Sentenza 30 marzo 1999
Massime • 1
Anche nel caso di regressione del processo in appello a seguito di rinvio (art. 303.2 cod. proc. pen.), nell'ipotesi in cui sia stata pronunciata sentenza di condanna nei due gradi del giudizio di merito il termine massimo di custodia cautelare per la fase del giudizio di cassazione si computa - per il richiamo operato dalla lett. d), ultima parte, del comma 1 dell'art. 303 cod. proc. pen. al comma 4 del medesimo articolo - secondo i criteri in quest'ultima norma fissati, e cioè tenendo conto esclusivamente dei limiti di durata massima complessiva della cautela.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/03/1999, n. 1530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1530 |
| Data del deposito : | 30 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Brunello Della Penna Presidente del 30.3.1999
Dott. Francesco Morelli Consigliere SENTENZA
Dott. Giuseppe Maria Cosentino " N. 1530
Dott. Carlo Dapelo " REGISTRO GENERALE
Dott. Lionello Marini " N. 46794/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da TU TE a mezzo del difensore avverso l'ordinanza in data 3.11.1998 del Tribunale di Lecce;
visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal consigliere Dr. Francesco Morelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore generale Dr. Antonio Leo che ha concluso per il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 3 novembre 1998 il Tribunale di Lecce confermava quella del 28 settembre precedente della Corte d'appello di quella città, che aveva rigettato l'istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di ST OD, condannato in sede di rinvio ad anni tre di reclusione per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso e di concorso in quello di contrabbando doganale di tabacchi lavorati esteri. Secondo il Tribunale i termini della custodia cautelare non potevano ritenersi scaduti per essere trascorsi oltre nove mesi dalla pronuncia della sentenza di rinvio, in quanto per effetto del richiamo del 2^ comma dell'art. 303 al 1^ comma dello stesso, è applicabile nella specie - essendovi stata condanna in primo e secondo grado - il termine massimo di custodia cautelare di cui al 4^ comma, secondo quanto prevede la disposizione contenuta nella seconda parte di detto 1^ comma lett. d), termine nella fattispecie non ancora spirato.
Con il ricorso per cassazione l'avv. Francesca G. Conte, nell'interesse dell'ST, contesta l'esattezza di tale tesi, sostenendo che se il legislatore avesse voluto estendere anche all'ipotesi di cui all'art. 303 2^ comma la regola contenuta nel co. 1^ lett. d) del medesimo articolo che richiama il co. 4, lo avrebbe esplicitamente statuito. L'opposta opinione non si sottrarrebbe ad una censura di incostituzionalità per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione per l'eccessiva ingiustificata dilatazione dei termini di custodia cautelare nei confronti di un imputato per il quale sia intervenuta sentenza di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il 2^ comma dell'art. 303 c.p.p. dispone che "nel caso in cui, a seguito di rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisce ad una fase o ad un grado di giudizio diversi, ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1^ relativamente a ciascuno stato o grado del procedimento". Dunque la norma dispone che nelle ipotesi ivi previste si applicano, con la nuova decorrenza, tutti i termini previsti dal comma 1, quindi anche quelli indicati nella lettera d) di tale comma per il grado di cassazione, cioè gli stessi del grado di appello di cui alla lettera c) se la sentenza di primo grado è assolutoria, e quelli massimi di cui al 4^ comma nel caso di pronuncia di condanna in primo grado e in appello.
La lettera della legge è quindi di assoluta chiarezza. Affermare, coma fa il ricorrente, che se il legislatore avesse voluto estendere le regole di cui alla lettera d) del 1^ comma alle ipotesi del 2^ comma lo avrebbe specificato, significa sostenere cosa contraria alla logica più elementare, secondo la quale se si rinvia ad un intero comma deve necessariamente ritenersi che non se ne possa escludere una parte, e sostenere altresì un principio in contrasto con le regole ermeneutiche, in virtù delle quali la necessità di specificazione sussiste solo quando, richiamata l'applicazione di altra disposizione, si intende sancire una eccezione per uno dei casi in essa contemplati.
Sul piano dell'interpretazione logica non v'è chi non veda che sarebbe del tutto irrazionale una diversa regolamentazione dei termini di custodia cautelare in caso di regressione del procedimento rispetto ai casi normali disciplinati dal 1^ comma dell'art. 303 c.p.p. con esclusione del solo termine massimo di cui al 4^ comma,
pur in presenza di una medesima ratio giustificatrice, costituita dalla minor tutela del favor libertatis in presenza di una duplice pronuncia di condanna con elevata probabilità di trasformarsi in definitiva.
Appare dunque evidente la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità della menzionata norma così interpretata (e questa Corte si era già pronunciata in questi termini con la sent. 24.1.1994, Gigliotti, in rapporto agli artt. 13 e 24 Cost.), questione appena accennata dal ricorrente in questa sede e proposta al Tribunale che l'ha formalmente rigettata, correttamente evidenziando tra l'altro che è l'opposta interpretazione che determinerebbe un patente contrasto con l'art. 3 della Carta costituzionale per la disparità di trattamento, quanto alla individuazione dei termini di custodia cautelare, tra fattispecie che sotto tale profilo devono essere disciplinate allo stesso modo. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio e dell'equa somma di L 1.000.000 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
La Corte, visto l'art. 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di lire un milione in favore della Cassa delle ammende. Si provveda ai termini del comma 1 ter dell'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, il 30 marzo 1999. Depositato in Cancelleria il 28 settembre 1999