crescita professionale, non rilevando, se non ai fini della quantificazione dell'assegno, che la dedizione alla famiglia sia stata totale, con l'abbandono di ogni attività lavorativa, né tantomeno le motivazioni, strettamente individuali, che hanno portato a tale scelta (Cass. n.27945/2023); in altri termini, per ottenere l'attribuzione dell'assegno divorzile non è necessario che il coniuge abbia abbandonato il lavoro per dedicarsi esclusivamente alla cura dei suoi cari, assumendo rilievo il semplice sacrificio di attività lavorativa o di occasioni professionali come, ad esempio, la scelta di lavorare part time o quella di optare per un lavoro meno pagina 7 di 9 remunerativo rispetto a un altro, che però lascia più tempo per seguire nel quotidiano il coniuge, i figli e la casa, come pure la decisione di rinunciare, per gli stessi motivi, a promozioni, a nuovi incarichi o ad avanzamenti di carriera.
In buona sostanza, i giudici di legittimità affermano che il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass. n.9144/2023; Cass. n.23583/2022; Cass.
n.38362/2021).
Ebbene, se questo è il quadro di riferimento normativo e giurisprudenziale dal quale questo Collegio non ha ragione di discostarsi, nella vicenda che qui occupa, ad un'attenta valutazione delle seppur risultanze processuali, emerge che non ricorrono i presupposti di legge per poter disporre a carico del l'obbligo del versamento di un assegno divorzile in favore dell'ex moglie, CP_1
deponendo per tale soluzione le seguenti circostanze assorbenti e decisive: a) per sua stessa ammissione, la svolge attività lavorativa (verosimilmente non sempre CP_1
registrata e dunque “in nero”) di collaboratrice domestica-baby sitter e percepisce il reddito di cittadinanza (oggi reddito di inclusione) del quale peraltro non viene documentato l'importo; b) dal matrimonio non sono nati figli;
b) l'odierna resistente non soltanto non ha provato ma non ha nemmeno dedotto di avere dovuto rinunciare a occasioni professionali in ragione della scelta, maturata all'esito del matrimonio e condivisa con l'altro coniuge, di dedicarsi alle esigenze della famiglia, con sperequazione economico-reddituale degli ex coniugi, anche perché il matrimonio è durato soltanto circa dieci anni.
Le spese del giudizio, avuto riguardo alle ragioni della decisione, vanno interamente compensate tra le parti.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di scioglimento del matrimonio civile proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
con ricorso depositato il 29.08.2022, ogni altra istanza, eccezione e deduzione
[...]
disattese, così provvede:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Reggio Calabria il
21.10.1999 tra e il cui atto risulta trascritto nel Parte_1 CP_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria al n.88 parte I anno
1999;
-rigetta la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile formulata da CP_1
per le ragioni di cui in parte motiva;
[...]
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 07.03.2025
Il Presidente rel. est.
dott. Giuseppe Campagna
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