Sentenza 25 settembre 2009
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui il giudice penale pronunci condanna al risarcimento dei danni nei confronti di un'amministrazione costituita parte civile, nessuna riserva di giurisdizione del giudice contabile può configurarsi in caso di condanna al pagamento di una provvisionale, atteso che la previsione della competenza di altro giudice, ai sensi degli artt. 538, comma secondo e 539, comma primo, cod. proc. pen., riguarda esclusivamente la determinazione del "quantum debeatur". (In motivazione, la S.C. ha precisato che l'eventuale instaurazione di un giudizio contabile, anche quando investa un medesimo fatto materiale, non è preclusa né dalla costituzione dell'amministrazione danneggiata come parte civile nel processo penale, né dall'eventuale condanna generica del responsabile al risarcimento del danno, neppure se accompagnato dal riconoscimento di una provvisionale a titolo di parziale liquidazione del danno).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/09/2009, n. 43278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43278 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 25/09/2009
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 1550
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 17946/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI MM HE, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino 30 ottobre 2008 n. 3909;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dott. Tindari BAGLIONE, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
Sentita l'arringa dei difensori di parte civile, avv. Sergio BADELLINO per l'Università degli Studi di Torino e avv. Claudio MORRÀ per l'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Battista, i quali hanno concluso per il rigetto del ricorso;
Sentita l'arringa del difensore del ricorrente, avv. GARA VOGLIA MARIO, il quale ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso e per l'annullamento della sentenza impugnata.
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 23 febbraio 2007 il G.i.p. del Tribunale di Torino dichiarava HE Di UM colpevole dei reati di corruzione e di turbata libertà degli incanti a lui contestati, e lo condannava, con le attenuanti generiche prevalenti e la continuazione, alla pena di due anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici durante l'espiazione della pena e incapacità di contrattare con la P.A., nonché al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili costituite. Avverso la predetta sentenza proponeva appello il P.M., che contestava la qualificazione giuridica di corruzione data a fatti contestati originariamente come concussione e chiedeva l'esclusione delle attenuanti generiche riconosciute all'imputato ed un congruo aumento della pena a lui inflitta.
Proponeva appello anche l'imputato, il quale contestava il calcolo dell'aumento di pena per la continuazione;
chiedeva che i reati di corruzione contestati al capo 15) si considerassero assorbiti in quelli contestati al capo 13) dell'imputazione e che il reato di corruzione contestato al capo 5) dell'imputazione fosse dichiarato estinto per intervenuta prescrizione;
contestavano inoltre le statuizioni civili contenute nella sentenza impugnata e, in particolare, la condanna a corrispondere all'Università degli Studi di Torino una provvisionale perché in contrasto con la disposizione dell'art. 539 c.p.p., commi 1 e 2, perché la liquidazione del danno è di competenza del giudice contabile e non al giudice civile.
Con sentenza del 30 ottobre 2008 n. 3909 la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della prima decisione, proscioglieva il Di UM dai reati di corruzione già unificati nella sentenza appellata e rideterminava la pena in un anno e undici mesi di reclusione, sospesa alle condizioni di legge, confermando nel resto. Avverso la sentenza di appello il Di UM ha proposto ricorso per cassazione con riferimento ai capi che riguardano la condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
- inosservanza o erronea applicazione (art. 606 c.p.p., lett. b)) del combinato disposto degli artt. 538 e 539 c.p.p., in ordine alle statuizioni in favore delle parti civili costituite perché il Giudice di secondo grado - pur avendo corretto l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza appellata sostituendo le parole rimettendo le parti davanti al giudice civile competente per la liquidazione degli stessi con le parole rimettendo le parti davanti al giudice competente per la liquidazione degli stessi - ha tuttavia rigettato la censura mossa dalla difesa dell'imputato alla sentenza del Tribunale volta a inficiare la condanna al pagamento di una provvisionale in favore delle parti civili pubbliche in considerazione della circostanza per la quale la liquidazione del danno spetterebbe in via esclusiva al giudice contabile, ovvero alla giurisdizione della Corte dei Conti.
L'impugnazione è infondata.
Con unico motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 538 e 539 c.p.p., nella parte in cui la sentenza impugnata ha confermato le statuizioni risarcitorie, ivi compresa la condanna ad una provvisionale per la somma di Euro 100.000 in favore della parte civile Università degli studi di Torino;
e che, ciononostante, lo stesso giudice a quo - con apposita ordinanza correttiva - avesse riconosciuto la cognizione della Corte dei conti alla liquidazione dei danni, utilizzando la formula rimettendo le parti al giudice competente per la liquidazione degli stessi.
Si assume, in altri termini, con più approfondito richiamo alla condanna alla provvisionale, che questa non possa essere pronunciata in tutti i casi in cui la competenza per la liquidazione del danno, ma in effetti, anche la statuizione sull'an, sia attribuita a giudice diverso dal giudice civile.
Il ricorrente incentra le sue doglianze, anzi tutto, sulla lettera degli artt. 538 e 539 c.p.p., assumendo che in ogni caso in cui sia prevista la competenza di altro giudice resterebbe inibita ogni statuizione civile al giudice penale che pronunci sentenza di condanna.
Evoca, in secondo luogo, la sentenza della Corte costituzionale n. 272 del 2007, con la quale è stata dichiarata inammissibile, in riferimento all'art. 103 Cost., comma 2, la questione di legittimità dell'art. 73 c.p.p., comma 5, sollevata nella parte in cui, applicato in conformità all'indirizzo interpretativo delle Sezioni unite della Corte di Cassazione in ordine ai rapporti fra giudizi di competenza del giudice ordinario e quelli devoluti al giudice contabile, comporterebbe la sospensione del processo contabile instaurato dopo la sentenza di primo grado che abbia pronunciato sulla domanda civile proposta dall'amministrazione.
Ritiene questa Corte che entrambi gli argomenti siano privi di rilevanza nel caso di specie.
A parte la tipologia di azione civile fatta valere nel giudizio penale, che si collega direttamente al precetto dell'art. 185 c.p., e, dunque, al danno da reato, mentre, per un verso, l'esegesi degli artt. 538 e 539 c.p.p., non può condurre a conclusione diversa da quella adottata dalla Corte torinese, la statuizione della Corte di Costituzione pare attestarsi ad un assetto interpretativo che, nonostante gli obiter suggestivamente evidenziati dal ricorrente, è assolutamente privo di rilevanza ai fini della soluzione del thema sottoposto ora al vaglio di questa Corte Suprema.
Sotto il primo profilo la riserva di giurisdizione e enunciata nell'art. 538 c.p.p., (solo) comma 2, concerne esclusivamente la determinazione del quantum debeatur, come univocamente dispone l'art.539 c.p.p., comma 1, mentre il comma 2, dello stesso articolo nessuna riserva fa scaturire nel caso di condanna ad una provvisionale. Una tale conclusione trova univoco riscontro nella giurisprudenza della Corte dei conti, costante nel senso che il giudizio contabile non è precluso ne' dalla costituzione dell'amministrazione danneggiata come parte civile nel processo penale ne' dall'eventuale condanna generica del responsabile al risarcimento del danno, neppure se accompagnato dal riconoscimento di una provvisionale, che vale, ovviamente, come parziale liquidazione del danno (cfr. ex plurimis, Corte Conti, Sez. A 2, 4 luglio 2001, n. 237); senza contare - lo si era prima precisato obiter - che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite Civili, giurisdizione penale e giurisdizione civile per il risarcimento dei danni derivanti da reato, da un lato, e giurisdizione contabile, dall'altro lato, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo matto materiale, e l'eventuale interferenza che può determinarsi tra tali giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell'azione di responsabilità davanti alla Corte dei Conti, senza dar luogo a questione di giurisdizione (Cass. Civ., Sez. un., 21 ottobre 2005, n. 20343). Il che renderebbe forse anche inutile prendere in esame il secondo profilo, potendo solo osservarsi che l'argomento tratto dalla sentenza costituzionale n. 272 del 2007 - peraltro riferibile ad una tematica che eccede dai limiti della vicenda ora all'esame della Corte - non fa che enunciare uno degli indirizzi interpretativi profilatisi nella giurisprudenza ordinaria e amministrativa sul punto concernente la preclusione alla condanna alla provvisionale, nei casi in cui sia pronunciata una statuizione risarcitoria da parte del giudice penale, a prescindere da ogni questione incentrata sulla competenza (per usare il lessico dell'art. 538 c.p.p.), ferma l'autonomia precettiva dell'art. 539 c.p.p., secondo un modello - del resto - implicitamente ricavabile da numerose decisioni delle Sezioni Unite Civili.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna al pagamento delle spese processuali.
Condanna altresì il ricorrente al rimborso delle spese del grado alle parti civili costituite Università degli Studi di Torino e Azienda Ospedaliero - universitaria S. Giovanni Battista di Torino, liquidate in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) oltre IVA e CPA per ciascuna di esse.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2009