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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/04/2025, n. 1997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1997 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati:
dott. Sofia Rotunno Presidente
dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere
dott. Carlotta Calvosa Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio in data 27.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 5621 del ruolo degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Aurora Crolla, giusta delega allegata all'atto di appello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cassino, via E.
De Nicola, 18;
Appellante
e
1 , Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Adelindo Maragoni per procura allegata alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Marco
Leoni, in Roma, piazza Adriana, 5;
Appellata
con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino, depositata il
12.10.2023.
Premesso che:
e hanno contratto matrimonio il 31.7.1999 Parte_1 Controparte_1
e non hanno avuto figli;
con ricorso depositato il 24.5.2019, ha adito il Tribunale Controparte_1
di Cassino, per sentir pronunciare la separazione tra i coniugi con assegnazione della casa coniugale, già di sua esclusiva proprietà;
con ordinanza del 3.10.2019, il Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente;
(solo) in 17.1.2020, si è costituito , che ha chiesto che la Parte_1
separazione fosse addebitata alla moglie, il riconoscimento di un assegno di mantenimento in proprio favore ed ha avanzato alcune domande restitutorie
(tra l'altro, di arredi e di una autovettura);
2 con sentenza non definitiva n. 286/20 è stata pronunciata la separazione dei coniugi e, all'esito di disposte indagini di Polizia Tributaria e di una CTU contabile, con la sentenza oggetto della presente impugnazione, il Tribunale di
Cassino ha respinto la domanda di addebito della separazione a CP
; ha respinto la domanda di assegno di mantenimento formulata da
[...]
; ha dichiarato inammissibili le ulteriori domande restitutorie ed Parte_1
ha compensato le spese di lite tra le parti;
con ricorso depositato il 15.11.2023, ha proposto appello avverso Parte_1
la sentenza, insistendo per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in proprio favore quantificato nell'importo mensile di € 2.000,00, “per il periodo intercorrente tra la data del deposito della comparsa di costituzione nel giudizio di separazione e la data del deposito del ricorso per divorzio”, con vittoria delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio;
si è costituita contestando la fondatezza Controparte_1
dell'impugnazione e chiedendone il rigetto;
il Procuratore Generale, in data 12.3.2025, ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'impugnazione;
autorizzato con provvedimento del 19.2.2025, il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivazione
La materia del contendere, nella presente fase processuale, concerne unicamente l'eventuale riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore di , a carico di . Parte_1 Controparte_1
3 Al riguardo, deve, preliminarmente, darsi conto del fatto che è già stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti con la sentenza non definitiva n. 293/23 dell'8.3.2023: benchè, dunque, l'eventuale assegno di mantenimento in favore dell'appellante troverebbe un limite entro l'arco temporale compreso tra la data della domanda (proposta nella memoria di costituzione depositata il 17.1.2020) e la citata pronuncia di scioglimento del matrimonio, nel presente grado del giudizio, l'appellante ha comunque limitato il periodo per il quale ha chiesto la prestazione in esame solo fino al deposito del ricorso per il divorzio.
Ne consegue che, non potendo pronunciare il Collegio ultra petita, eventualmente l'assegno di mantenimento dovrà essere riconosciuto a Pt_1
unicamente entro il limite temporale oggetto della domanda.
[...]
Ancora in via preliminare, la più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo”
(Cass. Sez. 1, 07/01/2025, n. 234).
Ne consegue che, in questa fase, debba ritenersi priva di rilievo l'eventuale contribuzione fornita da uno dei coniugi alla vita familiare, rilevando,
4 piuttosto, il pregresso tenore di vita del nucleo familiare e l'essere la parte istante idonea a procurarsi propri, adeguati redditi.
Ciò posto, a fondamento dell'impugnazione, l'appellante lamenta, in primo luogo, che il Tribunale non avrebbe potuto discostarsi da quanto accertato con le disposte indagini di Polizia Tributaria, che godrebbero di fede privilegiata ex art. 2700 c.c.
Al riguardo, tuttavia, la Corte aderisce all'orientamento prevalente espresso dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” (Cass., Sez. 3, 17/04/2024, n.
10376; conforme Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20025 del 06/10/2016).
Nel caso di specie, dalle indagini di Polizia Tributaria depositate il 21.10.2020, risulta che dal 2008 è stato legale rappresentante ovvero Parte_1
amministratore di diverse società che si occupavano essenzialmente di produzione di porte e finestre in legno e dal 2014 della società CP_2
che, con riferimento al periodo d'imposta 2020, ha dichiarato “per il I mese operazioni attive pari a € 508.645,00 – II mese operazioni attive a € 500.380,00 – III mese operazioni passive pari a € 7.355,00”; in qualità di legale rappresentante della inoltre, aveva potere di firma sul relativo conto corrente, con CP_2
saldo attivo, al 17.7.2020, di circa € 17.000,00; l'appellante, come persona fisica, infine, non risulta aver presentato dichiarazione dei redditi né per il 2018, né
5 per il 2019, pur essendo titolare di diverse carte prepagate intestategli personalmente.
Dalla CTU depositata il 16.5.2022, che ha valutato la situazione economica di entrambe le parti, inoltre, risulta che:
- per , “non sono state presentate dichiarazione dei redditi a Parte_1
decorrere dal periodo di imposta 2016 non ricorrendone i presupposti. Più precisamente, dalla relazione della Guardia di Finanza si evidenzia che per
l'anno 2017, il Sig. risulta aver percepito la somma di €. 5.900,00”; non Pt_1
è intestatario di beni immobili, né percepisce alcun reddito, né da lavoro dipendente, né da lavoro autonomo, né un reddito d'impresa (non rivestendo, all'epoca, più alcuna carica, salvo quella di liquidatore della società G.&A., società unipersonale in liquidazione, che ha, però, dichiarato di non aver deliberato compensi);
- , invece, in passato ha svolto attività di farmacista;
Controparte_1
è proprietaria di diversi immobili in provincia di Frosinone, Trapani e
Latina, che producono un reddito annuale da fabbricati di € 16.678,00; dispone di rendite da capitale per oltre € 1.000.000,00; è titolare di un conto corrente con saldo attivo di oltre € 95.000,00 al 31.12.2021.
La valutazione della situazione economica di entrambe le parti che, in virtù di quanto accertato dalle indagini di Polizia Tributaria e dal CTU si è estesa anche al periodo di convivenza matrimoniale;
il fatto che , benchè Parte_1
avesse avuto una notevolissima capacità lavorativa, non risulterebbe aver prodotto redditi (nonostante le sue indiscutibili capacità professionali); l'età dell'appellante (che, al momento dell'introduzione del giudizio di separazione aveva circa 68 anni) inducono la Corte a riconoscergli un assegno di mantenimento a carico di , in ragione della sua natura Controparte_1
6 prettamente assistenziale, nell'importo mensile di € 500,00, oltre rivalutazione secondo indici Istat, per il solo periodo compreso tra il 17.1.2020 fino alla data del deposito del ricorso per il divorzio (10.12.2021).
Corretta, invece, la decisione del Tribunale che ha compensato le spese di lite, in considerazione della pronuncia sullo status e del rigetto della domanda di addebito, formulata da . Parte_1
Il tenore della decisione giustifica la condanna di al Controparte_1
pagamento delle spese di lite per questo grado del giudizio, liquidate come da dispositivo ex art. 13 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore
Generale,
in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Cassino n. 1262/23, pubblicata il 12.10.2023,
dispone che versi a un assegno di Controparte_1 Parte_1
mantenimento dell'importo di € 500,00 mensili, per il periodo compreso tra il
17.1.2020 fino alla data del deposito del ricorso per il divorzio (10.12.2021);
condanna a rifondere all'appellante le spese per il Controparte_1
presente grado di giudizio, liquidate complessivamente in € 2.000,00 per compensi professionali, oltre r.f. al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 27.3.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Carlotta Calvosa Sofia Rotunno 7