Sentenza 1 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/06/2002, n. 7963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7963 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 0 7 9 6 3 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOL TA LA CORT Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 22229/99 Consigliere Cron. 21980 Dott. Bruno D'ANGELO Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere Ud. 22/03/02 Rel. ConsigliereDott. Giovanni AMOROSO ha pronunciato la seguente S ENT ENZ A sul ricorso proposto da: PANIGEMA SERVICE DI MATARRESE MODESTO & C SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VITO NOTARNICOLA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ISP PROV LAV BARI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato 2002 in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, rappresentato e difeso 1227 dall'avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, giusta -1- delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 71/98 della Sezione distaccata di Pretura di PUTIGNANO, depositata il 05/08/98 - R.G.N. 952 062/96C; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/02 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato NOTARNICOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CESQUI M. ELISABETTA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 4040 -2- r.g.n. 22229/99 ud. 22 marzo 2002 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con sentenza del 28 luglio - 5 agosto 1998 il pretore di Bari sede distaccata di Putignano - ha rigettato l'opposizione proposta dalla società PANIGEMA SERVICE di Mattarese e C. s.n.c. avverso l'ordinanza-ingiunzione dell'Ispetttorato provinciale del lavoro di Bari avente ad oggetto il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, della somma di lire 12.500.000 per aver assunto alle proprie dipendenze diciassette lavoratori senza il preventivo nulla-osta dell'Ufficio competente. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione la società con due motivi di ricorso. Resiste con controricorso Ispetttorato provinciale del lavoro di Bari. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è articolato in due motivi. Con il primo motivo la società ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 19 1. n.264 del 1949, dolendosi in particolare del fatto che il pretore non abbia tenuto conto dell'urgente necessità di assumere i lavoratori in questione, perché l'assunta gestione di case di riposo per disagiati psichici non poteva subire soluzione di continuità. Deduce altresì che la contrattazione collettiva applicabile al rapporto consente il passaggio diretto. Con il secondo motivo la società ricorrente deduce l'insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata quanto all'affermazione in quest'ultima contenuta secondo cui la società in realtà non avrebbe inteso far ricorso alla procedura di assunzione d'urgenza.
2. Il ricorso il cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente - connessi - è fondato per essere la pronuncia impugnata affetta da vizio di motivazione. La società ricorrente si è opposta all'ingiunzione de qua sostenendo la sussistenza dell'urgente necessità di assumere i lavoratori in questione, perché l'assunta gestione di case di riposo per disagiati psichici non poteva subire soluzione di continuità; ha quindi allegato questa circostanza di fatto a giustificazione dell'(assai contenuto) ritardo della richiesta del nulla-osta, inoltrata il 4 luglio 1991 dopo l'aggiudicazione dell'appalto del 28 giugno 1991, ed ha quindi richiamato l'applicazione dell'art. 19 1. n.264 del 1991, che appunto consente al datore di lavoro l'assunzione diretta di mano d'opera in caso di urgente necessità per evitare danni alle persone o agli impianti, sempre che poi sia data comunicazione nominativa dei lavoratori assunti all'Ufficio competente. Il pretore ha in sostanza pretermesso di esaminare questo motivo di impugnazione, essendosi limitato a rilevare che il richiamo della citata disposizione era del tutto fuori luogo>>, affermando, senza idonea e comprensibile motivazione, che la società non intese fare ricorso a detta procedura>>. Questa Corte (Cass. 25 febbraio 1998, n. 2067; cfr. anche Cass. 27 agosto 1993, n.9090) ha infatti affermato con riferimento proprio ad un'opposizione ad ordinanza-ingiunzione - che è denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 360, 1ø comma, n. 5, c.p.c., il vizio di omessa motivazione della sentenza qualora la stessa si fondi su motivazione omessa o apparente>>, ossia qualora il giudice di merito come nel caso di specie - pretermetta del tutto la indicazione degli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza, peraltro, compierne alcuna approfondita disamina logica e giuridica. Pertanto, in accoglimento del ricorso, la pronuncia impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese, al tribunale di Brindisi.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al tribunale di Brindisi. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2002 IL Consigliere estensore Il Presidente (Vincenzo Trezza) Cigranni sAmoroso)Дишеня Иісельо Учовка harrello IL CANCELLHER Depositato in Cancellərià oggi. 1 GIU.2002 PCANCELCANCELLIERE Cups hard 3 3 0 1 5 A I . S . S T D R N , A T O A ' , 3 L L L A 7 - L S O E E 8 B - P D I S 1 I 1 I D S N N A F G E T S C O S I O G A P E A D L M E O I , T A T A O I L R D R L T I E S E I D T D G N E E R S E 5