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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/12/2025, n. 3403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3403 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Sezione specializzata in materia di impresa
R.G. 1511/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. DO TO Presidente rel.
Dott. Federico Bressan Consigliere
Dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1511/2023 R.G. promossa con atto di citazione d'appello da
(C.F. ), rappresentato e difeso in giudizio Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Giovanni Giorgio e Luca Giorgio, con domicilio eletto presso il loro Studio, come da procura alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
parte appellante contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio Controparte_2 dagli avv.ti DO Piccione e Giulio Calcinotto, con domicilio eletto presso il loro Studio, come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
parte appellata
*
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1163/2023 pubblicata il 3 luglio 2023 dal Tribunale di Venezia – Sezione specializzata in materia di impresa – cause di responsabilità verso gli organi amministrativi e di controllo ecc.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
-1- In via principale e nel merito, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n. 1163/2023 emessa dal Tribunale di Venezia - Sezione specializzata in materia di impresa ed in conformità con quanto accertato dalla Guardia di Finanza e deciso nel Procedimento Pen. N. 7615/2021 M21 RGNR (ex n.1189/15 M45), nonché confermato nella relazione tecnica a firma del Dott. all'esito della CTU disposta Per_1 dall'adita Corte di Appello, rigettare la domanda giudiziale introdotta dalla Curatela in primo grado, accertando e dichiarando che:
• alla luce delle risultanze probatorie emerse in corso di causa e delle conclusioni dell'elaborato peritale, la sottoscrizione del contratto di affitto con costituiva la CP_3 scelta economicamente più idonea, quantomeno in termini potenziali, per la conservazione del patrimonio di rispetto alla contestuale svalutazione Controparte_1 derivante dall'immediata liquidazione in sede fallimentare;
• la scelta del Liquidatore di sottoscrivere il contratto di affitto con in Pt_1 CP_3 un'ottica di conservazione del patrimonio di , si è rivelata Controparte_1 ragionevolmente ed economicamente più vantaggiosa rispetto all'immediata liquidazione dei medesimi asset in una ipotetica procedura concorsuale fallimentare;
• in assenza di dimostrati elementi soggettivi ed oggettivi, non sussistono profili di responsabilità in capo al Dott. a sensi degli artt. 2489, 2392, 2393, 2394, 2394 bis Pt_1
c.c., e 146 L.F. per la sottoscrizione del contratto con CP_3
• in assenza di un valido nesso di causalità, non esiste una voce di danno astrattamente ascrivibile all'attività di liquidazione di e/o di sottoscrizione del Controparte_1 contratto con CP_3
• in assenza di rilevanti elementi di prova addotti dalla Curatela attrice, non sussiste alcun danno astrattamente risarcibile in qualsiasi modo riconducibile all'operato del Liquidatore
Dott. Pt_1
• per l'effetto, nulla è dovuto dal Dott. al Pt_1 Controparte_4
;
[...]
- In ogni caso, condannare la Controparte_5 al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, da liquidarsi in favore degli scriventi legali che si dichiarano antistatari, oltre al rimborso delle spese di entrambe le
CTU, del Contributo Unificato e dei compensi corrisposti ai Consulenti di parte così come documentate in corso di causa.
-2-
Per la parte appellata in via preliminare:
- dichiarare inammissibile ai sensi degli artt. 342 e/o 348 bis c.p.c. l'appello proposto, per le ragioni esposte in atti;
nel merito, ed in ogni caso:
- rigettare i motivi, le domande tutte e l'appello del dott. in quanto Parte_1 infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare in ogni sua parte l'impugnata sentenza del Tribunale di Venezia n. 1163/2023 pronunciata nel giudizio R.G. n.
5477/2019 e pubblicata il 3.7.2023; in ogni caso:
- con integrale rifusione di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio;
in via istruttoria:
- disporre, per i motivi e le ragioni di cui alla Nota di trattazione scritta 9.7.25, la rinnovazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio già affidata al CTU dott. con Per_1 nomina di altro Consulente;
- rigettare le istanze istruttorie tutte dell'appellante;
- si rinnova, in via del tutto subordinata istruttoria, per l'ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte ritenesse di dare ingresso a prove testimoniali, la richiesta già formulata in primo grado di ammissione della prova testimoniale a prova diretta, formulata con memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., di data 8.6.20, sulle circostanze ivi capitolate e con i testi ivi indicati, nonché a prova contraria formulata con memoria ex art. 183, co. 6, n. 3, c.p.c. di data 26.6.20, sempre con i testi già indicati.
Ragioni della decisione
In fatto.-
1. Con atto di citazione notificato il 21 maggio 2019, il Controparte_1
(di seguito: il ”) conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di
[...] CP_1
Venezia – Sezione specializzata in materia di impresa, il dott. al fine di sentir Parte_1 accertare e dichiarare la responsabilità di quest'ultimo ex artt. 2489, 2392, 2394, 2394-bis c.c.
e 146 L.F., con conseguente condanna dello stesso al risarcimento dei danni indicati in euro
1.060.000,00 o nella diversa somma di giustizia, oltre interessi di legge dalla dichiarazione di fallimento al saldo effettivo. A sostegno delle proprie domande, il assumeva che il CP_1
-3- dott. aveva posto in essere – nella veste di Liquidatore della società poi fallita – una Pt_1 serie di condotte in violazione dei doveri sullo stesso incombenti per legge e per statuto. In particolare, il contestava al suo Liquidatore di aver stipulato un contratto di affitto CP_1 con senza la previa autorizzazione assembleare e di aver indirizzato la società verso CP_3 una procedura concordataria in realtà carente dei necessari presupposti di fatto e di diritto.
2. Si costituiva in giudizio il dott. contestando le responsabilità ascrittegli, Pt_1 chiedendo la condanna del ex art. 96 c.p.c. e chiamando in causa la propria CP_1 compagnia assicurativa (di seguito: ) per essere Controparte_6 CP_6 dalla stessa – eventualmente – manlevato.
Si costituiva in causa anche che si associava alle difese del convenuto, CP_6 confermando la copertura assicurativa.
3. La causa veniva istruita con l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, vòlta a stimare il valore sia dell'intera azienda che dei singoli assets oggetto del contratto d'affitto al momento della stipula.
Nel contempo, la controversia insorta tra il dott. e veniva transatta ed il Pt_1 CP_6 giudice dichiarava l'estinzione del relativo rapporto processuale, a spese integralmente compensate.
4. Con sentenza n. 1163/2023 pubblicata il 3 luglio 2023, il Tribunale di Venezia – Sezione specializzata in materia di impresa, ha accertato la responsabilità del dott. ex art. Pt_1
2489 c.c., condannandolo al risarcimento del danno, quantificato nella misura di euro
504.063,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre alla rifusione delle spese legali e del consulente di parte attrice.
5. Avverso la sentenza ha proposto appello il dott. con atto di citazione notificato il Pt_1
30 agosto 2023, mentre il , regolarmente costituitosi in causa, ha resistito al CP_1 gravame.
6. Con ordinanza 11 gennaio 2024, la Corte ha sospeso l'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata limitatamente alla previsione della rivalutazione monetaria, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 5 dicembre 2024, con assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c., trascorsi i quali la Corte ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
7. Con ordinanza 30 gennaio 2025, la corte ha disposto l'espletamento di c.t.u. diretta “alla stima del valore ricavabile dai beni oggetto del contratto con in sede di vendita nella Pt_2
-4- procedura fallimentare ”, successivamente specificato, in Controparte_1 accoglimento della relativa istanza del fallimento, con la precisazione che la stima andava compiuta “con riferimento al momento della loro presumibile liquidazione nella procedura concorsuale fallimentare che si sarebbe aperta a seguito dell'assunzione dell'iniziativa che la curatela rimprovera all'appellante di non aver posto in essere (richiesta di apertura del fallimento nel maggio 2015)”.
8. Espletata la c.t.u., le parti hanno nuovamente precisato le loro conclusioni, come in epigrafe ritrascritte, e, previo deposito delle scritture difensive conclusionali, è stata riservata in decisione all'udienza del 13 novembre 2025.
In diritto.-
a) La materia del contendere.
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha giudicato fondata la domanda della curatela avendo ritenuto che, pur rientrando la stipulazione di un contratto di affitto d'azienda (o di rami o di assets della stessa) nell'ambito dei poteri attribuiti al Liquidatore dall'assemblea al fine di scongiurare il fallimento, tali poteri non erano stati in concreto esercitati dal dott. con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, avendo egli concluso operazioni Pt_1 dannose per la società.
Secondo il Tribunale, infatti, se la curatela, da un lato, aveva correttamente assolto gli oneri di allegazione che le incombevano, secondo la ripartizione degli oneri probatori propri delle regole in tema di responsabilità contrattuale, il dott. dall'altro, non aveva provato di Pt_1 aver assolto con la necessaria diligenza le obbligazioni su di lui gravanti.
Secondo il tribunale, in particolare, il Pt_1
- non aveva provato di aver verificato l'affidabilità patrimoniale e finanziaria della CP_3 limitandosi – sul punto – ad affermazioni affatto generiche;
- aveva confezionato un contratto d'affitto svantaggioso per la concedente e carente di idonee garanzie per l'adempimento degli obblighi assunti dalla affittuaria di pagamento del canone e di acquisto finale, limitandosi ad affermare che nessuna società avrebbe assunto siffatte garanzie con un'impresa sull'orlo del fallimento;
- non aveva provato di aver predisposto alcuna cautela per la tutela del patrimonio sociale affittato, né alcun accorgimento vòlto ad assicurare l'impegno dell'affittuaria a conservare il valore dei beni e ad utilizzarli, mantenendo la loro destinazione economica;
-5- - non aveva adeguatamente disciplinato il mandato irrevocabile all'incasso dei crediti previsto nel contratto a favore dell'affittuaria;
- non aveva provato di aver adottato ogni misura idonea a consentire che l'operazione contestata ottenesse il benestare degli organi della procedura, pur rivestendo importanza fondamentale ai fini dell'ammissibilità del piano concordatario.
Il Giudice di prime cure, quindi, ha ritenuto che la stipula del contratto d'affitto da parte del dott. nei termini sopra indicati abbia cagionato un danno grave alla società dato dalla Pt_1 perdita del valore degli assets affittati al tempo della conclusione del contratto;
di conseguenza, ha qualificato come “negligente” tale operazione, in quanto non adeguatamente ponderata e dannosa per la società, con conseguente accertamento della responsabilità del dott. Pt_1
Il Tribunale, infine, ha ritenuto di liquidare il danno in misura pari al valore di tutti gli assets della società (materiali e immateriali) oggetto del contratto d'affitto, valutati come un complesso unitario aziendale, al momento della stipula del contratto;
valore che il Tribunale ha quantificato – ricorrendo alle conclusioni del c.t.u. – in euro 600.563,00, importo dal quale sono stati detratti gli importi effettivamente percepiti da (dapprima in esecuzione del CP_3 contratto, poi in esecuzione della transazione), pari a complessivi euro 96.500,00.
2. ha proposto tempestivo appello lamentando l'erroneità della sentenza in Parte_1 relazione ai seguenti aspetti:
• Vizi procedurali della sentenza di primo grado:
1) Errata individuazione del criterio di ripartizione dell'onere della prova;
2) Omessa pronuncia sulle richieste istruttorie;
• Vizi di merito della sentenza di primo grado.
1) Omessa valutazione degli elementi essenziali di responsabilità (elementi soggettivo
e oggettivo);
2) Omessa e/o errata valutazione del nesso di causalità;
3) Errata valutazione delle circostanze di fatto e degli elementi documentali;
• Quantum della domanda risarcitoria:
1) Errata e/o contraddittoria qualificazione dell'oggetto del contratto – Inattendibilità dell'elaborato peritale;
2) Errata quantificazione del danno risarcibile;
-6- • Condanna alle spese di lite: errata identificazione dei criteri di soccombenza e quantificazione delle spese di lite.
4. Si è costituito in causa il chiedendo, in via preliminare, la dichiarazione di CP_1 inammissibilità ex art. 342 e/o 348-bis c.p.c. dell'appello proposto e, nel merito, il suo rigetto in quanto infondato, in fatto e in diritto.
b) Disamina dei motivi di appello.
1. Prima di esaminare i singoli motivi d'appello, vanno esclusi profili di inammissibilità dello stesso ex art. 342 c.p.c., in quanto l'impugnazione consente, in generale, l'individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza gravata. E tanto basta per non dichiarare inammissibile l'appello in conformità all'insegnamento espresso dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte (Cass. SS.UU. 27199/2017). Sempre in via preliminare, non sussistono i presupposti di cui all'art. 348-bis c.p.c., in mancanza di una evidente inammissibilità o manifesta infondatezza dell'appello, trattandosi – in ogni caso – di profilo da ritenersi superato dal successivo evolversi del procedimento.
2. Con il primo motivo d'appello, l'appellante sostiene l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha attribuito natura “contrattuale” all'azione esercitata dalla Curatela, con conseguente applicazione del relativo onere probatorio.
Secondo il dott. infatti, tale azione avrebbe dovuto essere più propriamente Pt_1 ricondotta tra quelle aventi natura “extracontrattuale” posto che, nel caso di specie, non si controverte della violazione di doveri imposti dalla legge o dallo statuto (presupposto tipico dell'azione contrattuale ex art. 2393 c.c.), quanto piuttosto dell'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale (presupposto tipico dell'azione contrattuale ex art. 2394 c.c.). Cosicché il Tribunale avrebbe dovuto fare applicazione dell'onere della prova previsto per quest'ultimo tipo di azione e riconoscere che la Curatela attrice avrebbe dovuto dimostrare tutti gli elementi che fondano la responsabilità del suo convenuto, ivi compreso l'elemento soggettivo del fatto, ovvero la colpa o il dolo.
2.1. Con lo stesso motivo d'appello, l'appellante contesta anche la parte della sentenza nella quale si afferma che egli non ha assolto agli oneri probatori su di sé gravanti al fine di escludere le responsabilità lui ascritte. Ciò in quanto, si sostiene, il dott. nel corso Pt_1 del primo grado di giudizio, si era offerto di assolvere tale onere chiedendo al Tribunale di ammettere l'interrogatorio formale del Curatore fallimentare ovvero, in subordine, la prova per testi diretta e contraria. Tali istanze istruttorie, tuttavia, non erano state accolte dal
-7- Tribunale, che anzi – lamenta ancora l'appellante – senza neppure pronunciare sulle stesse, ha disposto una C.T.U. d'ufficio, vòlta ad una valutazione economica dell'oggetto del contratto.
2.2. Il motivo non ha pregio e va respinto.
2.2.1. Le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società di capitali, previste dagli artt. 2392 e 2394 c.c., pur essendo tra loro distinte, in caso di fallimento confluiscono nell'unica azione di responsabilità esercitabile dal curatore, ai sensi dell'art. 146
l. fall., senza che ne vengano mutati i presupposti. Di conseguenza, sono i fatti addotti a fondamento della domanda a identificare l'azione in concreto esercitata dal Curatore e ad individuare la disciplina in materia di prova e di prescrizione (cfr., ex multis, Cass.
10378/2012; Cass. 15955/2012).
Nel caso di specie, l'azione esercitata dal Curatore è riconducibile a quella prevista dall'art. 2393 c.c. (in connessione con l'art. 2489 c.c.), tenuto conto che quanto dedotto nell'atto di citazione e nei successivi atti di causa risulta chiaramente funzionale a far valere gli inadempimenti ascritti al ai doveri lui imposti dalla legge quale Liquidatore per Pt_1 ottenere il risarcimento dei danni occorsi alla società – poi fallita – e non già il ristoro dei danni subiti dai creditori per effetto dell'inosservanza del medesimo Liquidatore agli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.
Il , infatti, contesta la decisione del Liquidatore di “concludere, CP_1 Pt_1 sottoscrivere e dare poi esecuzione al contratto di affitto con alle condizioni riportate CP_3 nel contratto stesso” (atto di citazione primo grado, p. 9) e, quindi, contesta allo stesso di aver violato quanto imposto dalla legge ai liquidatori e, in particolare, dall'art. 2489 c.c., a mente del quale essi, ai quali è riconosciuto il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, “debbono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico” e rispondono per gli eventuali danni derivanti dall'inosservanza di tale dovere secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori.
L'azione sociale di responsabilità per cui è causa, quindi, ha pacificamente natura contrattuale e dunque, quanto al riparto dell'onere della prova, non può che farsi riferimento ai canoni fissati dalla nota decisione delle Sezioni Unite 30 ottobre 2001, n. 13533, secondo la quale “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto, sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento” (principio confermato con
-8- riguardo all'azione sociale di responsabilità da Cass. Sezioni Unite n. 9100/2015 e Cass. n.
12454/2016).
In conseguenza di quanto precede, il riparto dell'onere della prova applicato dal Tribunale risulta corretto e va confermato.
2.2.2. Del pari, va condivisa la decisione del Tribunale di non dare ingresso alle prove
(interrogatorio formale del Curatore e testimoni) formulate dall'odierno appellante.
Nel caso di specie, il Tribunale, in seguito al deposito delle memorie istruttorie, ha ritenuto di disporre d'ufficio una consulenza tecnica vòlta alla stima del valore dell'azienda (e dei singoli assets) oggetto del contratto d'affitto per cui è causa, senza ammettere gli ulteriori approfondimenti istruttori richiesti dalle parti.
Nello specifico, venendo alle doglianze dell'appellante, i capitoli di prova orale
(interrogatorio del curatore e testimoni) la cui ammissione è stata richiesta dal sono i Pt_1 seguenti:
A. “Esser vero che il piano concordatario presentato necessitava di un fabbisogno finanziario di €.
7.690.879 corrispondente al passivo concordatario”;
B. “Esser vero che le attività realizzabili della società erano costituite principalmente dall'incasso di fitti attivi ed il successivo realizzo degli assets da
dall'incasso dei crediti al valore stimato di realizzo, dall'incasso – CP_3 anche a mezzo compensazione – degli altri crediti, tra cui la vendita dei T.E.E.”
C. “Esser vero che era in possesso di titoli bancari (assegni) Controparte_1 immediatamente negoziabili emessi dagli affiliati ed intestati alla società per un valore complessivo di €.4.000.000,00 (quattromilioni) circa”;
D. “Esser vero che la società vantava crediti Controparte_1 commerciali, fatturati e non incassati, per €.8.533.000,00, di cui circa
€.4.000.000,00 coperti da titoli bancari e la restante parte esigibile soltanto in caso di mantenimento in vita della rete Domotecnica, prudentemente svalutati nel piano concordatario ad €.4,3 milioni circa;
”
E. “Esser vero che il Dott. nell'Aprile 2016 – ad intervenuto fallimento – Pt_1 ha consegnato nelle sue mani quale Curatore titoli bancari (Assegni Bancari) per un valore di circa €.4.000.000,00 (quattromilioni) intestati a Controparte_1 rilasciati dagli affiliati e pronti per essere messi all'incasso”;
F. “Esser vero che, in qualità di Curatore, pur avendo tali titoli a disposizione sin dall'Aprile 2016, ha ritenuto di non procedere con l'incasso, affidando - con ingiustificabile ritardo - l'incarico di procedere al recupero del credito ad una
-9- società specializzata, il cui operato non è stato all'altezza del compito affidatole pur avendogli liquidato il corrispettivo”;
G. “Esser vero che, in qualità di Curatore, già Commissario Giudiziale, sin dalla relazione al piano concordatario del 16.09.2015, ha esposto immotivate criticità in ordine al valore effettivo ed alla suscettibilità economica dei T.E.E., ritenendone ingiustificato il valore stimato di €.1.466,452,00 riportato nel piano concordatario”;
H. “Esser vero che in qualità di Curatore, anche nel Primo Progetto di riparto parziale, ha ritenuto i T.E.E. del tutto privi di valore economico, sulla base della valutazione resa con oltre un anno di ritardo (marzo 2018) dal consulente incaricato dalla stessa Curatela, Sig. ”; Persona_2
I. “Esser vero che i medesimi sono stati poi venduti in data 23.10.2018 (ad Pt_3 oltre due anni dalla dichiarazione di fallimento), a seguito di asta, alla società per un valore complessivo di €.2.640.225,00, quindi per una Controparte_7 cifra di €.1.173.733,00 superiore rispetto alla stima prudenziale inserita nel piano concordatario e ritenuta da Lei inammissibile, quale Commissario Giudiziale, nella relazione che ha portato al rigetto del Piano concordatario e di conseguenza al
Fallimento ”; Controparte_4
J. “Esser vero che la stessa attività di ricerca documentale e la medesima procedura di vendita effettuata dalla Curatela nell'ottobre 2018, a fallimento di
intervenuto da oltre due anni, poteva essere attuata in sede di CP_1
Concordato Preventivo, spuntando quasi certamente un prezzo ancora più alto ed un incasso maggiore per la società, in considerazione del valore dei titoli raggiunto negli anni 2016-2017 e sino a marzo 2018 (oltre €.400,00 cadauno)”;
K. “Esser vero che il Curatore, già Commissario Giudiziale, non ha mai inteso avviare un rapporto di proficua e costruttiva collaborazione con il Liquidatore, ritenendo in modo aprioristico il fallimento come la soluzione unica, migliore e più vantaggiosa per i creditori e per i soci di;
Controparte_1
L. “Esser vero che con l'incasso dei soli titoli bancari per €.4.000.000,00 circa, la vendita dei T.E.E. ad €.2.640.225,00 – medesimo prezzo di realizzo della Curatela – ed una scarsa attività di recupero della restante parte dei crediti - considerando il medesimo realizzo della Curatela in 5 anni - per €.1.000.000,00 circa, la società
avrebbe rispettato i termini del piano di concordato”; CP_1
M. “Esser vero che la natura degli assets alla base dell'attività di CP_1
e la loro reale sopravvivenza era strettamente collegata e subordinata al
[...] mantenimento della rete di contatti tra gli affiliati”;
-10- N. “Esser vero che, per la loro natura intrinseca, il fallimento della società
avrebbe immediatamente comportato la perdita di valore di tutti gli CP_1 assets aziendali e la perdita di almeno il 50% dei crediti della società”;
O. “Esser vero che l'affitto degli assets materiali ed immateriali strategici di
rappresentava l'unica reale opzione per mantenere in vita la rete CP_1 aziendale e per evitare l'azzeramento immediato del loro valore e la conseguente svalutazione dei crediti societari”;
P. “Esser vero che la società rappresentava l'unica possibilità di CP_3 sottoscrivere un contratto di affitto, nel limitato termine concesso dall'assemblea dei soci, per provare ad evitare il fallimento di e che tale contratto, CP_1 negoziato in ogni sua clausola, non poteva non prevedere un'ipotesi di risoluzione nel caso di rigetto dell'istanza di Concordato Preventivo;
Q. “Esser vero che la compagine societaria che aveva nominato quale Liquidatore il Dott. (MIRES INVESTIMENTI s.r.l., Ing. Dott. Pt_1 Persona_3
e Dott. rappresentava il 52% delle quote Persona_4 Persona_5 societarie, a fronte del 48% (IDEA Capital Found S.G.R. S.p.A.) che sosteneva il
Liquidatore , il quale non ha svolto alcuna concreta attività liquidatoria né di CP_8 collaborazione alla predisposizione del piano concordatario”;
R. “Esser vero che in tutte le decisioni, compresa la sottoscrizione del contratto cin
il Liquidatore ha sempre avuto il supporto e l'autorizzazione CP_3 Pt_1 di almeno il 52% della compagine societaria che ha condiviso ed approvato in assemblea tutte le scelte del Liquidatore;
”
S. “Esser vero che il Liquidatore non ha mai preso alcuna autonoma decisione in ordine all'attività aziendale, senza prima aver relazionato puntualmente alla compagine societaria ed essere stato previamente autorizzato ad operare da almeno il 52% delle quote societarie”;
T. “Esser vero che il Curatore, ad intervenuto fallimento della società , CP_1 ha ritenuto non necessaria la personale audizione doverosa del Liquidatore Dott.
ritenendo sufficienti le sommarie informazioni assunte in sede di accesso Pt_1 alla sede legale e di consegna della documentazione, della cassa sociale e delle chiavi del server e della sede, per la cui attività ha delegato i due giovani collaboratori di studio Dott.ssa e Dott. Per_2 Parte_4 Persona_6
(sostituzione non consentita dalla Legge Fallimentare)”.
Non è inopportuno premettere che le istanze di prova che il liquidatore avrebbe avuto onere di proporre dovevano concernere le modalità con le quali egli ha adempiuto all'incarico lui conferito, per dimostrare di aver utilizzato la professionalità e la diligenza richieste dalla carica rivestita nella società. I capitoli di prova sopra riportati (da A. a L. e T.) non risultano
-11- neppure riguardare l'attività del liquidatore, ma quella del commissario giudiziale (poi curatore), il che, nel presente procedimento non risulta rilevante.
I capitoli sub Q., R. e S. richiedono al testimonio delle valutazioni e non di riferire su fatti specifici, mentre i residui capitoli sono irrilevanti ai fini del decidere, in quanto non è in discussione l'eventuale autorizzazione da parte della maggioranza dei soci, come pure evidenziato dal tribunale nella sentenza gravata («non potendo il liquidatore perseguire il salvataggio dell'azienda “ad ogni costo” sol perché in tal senso autorizzato dall'assemblea»: pag. 10).
Con riguardo all'istanza di interrogatorio del curatore, in disparte che esso verte su circostanze nient'affatto decisive, si tratta comunque di mezzo istruttorio che non potrebbe trovare ingresso nel presente processo in conseguenza dell'inammissibilità dell'interrogatorio formale del curatore, il quale, come si evince dall'art. 35 legge fall., non ha il potere di disporre dei diritti della massa dei creditori (vedi Sez. 1, n. 15570 del 24/07/2015; conf, sez.
1, n. 19418 del 03/08/2017; Cass. 16505/2019).
Quindi, la decisione adottata dal Tribunale sulle prove costituende offerte dall'odierna appellante si sottrae alle critiche rivoltele dal motivo in disamina ed è meritevole di conferma.
3. Con il secondo motivo d'appello, il dott. contesta al Tribunale di aver accertato le Pt_1 responsabilità professionali ascrittegli senza aver (previamente e debitamente) valutato la sussistenza dei presupposti – oggettivo e soggettivo – delle stesse. Il Giudice di primo grado, infatti, avrebbe completamente omesso di verificare, in concreto, tanto la sussistenza del dolo o della colpa in capo al Liquidatore, quanto l'esistenza di specifiche violazioni – da parte di quest'ultimo – di doveri imposti dalla legge o dallo statuto e/o di obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità patrimoniale della società, limitandosi ad una non consentita valutazione di merito delle scelte gestionali dallo stesso poste in essere.
3.1. Con lo stesso motivo, l'appellante contesta al Tribunale l'omessa verifica del nesso di causalità. Ciò in quanto tale nesso – individuato dal primo Giudice nella sottoscrizione del contratto con – sarebbe, in realtà, escluso da due circostanze, entrambe ascrivibili alla CP_3 mala gestio del Curatore, il quale: 1) senza il predetto contratto, non avrebbe potuto vantare né il potenziale credito da canoni di locazione (euro 120.000,00), né la valutazione – ancorché solo potenziale – di assets aziendali per euro 1.000.000,00; 2) accettando nel marzo 2017 la transazione con alle condizioni da quest'ultima proposte ha, di fatto, novato CP_3
l'originario accordo del 22 maggio 2015, sostituendo l'obbligazione precedente (contratto di
-12- locazione biennale per euro 120.000,00 e offerta irrevocabile d'acquisto per euro
1.000.000,00) con una nuova obbligazione (quella di al pagamento della somma CP_3 omnicomprensiva di euro 90.000,00 a titolo transattivo e di indennizzo per la risoluzione del contratto), quindi rinunciando formalmente alla possibilità di richiedere giudizialmente all'affittuaria le – ben più considerevoli – somme inizialmente previste.
3.2. L'appellante, a conclusione dello stesso motivo, contesta al Giudice di prime cure di aver basato il proprio convincimento su una lettura delle seguenti circostanze di fatto a dire dell'appellante erronea:
- l'affidabilità patrimoniale di è stata esclusa dal Tribunale sulla scorta della CP_3 considerazione che il capitale sociale di quest'ultima fosse di euro 10.000,00 e non di euro
350.000,00 (come invece sarebbe stato allegato e documentato agli atti). Inoltre, l'appellante ricorda di essersi offerto di provare detta affidabilità per mezzo di testimoni, senza che la relativa istanza istruttoria fosse stata ammessa;
- la clausola risolutiva inserita nel contratto a vantaggio dell'affittuaria è stata eliminata nel
2016 e non è mai stata esercitata da con la conseguenza che essa non potrebbe CP_3 costituire – di per sé – fonte di responsabilità e di danno;
- del pari, non potrebbe costituire fonte di responsabilità e di danno la mancata previsione nel contratto di una fidejussione a prima richiesta – o di altra garanzia – a tutela dell'obbligo di acquisto da parte dell'affittuaria, atteso che detta garanzia sarebbe stata azionabile solo a conclusione del contratto di affitto;
contratto che, però, è stato risolto nell'aprile 2016, allorquando la società non è stata ammessa al concordato preventivo e ne è stato dichiarato il fallimento. Quindi, conclude l'appellante, quand'anche fosse stata inserita nel contratto una garanzia di tal fatta, essa non avrebbe potuto essere attivata dalla Curatela.
3.3. Il motivo è infondato e va respinto, benché siano necessarie delle puntualizzazioni sulla motivazione in proposito adottata dal tribunale in merito al nesso causale.
3.3.1. Va, anzitutto, ricordato che l'art. 2489 c.c. stabilisce che la responsabilità dei liquidatori per l'inosservanza dei doveri sugli stessi gravanti “è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori”. Per delimitare i confini di tale responsabilità, occorre anzitutto individuare quale sia l'ambito dei poteri loro attribuiti dall'assemblea: se è vero, infatti, che i liquidatori possiedono in thesi tutti i poteri necessari per la liquidazione, è altrettanto vero che l'assemblea può porre loro dei limiti, onde va verificata l'eventuale
-13- sussistenza di tali restrizioni dei poteri del liquidatore. Laddove vi siano delle indicazioni assembleari, infatti, il liquidatore è tenuto al loro puntuale rispetto.
Nel caso di specie la disamina della documentazione non contestata in causa restituisce che l'assemblea:
- il 9-12 marzo 2015, con la messa in liquidazione della società, affidava ai neonominati liquidatori e (tra l'altro) precisi poteri da esercitarsi congiuntamente Pt_1 CP_8
(tra questi, atti di cessione o affitto di aziende o rami di aziende e l'elaborazione di un piano concordatario) ovvero l'incarico di ricercare le soluzioni più appropriate per fronteggiare la crisi, sottoponendo all'assemblea “una prima ipotesi di piano concordatario entro quindici giorni dalla nomina” (cfr. doc. 2 , p.5); CP_1
- il 1° aprile 2015 – ricevuta la proposta di acquisto degli assets di da CP_1 parte di – incaricava di contattare con urgenza la proponente al fine di CP_3 Pt_1 trasformare la manifestazione di interesse in una analoga offerta irrevocabile, per una durata di almeno trenta giorni (cfr. doc. 5 , p. 6); CP_1
- Il 4 maggio 2015, dava mandato ai liquidatori di procurare alla società – entro le successive 48 ore – un'offerta scritta da parte di di verificare la fattibilità e la CP_3 sostenibilità di un piano concordatario in grado di evitare il fallimento di CP_1
e, in caso affermativo, di attivarsi per la predisposizione di un piano di concordato “in bianco”. A tale assemblea il dava atto di un parere reso dal dott. Pt_1 Persona_7
(cfr. doc. 25 ), nel quale veniva suggerito – a garanzia degli
[...] CP_1 obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto di affitto e la contestuale proposta irrevocabile di acquisto dell'azienda o del ramo – di chiedere all'affittuario la consegna di una fidejussione a prima richiesta, rilasciata da primario istituto di credito, senza facoltà di opporre eccezioni al rapporto garantito e senza beneficio di escussione preventiva del debitore principale (ovvero, quelle garanzie che non risultano essere state inserite nel contratto per volontà dello stesso liquidatore: cfr. doc. 39
). Sempre nella stessa assemblea, il collegio sindacale manifestava le CP_1 proprie perplessità circa la fattibilità di accesso alla procedura di concordato, tanto da far verbalizzare che, senza una decisione unanime dei liquidatori, si sarebbe fatto carico di presentare un'istanza di fallimento entro il successivo 15 maggio;
- il 20 maggio 2015, prendeva atto delle dimissioni rassegnate dal co-liquidatore CP_8 il precedente 13 maggio, dettate da precise ragioni di contrarietà alla stipula del
-14- contratto con e non approvava la proposta del socio Idea di attribuire al CP_3 il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione, per il caso di Pt_1 mancata approvazione dei limiti di mandato ex art. 2489, primo comma, c.c. (cfr. doc.
7 ). CP_1
Del pari è documentato che: - il 22 maggio 2015 veniva stipulato il contratto con per CP_3 cui è causa;
- il 3 settembre 2015 veniva presentata domanda di concordato c.d. “liquidatorio” in bianco;
- il 12-30 marzo 2016 il Commissario Giudiziale dava parere negativo circa l'ammissibilità del piano proposto;
- il 21 aprile 2016 la società veniva dichiarata fallita.
Alla luce della sequenza dei fatti rilevanti che precede, la corte conviene con quanto ritenuto dal Tribunale a p. 9 della sentenza, ovvero che “la stipula di un contratto di affitto di azienda, di rami d'azienda o di singoli assets sociali rientrasse nell'ambito dei poteri attribuiti al liquidatore dall'assemblea, la quale aveva evidentemente interesse ad evitare, ove possibile, il fallimento della società” e che “tali poteri dovevano essere esercitati con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e non potevano tradursi in operazioni negligenti, imprudenti o dannose per la società” (ivi), rientrando tra i doveri del liquidatore quello di verificare la percorribilità dell'operazione sempre avendo riguardo all'interesse sociale, che non corrisponde necessariamente al salvataggio dell'azienda “ad ogni costo”. Dalla stessa cronistoria che precede si evince, infatti, che i profili di criticità inerenti al ricorso ad un piano di concordato (in generale) e alla stipula del contratto di affitto di affitto con (in CP_3 particolare) sono emersi contestualmente alla messa in liquidazione della società, al punto da convincere il co-liquidatore a rassegnare – poco dopo – le sue (motivate) dimissioni CP_8
(cfr. docc. 6/a e 6/b del ). Criticità che certamente già conosceva avendo CP_1 Pt_1 fatto parte del collegio sindacale sin dal maggio 2012 e che avrebbero suggerito una valutazione più accorta e ponderata delle istanze provenienti dalle voci contrarie tanto alla strada concordataria, quanto alla stipula del contratto con valutazione che avrebbe CP_3 consigliato un prudente passo indietro rispetto alla stessa operazione di salvataggio.
Non è corretta, quindi, l'affermazione dell'appellante, secondo cui il Tribunale avrebbe riconosciuto la responsabilità del senza aver previamente e debitamente esaminato i Pt_1 profili soggettivi (dolo o colpa) e oggettivo dello stesso, in quanto l'indagine espletata dal primo giudice in relazione ad entrambi i profili è stata effettuata e non risulta – per quanto sopra dedotto – passibile di critica.
-15- La conclusione non muta neppure a valle dell'analisi delle censure del circa l'asserita Pt_1 errata lettura – da parte del Tribunale – delle circostanze di fatto elencate a chiusura del motivo d'appello ora in esame, che secondo l'appellante avrebbero fuorviato il convincimento del giudice: quand'anche il giudizio sull'affidabilità patrimoniale di dovesse basarsi su CP_3 di un capitale sociale di 110.000,00 euro versati e deliberati (i 350.000,00 indicati dall'appellante risultano solo deliberati: cfr. doc. 3 ), si tratterebbe comunque di un CP_1 elemento non rilevante rispetto alla valutazione complessiva del contenuto del contratto e delle sue clausole (in particolare, della clausola risolutiva inserita nel contratto a vantaggio dell'affittuaria e della mancata previsione di una seria garanzia vòlta a “blindare” l'acquisto finale degli assets o comunque ad assicurare il loro permanente valore in caso di cessazione del rapporto).
Va rimarcato che – quand'anche il di lei capitale sociale versato ammontasse, come CP_3 detto, a € 110.000,00 – non poteva in alcun modo ritenersi un soggetto affidabile e solvibile.
Non solo l'attestatore del piano ha subito evidenziato la necessità di garanzie sugli impegni assunti da del tutto carenti (v. doc. 65 curatela, pag. 7, paragrafo “Criticità”), non solo, CP_3 come già detto, anche lo stesso co-liquidatore dott. aveva rilevato la necessità di CP_8 accertamenti su quella possibile affittuaria (v. doc. 31 fallimento, ove a pag. 2 si segnala che
è “soggetto che non ha fornito la benchè minima garanzia sui pagamenti” e che la CP_3 visura effettuata non consentiva di ritenerne in alcun modo la solvibilità), ma risulta pure documentalmente che l'ultimo bilancio depositato risale all'esercizio 2018 con trasferimento da Udine a Milano ed è stato dalla stessa ammesso di non aver mai utilizzato i segni distintivi e il marchio di pur avendone assunto l'impegno. In ogni caso, pare alla corte CP_1 dirimente – ai fini della valutazione della serietà e affidabilità di e della connessa e CP_3 conseguente necessità di assumere garanzie al riguardo prima di consegnarle tutti i beni aziendali - la circostanza, pacifica in causa, che anche dopo aver raggiunto una transazione con la curatela fallimentare che prevedeva il pagamento da parte di della somma di € CP_3
90.000,00 da versarsi ratealmente, è rimasta inadempiente tanto da costringere la CP_3 procedura concorsuale a richiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo per l'importo di €
65.000,00 dei quali riusciva a incassare la minor somma di € 61.500,00 (v. sentenza impugnata, pag. 4).
Del pari, le osservazioni del dott. relative al mancato esercizio – in concreto – della Pt_1 clausola risolutiva posta a vantaggio dell'affittuaria e dell'eventuale azionabilità delle
-16- garanzie (comunque non inserite nel contratto) solo a conclusione del contratto d'affitto, non colgono nel segno, collocandosi secondo una prospettiva ex post, nel mentre nella prospettiva ex ante nella quale è necessario collocarsi per valutare la diligenza del liquidatore (ed evitare qualsiasi intromissione nella discrezionalità delle scelte gestionali dell'imprenditore) emerge inequivocabilmente la mancanza di prudenza e diligenza nella sottoscrizione del contratto di affitto d'azienda nei termini pure già evidenziati, tali da consigliare, addirittura, di non procedere alla stipulazione a quelle condizioni.
3.3.2. In merito alla questione del nesso di causalità, come anticipato, vanno operate alcune puntualizzazioni.
Il tribunale ha ritenuto che la sottoscrizione del contratto con “abbia cagionato alla CP_3 società un grave danno dato dalla perdita del valore degli assets affittati al momento della stipula” giacché, se tale operazione non fosse stata conclusa, il collegio sindacale avrebbe tempestivamente dichiarato il fallimento “così potendo disporre di assets strategici che avrebbero potuto utilmente essere ricollocati sul mercato” (cfr. sentenza, p. 13).
L'inquadramento offerto dal Tribunale va sostanzialmente condiviso, pur dovendosi precisare che la prospettiva nella quale collocare la valutazione del nesso di causa è quella che addebita al liquidatore di aver proceduto alla stipulazione del contratto d'affitto d'azienda (nei termini più volte ricordati), anziché prendere atto della situazione di ormai irreversibile insolvenza e aver fatto dichiarare il fallimento dell'impresa sociale. Il che sarà poi rilevante in sede di esame del motivo inerente alla quantificazione del danno causalmente riconducibile all'operato del liquidatore e del quale può essere chiamato responsabile il Pt_1
In tale chiarita prospettiva pare alla corte indubitabile che la stipulazione del contratto con abbia comportato l'impossibilità per la procedura fallimentare di di CP_3 CP_1 procedere alla vendita degli asset della società, risultando pacifico in causa che i beni affittati non avevano successivamente, vale a dire al momento della offerta di restituzione di essi da parte dell'affittuaria, (v. doc. 16 fallimento) alcun effettivo valore (non a caso neppure risulta la richiesta da parte della curatela di acquisirli).
4. Con il terzo motivo d'appello, il dott. contesta la parte della sentenza nella quale Pt_1 il Tribunale, ai fini della quantificazione del danno, ha ritenuto che il contratto stipulato tra e avesse ad oggetto l'affitto d'azienda (o, quantomeno, di un suo ramo) e CP_1 CP_3 non i singoli assets aziendali. Tale circostanza, infatti, smentita – a suo dire – non solo nel dato testuale degli artt. 2 e 7 del contratto di affitto medesimo (All. 8b del ), ma CP_1
-17- anche nella manifestazione di interesse di del marzo 2015 alla relativa stipula (All. 4 CP_3 del ), sarebbe determinante nella corretta valutazione del danno posto che il valore CP_1 degli assets singolarmente determinati è inferiore rispetto al valore del complesso aziendale considerato nella sua interezza. Quanto al valore dei singoli assets, l'appellante contesta – punto per punto – le valutazioni compiute dal consulente tecnico nella perizia redatta in primo grado, riproponendo le medesime argomentazioni già offerte nelle comparse conclusionali di primo grado e chiedendo la rinnovazione della consulenza.
4.1. Con lo stesso motivo d'appello, il dott. contesta anche l'errata quantificazione Pt_1 del danno risarcibile compiuta dal Tribunale. In particolare, egli afferma che il valore di stima dei singoli assets aziendali prima dell'affitto non può costituire il quantum del danno subito da (dando per scontato che al momento del detto valore si sia CP_1 CP_1 azzerato), considerato che detti beni – anche dopo la risoluzione del contratto – avevano certamente mantenuto un qualche valore commerciale, nonostante il deprezzamento dovuto al
. Di conseguenza, l'appellante contesta anche la parte della sentenza che lo CP_1 condanna a rispondere (tra l'altro) della rivalutazione monetaria dalla data di sottoscrizione del contratto con e degli interessi compensativi sulla somma rivalutata secondo gli CP_3 indici ISTAT (per un totale di euro 124.573,64); domande, queste, che riferisce non essere state nemmeno formulate dal . CP_1
4.3. Il motivo è, nei termini e con le precisazioni che seguono, fondato.
4.3.1. La questione della valutazione dei beni quali “azienda” ovvero “atomisticamente” è da ritenersi superata all'esito dell'indagine espletata in questa, come in appresso si avrà modo di evidenziare (essendo la c.t.u. giunta a una identica stima in entrambe le ipotesi).
4.3.2. Quanto all'individuazione del danno del quale il è stato ritenuto responsabile Pt_1 con il valore sic et simpliciter del complesso aziendale oggetto del contratto d'affitto, il motivo coglie nel segno, in quanto il danno imputabile alla condotta del non può non Pt_1 tener conto che l'addebito mosso al liquidatore – come già in precedenza osservato – si sostanzia nell'aver perseguito il “salvataggio” ad ogni costo dell'impresa, tramite il contratto con , anziché prescegliere l'unica alternativa che, secondo la curatela e il tribunale, CP_3 sarebbe stato opportuno e, anzi, doveroso, perseguire, vale a dire quella dell'apertura della liquidazione fallimentare.
Chiaro, sul punto, l'addebito cristallizzato dal tribunale (sulla scorta della domanda della curatela che, ancora in questa sede, lo conferma): “avrebbero dovuto indurre il liquidatore a
-18- valutare di non concludere l'operazione” (pag. 11), onde “se l'operazione non fosse stata conclusa, il collegio sindacale avrebbe tempestivamente dichiarato il fallimento così potendo disporre di asset strategici e che avrebbero potuto utilmente essere ricollocati sul mercato
(pag. 13).
Pertanto, il termine di riferimento per apprezzare l'effettivo pregiudizio causalmente riconducibile alla condotta stigmatizzata non può che essere il valore che si sarebbe ritratto dalla vendita in sede concorsuale dei predetti beni.
Va infatti rimarcato che non si tratta, nella concreta vicenda sottoposta alla corte, di valutare se il contratto con avrebbe potuto essere concluso con altro potenziale interessato, in CP_3 quanto nessuno, nemmeno la curatela, ha mai adombrato una tale possibilità, incentrando l'addebito al sulla dispersione dei beni aziendali (non già rispetto ad alternative, più Pt_1 remunerative o più garantite, offerte, ma) rispetto a quanto si sarebbe potuto ritrarre a seguito della tempestiva apertura del fallimento e, dunque, in tale sede di liquidazione concorsuale.
In altri termini, il danno effettivamente subìto dalla massa va parametrato alle somme che la procedura concorsuale avrebbe ritratto in sede di vendita nel momento in cui il Pt_1 anziché perseguire la spericolata operazione con con una società inaffidabile e con CP_3 condizioni svantaggiose che ha portato al completo svilimento degli asset aziendali, avesse posto in essere la condotta che gli si rimprovera di non aver adottato, vale a dire la richiesta di fallimento, con conseguente esitazione dei beni in quella sede, ponendo tale alternativa a raffronto con quanto effettivamente ritratto a seguito del rapporto contrattuale con CP_3
4.3.3. In tal senso la corte, con l'ordinanza del 30 gennaio 2025, ha disposto l'espletamento di una c.t.u. diretta alla stima del valore ritraibile dai beni in esito alla loro vendita in sede fallimentare all'epoca nella quale si imputa al di non aver richiesto l'apertura della Pt_1 procedura concorsuale, vale a dire al maggio 2015.
Nella indicata prospettiva, infatti, si rendeva necessario acquisire detto valore e la c.t.u. espletata è stata diretta appunto ad accertare le somme rinvenienti alla procedura dai beni laddove esitati in sede di vendita fallimentare.
4.3.4. Va rimarcato che neanche la parte appellata ha sottoposto a motivata critica la necessità di acquisire il valore dell'azienda al momento nel quale si sarebbe dovuto aprire la procedura concorsuale (maggio 2015) e nella prospettiva di una sua alienazione in sede fallimentare.
La curatela ha svolto le sue critiche sulle modalità con le quali il c.t.u. nominato dalla corte è pervenuto alla determinazione del valore (sia dei beni “atomisticamente” intesi che quali
-19- “azienda”), rimarcando il diverso valore indicato (€ 135.459) rispetto a quello cui era pervenuto il c.t.u. officiato in primo grado (€ 615.813),
In proposito, la deduzione dell'appellata – incentrata sulla inconciliabilità di due stime differenti, avuto riguardo ad un medesimo riferimento temporale – non coglie nel segno, in quanto pare non tener conto della diversa prospettiva di valutazione adottata in questa sede rispetto a quella del consulente di primo grado. Come già evidenziato, in questa sede si è chiesto che la stima avesse riguardo ad un'ipotesi di esitazione dei beni in sede fallimentare non già a valori correnti di mercato (il che vale, di per sé solo, a dare ragione della diversità di risultati cui sono pervenute le due consulenze).
Neppure le altre critiche che la parte appellata cerca di mobilitare per sostenere l'erroneità della stima condotta in questo grado (e cercare di dare giustificazione alla richiesta di sua rinnovazione) si rivelano condivisibili.
Innanzi tutto, contrariamente a quanto assume la curatela, l'esperto nominato in questa sede ha tenuto chiaramente conto della stima operata in prime cure (come espressamente indicato, ad esempio, alle pagine 15, 22, 24, 31 nota 26, 37 della relazione del dott. . Per_1
In secondo luogo, contrariamente a quanto assume l'appellata, il risultato cui è pervenuto l'ausiliario della corte non è affatto il frutto di “immotivate e unilaterali decurtazioni percentuali dei valori”, di “una ingiustificata valorizzazione di mere affermazioni di terzi”
(nota di trattazione scritta per l'udienza del 10 luglio 2025) ovvero di una preconcetta e unilaterale presa di posizione (“Il CTU invero ha proceduto in direzione univoca”: seconda comparsa conclusionale, pag. 17 ss).
La disamina dell'elaborato del dott. restituisce infatti che: Per_1
- è stata messa nella dovuta evidenza la peculiarità dell'attività imprenditoriale di
(v. paragrafo 3 “Cenni sul business di ”) improntata CP_1 CP_1 all'erogazione di servizi immateriali in favore di clienti previamente affiliati in franchising;
- in piena concomitanza con la richiesta del c.t. di parte appellata l'esperto ha fornito una duplice stima dei beni, sia in ipotesi di loro alienazione separatamente
(“atomistica”) che in ipotesi di alienazione di essi quale “azienda”;
- sono state passate in separata e analitica disamina le varie componenti di beni in questione [a) segni distintivi e marchio “ ; b) metodo e titolarità del CP_1 franchising;
c) prodotto “Soluzione Energetica Domotecnica” c.d. SED;
d) Portale
-20- Domochannel e piattaforme informatiche;
e) certificazione 20121 “Eventi sostenibili”;
f) Database;
g) arredamento e strutture informatiche del secondo piano della sede];
- per ciascuna tipologia di beni il c.t.u. ha esposto il criterio di stima concretamente adottabile, non di rado trovando condivisione da parte dei consulenti tecnici di parte
(v., ad esempio, a pagina 16 della relazione, ove si dà atto della condivisione del metodo di abbattimento dei ricavi per l'inesigibilità dei crediti e per la sensibile riduzione del numero degli affiliati;
a pagina 22 ove si dà atto che tutti i consulenti convenivano sul parametro di ponderazione “r”);
- con riferimento alla autonoma considerazione del “Portale Domochannel” e piattaforme informatiche rispetto ai beni sub b), c) ed e) (Metodo e titolarità del franchising, “prodotto soluzione Domotecnica” “Certificazione 20121”), il c.t.u. ha acceduto alla prospettazione della curatela, disattendendo la tesi fatta valere dal c.t. di parte che mirava a ricomprendere il relativo valore all'interno dei predetti Pt_1 beni;
- la riduzione del valore del bene “Portale Domochannel” nella misura dell'80% non si fonda affatto in via esclusiva sulle dichiarazioni di come parrebbe sostenere CP_3
l'appellata, ma – ben diversamente – poggia sulla considerazione della “vita residua del bene” (solo due anni) e sul rilievo che “si trattava di un intangible ad elevata specificità” di difficile collocazione sul mercato (v. relazione dott. pag. 24 s.); Per_1
- del pari la stima del “Database” con applicazione di una riduzione del 70% del valore di acquisto (pari a € 36.000) trova ampia e condivisibile giustificazione nel mancato riscontro della completezza dei dati, del loro grado di “storicità” nonché della compatibilità informatica del relativo software, in uno con la verifica che, tramite ricerca su internet, “si possono ottenere elenchi di aziende personalizzati” al costo indicato (5 € di costo fisso, oltre a € 0,02 o € 0,12 per ogni posizione estratta);
- in ulteriore diretta smentita del pregiudiziale e unilaterale atteggiamento che il c.t.u. avrebbe adottato nei confronti del fallimento va ricordato che – quanto ai beni sub g.
(arredamento e strutture informatiche-tecnologiche del secondo piano) – il dott. ha financo disatteso la loro valorizzazione nei termini nei quali la stessa Per_1 curatela li aveva alienati a (€ 5.000), valutandoli in € 11.139 (vale a dire al CP_3 costo storico decurtato in ragione del “pronto realizzo” che caratterizza la vendita fallimentare: v. relazione, pag. 28 s.).
-21- Le “evidenti difficoltà in cui si trovava già dal 2014” (relazione c.t.u., pag. 20) CP_1 con richieste da parte di taluni affiliati di restituzione della “fee” già pagata, “lamentando che,
a far data dalla sottoscrizione del contratto (avvenuta nel 2014) nessun servizio fosse stato reso loro da ” (ivi) e il “definitivo collasso” del business di “con CP_1 CP_1 una presa di distanza formale dei principali Partners industriali e Distributori e numerose aziende affiliate” (v. ricorso ex art. 161 co. 6, l. fall.) come poi indirettamente ricavabile anche dalla circostanza per cui il subentro da parte di risulta riguardare solo tre CP_3 contratti di franchising (v. c.t.u. dott. pag. 20) conclamano una situazione nella quale Per_1 quei beni, il cui valore era chiaramente connesso e conseguente ad una efficiente operatività dell'azienda, non potevano che rappresentare cespiti scarsamente appetibili da un ipotetico acquirente. La situazione è puntualmente descritta dal c.t.u., secondo il quale “appare chiaro che al momento della (ipotetica) apertura della Procedura fallimentare di CP_1
(maggio 2015) fosse palese la necessità, da parte di un soggetto terzo potenzialmente interessato all'acquisto dei beni, di ricostituire la rete di affiliati (i cui contratti di franchising erano risolti di diritto) quale elemento imprescindibile per il funzionamento del Metodo
Domotecnica. Ne consegue che nel contesto di una vendita fallimentare risultava assai critico porre in vendita un “intangibles” che si basava essenzialmente sulla presenza di affiliati allorquando, contrattualmente, di affiliati non ve ne erano più”. Alla stregua della indicata situazione per un eventuale interessato si poneva l'esigenza di «ricreare una nuova “identità” commerciale» (relazione c.t.u., pag. 14), onde risulta del tutto coerente e conseguente che il curatore «in sede di determinazione del prezzo di vendita dei beni, si sarebbe trovato nella condizione di dover tener conto di tale situazione di fatto e di diritto che, assai ragionevolmente, si sarebbe tradotta nell'applicazione di una, ulteriore, rettifica dei flussi prospettici di ricavi (già sopra rettificati per il profilo della inesigibilità dei relativi crediti), di una misura che si può forfettariamente determinare nell'80%» (relazione dott. Per_1 pag. 21).
E va pure ricordato che nel maggio 2016, a fronte della disponibilità di alla CP_3 restituzione di tutti i beni (v. doc. 16 fallimento), la curatela vi abbia dato riscontro non richiedendo neppure l'immediata consegna di quei beni, evidentemente valutati come di scarso interesse (v. doc. 17 fallimento).
Non sussistono pertanto motivi per non condividere e far propri i risultati cui è pervenuto il consulente della corte.
-22- 4.3.5. L'esperto dell'ufficio è giunto ad indicare in € 135.459,00 la stima del valore ricavabile dalla vendita in sede fallimentare dei beni oggetto del contratto con (sia considerati CP_3
“atomisticamente” sia considerati quali “azienda”) con riferimento al maggio 2015.
Va, quindi, accreditato il risultato cui è pervenuto l'ausiliare e, in conseguenza, va determinato in € 135.459,00 il valore che la procedura fallimentare avrebbe ricavato dalla liquidazione fallimentare dei beni laddove il avesse prontamente dato seguito alla Pt_1 apertura del fallimento nel maggio 2015.
Va evidenziato che le conclusioni sono state raggiunte senza tenere in alcuna considerazione la documentazione prodotta soltanto in questa sede di appello dalla parte appellante, in quanto si tratta di documentazione non dirimente ai fini di causa. Innanzi tutto, essa non è in alcun modo vincolante in questa sede, trattandosi di atti di un procedimento penale non conclusosi con una sentenza, ma con un decreto di archiviazione (in disparte il rilievo che valutazioni in ordine alla “convenienza” del contratto con non risultano in alcun modo argomentate e CP_3 motivate). Inoltre, neppure tale documentazione può essere rilevante come elemento indiziario, trattandosi di indagini svolte con principale riferimento a ipotesi di pagamenti preferenziali in favore di società collegate da parte di soggetti diversi dal mentre - Pt_1 con specifico riguardo alla vicenda del contratto d'affitto d'azienda con - non si CP_3 rinvengono elementi diversi da quelli già risultanti in questo contendere (così, ad esempio, sull'assenza di valore dei beni oggetto della restituzione da parte dell'affittuario d'azienda, tanto che il curatore non ha inteso acquisirli: v. doc. 9 prodotto da . Pt_1
4.3.6. Apprezzato in tali termini il pregiudizio arrecato alla società dalla condotta imputata al liquidatore, da esso va diffalcato quanto rinveniente dall'operazione come già opinato CP_3 dal tribunale, ossia € 10.000,00 a titolo di canoni e € 86.500,00 a titolo transattivo, per complessivi € 96.500,00. Ne viene che il danno del quale è responsabile il va Pt_1 liquidato in € 38.959,00 (135.459-96.500) e non già in € 504.063,00 come ritenuto dal tribunale nella sentenza appellata, che va – in conseguenza – riformata in parte qua.
4.3.7. Attesa la natura di debito di valore, la predetta somma va maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi come in dispositivo indicati e in termini corrispondenti a quanto stabilito dal tribunale (vale a dire a far data dal 22/05/2015 sino alla data di deposito del presente provvedimento), sul punto non attinto da alcun specifico motivo di impugnazione.
5. Con il quarto motivo d'appello, l'appellante critica la parte della sentenza che lo condanna al pagamento in favore della controparte delle spese di lite, deducendo che le
-23- domande del sono state solo parzialmente accolte. Dette spese, di conseguenza, CP_1 avrebbero dovuto essere – in tutto o in parte – compensate ex art. 92 c.p.c.-
5.1 Con lo stesso motivo d'appello, il dott. critica altresì l'applicazione dei valori Pt_1 medi, oltre che il computo del compenso professionale anche per la fase istruttoria, nonostante – a suo dire – tale fase non si sia neppure svolta.
5.2. A seguito della riforma della sentenza la regolamentazione delle spese processuali va rivista alla stregua dell'esito complessivo della controversia.
6. È appena il caso di rilevare che la circostanza relativa all'erogazione di un indennizzo al da parte della compagnia assicurativa presso la quale l'appellante ha stipulato una Pt_1 polizza avente a oggetto la sua responsabilità professionale – circostanza sulla quale insiste la curatela – attiene al rapporto fra l'appellante e l'impresa assicuratrice che, a seguito della declaratoria assunta dal tribunale con ordinanza del 29-10-2021 (come ricordato a pag. 7 della sentenza gravata) di estinzione del rapporto processuale fra queste due parti, non rileva ai fini della decisione sulla domanda della curatela nei confronti del liquidatore.
c.) Conclusioni e spese.
1. In base a quanto sinora motivato, l'appello proposto dal deve essere accolto Pt_1 limitatamente al quantum della condanna risarcitoria a suo carico, che va limitata a €
38.959,00 oltre accessori, con riforma in parte qua della sentenza n. 1163/2023 depositata il 3 luglio 2023 dal Tribunale di Venezia – Sezione specializzata in materia di impresa.
2. Come detto, la riforma della sentenza impone una nuova regolamentazione delle spese processuali alla luce dell'esito complessivo della controversia.
In tale prospettiva, le spese, liquidate con riguardo al “decisum” (scaglione da € 26.001 a €
52.000) e ivi comprese quelle inerenti alle espletate cc.tt.u. (come determinate in separati provvedimenti) devono seguire la soccombenza del la cui responsabilità è rimasta Pt_1 accertata, sia pure con riferimento a un minor danno, onde risulta del tutto congruo che egli subisca l'onere delle spese, ma ragguagliato alla dimensione della sua effettiva soccombenza.
Non sussistono motivi per non fare applicazione dei valori medi dei compensi previsti dal d.m. 55/2014 con riguardo a tutte le fasi processuali ivi previste, sia in primo grado (ove è stata svolta l'attività istruttoria con redazione delle relative difese e con l'espletamento di c.t.u.) sia nel presente grado (ove pure è stata officiosamente disposta una consulenza tecnica).
P.Q.M.
-24- definendo l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1163/2023 del tribunale Parte_1 di Venezia, sezione specializzata impresa, in accoglimento - per quanto di ragione - dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che per il resto conferma, così decide:
1.) dichiara tenuto e condanna a pagare in favore del Parte_1 [...]
, in persona del curatore pro tempore, per il titolo e Controparte_1 le causali di cui in motivazione, la somma di € 38.959,00, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dei prezzi medi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dal 22 maggio 2015 e sino al deposito del presente provvedimento e agli interessi compensativi al tasso di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., nello stesso torno di tempo maturati sul capitale come sopra annualmente rivalutato;
dalla data del deposito della presente sentenza e sino al saldo decorrono sull'importo complessivo gli interessi al saggio legale ex art. 1284, co. 1, c.c.;
2.) condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali in favore della
[...] in liquidazione di entrambi i gradi di giudizio, spese che Controparte_5 liquida, quanto al primo grado, in € 7.616,00 per compenso, € 518,00 per esborsi, e, quanto al presente grado di giudizio, in € 9.991,00 per compenso, oltre – per entrambi i gradi – al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso e agli oneri fiscali e previdenziali come per legge ed oltre alle spese inerenti al c.t. di parte del come già liquidate dal tribunale, quanto al Controparte_1 primo grado di giudizio, e liquidate in € 3.500,00, oltre accessori, quanto al presente grado di giudizio;
3.) pone le spese inerenti alle cc.tt.u. espletate nei due gradi di giudizio, come liquidate con separati provvedimenti, a definitivo carico di Parte_1
Venezia, 12 dicembre 2025.
Il presidente est.
DO TO
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