Provvedimento: […] Quanto alla dedotta violazione di legge, il Collegio condivide e intende dare seguito all'orientamento di legittimità per cui, poiché il reato di cui all'art. 416-ter cod. pen. (che oggi precede l'art. 417 cod. pen.), è stato introdotto - dall'art. 11- ter, decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 - successivamente a tale disposizione (risalente, nella versione attuale, alla modifica del testo originario ex art. 5, legge 23 dicembre 1982, n. 936), il richiamo ivi previsto ai «due articoli precedenti» deve intendersi riferito agli art. 416 (peraltro già oggetto della prima versione codicistica) e 416- bis cod. pen. […]
Leggi di più...- sussistenza·
- ragioni·
- condanna per il reato di cui all'art. 416 cod. pen·
- applicabilità di misura di sicurezza personale ex art. 417 cod. pen·
- associazione per delinquere·
- misura di sicurezza·
- reati contro l'ordine pubblico·
- delitti