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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 10/02/2026, n. 1372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1372 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1372/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente e Relatore FONTANA MANUELA, Giudice VERRUSIO MARIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3802/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 CF_Difensore_3 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15312/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 12 e pubblicata il 06/11/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110068214633000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- INTIMAZIONE n. 07120249008666987000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 610/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è presente in udienza alle ore 12:30. Resistente/Appellato: Nessuno è presente in udienza alle ore 12:30.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n. 15312/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli in composizione monocratica – sez. 12 – in data 31.10.2024 e depositata il
06.11.2024 - con la quale si rigettava il ricorso della contribuente con condanna alle spese – la
Sig.ra Ricorrente_1 ha proposto il presente appello deducendo i seguenti motivi di gravame.
Con il primo motivo d'impugnazione parte appellante deduce la violazione dell'art. 3 del D.L. n. 2 del 06.01.1986, eccependo la prescrizione delle somme pretese relative a tassa auto, che sarebbero prescritte risalendo al 2005, con prescrizione maturata al giorno
01.01.2008, mentre il primo atto utile, se ritenuto valido, sarebbe sato notificato solo il
22.02.2019.
Con il secondo motivo di gravame parte appellante deduce la violazione dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/73 e dell'orientamento della Corte di cassazione, Sezioni Unite, sent. n.
10012 del 2022 (ord. n. 8700/20, 6121/23 e 29409/23), attesa l'assenza della raccomandata a/r che avvisa che l'atto è stato consegnato a un soggetto diverso dal destinatario, tra l'altro non identificato nel caso di specie.
Con il terzo ed ultimo motivo d'impugnazione parte appellante deduce, infine, la violazione del comma 5-bis dell'art. 25-bis del D. Lgs. n. 546/92, eccependo l'inutilizzabilità di tutti i documenti in atti per mancata attestazione di conformità al documento analogico.
Parte appellata si è costituita in giudizio con controdeduzioni, rilevando l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e l'avvenuta cristallizzazione del credito alla luce delle rituali e tempestive notifiche di atti interruttivi;
quanto all'eccezione d'inutilizzabilità, ne eccepisce la tardività e novità essendo stata proposta solo in grado di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione proposta è infondata e pertanto meritevole di rigetto.
La parte appellata ha, invero, documentato già in primo grado la rituale e tempestiva notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento limitatamente alle tasse automobilistiche anno 2005 n. 07120249008666987000 (notificata in data 27.02.2024) in data
27.02.2013 (cartella di pagamento n. 07120110068214633000, ricevuta a mani proprie),
22.02.2019 (intimazione di pagamento, notifica perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c.) e
20.01.2022 (intimazione di pagamento, consegnata a mani di persona di famiglia), che la contribuente non risulta avere tempestivamente impugnato, risultando conseguentemente cristallizzata la pretesa tributaria ivi contenuta.
Non risultano, peraltro, maturate né la prescrizione né la decadenza, alla luce della tempestiva notifica della cartella richiamata nell'impugnata intimazione di pagamento e dei successivi atti interruttivi.
Quanto all'eccezione d'inammissibilità della documentazione prodotta dalla parte appellata per mancata attestazione di conformità al documento analogico, se ne rileva, in via preliminare e dirimente, la tardività, essendo stata eccepita per la prima volta in appello.
Ne deriva, pertanto, che il gravame spiegato dalla parte appellante non può trovare accoglimento in quanto infondato e l'atto di appello appare, dunque, meritevole di rigetto, derivandone la conferma della sentenza di primo grado.
Considerata la peculiare natura della controversia e la complessità della sua ricostruzione in punto di fatto, attesa la risalenza dei tributi in questione, si ritengono sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese.
P.Q.M.
rigetta l'appello e compensa le spese. Così deciso in Napoli, il 30.01.2026
Il Presidente estensore
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente e Relatore FONTANA MANUELA, Giudice VERRUSIO MARIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3802/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 CF_Difensore_3 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15312/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 12 e pubblicata il 06/11/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110068214633000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- INTIMAZIONE n. 07120249008666987000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 610/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è presente in udienza alle ore 12:30. Resistente/Appellato: Nessuno è presente in udienza alle ore 12:30.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n. 15312/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli in composizione monocratica – sez. 12 – in data 31.10.2024 e depositata il
06.11.2024 - con la quale si rigettava il ricorso della contribuente con condanna alle spese – la
Sig.ra Ricorrente_1 ha proposto il presente appello deducendo i seguenti motivi di gravame.
Con il primo motivo d'impugnazione parte appellante deduce la violazione dell'art. 3 del D.L. n. 2 del 06.01.1986, eccependo la prescrizione delle somme pretese relative a tassa auto, che sarebbero prescritte risalendo al 2005, con prescrizione maturata al giorno
01.01.2008, mentre il primo atto utile, se ritenuto valido, sarebbe sato notificato solo il
22.02.2019.
Con il secondo motivo di gravame parte appellante deduce la violazione dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/73 e dell'orientamento della Corte di cassazione, Sezioni Unite, sent. n.
10012 del 2022 (ord. n. 8700/20, 6121/23 e 29409/23), attesa l'assenza della raccomandata a/r che avvisa che l'atto è stato consegnato a un soggetto diverso dal destinatario, tra l'altro non identificato nel caso di specie.
Con il terzo ed ultimo motivo d'impugnazione parte appellante deduce, infine, la violazione del comma 5-bis dell'art. 25-bis del D. Lgs. n. 546/92, eccependo l'inutilizzabilità di tutti i documenti in atti per mancata attestazione di conformità al documento analogico.
Parte appellata si è costituita in giudizio con controdeduzioni, rilevando l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e l'avvenuta cristallizzazione del credito alla luce delle rituali e tempestive notifiche di atti interruttivi;
quanto all'eccezione d'inutilizzabilità, ne eccepisce la tardività e novità essendo stata proposta solo in grado di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione proposta è infondata e pertanto meritevole di rigetto.
La parte appellata ha, invero, documentato già in primo grado la rituale e tempestiva notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento limitatamente alle tasse automobilistiche anno 2005 n. 07120249008666987000 (notificata in data 27.02.2024) in data
27.02.2013 (cartella di pagamento n. 07120110068214633000, ricevuta a mani proprie),
22.02.2019 (intimazione di pagamento, notifica perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c.) e
20.01.2022 (intimazione di pagamento, consegnata a mani di persona di famiglia), che la contribuente non risulta avere tempestivamente impugnato, risultando conseguentemente cristallizzata la pretesa tributaria ivi contenuta.
Non risultano, peraltro, maturate né la prescrizione né la decadenza, alla luce della tempestiva notifica della cartella richiamata nell'impugnata intimazione di pagamento e dei successivi atti interruttivi.
Quanto all'eccezione d'inammissibilità della documentazione prodotta dalla parte appellata per mancata attestazione di conformità al documento analogico, se ne rileva, in via preliminare e dirimente, la tardività, essendo stata eccepita per la prima volta in appello.
Ne deriva, pertanto, che il gravame spiegato dalla parte appellante non può trovare accoglimento in quanto infondato e l'atto di appello appare, dunque, meritevole di rigetto, derivandone la conferma della sentenza di primo grado.
Considerata la peculiare natura della controversia e la complessità della sua ricostruzione in punto di fatto, attesa la risalenza dei tributi in questione, si ritengono sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese.
P.Q.M.
rigetta l'appello e compensa le spese. Così deciso in Napoli, il 30.01.2026
Il Presidente estensore