Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 01/12/2025, n. 21624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21624 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21624/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11617/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11617 del 2022, proposto da -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Pierpaolo Carbone, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
il Comune di Marcellina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Loredana Fiore, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Buonarroti, n. 40;
per l’annullamento
della nota prot. n. -OMISSIS- del 16.6.2022, con cui il Comune d Marcellina (RM) – Assetto del Territorio - LL.PP. – Urbanistica – Ambiente – SUAP ha espresso provvedimento di diniego in relazione all’istanza ai sensi dell’art. 34 comma 2 del d.P.R. 380/2001 e art. 18 comma 3 della l.r. 15/2018, presentata dalla -OMISSIS- in data 4.4.20 con prot. n. -OMISSIS-, con riferimento ad uno dei due manufatti abusivi (quello adibito ad hall) realizzati in -OMISSIS- su area distinta in catasto al foglio n. 17, particelle 109, 580 e 423, oggetto di procedimento di esecuzione n. -OMISSIS- RESA del 7.3.2014 avviato dalla Procura della Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma, Ufficio esecuzioni penali con ingiunzione a demolire;
- nonché di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e/o conseguenziali, se pure ignoti, tra cui il preavviso di diniego, prot.n. -OMISSIS- del 12.5.2022, richiamato nel diniego medesimo
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Marcellina;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Vista le istanze ex art. 13- quater disp. att. c.p.a. depositate dai difensori delle parti
Relatore il dott. Calogero Commandatore all’udienza ex art. 87, comma 4- bis , c.p.a. del 24 ottobre 2025 e presenti i difensori ex art. 13- quater disp. att. c.p.a. come specificato nel verbale;
Con il ricorso in epigrafe, la società ricorrente ha impugnato la nota prot. n. -OMISSIS- del 16.6.2022, con cui il Comune d Marcellina ha rigettato l’istanza ai sensi dell’art. 34 comma 2 D.P.R. 380/2001 e art. 18 comma 3 L.R. 15/2018, presentata dalla -OMISSIS- in data 4.4.20 con prot. n. -OMISSIS-, con riferimento ad uno dei due manufatti abusivi (quello adibito ad hall ) realizzati in -OMISSIS- su area distinta in catasto al foglio n. 17, particelle 109, 580 e 423, oggetto di procedimento di esecuzione n. -OMISSIS- RESA del 7.3.2014 avviato dalla Procura della Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma, Ufficio esecuzioni penali con ingiunzione a demolire lamentando:
1) la violazione e/o falsa applicazione dell’art 34 comma 2 d.P.R. n. 380/2001 e art. 18 comma 3 l.r. 15/2008. Travisamento dei presupposti di fatto.
In sintesi, parte ricorrente prospetta la sussistenza dei presupposti per la fiscalizzazione dell’abuso.
2) contraddittorietà e illogicità dell’azione amministrativa poiché l’amministrazione ha dapprima avviato il procedimento per la fiscalizzazione compulsando l’Agenzia delle entrate per la quantificazione della sanzione pecuniaria alternativa così ingenerando un affidamento in capo al privato e, successivamente, si è determinata in senso opposto.
Si è costituito in giudizio il Comune intimato che ha depositato documenti e ha chiesto il rigetto del ricorso.
All’udienza ex art. 87, comma 4- bis , c.p.a. indicata in epigrafe, come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Come emerge, infatti, dal provvedimento impugnato le opere abusive oggetto della cd. procedura di “fiscalizzazione” de qua sono state realizzate in zona paesaggisticamente vincolata e dopo il rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria nn. 52/2001 e 71/2002 e ciò preclude in nuce l’applicazione dell’art. 34, comma 2, del d.P.R. n. 380/01 – secondo la quale, per le opere eseguite in parziale difformità, quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente dell’ufficio preposto dispone, in luogo della demolizione, una sanzione amministrativa più elevata – preclusa per le opere (come quelle in esame) realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, perché queste non possono essere mai essere ritenute “in parziale difformità”, atteso che tutti gli interventi realizzati in tale zona eseguiti in difformità dal titolo abilitativo si considerano in variazione essenziale ex art. 32, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 e, quindi, in difformità totale rispetto all’intervento autorizzato (cfr. T.a.r. per il Lazio, Latina, n. 457/2021).
Il secondo motivo di ricorso non è fondato poiché la mera conclusione del sub-procedimento di quantificazione della sanzione pecuniaria alternativa non solo non assurge ad indice univoco di positivo esito del procedimento, ma in ogni caso, nessun legittimo affidamento può ritenersi maturato in capo all’istante, giacché consapevole dell’esistenza delle predette condizioni ostative.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione seconda- quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune resistente che si liquidano in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. 55/2014, della C.P.A. e dell’I.V.A., nella misura di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l’intervento dei magistrati:
ES TO, Presidente
Emiliano Raganella, Consigliere
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | ES TO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.