Art. 5.
All' articolo 417 del codice penale le parole: "per il delitto preveduto dall'articolo precedente", sono sostituite dalle seguenti: "per i delitti preveduti dai due articoli precedenti".
All' articolo 417 del codice penale le parole: "per il delitto preveduto dall'articolo precedente", sono sostituite dalle seguenti: "per i delitti preveduti dai due articoli precedenti".