Sentenza 12 novembre 2001
Massime • 1
In tema di atti da trasmettere al Tribunale del riesame, non rientra necessariamente tra gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini il verbale delle dichiarazioni rese dal coindagato in sede di convalida dell'arresto o del fermo, che va trasmesso solo se in concreto contenga elementi di favore; il relativo apprezzamento del Tribunale del riesame, se esclusivo della valenza favorevole dell'atto, comporta l'irrilevanza della sua mancata tempestiva trasmissione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/11/2001, n. 44150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44150 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANCESCO ROMANO - Presidente - del 12/11/2001
Dott. GIOVANNI CASO - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO OLIVA - Consigliere - N. 3446
Dott. FRANCESCO IPPOLITO - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIOVANNI CONTI - Consigliere - N. 17625/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AJ DR, n. a Idaoanioif (Palestina) il 20.7.1980 avverso l'ordinanza ex art. 309 c.p.p. del tribunale di Torino, emessa in data 23.2.2001;
letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
udita la relazione del Cons. Dott. F. Ippolito;
udita la requisitoria del Procuratore Generale, Dott. G. Palombarini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Osserva in
FATTO E DIRITTO
1. AY DR ricorre contro l'ordinanza del Tribunale di Torino (che ha confermato il provvedimento applicativo di custodia in carcere, adottato nei confronti suoi dal giudice per le indagini preliminari dello stesso tribunale il 13.2.2001 in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 dPR 309/1990 per fatti commessi in Torino il 10.2.2001.
Il ricorrente deduce violazione dell'art. 309 commi 5 e 10 cod. proc. pen. per omessa trasmissione al tribunale, nei termini di legge, del verbale di interrogatorio reso sede di convalida dal coindagato CH, contenente elementi favorevoli all'indagato ricorrente, ed invoca l'inefficacia della misura cautelare.
2. In accoglimento delle richiesta del Procuratore generale, il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. Estendendo a questa fattispecie il principio di diritto recentemente affermato dalle Sezioni unite per il verbale di interrogatorio di garanzia (v. Cass. SSUU 25/2001, Mennuni, ced 217442), ritiene il Collegio che tra gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini non rientra necessariamente il verbale delle dichiarazioni rese dal coindagato in sede di convalida. Esso va trasmesso al tribunale del riesame, a norma dell'art. 309, comma 5, ultima parte, cod. proc. pen., soltanto se in concreto li contenga. Nella specie, il tribunale del riesame, dopo avere acquisito il verbale indicato dalla difesa, ha valutato che le dichiarazioni del coindagato CH "non risultano suscettibili di una ragionevole valutazione in senso favorevole" al ricorrente, giacché il suo diniego di conoscere il AY e l'affermazione che, al momento del fatto, egli non fosse insieme con lui, risulta smentita dagli atti di indagine (verbale di arresto e annotazioni di PG), e persino dallo stesso indagato ricorrente che aveva ammesso "di essersi trovato in compagnia dell'CH per avergli chiesto un passaggio in macchina dopo averlo incontrato a Porta palazzo".
È pacifico che l'apprezzamento sulla natura "favorevole" all'indagato degli elementi sopravvenuti è di competenza del tribunale del riesame. Se tale giudice, acquisita la documentazione indicata dalla difesa come contenente elementi sopravvenuti a favore dell'indagato, in concreto esclude - con motivazione indenne da vizi logici e giuridici, come nel caso in esame - la sussistenza di elementi "favorevoli", tanto basta per ritenere irrilevante la mancata tempestiva trasmissione dell'atto: sarebbe, infatti, assurdo far derivare formalisticamente l'inefficacia della misura cautelare dalla mancata trasmissione di un atto astrattamente idoneo a contenere dichiarazioni favorevoli all'indagato, ma concretamente ritenuto irrilevante a tali fini dall'organo deputato a formulare il predetto giudizio.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alla pena pecuniaria, determinata in un milione di lire in ragione della questioni dedotte.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali, nonché a versare la somma di L. 1.000.000 (un milione) alla Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 - 1/ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2001