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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/09/2025, n. 4364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4364 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2508/2019 R.G. ad oggetto: Lesione personale, vertente
T R A
codice fiscale , elettivamente domiciliato ivi Parte_1 C.F._1 alla via Vittorio Veneto n.130/D presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Carrino, codice fiscale , pec: C.F._2
che lo rappresenta e difende in virtù di Email_1 procura a margine dell'atto di citazione;
- Appellante-
C O N T R O
con sede legale in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa Controparte_1
n.14, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso n.
, designata per la gestione del F.G.V.S., elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Caivano (NA), alla via Braucci nr. 23, nonché in Caserta al Corso Trieste nr.98 presso l'avv. Giuseppe Esposito, codice fiscale , che la C.F._3 rappresenta e difende in virtù di procura conferita con atto per Notaio Per_1
di Treviso del 18.12.2014 (rep. 186905) in atti, (fax 0818316084,
p.e.c.: ; -Appellata- Email_2
OGGETTO: impugnazione avverso la sentenza n. 10188/2018 del Tribunale di
Napoli, Sesta Sezione Civile, pubblicata il 23.11.2018;
CONCLUSIONI
- Per " in riforma della sentenza n. 10188/2018, accertare e dichiarare Parte_1
la esclusiva responsabilità del conducente del veicolo non identificato (autovettura pirata)
1 nella produzione del sinistro quo;
-condannare la quale impresa designata dal FGVS alla liquidazione Controparte_1 dei sinistri gestione autonoma per la Regione Campania, in persona del suo legale rapp.te
p.t al risarcimento delle lesioni subite dal da quantificarsi nella misura Parte_1 residua di € 43.577,68, calcolato al netto del risarcimento per le lesioni subite al 100% corrispondente alla somma di €. 74.130,00 così di seguito specificata: €.49.479,00 a titolo di danno biologico, €. 2.880,00 a titolo di I.T.T. e I.T.P., nonché €. 21.771,00 ai fini della personalizzazione del danno, ovvero in quella diversa maggiore somma che la Corte adita riterrà di giustizia in virtù di accoglimento anche solo parziale dell'appello, in ragione delle motivazioni addotte, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dal dì dell'evento al momento del soddisfo;
- condannare la convenuta al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, nonché al pagamento dei compensi professionali del doppio grado di giudizio per l'ampia attività svolta da distrarsi in favore del procuratore resosene anticipatario;
- Con sentenza provvisoriamente esecutiva e con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
- Per l'appellata quale Impresa Designata per la Controparte_1
Regione Campania alla Gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada: “
1. rigettare l'appello;
2. in subordine, accertare e dichiarare il concorso di colpa della danneggiata e, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 e 2, c.c., diminuire il risarcimento dovuto secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, dichiarando per contro non dovuto alcun risarcimento per quei danni che avrebbe potuto evitare usando
l'ordinaria diligenza, il tutto comunque nei limiti del massimale di legge, previsto per
l'anno di accadimento del sinistro;
3. condannare la soccombente al pagamento delle spese e competenze professionali di causa, oltre che al rimborso delle spese forfettarie, IVA e C.P.A. come per legge”.
Svolgimento del processo
Primo grado
Con atto ritualmente notificato conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli, la nella qualità di impresa designata Controparte_1
2 per il F.G.V.S., affinché fosse condannata al risarcimento dei danni dal medesimo patiti (oltre interessi e rivalutazione) conseguenti al sinistro occorsogli il giorno
28.3.2008 alle ore 22,40 circa in Napoli, alla via Bakù allorquando, mentre era alla guida del proprio ciclomotore, veniva colliso da un'autovettura non identificata, il cui conducente, nel provenire da via Roma verso Scampia, nell'immettersi ad elevata velocità su via Bakù, percorrendo una curva ivi ubicata, perdeva il controllo dell'autovettura dal medesimo condotta;
per l'effetto il ciclomotore rovinava a terra unitamente all'esponente, il quale impattava contro lo spartitraffico invalicabile composto da un recinto in ferro riportando gravi lesioni personali da cui residuano postumi permanenti;
dopo l'urto il conducente dell'autovettura si allontanava velocemente, senza prestare soccorso;
ricorrevano gli estremi di cui all'articolo 283 lettera a) della legge 209 del 2005,e la domanda veniva avanzata nei confronti della società convenuta.
Il procedimento veniva iscritto a ruolo innanzi al Tribunale di Napoli, Sezione
Civile VI, al n.r.g. 34496/2018.
- Si costituiva la quale Impresa Designata per la Controparte_1
Regione Campania alla Gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, eccependo in diritto:
1) l'intervenuta prescrizione del diritto azionato in quanto il presunto sinistro era avvenuto nel mese di marzo 2008 mentre l'atto di citazione era stato notificato nei confronti della comparente soltanto nel dicembre del 2013, con onere della parte istante di fornire la prova certa ed incontrovertibile di aver adeguatamente interrotto il decorso del termine prescrizionale mediante l'invio di idonei atti interruttivi;
2) improponibilità della domanda per violazione del combinato disposto degli articoli 145, 148, 283 e 287 del decreto legislativo 7 settembre 2005 nr. 209 in quanto non risulta acquisito agli atti alcun elemento di prova scritta dalla quale desumere che la parte danneggiata abbia effettivamente adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di risarcimento dei danni derivanti dalla
3 circolazione dei veicoli, inviando la propria richiesta risarcitoria, a mezzo lettera raccomandata, anche alla e fornendo alla società comparente, nella CP_2
spiegata qualità, tutti i dati informativi, le indicazioni e la documentazione richiesta da tale normativa, anche ai fini della proponibilità della domanda giudiziale;
sicché la mancata ottemperanza degli obblighi imposti dalla legge cadenti a carico della parte danneggiata, ha impedito il decorso dello spatium deliberandi assegnato alla normativa vigente alla comparente società per formulare qualsiasi offerta di risarcimento, ovvero di comunicare i motivi per i quali non era possibile formularla, a tutt'oggi ancora corrente, con la conseguenza che la domanda avversa va dichiarata improponibile ed improcedibile;
3) nullità dell'atto di citazione per violazione del disposto di cui all'articolo 163, comma 3 e 4 c.p.c. nonché ai sensi dell'articolo 164, comma 4 c.p.c.;
4) infondatezza della domanda nel merito: la comparente impugna l'an e il quantum debeatur dell'avversa domanda e, nel disconoscere l'effettiva verificazione del presunto sinistro dedotto in lite secondo le vaghe modalità asserite in citazione e la responsabilità addebitata in via esclusiva in capo a un presunto conducente rimasto sconosciuto, eccepiva, che parte attrice, come confermato anche in citazione non avesse sporto alcuna denuncia in ordine all'incidente dedotto in lite;
dovrà accertarsi se, nella fattispecie, si debba ravvisare una corresponsabilità anche dello stesso sig. alla guida del Parte_1
proprio ciclomotore, nella determinazione del sinistro per cui è causa sicché, in assenza di un riscontro oggettivo la relativa domanda va rigettata;
5) infondatezza della domanda nel quantum;
la società comparente, impugna anche la spropositata quantificazione dei pretesi danni;
chiede rigettarsi la domanda di risarcimento del danno morale e/o del danno non patrimoniale. per assenza di prova.
Prodotta la documentazione, espletate la prova testimoniale ammessa ed espletata la ctu, il giudice all'udienza del 15.06.2018, precisate le conclusioni, tratteneva la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di replica.
4 -Con sentenza n. 10188/2018 pubblicata il 23.11.2018 il Tribunale di Napoli, Sesta
Sezione Civile, così provvedeva: "a) accertata la pari corresponsabilità, nella causazione del sinistro de quo, del conducente di veicolo non identificato e dell'attore, condanna
nella qualità di FGVS, al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1 della complessiva somma di € 30.417,32 (di cui € 30.362,32 a titolo di danno non patrimoniale ed € 55,00 a titolo di danno patrimoniale), oltre interessi dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
b) compensa, nella misura di ½, le spese di lite e condanna
nella qualità di FGVS,, al rimborso del residuo ½ in favore Controparte_1 dell'attore, che liquida, in tale ridotta misura, in complessivi € 3.840,00 di cui € 340,00 per spese ed € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Giuseppe Carrino, dichiaratosene anticipatario;
c) pone definitivamente a carico della convenuta, nella misura di 1/2, le spese di CTU, con obbligo di refusione in favore dell'attore di quanto da quest'ultimo eventualmente anticipato a titolo provvisorio oltre il residuo 1/2”.
GIUDIZIO DI APPELLO
Con atto notificato in data 14.05.2019, impugnava la prefata Parte_1 sentenza chiedendone l'integrale riforma perché errata, iniqua ed ingiusta.
La causa veniva iscritta al r.g.c. n. 2508/2019.
Si costituiva la in qualità di impresa designata alla gestione Controparte_1 del F.G.V.S, la quale eccepiva:
1) l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. in quanto l'appellante non censura il dichiarato nesso di causalità tra condotta del danneggiato e la tipologia di lesioni riportate;
2) inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. in quanto il gravame esprime doglianze generiche, senza sollevare critiche precise e specifiche alla sentenza;
3) infondatezza nel merito dell'appello.
Dopo diversi rinvii, causa covid-19 e ragioni di ruolo si giungeva all'udienza del
22.11.2024, all'esito della quale, la Corte, prendendo atto delle note scritte depositate dalle parti, riservava la causa in decisione con i termini di cui all'art 190
5 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione della relativa ordinanza. Solo parte appellata depositava comparsa conclusionale.
Ciò posto, va dichiarata la tempestività dell'appello introdotto con atto notificato il
14.05.2019 a fronte della sentenza n. 10188/2018, non notificata, pubblicata il
23.11.2018, il cui termine utile per proporre gravame sarebbe spirato il 23/05/2019
a mente dell'art 327 cpc.
Orbene, in via preliminare occorre disattendere le eccezioni in rito sollevate da parte appellata. Invero, non si ravvisano gli estremi della violazione dell'articolo
342 cpc, come novellato nel 2012, avendo l'appellante individuato in modo chiaro ed esauriente la materia del contendere devoluta al giudice di appello atteso che le censure in esso contenute hanno investito puntualmente il "decisum" di primo grado, con specificazione dei motivi per i quali la decisione impugnata è stata intesa come erronea e da riformare (cfr., tra le tante, Cass n. 359/2005, e, successivamente, anche SU n. 7074/2017).
Né si ravvisano gli estremi della violazione dell'articolo ex art 348 bis cpc. Difatti il giudizio de quo è stato rinviato dapprima per la trattazione, poi per la precisazione delle conclusioni (e di seguito più volte rinviato) per ragioni di ruolo, con preclusione dell'invocata declaratoria d'inammissibilità atteso che, la facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché essa va negata ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350 cpc (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14696 del 19 luglio
2016).
Passando all'esame nel merito dell'UNICO MOTIVO DI APPELLO rubricato “VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 24 E 111 DELLA COSTITUZIONE,
DEGLI ARTICOLI 112-115 E 116 C.P.C., DEGLI ARTT. 2054 E 2697 C.C. DEGLI
ARTICOLI 144- 148 A) D.LGS. 209/2005, LADDOVE IL GIUDICE DI PRIMO
GRADO HA ERRONEAMENTE VALUTATO O NON PRESO IN
6 CONSIDERAZIONE LE CIRCOSTANZE DI FATTO, LA DOCUMENTAZIONE
PRODOTTA E LE RISULTANZE ISTRUTTORIE”.
Deduce l'appellante, sulla base dell'articolo 2054 c.c., l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto inficiata da colpevolezza la condotta di guida di
e nella parte in cui presume, senza prova alcuna, che le lesioni sarebbero Parte_1
state di lieve entità se il avesse mantenuto la destra, cosa illogica non in grado di Pt_1
superare l'onere probatorio imposta anche a parte convenuta dall'articolo 2697 c.c.
Eccepisce, inoltre, la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c nonché quella degli articoli 2727 e 2729.c.c., ovvero l'erroneità del ragionamento logico seguito dal giudice di prime cure laddove ha scritto: nel caso in esame, come dettagliatamente riferito dai testi, la strada lungo la quale avveniva l'impatto (via Bakù) è una carreggiata a due corsie ed il circolava, al momento dell'urto ricevuto da tergo, nella corsia di Pt_1 sinistra, nonostante la corsia di destra, a dire degli stessi testi, fosse libera e non ricorressero, le condizioni alle quali, in una carreggiata del tipo siffatto, l'art. 144 cit. subordina la legittimità di una circolazione per file parallele, (…) La violazione di detta regola di condotta ha, poi, apportato, nella causazione dell'evento come concretamente ricostruito attraverso la dinamica del sinistro riferita dai testi escussi, un contributo eziologico direttamente incidente sulle conseguenze lesive riportate dall'attore, il quale, disarcionato dalla sella del ciclomotore, alla cui guida si trovava, andava ad impattare violentemente contro le recinzione di ferro dell'aiuola spartitraffico ubicata proprio sulla sinistra rispetto alla corsia da lui impegnata al momento della collisione. Deve allora ragionevolmente ritenersi che, ove il avesse impegnato il margine destro della strada, Pt_1 tenendo la condotta nell'osservanza della prescrizione succitata invece omessa, l'evento del sinistro, che pure altrettanto ragionevolmente si sarebbe verificato, poiché la collisione era determinata dalla perdita del controllo della traiettoria di marcia dell'autoveicolo, che con elevata probabilità avrebbe, comunque attinto il ciclomotore ed, ove circolante lungo la corsia di destra, avrebbe sortito delle conseguenze meno gravi, per la maggiore distanza della posizione del danneggiato rispetto all'ostacolo contro il quale egli finiva. La misura di tale contributo viene equitativamente determinata nel 50%, tenuto conto di tutte le modalità concrete di verificazione del fatto, della gravità dei comportamenti tenuti rispettivamente da ciascuno dei conducenti dei veicoli venuti allo scontro nonché
7 dell'entità dell'apporto proporzionalmente fornito da ognuno di essi. Ne consegue che
l'odierna convenuta va condannata al risarcimento dei danni patiti dall'attore nella misura del 50%, al netto, del contributo fornito dal medesimo danneggiato. “
Il motivo è infondato e l'appello merita il rigetto.
Invero, giova brevemente rammentare che, secondo la consolidata interpretazione della Corte di legittimità, nel caso di scontro tra veicoli, si traggono dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., le seguenti norme e principi regolatori:
- il criterio d'imputazione della responsabilità previsto dalla disposizione ha funzione meramente sussidiaria (Cass. n. 6483 del 2013; n. 7061 del 2020; n. 13540 del
2023), operando solo nel caso in cui, iuxta alligata et probata, non sia possibile accertare in concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso (Cass. n. 9353 del 2019; n. 18479 del 2015; n. 1317 del
2006);
- il superamento della presunzione del concorso di colpa di pari grado dei conducenti richiede, oltre all'accertamento in concreto della colpa dell'uno, la prova liberatoria, a carico dell'altro conducente, di aver adottato una regolare condotta di guida (Cass. n. 10031 del 2006; n. 18631 del 2015) e di aver posto in essere tutte le necessarie manovre di emergenza (n. 15822 del 2015; n. 21056 del 2004; n. 15434 del 2004); ne segue che, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso (v. ex pluribus Cass. 8/01/2016, n. 124);
- la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass.
15/09/2020, n. 19115; 21/05/2019, n. 13672; 22/04/2009, n. 9550; 10/03/2006, n.
8 5226);
- l'accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno, ovvero di entrambi, i conducenti dei veicoli scontratisi non impedisce il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado, quando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo influenti sulla dinamica del sinistro
(colpa e nesso di causalità) non consenta di stabilire la misura dell'imputabilità di quest'ultimo rispetto a uno o entrambi i conducenti (Cass. n. 15152 del 2023; n.
4909 del 1996; n. 2038 del 1994).
Orbene, nel caso di specie, l'appellante non ha fornito prova idonea e sufficiente per vincere la presunzione di pari responsabilità nella causazione dell'evento, applicata dal Giudice di prime cure atteso che, come dettagliatamente riferito dai testi, la strada lungo la quale avveniva l'impatto (via Bakù) è una carreggiata a due corsie ed il circolava, al momento dell'urto ricevuto da tergo, nella corsia di sinistra, Pt_1 nonostante la corsia di destra, a dire degli stessi testi, fosse libera e non ricorressero, quindi, le condizioni alle quali, in una carreggiata del tipo siffatto, l'art. 144 cit. subordina la legittimità di una circolazione per file parallele, consentendo di occupare all'uopo anche la corsia di sinistra. La violazione di detta regola di condotta ha, poi, apportato, nella causazione dell'evento come concretamente ricostruito attraverso la dinamica del sinistro riferita dai testi escussi, un contributo eziologico direttamente incidente sulle conseguenze lesive riportate dall'attore, il quale, disarcionato dalla sella del ciclomotore, alla cui guida si trovava, andava ad impattare violentemente contro le recinzione di ferro dell'aiuola spartitraffico ubicata proprio sulla sinistra rispetto alla corsia da lui impegnata al momento della collisione. Deve allora ragionevolmente ritenersi che, ove il avesse Pt_1 impegnato il margine destro della strada, tenendo la condotta nell'osservanza della prescrizione succitata invece omessa, l'evento del sinistro, che pure altrettanto ragionevolmente si sarebbe verificato, poiché la collisione era determinata dalla perdita del controllo della traiettoria di marcia dell'autoveicolo, che, - con elevata probabilità avrebbe, comunque attinto il ciclomotore-, ove circolante lungo la corsia di destra, avrebbe sortito delle conseguenze meno gravi, per la maggiore distanza della posizione del danneggiato rispetto all'ostacolo contro il quale egli finiva. La misura di tale contributo viene equitativamente determinata nel 50%, tenuto conto di tutte le modalità concrete di
9 verificazione del fatto, della gravità dei comportamenti tenuti rispettivamente da ciascuno dei conducenti dei veicoli venuti allo scontro nonché dell'entità dell'apporto proporzionalmente fornito da ognuno di essi.”
Pertanto, a fronte della prova che il Papa viaggiasse NON mantenendo strettamente la destra della propria corsia di pertinenza, l'appellante non ha fornito elementi specifici e pregnanti tali da vincere la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art 2054 com 2 cc laddove è scritto : deve allora ragionevolmente ritenersi che, ove il avesse impegnato il margine destro della strada, Pt_1 tenendo la condotta (…) omessa, l'evento del sinistro, (che comunque si sarebbe verificato atteso che (…) la collisione era determinata dalla perdita del controllo della traiettoria di marcia dell'autoveicolo) …il ciclomotore-, ove circolante lungo la corsia di destra, avrebbe sortito delle conseguenze meno gravi, per la maggiore distanza della posizione del danneggiato rispetto all'ostacolo contro il quale egli finiva.
Orbene, l'esclusiva responsabilità del conducente rimasto sconosciuto, pure prospettata dall'appellante, non è stata confermata dal quadro probatorio emerso dall'istruttoria, non avendo egli né dedotto né allegato circostanze di fatto in grado di contrastare e confutare il percorso logico seguito dal giudicante=il mancato rispetto dell'obbligo di viaggiare a destra ha determinato la minore distanza della posizione del danneggiato rispetto all'ostacolo contro il quale egli finiva, contribuendo eziologicamente a causare il sinistro hic et nunc, così come è avvenuto. Ebbene, come precisato dalla Corte di legittimità, solo l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità, nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, (cfr. Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, (ud. 04/02/2020, dep.
13/05/2020), n.8885) ma tale prova non è stata fornita o nel caso di specie.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sono liquidate in ragione del valore della causa, in applicazione del DM 147/22, esclusa la trattazione, non presente in appello, in € 3966,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
10
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando impugnazione sul gravame avverso la sentenza n. 10188/2018 del Tribunale di Napoli, pubblicata il
23.11.2018, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna a rifondere le spese di lite in favore della Parte_1 [...]
quale impresa designata dal Fondo di garanzia vittime della strada CP_1
che in applicazione del DM 147/22, liquida, esclusa la trattazione, non presente in appello, in € 3966,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
3. Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico di come previsto dall'art. 13 del testo unico delle spese di giustizia Parte_1
(d.p.r. n. 115/2002).
Così deciso in Napoli, 19/09/ 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
Redatto con la collaborazione del funzionario AUPP dott.ssa Sara Galletta
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