Cass. pen., sez. II, sentenza 30/03/1999, n. 1530
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Sentenza 30 marzo 1999

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Anche nel caso di regressione del processo in appello a seguito di rinvio (art. 303.2 cod. proc. pen.), nell'ipotesi in cui sia stata pronunciata sentenza di condanna nei due gradi del giudizio di merito il termine massimo di custodia cautelare per la fase del giudizio di cassazione si computa - per il richiamo operato dalla lett. d), ultima parte, del comma 1 dell'art. 303 cod. proc. pen. al comma 4 del medesimo articolo - secondo i criteri in quest'ultima norma fissati, e cioè tenendo conto esclusivamente dei limiti di durata massima complessiva della cautela.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 30/03/1999, n. 1530
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1530
    Data del deposito : 30 marzo 1999

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