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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/03/2025, n. 4054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4054 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 13468 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con provvedimento del 2.12.2024, vertente
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma, in via Otranto n. 18, presso lo studio dell'avv. Claudio Fabrizi che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellante –
E
, CP_1
elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura di Roma Capitale, in via del Tempio di
Giove n. 21, rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Battistella in virtù di procura in atti;
- appellata–
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 11930/2020 emessa dal Giudice di Pace di Roma – opposizione avverso verbale di accertamento di violazione del Codice della strada;
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 29.11.2024
pagina 1 di 6
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 11930/2020 con la quale il Giudice di Pace Parte_1
di Roma ha rigettato il ricorso ex art. 7 d.lgs. n. 150/2011 avverso il verbale di accertamento n.
N.14170043177, elevato dalla Polizia Locale di per la violazione dell'art. 86 comma CP_1 secondo d.lgs. n. 285/1992 in quanto il 18.12.2019, quale conducente dell'autovettura Nissan Micra targata CM579LD omologata ad uso proprio, adibiva la stessa a taxi, offrendo servizio di trasporto pubblico senza essere in possesso della licenza, perché mai conseguita.
A fondamento del ricorso, l'opponente eccepiva l'illegittimità del verbale per omessa indicazione dell'importo della sanzione principale applicata;
per erronea indicazione del luogo esatto in cui la violazione sarebbe stata commessa;
per insussistenza dell'infrazione, avendo accettato di trasportare un passeggero a titolo gratuito e, in ogni caso, per non aver di fatto reso il servizio atteso l'intervento della
Polizia di per erronea indicazione della norma violata;
per omessa indicazione delle CP_1
generalità del passeggero, chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato, rilevando l'efficacia fidefacente del CP_1
verbale di accertamento in ordine ai fatti avvenuti alla presenza degli agenti verbalizzanti.
Il Giudice di Pace ha rigettato il ricorso, evidenziando la fede privilegiata del verbale di accertamento e gli ulteriori elementi istruttori, attestanti la commissione dell'infrazione contestata, in particolare le dichiarazioni rese agli agenti verbalizzanti da . CP_2
Avverso tale statuizione ha proposto appello , evidenziando l'illegittimità del verbale per Parte_1 violazione dell'art. 202 comma primo d.lgs. n. 285/1992, non risultando indicato l'ammontare della sanzione principale applicata, con conseguente violazione del diritto di difesa dell'opponente, ed essendo state comminate le sole sanzioni accessorie della sospensione della patente e della confisca del veicolo;
la violazione degli artt. 200 e 201 d.lgs. n. 285/1992, risultando indicato in maniera errata il luogo in cui è stata accertata la presunta infrazione;
la violazione dell'art. 86 d.lgs. n. 285/1992, considerato che il trasporto del passeggero sarebbe avvenuto a titolo meramente gratuito e, in ogni caso, non sarebbe mai stato portato a termine atteso l'intervento della Polizia di Roma capitale;
la violazione dell'art. 86 comma secondo d.lgs. 285/1992, in quanto la condotta contestata sarebbe più
pagina 2 di 6 propriamente riconducibile all'art. 85 comma quarto d.lgs. n. 285/1992; il difetto di motivazione del verbale di accertamento, attesa l'omessa indicazione delle generalità del passeggero. ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato, evidenziando la fede privilegiata CP_1
del quale gode il verbale di accertamento in ordine ai fatti avvenuti alla presenza degli agenti verbalizzanti
2. Il primo motivo di appello è infondato.
L'appellante ha contestato l'illegittimità del verbale di accertamento per omessa indicazione della sanzione principale applicata.
Dal verbale impugnato emerge infatti l'applicazione delle sole sanzioni accessorie della sospensione della patente e della confisca del veicolo, mentre risulta barrato lo spazio riservato all'applicazione della sanzione pecuniaria principale in misura ridotta
Secondo la prospettazione difensiva del ricorrente tale omissione violerebbe: “il diritto di difesa del ricorrente (art.24.c2 Cost.) in quanto, non consentendogli di conoscere in modo chiaro, preciso ed immediato l'importo della somma prevista per siffatta violazione, gli nega la facoltà di estinzione della violazione medesima. Il ricorrente, infatti, per conoscere l'importo della sanzione pecuniaria prevista
e procedere attraverso il pagamento all'estinzione della violazione, è costretto ad attendere la notifica di un successivo atto (ordinanza-ingiunzione o cartella di pagamento o avviso di mora o intimazione di pagamento) con importi maggiorati, oltre ad interessi e spese di notifica”
E' appena il caso di osservare che il verbale impugnato reca esclusivamente l'accertamento della violazione e l'applicazione delle sanzioni accessorie della sospensione della patente e della confisca del veicolo.
Correttamente gli agenti verbalizzanti hanno provveduto a barrare lo spazio riservato all'eventuale pagamento in misura ridotta della sanzione, in quanto ai sensi dell'art. 210 comma terzo d.lgs. n.
285/1992: “Nei casi in cui è prevista l'applicazione della sanzione accessoria della confisca del veicolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria cui accede. In tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni”.
Risulta quindi correttamente omessa l'indicazione della sanzione principale, considerato l'onere degli agenti di provvedere alla trasmissione degli atti al Prefetto, nel termine di dieci giorni per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
Nessuna lesione del diritto di difesa dell'opponente è quindi configurabile, in quanto l'atto impugnato non reca l'applicazione della sanzione principale.
La doglianza del ricorrente deve pertanto essere rigettata pagina 3 di 6 3. Il ricorrente ha poi contestato l'illegittimità del verbale di accertamento in quanto individuerebbe erroneamente in “piazza dei Cinquecento, alt. civ. n. 56” il luogo di accertamento della presunta violazione, mentre la condotta contestata sarebbe stata posta in essere in via Giolitti, all'altezza dell'incrocio con via Daniele Manin.
Al riguardo va evidenziata l'efficacia probatoria privilegiata del verbale di accertamento, che fa fede sino a querela di falso dei fatti avvenuti alla presenza degli agenti verbalizzanti.
Non risultando proposta querela di falso avverso il verbale impugnato, la censura dell'opponente deve essere rigettata.
4. L'appellante ha poi contestato di aver commesso la violazione oggetto del verbale.
L'opponente ha dedotto di aver accettato il passeggero a bordo a titolo mera cortesia e senza pattuizione di alcun corrispettivo e, in ogni caso, senza portare a termine il servizio a causa dell'intervento degli agenti della Polizia di CP_1
Anche tale censura è infondata.
Dalle dichiarazioni rese agli agenti della Polizia di da e da CP_1 Parte_2 [...]
emerge infatti che il primo ha avvicinato alla stazione Termini e l'ha Pt_3 CP_2
accompagnata alla vettura affinché fosse accompagnata a via Gregorio VII a titolo gratuito, secondo quanto riferito da . Parte_2
ha tuttavia dichiarato che il ha preteso il pagamento della somma di euro 12,00 a Parte_3 Pt_1
titolo di corrispettivo della prestazione, così smentendo l'assunto difensivo dell'appellante per il quale avrebbe soccorso che stava per svenire e gli avrebbe chiesto di Parte_2 Parte_3
accompagnarla a titolo di mera cortesia a via Gregorio VII.
Quanto alla circostanza che il servizio concordato non sia stato effettivamente reso, a causa dell'intervento della Polizia di va osservato che ai sensi dell'art. 86 comma secondo CP_1
d.lgs. n. 285/1992: “Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma”.
Dal tenore letterale della disposizione emerge che la condotta rilevante al fine di ritenere integrata l'infrazione è costituita dalla mera circostanza di ”adibire un veicolo a servizio di piazza con conducente” essendo a tal fine senz'altro sufficiente l'aver accolto il passeggero sulla vettura e avere concordato il prezzo pattuito, non essendo di contro necessaria l'effettiva successiva esecuzione della prestazione e il pagamento del corrispettivo a causa dell'intervento della polizia di CP_1
5. Secondo la prospettazione difensiva dell'appellante il verbale conterrebbe l'erronea contestazione della violazione dell'art. 86 comma secondo d.lgs. n. 285/1992, ossia l'abusivo esercizio del servizio di pagina 4 di 6 piazza con autovetture con conducente o taxi, mentre la condotta contestata sarebbe riconducibile all'art. 85 comma quarto d.lgs. n.285/1992, ossia l'abusivo esercizio del servizio di noleggio.
Va, tuttavia, evidenziato che nella specie non emerge che il cliente abbia provveduto alla prenotazione anticipata del servizio, caratteristica che connota il servizio di noleggio con conducente unitamente allo stazionamento del mezzo presso la rimessa, con conseguente offerta del servizio nei confronti di un utente specifico.
La vettura condotta dall'appellante stazionava invece fuori dalla stazione termini in attesa di possibili clienti (a tale riguardo , con riferimento all'attività svolta, si è definito “procacciatore di Parte_2 clienti”) e il servizio risulta offerto ad una utenza indifferenziata.
A nulla rileva il fatto che il veicolo non avesse le caratteristiche estrinseche dei taxi (scritta luminosa, tassametro, ecc.), essendo di contro rilevante la condotta posta in essere dal trasgressore, la quale, per le ragioni sopra esposte, deve ritenersi riconducibile alla fattispecie delineata dall'art. 86 comma secondo d.lgs. n. 285/1992
Anche tale censura deve pertanto essere disattesa.
6. Da ultimo, il ricorrente ha contestato l'omessa indicazione nel verbale di accertamento delle generalità di . Ne deriverebbe l'illegittimità del verbale in quanto: “il ricorrente non Persona_1 avendo avuto la possibilità di verificare immediatamente l'effettività delle dichiarazioni rilasciate e/o riportate, non ha potuto chiamarla in giudizio a testimoniare e/o non ha potuto eventualmente querelarla per false dichiarazioni. Ciò ha comportato, oltre alla violazione dell'art.7 L.212/00, la palese violazione del diritto di difesa del ricorrente costituzionalmente garantito (art.24 c.2 Cost)”.
Anche sotto tale profilo il ricorso è infondato.
Premesso infatti che l'indicazione delle generalità del cliente non costituisce requisito indefettibile del verbale di accertamento, va tuttavia osservato che lo stesso reca espressa indicazione dell'avvenuta identificazione della testimone con atto separato (“a parte meglio identificata”) e che il verbale delle dichiarazioni rese reca i dati personali del teste.
Il verbale risulta prodotto in atti sin dal primo grado di giudizio (e poteva comunque essere consultato dall'interessato prima dell'introduzione del giudizio, mediante una semplice istanza di accesso agli atti), sicché il diritto di difesa dell'appellante non ha subito alcuna compromissione, neppure nella fase antecedente all'introduzione del giudizio di opposizione.
In conclusione, per tutte le ragioni sopra esposte, l'appello deve essere rigettato.
7. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza dell'appellante
Sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma 1 quater, del T.U.
30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 11930/2020 ogni diversa Parte_4
istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna al rimborso delle spese di lite in favore di liquidate in euro Parte_1 CP_1
1.700,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma
1 quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Così deciso in Roma, 17.03.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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