Sentenza 23 novembre 2017
Massime • 1
In tema di frode nelle pubbliche forniture, il mero inadempimento contrattuale non determina la consumazione del reato di cui all'art.356 cod.pen., in quanto la condotta tipica presuppone anche la fraudolenta dissimulazione operata in danno del contraente pubblico, sicchè, nel caso di prestazioni complesse e progressive, la consumazione del reato coincide con il momento in cui la P.A. è messa in condizione di compiere le attività di verifica e controllo. (Fattispecie in cui la Corte ha individuato la data di consumazione del reato di cui all'art. 356 cod. pen. e la conseguente decorrenza della prescrizione, con riferimento alla presentazione del conto finale da parte dell'impresa appaltatrice e l'emissione del certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dei lavori).
Commentario • 1
- 1. Frode nelle pubbliche forniture e responsabilità 231: senza una dissimulazione programmata, la misura interdittiva è illegittima (Cass. pen. n. 19031/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 24 maggio 2025
Premessa Con questa pronuncia, la Cassazione torna a delimitare in modo rigoroso i presupposti applicativi dell'art. 24 del D.Lgs. 231/2001, in relazione al reato di frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 c.p. La Corte richiama i giudici del riesame a un'analisi puntuale del dolo programmato e della unitarietà fraudolenta delle condotte dissimulatorie, stigmatizzando la prassi di considerare automaticamente “continuata” un'attività contrattuale solo perché distribuita nel tempo. I fatti Alla società E. S. S.r.l. era stata applicata una misura interdittiva del divieto di contrattare con la P.A., sulla base di una presunta frode nell'esecuzione di un contratto di fornitura e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/11/2017, n. 9081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9081 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2017 |
Testo completo
09081-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Giorgio Fidelbo - Presidente - Sent. n. sez. 1713 Pierluigi Di Stefano -U.P. 23/11/2017 Gaetano De Amicis Relatore - R.G.N. 15559/2016 Laura Scalia Maria Sabina Vigna ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da AN NC, nato il [...] a [...], nato il [...] a [...] al Tagliamento IG GI, nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 01/10/2015 della Corte di Appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Perla Lori, che ha concluso per il rigetto dei primi due motivi di ricorso e l'inammissibilità del terzo;
uditi i difensori: Avvocato Giovanni Meineri, in sostituzione dell'Avvocato Ino Pupulin, per la parte civile Comune di San Daniele del Friuli, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Avvocato Virio Nuzzolese, per AN NC, OS IO e IG GI, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso. ли RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 1° ottobre 2015 la Corte d'appello di Trieste ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, dichiarando non doversi procedere nei confronti di IG GI (nella sua qualità di progettista e direttore dei lavori incaricato dall'amministrazione comunale), nonché di AN NC e OS IO (nella loro qualità di contitolari della "S.T." s.r.l.), in ordine al concorso nei reati di frode nell'esecuzione di un pubblico appalto (capo sub A) e di falso ideologico in certificazioni amministrative (capo sub B), per i quali era stata pronunziata condanna all'esito del giudizio di primo grado, essendo tali reati estinti per intervenuta prescrizione. La Corte d'appello, inoltre, ha confermato nel resto l'impugnata decisione [che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dei predetti imputati per i residui reati di falso ideologico loro ascritti al capo sub B) e per il reato di corruzione in atti contrari ai doveri d'ufficio di cui al capo sub C)], condannandoli alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile (Comune di San Daniele del Friuli), che all'esito del giudizio di primo grado aveva altresì ottenuto la condanna dei predetti imputati al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, e al pagamento di una somma di euro 20.000,00 a titolo di provvisionale.
2. La responsabilità degli imputati è stata ritenuta provata dai Giudici di merito ai fini e per gli effetti di cui all'art. 578 cod. proc. pen., con particolare riferimento: a) all'esecuzione di un contratto d'appalto aggiudicato alla predetta società e avente ad oggetto i lavori per la fornitura, installazione e programmazione di reti tecnologiche della Villa Serravallo in San Daniele del Friuli, ove dovevano essere trasferiti gli uffici comunali, per essere stato utilizzato un espediente rappresentato dal fatto di non aver evidenziato, nei computi allegati agli stati di avanzamento dei lavori e al certificato di regolare esecuzione, le sostituzioni operate e le riduzioni quantitative dei beni forniti, così da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti;
b) a due stati di avanzamento dei lavori rispettivamente del 30 marzo e del 15 settembre 2004 e al - certificato di regolare esecuzione emesso il 26 maggio 2005, quali atti ove era stata falsamente attestata la conformità fra le opere eseguite e le indicazioni del progetto, che recava anche in allegato un dettagliato computo metrico, indicando i beni oggetto di fornitura e individuandoli per tipo, numero, qualità e marca, assieme ai relativi prezzi, che determinavano il valore complessivo delle opere da eseguire.
3. Nell'interesse dei predetti imputati ha proposto ricorso per cassazione il difensore, che ha dedotto tre motivi.
3.1. Con il primo motivo si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 356 cod. pen., trattandosi di condotte che dovevano invece qualificarsi come mero inadempimento contrattuale, non essendo ravvisabili nel caso di specie espedienti maliziosi idonei a trarre in inganno l'ente appaltante, né difformità così significative, tra quanto commissionato e quanto eseguito, da rendere ipotizzabile la consegna di un aliud pro alio. Ли 1 Al riguardo si evidenzia, in particolare, come l'appaltatore non abbia fatto mancare al Comune i beni indicati nel contratto di fornitura, la cui esecuzione è stata comunque conforme a quella pattuita, senza mai compromettere il regolare funzionamento del servizio pubblico (come del resto riconosciuto anche dal C.T.U. nell'accertamento tecnico preventivo in sede civile).
3.2. Con il secondo motivo si deducono violazioni di legge in relazione agli artt. 157, 158 e 356 cod. pen., sul rilievo che il reato di cui al capo sub A) si era già prescritto prima della data della pronuncia della sentenza di primo grado (26 giugno 2012), ossia con la fornitura dei beni che il progettista e direttore dei lavori, IG GI, aveva dichiarato conclusi nel settembre 2004, non invece con la formale consegna delle opere per effetto del certificato di regolare esecuzione dei lavori da lui emesso il 26 maggio 2005 (data che entrambe le pronunce di merito hanno considerato ai fini della decorrenza del termine prescrizionale). Il reato in esame, dunque, dovrebbe ritenersi commesso attraverso la fraudolenta fornitura di beni di quantità, qualità e prezzo inferiori a quelli previsti dall'appalto, con la logica conseguenza che la sua data di commissione dovrebbe coincidere con quella della fornitura. In ogni caso, a tale proposito dovrebbe attribuirsi un rilievo decisivo al documento con il quale la stazione appaltante, ossia il Comune di San Daniele, comunicava agli enti previdenziali, in data 6 dicembre 2004, che i lavori erano terminati, così certificandone in modo incontrovertibile l'ultimazione.
3.3. Con il terzo motivo, infine, si lamentano l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 538 e 539 cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello confermato la liquidazione del risarcimento del danno alla parte civile con il riconoscimento della relativa provvisionale, nonostante la competenza sul punto spettasse ad altro giudice, ossia alla Corte dei conti, cui è riservata la valutazione e la quantificazione dell'azione risarcitoria promossa dalla P.A., stante la riserva di giurisdizione sul punto statuita dall'art. 538, comma 2, cod. proc. pen. e dalla Corte costituzionale con la decisione n. 272 del 2007. 4. Con memoria pervenuta nella Cancelleria di questa Suprema Corte in data 18 aprile 2017 il difensore dei ricorrenti ha sviluppato ulteriori argomenti a sostegno delle ragioni di doglianza oggetto dei su indicati motivi di ricorso, insistendo sul loro accoglimento.
5. Con memoria depositata nella Cancelleria di questa Suprema Corte in data 18 aprile 2017 il difensore della costituita parte civile (Comune di San Daniele del Friuli) ha introdotto ed ampiamente illustrato un'articolata serie di controdeduzioni ed argomentazioni critiche volte a contestare la fondatezza dei motivi di ricorso, chiedendone la declaratoria di rigetto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati e vanno rigettati, in quanto sostanzialmente orientati a riproporre una serie di deduzioni e rilievi critici già in sede di gravame prospettati, ma dalla Corte d'appello specificamente presi in esame e coerentemente disattesi. 2 1.1. Nel caso portato alla cognizione di questa Suprema Corte ci si trova di fronte a due pronunzie di merito che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che entrambe le pronunzie hanno offerto una puntuale e ragionevole giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti dei ricorrenti. Né l'esito del giudizio di responsabilità può essere invalidato da prospettazioni alternative, sostanzialmente risolventisi, come avvenuto nel caso in esame, nella sollecitazione di una mirata "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).
1.2. Entro tale prospettiva giova richiamare, per quel che attiene al primo motivo di ricorso, i principali passaggi argomentativi attraverso i quali la sentenza impugnata ha esaminato le risultanze offerte dal compendio probatorio, ponendo in rilievo i dirimenti profili ricostruttivi del fatto qui di seguito elencati: a) la parziale diversità della fornitura dei materiali rispetto a quella originariamente pattuita e l'assenza di qualsiasi manifestazione di consenso a variazioni e modifiche da parte della stazione appaltante, mai venuta a conoscenza di una missiva recante la data del 18 dicembre 2003 (dal Comune neanche protocollata), che avrebbe autorizzato la realizzazione di alcune variazioni rispetto al progetto esecutivo e sarebbe stata inviata dal direttore dei lavori al responsabile unico del procedimento, ma della cui effettiva spedizione e ricezione nessuna prova è stata fornita;
b) la tardiva conoscenza dell'esistenza di tale missiva da parte dei soggetti interessati, affiorata solo in seguito, allorquando insorsero delle contestazioni fra le parti;
c) la falsa attestazione contenuta nel certificato di regolare esecuzione dei lavori e l'univocità dei numerosi, convergenti, elementi di prova acquisiti riguardo alla dissimulazione delle rilevanti difformità nelle forniture dei materiali, intenzionalmente sottaciute al Comune e deliberate d'intesa fra la società appaltatrice e la direzione dei lavori (cui venne anticipatamente pagato un compenso da parte della prima), nessuna informazione essendo stata fornita all'ente appaltante dell'intenzione di modificarle, sostanzialmente e sotto vari profili;
d) l'irrilevanza della circostanza di fatto relativa alla presenza o meno del responsabile unico del procedimento nel luogo di esecuzione dell'appalto, spettando alla direzione dei lavori che aveva redatto il progetto ed il relativo computo metrico, con il prezziario in esso contenuto la realizzazione di una specifica attività di verifica sui beni forniti e sulla regolare e puntuale esecuzione di quanto pattuito;
e) l'emissione, ancor prima della redazione dei S.A.L., di talune fatture da parte della società appaltatrice., quali occasioni, queste ultime, in cui la direzione dei lavori e la predetta società ben avrebbero potuto documentare le ragioni delle variazioni verificatesi nelle forniture. Ли 3 1.3. Muovendo da tali premesse, invero, i giudici di merito hanno correttamente ritenuto integrate le contestate fattispecie incriminatrici di frode in pubbliche forniture e di falso ideologico nelle certificazioni amministrative di cui al capo sub B), avendo riscontrato la presenza non solo di forniture di materiali non eseguite, ovvero di difformità apprezzabilmente significative, per qualità e quantità, nelle forniture di taluni beni e materiali oggetto di pattuizione fra le parti, ma anche di una condotta connotata da malafede contrattuale, in quanto concretatasi in una falsa attestazione oggettivamente correlata a quelle forniture e coessenziale ad una immutatio veri operata nella indicazione di conformità fra le opere eseguite e le indicazioni del progetto, in modo tale da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti (Sez. 6, n. 42900 del 05/10/2010, Rugiano, Rv. 248806; Sez. 6, n. 5317 del 10/01/2011, Incatasciato, Rv. 249448; Sez. 6, n. 27992 del 20/05/2014, Peratello, Rv. 262538; Sez. 6, n. 28301 del 08/04/2016, Dolce, Rv. 267828). Le su esposte doglianze difensive (v., in narrativa, il par. 3.1.) non possono ritenersi idonee, in definitiva, ad infirmare la significatività dei dati oggettivi e la ragionevolezza del complessivo risultato probatorio tratto dalla ricostruzione della vicenda storico-fattuale operata nelle due conformi decisioni di merito, per la semplice ragione che esse tendono a sollecitarne una rivalutazione alternativa, ovvero ad invalidare elementi di dettaglio e contorno dei fatti ivi rappresentati, lasciando inalterata la sostanza delle ragioni giustificative addotte a sostegno della pronuncia di responsabilità.
2. Parimenti infondate devono ritenersi, inoltre, le questioni oggetto del secondo motivo di doglianza (v., in narrativa, il par. 3.2.), ove si considerino le implicazioni sottese alla linea interpretativa emersa nella più recente evoluzione della giurisprudenza di legittimità riguardo alla esatta individuazione del momento consumativo del reato di cui all'art. 356 cod. pen., che presuppone il compimento, da parte del contraente pubblico, di un'attività di verifica in grado di disvelare il mancato adempimento del contratto nei suoi profili essenziali, e come tale coincidente con il riconoscimento e la contestazione di specifici vizi o inadempienze all'appaltatore, non potendosi ritenere sufficiente una qualsiasi difformità nell'esecuzione della prestazione, né una qualsiasi discussione interlocutoria tra la stessa amministrazione e la controparte (v., in motivazione, Sez. 6, n. 38346 del 15/05/2014, Moroni, Rv. 260269). Si è di recente affermato, a tale proposito, che il delitto di cui all'art. 356 cod. pen. presuppone un inadempimento fraudolento che si ponga come momento di una complessiva inesecuzione della prestazione, letta nella sua integralità e non parcellizzata tramite i singoli momenti attraverso i quali si realizza, salvo che gli stessi assumano un rilievo essenziale rispetto alla corretta esecuzione degli obblighi assunti (Sez. 6, n. 50334 del 02/10/2013, La Chimia, Rv. 257847). Proprio in considerazione del fatto che la condotta tipica non consta del mero inadempimento contrattuale, ma si connota in ragione di una fraudolenta dissimulazione operata in danno del contraente, l'inadempimento non può che essere apprezzato, nel caso di prestazioni complesse e progressive, nella sua compiuta fisionomia, assumendo un particolare rilievo, sul piano della consumazione, le attività di verifica e controllo a tal 4 fine condotte dall'amministrazione contraente (arg. ex Sez. 6, n. 38346 del 15/05/2014, Moroni, cit.). Occorre garantire, pertanto, la possibilità che l'amministrazione sia effettivamente messa in grado di accertare, sulla base di chiari ed oggettivi elementi di riscontro, la presenza di eventuali difformità rilevanti nella esecuzione delle opere, ciò che nel caso in esame, come correttamente rilevato dai Giudici di merito, è stato reso possibile solo dopo il 26 maggio 2005, con il conto finale sottoscritto dall'impresa appaltatrice e l'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori da parte del direttore, nessun rilievo potendosi attribuire, sotto tale profilo, alla comunicazione dal Comune inviata agli enti previdenziali il 6 dicembre 2004, trattandosi di un adempimento amministrativo conseguenziale alla precedente attestazione (in data 15 settembre 2004) di avvenuta ultimazione dei lavori, cui fece altresì seguito sulla base di un'operazione di sopralluogo effettuata, anch'essa, il 15 settembre 2004 - il certificato di collaudo redatto dal direttore dei lavori in data 26 maggio 2005. Ne discende che, contrariamente a quanto eccepito nel secondo motivo di ricorso, il termine prescrizionale massimo pari al decorso di anni sette e mesi sei - non era ancora - maturato al momento della pronuncia (in data 26 giugno 2012) della sentenza di condanna in primo grado.
3. Infondato deve ritenersi, infine, il terzo motivo di ricorso, che non considera affatto le implicazioni logicamente sottese al quadro di principii tracciati con riferimento ai profili di doglianza oggetto della correlativa censura, avendo questa Suprema Corte stabilito che la giurisdizione penale e la giurisdizione contabile sono reciprocamente autonome anche in caso di azione di responsabilità derivante da un medesimo fatto di reato commesso da un pubblico dipendente, mentre l'eventuale interferenza che può determinarsi tra i relativi giudizi incide solo sulla proponibilità dell'azione di responsabilità e sulla eventuale preclusione derivante dal giudicato, ma non sulla giurisdizione, nel senso che l'azione di danno può essere esercitata in sede civile o penale, ovvero davanti alla Corte dei Conti, solo a condizione che l'ente danneggiato non abbia già ottenuto un precedente titolo definitivo per il risarcimento integrale di tutti i danni (Sez. 6, n. 35205 del 16/03/2017, Mineo, Rv. 270774; Sez. 6, n. 3907 del 13/11/2015, dep. 2016, Zaccaria, Rv. 266110). Si esclude, pertanto, che vi sia spazio per una questione di giurisdizione anche quando i giudizi investano un medesimo fatto materiale, ma, per la possibile coesistenza di azioni di natura risarcitoria, che possono essere esercitate contestualmente in sede civile o penale, ovvero innanzi alla Corte dei conti, si riconosce l'esistenza di una possibile interferenza tra giudizi, limitando l'effetto preclusivo del giudicato formatosi nell'una o nell'altra sede solo quando costituisca titolo per l'integrale risarcimento dell'ente danneggiato. Deve poi rilevarsi, per quanto più specificamente attiene al caso in esame, che, anche nell'ipotesi di condanna al pagamento di una provvisionale nei confronti di un'amministrazione costituita parte civile, va esclusa la configurabilità di una riserva di giurisdizione del giudice contabile, avendo questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 43278 del ли 5 25/09/2009, Di Summa, Rv. 245303) stabilito che la previsione della competenza di altro giudice, ai sensi degli artt. 538, comma 2 e 539, comma 1, cod. proc. pen., riguarda esclusivamente la determinazione del quantum debeatur. Si è precisato, al riguardo, che l'eventuale instaurazione di un giudizio contabile, anche quando investa un medesimo fatto materiale, non è preclusa né dalla costituzione dell'amministrazione danneggiata come parte civile nel processo penale, né dall'eventuale condanna generica del responsabile al risarcimento del danno, neppure se accompagnato dal riconoscimento di una provvisionale a titolo di parziale liquidazione del danno. In tal senso depone, infatti, l'univoco disposto dell'art. 539, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui il giudice penale, nell'ipotesi di condanna generica ai danni, “rimette le parti davanti al giudice civile". Né, peraltro, l'art. 539, comma 2, cod. proc. pen. prevede una riserva di competenza in caso di condanna al pagamento di una provvisionale. Non pertinente, all'interno di tale prospettiva ermeneutica, deve ritenersi, per le medesime ragioni evidenziate nel precedente da ultimo citato, il richiamo dal ricorrente operato alla sentenza della Corte costituzionale n. 272 del 4 luglio 2007. 4. Al rigetto dei ricorsi, conclusivamente, consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Ne discende, altresì, la rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado di giudizio, che vanno complessivamente liquidate secondo le statuizioni in dispositivo meglio indicate.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, in solido, a rifondere le spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, Comune di San Daniele del Friuli, che si liquidano in complessivi euro 3.500,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA. Così deciso il 23 novembre 2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Giorgio File/bo Gaetano De Amicis Slittmi.H DEPOSITATO IN CANCELLERIA 28 FEB 2018 Pista Esposito 6