Sentenza 27 febbraio 1998
Massime • 1
L'inosservanza da parte dello straniero della intimazione di lasciare il territorio dello Stato, prevede, quale sanzione amministrativa, l'immediato accompagnamento alla frontiera, ai sensi dell'art. 7, comma 9, del D.L. 30 dicembre 1989 n. 416. Non può applicarsi la sanzione di cui all'art. 650 cod. pen., in quanto la norma che punisce l'inosservanza del provvedimento di espulsione costituisce disposizione speciale rispetto alla generica previsione contenuta nell'art. 650 c.p. - che sanziona la inosservanza dei provvedimenti emessi dall'autorità anche in materia di sicurezza e di ordine pubblico - in considerazione degli specifici elementi specializzanti che caratterizzano la disposizione di cui al citato D.L., ravvisabili nella individuazione dell'organo investito del potere di emettere l'ordine di espulsione, nella tipologia dei soggetti destinatari di tale ordine e nella specificazione delle ragioni che possono dar luogo alla espulsione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/02/1998, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SACCUCCI BRUNO Presidente del 27/02/1998
1. Dott. GEMELLI TORQUATO Consigliere SENTENZA
2. Dott. TARDINO VINCENZO LUIGI Consigliere N. 1229
2. Dott. VANCHERI ANGELO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO GIOVANNI Consigliere N. 36681/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso
CORTE DI APPELLO di GENOVAnei confronti di :
ES RR RG IS N. IL 01.12.1955
avverso sentenza del 21.10.1996 PRETORE di SAVONA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO lette le conclusioni del P.G. Dott. VINCENZO GALGANO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata OSSERVA
IN FATTO E DIRITTO
Ricorre il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova avverso la sentenza emessa il 31.10.1996 dal RE di Savona che, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ha applicato a ES RR RG IS, cittadino brasiliano, la pena di mesi 6 di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale, in ordine al reato di cui all'art.
7-bis - commi 1, 2 e 4 - del D.L. 30.12.1989 n. 416, convertito dalla legge 28.2.1990 n. 39, come sostituito dall'art. 7 del D.L. 13.9.1996 n. 477, commesso in Albenga il 30.10.1996, per non avere osservato il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Alessandria il 22.3.1995.
Osserva il ricorrente che la mancata conversione in legge del D.L. n.477 del 1996 comporta la inapplicabilità della sanzione penale prevista dall'art. 7 del predetto provvedimento legislativo, e la punibilità della condotta dell'imputato a norma dell'art. 650 c.p.- Ciò premesso, osserva la Corte che il ricorso è parzialmente fondato.
Invero, a seguito della mancata conversione del provvedimento legislativo contenente la sanzione applicabile per il caso di inosservanza del provvedimento di espulsione, contestata al ON, la sentenza, così come richiesto dal ricorrente, va annullata senza rinvio perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Va invece disattesa la richiesta di restituzione degli atti al RE perché proceda per il reato di cui all'art. 650 c.p. in alternativa al reato per la quale era stata disposta l'applicazione della pena. Invero, ai sensi della disposizione di cui al primo comma dell'art. 9 della legge 24.11.1981 n. 689, quando uno stesso fatto è
punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.
Di conseguenza, in applicazione di tale norma, poiché l'inosservanza da parte dello straniero della intimazione di lasciare il territorio dello Stato prevede, quale sanzione amministrativa, l'immediato accompagnamento alla frontiera (v. art. 7, comma 9, D.L. 30.12.1989 n. 416), non è in alcun modo applicabile la sanzione di cui all'art.650 c.p.- Non si può infatti mettere in dubbio che la norma che sanziona la inosservanza del provvedimento di espulsione costituisce disposizione speciale rispetto alla generica previsione contenuta nell'art. 650 c.p., che punisce la inosservanza dei provvedimenti emessi dall'autorità anche in materia di sicurezza e di ordine pubblico, in considerazione degli specifici elementi specializzanti che caratterizzano la disposizione di cui al citato D.L., ravvisabili nella individuazione dell'organo investito del potere di emettere l'ordine di espulsione, nella tipologia dei soggetti destinatari di tale ordine e nella specificazione delle ragioni che possono dar luogo alla espulsione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 1998