Articolo 5 della Legge 23 dicembre 1982, n. 936
Articolo 4Articolo 6
Versione
29 dicembre 1982
Art. 5.
All' articolo 417 del codice penale le parole: "per il delitto preveduto dall'articolo precedente", sono sostituite dalle seguenti: "per i delitti preveduti dai due articoli precedenti".
Entrata in vigore il 29 dicembre 1982
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